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Aggiornamento  annuale  previsto  dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo  2001,  n.  57,  degli importi dovuti per il risarcimento dei
danni  alla  persona  di  lieve  entita',   derivanti  da  sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. (DECRETO 22 luglio 2003 )

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 22 luglio 2003
Aggiornamento  annuale  previsto  dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo  2001,  n.  57,  degli importi dovuti per il risarcimento dei
danni  alla  persona  di  lieve  entita',   derivanti  da  sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

  IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;
  Visto  in  particolare l'art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n.   57,  modificato  dall'art.  21,  comma  5,  della   predetta legge 12 dicembre  2002,  n. 273, il quale prevede che gli importi previsti nel  comma  2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla persona  di  lieve  entita',  derivanti  da sinistri conseguenti alla circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, sono aggiornati annualmente  con  decreto del Ministro delle attivita' produttive, in misura  corrispondente  alla  variazione  dell'indice   nazionale  dei prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT;
  Visto  il proprio decreto 30 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2002, con il quale  gli importi di cui al comma 2 dell'art. 5 della predetta legge 5 marzo  2001,  n.  57,   sono  stati  aggiornati a decorrere dal mese di aprile 2002;
  Visti  gli  indici  ISTAT  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai  ed  impiegati,  relativo  al  mese di aprile 2003, pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   italiana  n.  114  del 19 maggio 2003;
  Ritenuto  di  applicare  agli  importi  aggiornati   con  il decreto ministeriale  30 luglio  2002  la   maggiorazione  del  2,5% pari alla variazione  percentuale  del   predetto  indice,  a decorrere dal mese di aprile 2003;
  Decreta:
  Art. 1.
A decorrere dal mese di aprile 2003, gli importi indicati nel comma 2  dell'art.   5  della  legge  5 marzo  2001, n. 57 e successivamente aggiornati  con  il  decreto  ministeriale  30 luglio  2002,  sono ulteriormente aggiornati nelle misure seguenti:
  Euro  650,49 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui alla lettera a);
  Euro 37,95  per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla lettera b).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Roma, 22 luglio 2003
  Il Ministro: Marzano