Indennizzo diretto - il parere del Consiglio di Stato sul regolamento di attuazione (Consiglio di Stato Sezione atti consultivi parere 19 dicembre 2005)
Consiglio di Stato Sezione atti consultivi parere 19 dicembre 2005
Presidente Corsetti Estensore De Ioanna
Oggetto: ministero delle Attività produttive. Schema di Dpr recante attuazione dellarticolo 150 del D.Lgs 209/05 concernente la disciplina del sistema di risarcimento diretto.
Premesso
Larticolo 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto) del Codice
delle assunzioni (D.Lgs 205/05), stabilisce che con Dpr, su proposta del ministro
delle Attività produttive, sono disciplinati gli elementi costituitivi della disciplina
del sistema di risarcimento diretto che si applica solo nelle ipotesi di danno al veicolo
e di lesioni di lieve entità al conducente; secondo la definizione che di tale lesione
lieve, fornisce larticolo 139 del Codice, tali elementi costituitivi
sono rappresentati da: i criteri di determinazione del grado di responsabilità delle
parti, anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di assicurazione; il
contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli adempimenti per
il risarcimento del danno; - le modalità, le condizioni e gli adempimenti
dellimpresa di assicurazione per il risarcimento del danno; - i limiti e le
condizioni di risarcibilità dei danni accessori; - i principi per la cooperazione tra le
imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal sistema di
risarcimento diretto.
La vigilanza sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per
assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di
liquidazione e la stabilità delle imprese, è intestata allIsvap, secondo la
tecnica utilizzata nel Codice delle assicurazioni.
Al riguardo va osservato che le disposizioni recanti la procedura di risarcimento diretto
(articolo 149) e la relativa disciplina (articolo 150), risultano inserite nel
Codice delle assicurazioni sulla base degli elementi e delle indicazioni
contenuti nel parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari non erano presenti
nello schema di decreto legislativo sul quale questa Sezione ha previamente espresso il
suo parere (Adunanza del 14 febbraio 2005). Tale circostanza pone oggettivamente
lesigenza di un esame puntuale della coerenza delle disposizioni recante da tali
nuovi articoli con i criteri direttivi della legge di delega 229/03; in particolare,
larticolo 4, comma 1 lettera b) tra i principi e criteri direttivi della delega,
pone «la tutela dei consumatori e, in generale dei contraenti più deboli, sotto il
profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dellinformativa
preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo
anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei
sinistri».
3. Lo schema di Dpr in esame, emanato entro i termini previsti dal citato articolo 150,
provvede a dare attuazione alla cornice normativa secondaria entro cui dovranno operare le
imprese autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana
lassicurazione obbligatoria per le responsabilità civile autoveicoli e che abbiano
aderito al sistema del risarcimento diretto.
Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano le modalità con cui il danneggiato deve presentare la
richiesta di risarcimento, gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano le modalità con cui
limpresa deve corrispondere (positivamente o negativamente) alla richiesta del
danneggiato; larticolo 11 chiarisce quali sono i sinistri che non possono essere
inclusi nel sistema di risarcimento diretto; larticolo 12 (che fa rinvio ad un
apposta tabella allegata) tipizza alcuni criteri standardizzati di accertamento della
responsabilità dei sinistri, in conformità della disciplina legislativa e regolarmente
in materia di circolazione stradale; larticolo 13 disciplina le modalità di
costituzione di uno o più consorzi tra imprese assicurazioni, ai fini della regolazione
dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.
Larticolo 14 dovrebbe chiarire quali sono i benefici derivanti agli assicurati.
Larticolo 15 stabilisce infine che il regolamento entrerà in vigore il 1° luglio
2006 e si applicherà ai sinistri verificarsi a partire dal 1° agosto 2006.
Considerato
Lo schema intende affrontare i profili demandati dalla norma primaria alla fonte
secondaria. Sullo schema si formulano le seguenti osservazioni:
i criteri di ripartizione della responsabilità dellincidente e
dellattribuzione del relativo grado di responsabilità sono tipizzati sulla base
della casistica ricorrente e formalizzati in un apposito allegato.
Si tratta di una presentazione molto stilizzata della casistica standard che naturalmente
non esclude che ogni «sinistro andrà valutato nel caso concreto tenendo conto anche di
ulteriori circostanze che possono aver influito sulla sua dinamica. Proprio la
tipizzazione della casistica e la prospettiva di una procedura semplificata per la
liquidazione dei danni, rendono particolarmente importante la funzione di assistenza
tecnica ed informativa demandata allimpresa (articolo ). E tale assistenza appare
tanto più necessaria ed impegnativa per limpresa in quanto lo schema intende
escludere la risarcibilità delle spese di assistenza legale eventualmente sopportate dal
danneggiato (vedi punto successivo). A fronte della scelta di tale schema semplificato, il
danneggiato ha la certezza dei tempi definiti per vedersi liquidato il danno e fatta una
proposta impegnativa da parte dellimpresa.
La questione forse più delicata riguarda i danni accessori, i limiti e le condizioni di
risarcibilità. Il testo, al riguardo, dispone che «ai fini dellofferta di
risarcimento del danno formulata dallimpresa non sono considerati danni accessori le
spese sostenute dal danneggiato per consulenza o assistenza professionale diversa da
quella medico legale» (articolo 9 comma 3). Questa formulazione sembra escludere quindi
in modo espresso tutte le altre forme di assistenza professionale incluse quelle riferite
ad attività di consulenza legale, che il danneggiato abbia ritenuto di attivare in vista
della procedura di risarcimento diretto. Si tratta di una restrizione dellarea del
danno risarcibile alla quale dovrebbero fare da riscontro per il danneggiato concreti
benefici derivanti dal sistema di risarcimento diretto, benefici in termini di rapidità e
certezza della liquidazione; riduzione del premio e altro; si tratta peraltro di una
restrizione consapevolmente e liberamente accettata dal danneggiato che intende utilizzare
questo meccanismo risarcitorio.
Va infatti tenuto presente che nel sistema delineato dagli articoli 149 e 150 del Codice,
il danneggiato resta comunque libero di non accettare lofferta dellimpresa e
di procedere in via giudiziale, dove il criterio della risarcibilità del danno si espande
secondo i principi generali. Infatti il danneggiato, ove ritenga di non aderire
allofferta di risarcimento diretto fatta dalla sua impresa di assicurazione, resta
titolare dellazione diretta di risarcimento di cui allarticolo 145, comma 2,
sempre nei confronti della propria impresa di assicurazione. In questo caso limpresa
di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e
può estromettere laltra impresa; riconoscendo la responsabilità del proprio
assicurato ferma restando in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le
imprese secondo quanto previsto nellambito del sistema del risarcimento diretto
(articolo 149, comma 6 del Codice). Nel sistema del risarcimento diretto, quindi, assumono
un valore cruciale i benefici (anche patrimoniali) che il danneggiato può ottenere a
fronte di una indubbia restrizione preventiva (liberamente accettata) dellarea dei
danni risarcibili. Non vi sono difficoltà sistematiche a collocare questo meccanismo di
risarcimento semplificato nellarea dellautonomia negoziale, delle
parti che stipulano il contratto di assicurazione; lo schema legislativo si preoccupa
peraltro di tutelare in modo adeguato il contraente più debole, in termini di certezza
dei tempi della liquidazione e di benefici ottenibili accettando tale schema.
I benefici derivanti agli assicurati, che come abbiamo detto assumono un significato
cruciale nel meccanismo in esame, nello schema in esame sono genericamente rimessi alla
possibilità di contemperare clausole che prevedano anche la contestuale riduzione del
premio per lassicurato ove sia inserito nel contratto il meccanismo del risarcimento
in forma specifica (articolo 14, comma 1). Sembra questa una previsione alquanto generica
a fronte della specifica previsione della legge che richiede la definizione dei benefici
derivanti agli assicurati dal sistema del risarcimento diretto. La disposizione in esame
si limita infatti a prevedere una possibile riduzione del premio mentre invece sarebbe da
attendersi nella norma secondaria, un qualche criterio di quantificazione preventiva del
beneficio che lassicurato potrà ottenere ove siano previste clausole contrattuali
che specificamente prevedano tale meccanismo; tale soglia di riduzione minima potrebbe
essere agganciata al meccanismo di definizione ed adeguamento annuale dei premi per la Rca
obbligatoria, ove lassicurato confermi di anno in anno tale scelta in modo esplicito
e consapevole. La determinazione di tale soglia minima, ove non si ritenga di inserirla
direttamente nel testo in esame, potrebbe essere in concreto determinata dallIsvap
nellambito dei poteri ad esso intestati, ai sensi del comma 3 dellarticolo 150
del Codice.
Ad esempio, nellarticolo 14, dopo il comma 1, potrebbe inserirsi il seguente nuovo
comma 2. «La soglia minima di riduzione del premio per lassicurato viene
determinata con apposito regolamento adottato dallIsvap entro i termini di entrata
in vigore del presente regolamento». Naturalmente, la modifica proposta ha un valore solo
indicativo, ben potendo il Ministero proponente individuare soluzioni alternative;
tuttavia a giudizio della Sezione è essenziale che larticolo 14 dello schema in
esame venga adeguatamente riformato, in modo da pervenire ad una situazione di maggiore
equilibrio e trasparenza tra interessi delle imprese e tutela dei danneggiati, secondo del
reato quella che è la lettera e la ratio dei criteri stabiliti nellarticolo 150 del
Codice. Al riguardo sarebbe opportuno che il testo riformulato secondo tale impostazione
venisse ritrasmesso alla Sezione per un ulteriore esame.
Infine si può osservare che la vigente disciplina in materia di comunicazioni telematiche
(in particolare si veda il Dpr 68/2005, che disciplina lutilizzo della posta
elettronica certificata), consente. In via generale di utilizzare, a determinate
condizioni, tale forma di comunicazione elettronica; del reato, larticolo 10 dello
schema in esame, in linea con questa impostazione, consente allimpresa di accedere
in via telematica agli archivi del pubblico registro automobilistico e allarchivio
nazionale dei veicoli (articolo 132 del Codice); non sembra che vi siano ragioni per non
prevedere in via ordinaria e generale che il danneggiato possa utilizzare tale forma di
comunicazione, salvo che limpresa richieda di escluderlo in modo espresso, per cause
organizzative ad essa stessa addebitabili; sembra quindi opportuno modificare il comma 2
dellarticolo 5 dello schema chiarendo che «la richiesta è presentata mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento e a mezzo telegramma o telefax o in via
telematica salvo che limpresa chieda esplicitamente di escludere tale ultima forma
di presentazione della richiesta di risarcimento». Il comma 3 dellarticolo 5 va in
conseguenza eliminato.
PQM
La Sezione non si oppone allulteriore corso dello schema in esame, alla condizione che il testo venga adeguatamente riformulato, secondo le indicazioni svolte in precedenza, in particolare nel punto 1, paragrafo 4.