Istituzione del registro dei reclami e procedure di gestione delle controversie (CIRCOLARE N. 518/D O)
ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
Roma, 21 novembre 2003 Prot. n. 370232 Alle imprese di Assicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI
Alle imprese di Assicurazione con sede legale in uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi
LORO SEDI
Alle Rappresentanze Generali per lItalia di Imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo
E p.c.:
Al Ministero delle Attività Produttive Via Molise, 2 00187 ROMA
Al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti C/o Ministero delle Attività Produttive Via Molise, 2 00187 ROMA
AllAssociazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici Via della Frezza, 70 00186 ROMA
CIRCOLARE N. 518/D Oggetto: istituzione del registro dei reclami e procedure di gestione delle controversie.
Questo Istituto attribuisce primaria rilevanza alla qualità del rapporto intercorrente tra le imprese di assicurazione ed i propri clienti oltre che con i soggetti danneggiati e ritiene che una corretta gestione di tali rapporti possa incidere positivamente sul funzionamento del mercato e sulla qualità del servizio erogato e dei prodotti offerti nel settore assicurativo.
1. Registro reclami
a)Istituzione e gestione del registro
Ai sensi dellart.4 comma 1, lettera c bis, della legge n.576/82, si dispone che, a partire dal 31 marzo 2004, ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad operare sul territorio nazionale, istituisca un apposito registro, da tenere in forma elettronica, per la catalogazione dei reclami ricevuti e delle richieste di informazioni effettuate dallISVAP in relazione agli stessi. La società deve mantenere levidenza documentale delle segnalazioni pervenute a mezzo posta, telefax , e-mail e della relativa trattazione.
La responsabilità della gestione del registro dei reclami deve essere attribuita al responsabile della funzione di revisione interna o internal auditing dellimpresa che è, altresì, responsabile nei confronti dellISVAP per le problematiche concernenti la gestione dei reclami.
Nel registro dei reclami dovranno essere annotati, in relazione ai singoli esposti, almeno i dati di seguito indicati e dettagliati nellallegato 1 alla presente Circolare: - dati identificativi dellutente; - indicazione dellarea aziendale o dellintermediario interessato dal reclamo; - dati generali sul reclamo con indicazione della tipologia di prodotto catalogato in base al prospetto riepilogativo di cui allallegato 2 alla presente circolare; - esito della trattazione.
Alla fine di ciascun trimestre, a partire dal II° trimestre del 2004, il responsabile della revisione interna trasmette allAmministratore delegato, o in assenza di tale figura al Direttore Generale, un prospetto statistico dei dati raccolti nel registro contenente le informazioni indicate nellallegato 2 ed una relazione illustrativa che evidenzi i settori dellorganizzazione aziendale e/o i prodotti e servizi oggetto di particolare o frequente doglianza da parte degli utenti, che formano oggetto di presentazione al consiglio di amministrazione della società ed al collegio sindacale. Qualora dalla trattazione e gestione dei reclami dovessero emergere carenze organizzative e/o procedurali dellimpresa, la relazione dovrà rappresentare le disfunzioni riscontrate e proporre interventi correttivi.
Il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale, nellambito delle rispettive competenze, formulano le proprie osservazioni in merito alla relazione pervenuta.
Il prospetto riepilogativo di cui allallegato 2 e la relazione, unitamente alle osservazioni del consiglio damministrazione e del collegio sindacale, sono trasmesse allISVAP entro 20 giorni dalla data di presentazione al consiglio di amministrazione della società e comunque non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del trimestre interessato. I dati e le informazioni trasmesse sono oggetto di monitoraggio da parte dellIstituto che comunica alle imprese eventuali rilievi e può richiedere informazioni aggiuntive.
Lomessa o incompleta trasmissione dei dati, della relazione sulla gestione dei reclami e delle relative osservazioni comporta lapplicazione delle disposizioni di cui allart. 6 della legge n. 576/82.
b) Gestione dei reclami catalogati nel registro
Ciascuna Compagnia provvede alla trattazione dei reclami pervenuti che sono oggetto di catalogazione nel registro dei reclami di cui sopra.
I reclami a cui non può essere dato tempestivo riscontro, poiché necessitano di particolare attività istruttoria o di coordinamento con uffici aziendali, devono comunque essere evasi nel termine massimo di 45 giorni dalla data di ricezione, fornendo allesponente idonea e completa informativa in modo da ridurre al minimo la conflittualità tra impresa e utenti e trovare, laddove possibile, soluzioni bonarie ad eventuali controversie.
Qualora limpresa non abbia fornito risposta nei termini indicati, ovvero la stessa non venga ritenuta soddisfacente, il consumatore può rivolgersi allISVAP, Servizio Tutela Utenti, corredando la segnalazione con la documentazione relativa al reclamo in questione. Nel corso dellistruttoria lISVAP può richiedere alla Compagnia ulteriori elementi ritenuti necessari che devono essere forniti nel termine massimo di 30 giorni.
Fermo restando che, in ogni caso, rimangono escluse dallintervento dellIstituto le controversie concernenti i profili di responsabilità nonché la quantificazione dei danni, materie riservate allAutorità Giudiziaria, permane la competenza dellISVAP nella trattazione delle segnalazioni relative a casi di violazione delle disposizioni di legge.
2. Integrazione della nota informativa
A partire dal 31 marzo 2004 la Nota Informativa rilasciata ai contraenti prima della conclusione del contratto di assicurazione deve contenere tra le Informazioni relative al contratto quelle concernenti la gestione dei reclami precisando che: Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla società (con indicazione della struttura aziendale, dellindirizzo, del telefax e dellindirizzo e-mail). Qualora lesponente non si ritenga soddisfatto dallesito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi allISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e lattribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dellAutorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti
Tale modalità di gestione dei reclami deve trovare evidenza anche nel sito internet istituito dalle imprese.