Indennizzo diretto - il parere dell'autorita Garante della Concorrenza -
Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, in
attuazione dell'articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n, 209". Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
1. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito
Autorità), nell'esercizio dei compiti ad essa assegnati dall'articolo 22 della legge n.
287 del 10 ottobre 1990, intende formulare alcune osservazioni in merito allo schema di
Decreto del Presidente della Repubblica relativo alla "Disciplina del risarcimento
diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150
del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n,
209".
2. Come emerge dalle segnalazioni sul Riassetto normativo delle disposizioni vigenti in
materia di assicurazioni1 [Cfr. AS301 e AS309, "Riassetto normativo delle
disposizioni vigenti in materia di assicurazioni Codice delle assicurazioni
private", in Boll. nn. 22/2005 e 28/2005.], l'Autorità ha auspicato e poi
salutato con favore l'introduzione di una procedura di indennizzo diretto nel mercato
dell'assicurazione RCAuto, in quanto stimolo adeguato verso un assetto maggiormente
concorrenziale di tale importante mercato assicurativo. Infatti, un sistema di indennizzo
diretto permette l'instaurazione di un rapporto diretto tra l'impresa di assicurazione ed
il proprio cliente con l'auspicabile conseguente riduzione delle spese legali e di
condotte opportunistiche; ciò crea le condizioni per un più ampio confronto competitivo
tra gli operatori del settore che dovrebbe consentire un contenimento dei costi dei
risarcimenti, con effetti positivi sulla riduzione dei premi di polizza a beneficio dei
consumatori.
L'Autorità ritiene che l'applicazione integrale di un sistema di indennizzo diretto
fondato su regole semplici incentrate sui principi di efficienza e concorrenza delle
condotte, possa stimolare un più ampio grado di concorrenza fra le imprese assicurative e
soprattutto la riduzione del costo delle polizze.
A questo proposito, l'Autorità, nella segnalazione inviata il 28 luglio 2005 ha espresso
le proprie perplessità circa un intervento regolatorio di portata eccessivamente ampia,
idoneo ad ostacolare l'individuazione del miglior assetto di mercato, nel rispetto dei
principi di efficienza, concorrenza e proporzionalità più volte richiamati.
3. In quest'ottica, suscita forti perplessità l'attuale formulazione dell'articolo 13
dello schema di decreto laddove interviene a disciplinare l'organizzazione e gestione del
sistema di risarcimento diretto. L'articolo in questione infatti prevede la costituzione
di uno o più consorzi fra le imprese, cui spetta "l'organizzazione e gestione del
sistema del risarcimento diretto", anche con riferimento alla definizione di
"regole di cooperazione tecnica" per il funzionamento del sistema,
nonché all'individuazione di "parametri tecnici ed economici" per la
regolazione dei rapporti economici.
4. In primo luogo, l'Autorità ritiene che, per dar seguito a quanto indicato
nell'articolo 150 del Codice, il decreto del Ministero delle Attività Produttive non
esiga l'individuazione di un artificioso strumento giuridico per la gestione del sistema
del risarcimento diretto, quale un consorzio costituito dalle imprese di assicurazione,
considerando che la regolazione e gestione del sistema di risarcimento diretto possono ben
realizzarsi con una mera convenzione che fissi i criteri necessari al funzionamento del
sistema.
Diversamente, la previsione di un'organizzazione stabile ed articolata, quale quella del
consorzio, ove normalmente le imprese esprimono anche loro rappresentanti nei vari organi
gestionali, individua una sede nella quale è facile condividere ed assumere decisioni
comuni, le quali possono orientare e finanche vincolare le imprese consorziate su aspetti
non strettamente necessari al funzionamento del risarcimento diretto. Non a caso,
consequenzialmente alla scelta del consorzio, l'articolo 13, comma 3, dello schema di
decreto prevede che "le imprese di assicurazioni partecipanti sono tenute
all'osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi societari in base alla loro
competenza statutaria".
5. Una palese contrarietà con la disciplina a tutela della concorrenza sembra poi
discendere dall'ampiezza delle attività che l'articolo 13 dello schema di decreto demanda
a tali consorzi.
In linea di principio, l'Autorità ritiene che le forme di cooperazione ammissibili fra
imprese assicurative concorrenti necessarie al funzionamento di un sistema di risarcimento
diretto dovrebbero riferirsi esclusivamente, da una parte, all'applicazione di meccanismi
procedurali e di accertamento della responsabilità, e dall'altra, alla definizione dei
meccanismi di regolazione dei rapporti economici fra le imprese improntati alla
valorizzazione dell'efficienza di ciascuna impresa.
Non sembra invece necessaria ed appare anzi contrastante con le regole di concorrenza la
circostanza che, nell'ambito del sistema di gestione del risarcimento diretto, vengano
disciplinate altre attività che possano incidere in modo diretto o indiretto sulla fase
della liquidazione dei danni posta in essere dalle imprese; fase che, nel sistema
dell'indennizzo diretto, deve essere lasciata alla completa autonomia delle singole
imprese.
Si ricorda, in proposito, che i costi dei sinistri rivestono un ruolo estremamente
rilevante nell'ambito delle dinamiche concorrenziali del mercato RC Auto, rappresentando
una delle principali componenti nella determinazione dei margini di redditività delle
imprese e del livello dei premi, e che proprio su tale variabile l'Autorità ha
recentemente accertato un'intesa restrittiva della concorrenza posta in essere
dall'associazione di categoria2 [Cfr. al riguardo il provvedimento dell'Autorità
garante della Concorrenza e del Mercato n. 14926 (I 626)- TARIFFE DEI PERITI ASSICURATIVI,
del 30 novembre 2005, in Bollettino n.48/2005.].
6. Alla luce del principio appena esposto, l'articolo 13, comma 5, n. 2, nel prevedere che
"i consorzi determinano preventivamente le regole di cooperazione tecnica necessarie
per il funzionamento del sistema del risarcimento diretto" risulta una palese
superfetazione.
Andrebbe, invece, esplicitato che l'ambito di cooperazione non deve oltrepassare quanto
strettamente necessario all'individuazione della responsabilità in virtù di un semplice
confronto bilaterale tra le due imprese interessate e di norme di natura prettamente
procedurale che consentano di far funzionare il sistema.
In tale prospettiva, il sistema dei pagamenti può essere regolato in virtù della usuale
modalità compensatoria del conto corrente.
Ciò al fine di evitare che regole concernenti, ad esempio, le modalità da seguire e i
parametri cui riferirsi nella compilazione delle perizie, siano determinate di concerto
fra le imprese nell'ambito della gestione del risarcimento diretto.
7. Analoghe se non più forti perplessità si rilevano con riferimento alle previsioni
contenute nell'articolo 13, comma 5, n. 3, relativo alla regolazione dei rapporti
economici, laddove si dispone che al fine del conguaglio i consorzi individuino "parametri
tecnici ed economici che tengono conto di criteri di efficienza nella gestione, dei costi
medi aziendali e del numero dei risarcimenti effettuati".
L'Autorità ha già avuto modo di sottolineare come un ruolo centrale per il funzionamento
efficiente del sistema di risarcimento diretto sia assunto dai meccanismi di regolazione
economica dei rapporti fra le imprese che, in sede di previsione di sistemi di rivalsa
presso la compagnia del responsabile, devono permettere a ciascuna impresa di beneficiare
dell'efficienza derivante dalla gestione dei sinistri dei propri assicurati, stimolando in
tal modo un confronto competitivo sui costi.
In questa prospettiva, infatti, il sistema di regolazione economica non deve individuare i
parametri tecnici ed economici per la misurazione dell'efficienza delle imprese, ma
esclusivamente limitarsi ad individuare un meccanismo contabile di regolazione economica
che incentivi la ricerca dell'efficienza e il contenimento dei costi da parte delle
singole imprese. Pertanto, andrebbe escluso che, nell'ambito del sistema del risarcimento
diretto, possano essere definiti o condivisi parametri tecnici o economici relativi
all'attività di risarcimento dei danni svolta da parte delle imprese.
8. Con riferimento più specificamente al richiamo ai "costi medi aziendali",
si rileva che quanto indicato nella norma in esame si traduce nella indicazione di
impostare il calcolo dei conguagli sui costi medi di risarcimento sostenuti dalle singole
imprese, effettuando così una scelta non necessaria e foriera di condotte collusive.
Infatti, l'adozione di un sistema di conguagli basato sui costi medi delle singole imprese
implica la conoscenza reciproca tra le imprese di una variabile concorrenzialmente
rilevante, quale è il costo dei sinistri, conducendo ad un'artificiale trasparenza del
mercato idonea a ridurre l'incertezza che deve caratterizzare la competizione tra
operatori3 [Cfr. al riguardo i provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato n. 8546 ( I377 ) RC AUTO, del 28 luglio 2000, in Bollettino n. 30/2000, e
14926 (I 626)- TARIFFE DEI PERITI ASSICURATIVI, del 30 novembre 2005, in Bollettino
n.48/2005.].
Per individuare un efficiente sistema di regolazione dei rapporti economici, inoltre, è
sufficiente prevedere il semplice riferimento al costo medio di mercato definito ex ante
di contenuto forfetario, come nel sistema francese, se non addirittura l'assenza di
compensazioni economiche, come risulta dalla prassi adottata con successo in altri paesi4 [Cfr.
IC19, Indagine Conoscitiva sul settore assicurazione autoveicoli, pag. 188 e ss.].
9. In termini più generali, sotto il profilo della tutela della concorrenza assume
primaria rilevanza evitare che il Decreto preveda o consenta forme di cooperazione fra le
imprese che, da una parte, non appaiono necessarie per il funzionamento di un sistema di
indennizzo diretto, dall'altra, comportando il coordinamento e la conoscenza reciproca di
rilevanti variabili concorrenziali, appaiono idonee ad attenuare o ridurre il processo
competitivo che tale sistema di risarcimento diretto dovrebbe invece stimolare ed
assicurare.
10. Meritano, inoltre, di essere evidenziate alcune ulteriori disposizioni che appaiono
limitare la sfera di protezione dei consumatori a vantaggio delle imprese assicurative. Va
infatti ricordato che la procedura di risarcimento diretto prevista dall'articolo 149 del
codice assume valenza obbligatoria, da assolvere puntualmente prima di poter proporre
l'azione civile, e, quindi, pone degli specifici oneri procedurali sui danneggiati come
sulle imprese di assicurazione.
Si tratta pertanto di una fase delicata, nella quale è necessario garantire una
situazione di equilibrio fra le parti per assicurare sia la piena efficacia della
procedura che la più ampia tutela dei danneggiati.
Sotto questo profilo, alcune disposizioni dello schema di decreto non paiono del tutto
rispettose di tale equilibrio, ponendo i danneggiati in una posizione di possibile
debolezza nei riguardi delle imprese assicurative.
11. Si osserva, infatti, che il decreto non detta una specifica disciplina delle ipotesi
in cui un sinistro non ricada nella procedura di risarcimento diretto (articolo 11, comma
1), o dei motivi che possono impedire di formulare l'offerta di risarcimento del danno
(articolo 8, comma 1), aspetti che restano indeterminati e quindi lasciati alla possibile
discrezionalità delle imprese, così come non è prevista alcuna "sanzione" nel
caso di diniego di offerta non adeguatamente motivato.
A fronte dell'obbligatorietà di tale procedura, e quindi degli oneri e del ritardo che
essa comporta per la proponibilità dell'azione di risarcimento da parte dei danneggiati,
appare opportuno circoscrivere in modo puntuale e preciso le ipotesi in cui il sinistro
non ricada nella procedura diretta, così come vigilare e sanzionare la corretta e
tempestiva applicazione della procedura da parte delle imprese.
12. In proposito, va poi rilevato che nell'ambito della procedura di risarcimento diretto
non può escludersi l'adozione di comportamenti opportunistici da parte delle imprese
assicuratrici in merito alla selezione dei sinistri, ad esempio attraverso la formulazione
di offerte di risarcimento non congrue per alcune tipologie di sinistri quando ciò
comporti uno svantaggio economico nella fase della compensazione con l'impresa del
responsabile, e, quindi, in una parziale inefficacia della procedura diretta.
Al fine di assicurare la massima applicazione della procedura di risarcimento diretto,
andrebbero quindi previste specifiche misure che penalizzino tali condotte
opportunistiche, rendendole non convenienti sotto il profilo economico.
In questa prospettiva, già rileva la previsione dell'articolo 149, comma 6, del codice,
che prevede che, in caso di impedimento o mancato accordo sul risarcimento diretto, anche
l'azione civile vada proposta nei confronti della propria impresa assicuratrice. Al fine
di valorizzare tale previsione e di incentivare ancor più le imprese ad un'efficiente
liquidazione dei danni che minimizzino le azioni di risarcimento, ci si potrebbe spingere
fino a prevedere che i sistemi di regolazione economica non si riferiscano anche ai costi
sostenuti da ciascuna impresa nell'ambito di tali giudizi.
In altri termini, è importante prevedere un incentivo economico idoneo a controbilanciare
eventuali comportamenti opportunistici delle imprese così da indurre ciascuna di esse a
gestire in modo tempestivo ed efficiente tutti i sinistri che ricadono nella procedura di
risarcimento diretto, con indubbio vantaggio per i consumatori danneggiati nonché del
complessivo funzionamento del sistema liquidativo e quindi, in ultima analisi, dell'intero
mercato assicurativo.
13. Sempre con riferimento a preservare un corretto equilibrio fra imprese e consumatori
danneggiati nella procedura di risarcimento diretto, sembra improprio quanto dispone
l'articolo 11, comma 3, dello schema di decreto, nel prevedere che i termini della
procedura stragiudiziale ordinaria prevista dall'articolo 148, da attivare nel caso di
inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto, decorrano dal momento del
ricevimento della richiesta di risarcimento trasmessa da parte della impresa del
danneggiato all'impresa del responsabile.
In tal modo è evidente che si possono dilatare significativamente i tempi della procedura
stragiudiziale per inerzia o inefficienza non attribuibile al consumatore danneggiato.
Quindi anche a tale riguardo, andrebbe individuato un termine complessivo certo di
attivazione dell'impresa del danneggiante entro il quale il danneggiato potrà comunque
adire il giudice ordinario, ad esempio sommando un termine di 15 giorni ai termini
previsti dagli artt. 145 e 148.
14. Troppo severa appare anche la prevista interruzione dei termini per la formulazione
dell'offerta, prevista dall'articolo 7 comma 2, dello schema di decreto, nel caso di
richiesta incompleta da parte degli assicurati danneggiati, in quanto comporta un
ingiustificato allungamento del termine per proporre l'azione di risarcimento del danno da
parte dei danneggiati, creando per le imprese assicurative un incentivo ad un utilizzo
improprio di tale strumento interruttivo.
Dal momento che spetta anche all'impresa assicuratrice fornire assistenza informativa e
tecnica ai consumatori per il corretto funzionamento della procedura del risarcimento
diretto (articolo 9), sembra opportuno prevedere solamente un allungamento dei termini
(pari ad esempio a 15 giorni), in modo da indurre le imprese stesse ad attivarsi
tempestivamente in caso di dati mancanti e comunque ad adoperarsi per assicurare la
velocità della citata procedura.
15. Alla luce delle precedenti osservazioni l'Autorità auspica, pertanto, un'ampia
riformulazione della Disciplina del risarcimento diretto in attuazione dell'articolo 150
del codice, nel senso di prevedere esplicitamente regole che non permettano un
coordinamento non necessario fra le imprese su aspetti competitivamente rilevanti e
attinenti l'autonomia dei singoli operatori, di modo che l'introduzione di una procedura
obbligatoria di risarcimento diretto determini gli auspicati effetti di contenimento
tariffario.