Aggiornamento annuale previsto dal comma 6 dell'art.
5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi dovuti per il
risarcimento dei
danni alla persona di lieve entita', derivanti
da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
(DECRETO 22 luglio 2003 )
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 22 luglio 2003
Aggiornamento annuale previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5
marzo 2001, n. 57, degli importi dovuti per il risarcimento dei
danni alla persona di lieve entita', derivanti
da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;
Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
Visto in particolare l'art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n.
57, modificato dall'art. 21, comma 5, della
predetta legge 12 dicembre 2002, n. 273, il quale prevede che gli
importi previsti nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei
danni alla persona di lieve entita', derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati accertato dall'ISTAT;
Visto il proprio decreto 30 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2002, con il quale gli importi
di cui al comma 2 dell'art. 5 della predetta legge 5 marzo 2001, n. 57,
sono stati aggiornati a decorrere dal mese di aprile 2002;
Visti gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile
2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 114 del 19 maggio 2003;
Ritenuto di applicare agli importi aggiornati
con il decreto ministeriale 30 luglio 2002 la
maggiorazione del 2,5% pari alla variazione percentuale del
predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2003;
Decreta:
Art. 1.
A decorrere dal mese di aprile 2003, gli importi indicati nel comma 2 dell'art.
5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e successivamente
aggiornati con il decreto ministeriale 30 luglio
2002, sono ulteriormente aggiornati nelle misure seguenti:
Euro 650,49 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto
di invalidita', di cui alla lettera a);
Euro 37,95 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di
inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 luglio 2003
Il Ministro: Marzano