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16 gennaio 2011 - Privacy - Tessera del tifoso - Il Garante privacy ha
fissato precise garanzie per i tifosi che aderiscono al programma "tessera
del tifoso" (comunicato e provvedimento del garante della privacy)
Tessera del tifoso: più garanzie per i
supporter
I supporter delle squadre di calcio che aderiscono al programma "tessera del
tifoso" devono essere informati in modo chiaro e dettagliato sull’uso dei
dati personali forniti al momento della sottoscrizione. Devono inoltre
essere messi in condizione di poter scegliere liberamente se autorizzare
l’uso di questi dati anche per finalità di marketing e pubblicità.
Il Garante privacy ha fissato precise garanzie per i tifosi che aderiscono
al programma "tessera del tifoso" con un provvedimento che tiene conto anche
di alcune segnalazioni pervenute all’Autorità e che è stato inviato al
Ministero dell’interno, al Coni, alla Figc e alle società sportive che
aderiscono al programma. La tessera del tifoso è uno strumento
multifunzionale che, oltre a consentire di far parte di una comunità
"virtuosa" di tifosi, permette al possessore di fruire di facilitazioni e
servizi messi a disposizione dalle società sportive, di seguire la squadra
in trasferta nel settore "ospiti", di accedere agevolmente agli impianti
sportivi attraverso i varchi a lettura elettronica.
Ogni tessera rilasciata dalla società al tifoso dopo l’ok della questura,
contiene i dati personali del possessore, è contrassegnata da un codice
alfanumerico che la identifica in modo univoco e spesso contiene un
dispositivo a radiofrequenza (rfid), utilizzato solo per l’accesso agli
stadi e "leggibile" ad una distanza non superiore a 10 cm da appositi
lettori posizionati presso i tornelli di ingresso.
L’Autorità nel suo provvedimento ha stabilito che le società sportive
dovranno migliorare l’informativa da dare ai tifosi, mettendo ben in
evidenza i trattamenti di dati che non richiedono il consenso, perché
connessi al rilascio della tessera, e quelli che possono essere effettuati
solo su base volontaria e con un consenso ad hoc (marketing, profilazione,
invio di comunicazioni commerciali). Ai tifosi dovrà infatti essere sempre
garantita la possibilità di poter esprimere esplicitamente il loro "no"
all’uso dei dati per finalità di marketing. Nell’informativa dovrà essere
inoltre ben specificato che i dati anagrafici dei possessori delle tessera
vengono comunicati alle questure allo scopo di verificare l’assenza di
provvedimenti (D.a.spo., misure di prevenzione, sentenze di condanna per
reati cosiddetti da stadio) che ostacolino il rilascio. I tifosi, infine,
dovranno essere informati sulle caratteristiche dei trattamenti effettuati
tramite la tecnologia rfid.
L’Autorità si è comunque riservata approfondimenti in caso di revisioni
eventualmente apportate al programma "tessera del tifoso".
Roma, 12 gennaio 2011
Tessera del tifoso: più garanzie per i supporter - 10 novembre 2010
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
IN DATA ODIERNA, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del
dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del
dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli,
segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali);
VISTE le istanze pervenute in data 23 e 24 giugno e in data 16 agosto 2010
relative all'attuazione del programma "tessera del tifoso";
ESAMINATA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art.
15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
PREMESSO
1. Il programma "tessera del tifoso".
Sono pervenute all'esame dell'Autorità alcune istanze con cui sono state
prospettate possibili violazioni della disciplina di protezione dei dati
personali nell'ambito della realizzazione del programma "tessera del tifoso"
varato dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni
sportive-Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno.
Come è noto, tale misura, inserendosi nel solco delle "iniziative
strumentali poste a garanzia della sicurezza degli appassionati di calcio"
(cfr. circolare del Ministero dell'Interno 14 agosto 2009, n. 555), rientra
–secondo l'accezione accolta dallo stesso Ministero– tra le "agevolazioni"
riconducibili nell'alveo dell'art. 8 del d.l. 8 febbraio 2007, n. 8 (recante
"Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza
connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della
diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle
manifestazioni sportive") e mira, tra l'altro, a "valorizzare il rapporto
trasparente e aperto con i […] tifosi, che diventano [così] i veri
protagonisti dell'evento sportivo" (cfr. le Linee guida per gli addetti ai
lavori approvate dal Gruppo di Lavoro tecnico predisposte dal Ministero
dell'Interno, p. 3); in pari tempo, lo strumento offre alle società sportive
interessate la possibilità di fornire ai tifosi servizi ulteriori e
"collaterali" in grado di esaltare "il valore aggiunto dell'appartenenza ad
una comunità di supporters fidelizzati" (così la predetta circolare del
Ministero dell'Interno).
In tale quadro, la tessera del tifoso consente al relativo possessore, tra
l'altro, di:
a) entrare a far parte di una comunità "virtuosa" di tifosi, dedita alla
promozione della cultura e dei valori dello sport;
b) fruire di eventuali facilitazioni, privilegi, servizi resi disponibili
dalle singole società sportive;
c) accedere agevolmente, attraverso varchi dotati di sistemi di lettura
elettronica, ai settori degli impianti sportivi;
d) acquisire i tagliandi riservati ai settori "ospiti" in caso di partite da
giocarsi in trasferta;
e) andare "esente" (salvo valutazioni contingenti) dalle prescrizioni
eventualmente indicate dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle
Manifestazioni Sportive e adottate dalle competenti Autorità provinciali di
pubblica sicurezza;
f) acquistare agevolmente, attraverso procedure più snelle di
identificazione degli acquirenti, i tagliandi relativi all'evento di
interesse.
Ogni tessera del tifoso –rilasciata dalle società sportive previo
accertamento, da parte delle questure, dell'assenza dei requisiti ostativi
richiamati nel predetto d.l. 8 febbraio 2007, n. 8– risulta contrassegnata
da un codice alfanumerico che identifica in termini univoci l'"agevolazione"
corrisposta; tale codice viene comunicato alle questure (in conformità al
d.m. 15 agosto 2009) dalle medesime società sportive, che provvedono a loro
volta a conservare, per quanto di propria competenza, i dati relativi a:
l'"anagrafica del soggetto" interessato; il "numero della tessera
rilasciata"; la "data di scadenza" (cfr. le "Linee guida", p. 9).
Le società sportive –cui le Linee guida raccomandano di consegnare agli
utenti un'"adeguata informativa" relativa, tra l'altro, al trattamento dei
dati personali connesso al rilascio della tessera– trattano i dati raccolti
in sede di sottoscrizione "per le sole finalità previste dal programma" e li
conservano "per il tempo di validità della tessera". Tali dati possono
formare oggetto di eventuali ulteriori trattamenti, anche "da parte di altre
società e dalle relative concessionarie del servizio, per finalità di
promozione ed iniziative commerciali", solo qualora l'interessato abbia
espresso, al riguardo, il proprio specifico consenso (cfr. le "Linee guida",
p. 8).
La mancata sottoscrizione della tessera –il cui rilascio costituisce
condizione necessaria per il rilascio dell'abbonamento e l'ingresso nel
settore "ospiti" presso altri impianti sportivi– non preclude peraltro agli
utenti di accedere comunque allo stadio, acquistando il biglietto relativo
all'evento di interesse in settori che, in caso di trasferta, devono essere
distinti da quello preposto all'accoglienza dei tifosi "ospiti" (cfr. le
"Linee guida", p. 5).
Stando alla documentazione acquisita, il programma "tessera del tifoso" non
riveste carattere di "definitività"; quest'ultimo, infatti, "dopo un [primo]
periodo di applicazione e comunque entro il 30 luglio 2011", potrà formare
oggetto di eventuale revisione da parte dell'Osservatorio, onde renderlo
ancor più rispondente alle esigenze delle tifoserie (cfr. le "Linee guida",
p. 15).
2. Le istanze pervenute.
Secondo le istanze pervenute, il programma varato dall'Osservatorio, anche
alla luce delle modalità di attuazione concretamente adottate dalle singole
società sportive, avrebbe dato luogo a numerose violazioni della disciplina
di protezione dei dati personali, in considerazione del fatto che:
a) non sussisterebbe un'idonea base giuridica in grado di giustificare
l'obbligo di sottoscrizione della "tessera del tifoso";
b) l'informativa resa nei moduli di sottoscrizione risulterebbe inadeguata,
non contenendo indicazioni chiare e puntuali circa le finalità del
trattamento e i soggetti (in particolare: questure e società terze coinvolte
nell'iniziativa) che possono o che potrebbero venire a conoscenza dei dati
raccolti, talora anche nella dichiarata veste di autonomi titolari dei
rispettivi trattamenti;
c) la modulistica utilizzata per il rilascio della tessera, in quanto
preordinata ad acquisire dati personali degli interessati sovente attraverso
un unico modello, risulterebbe in contrasto con le indicazioni rese dal
ministero nelle citate linee guida, che prevedono espressamente l'utilizzo e
la sottoscrizione, da parte dei medesimi interessati, di appositi moduli
(distinti e separati) per l'eventuale attivazione di funzionalità o servizi
ulteriori rispetto a quelli "istituzionalmente" connessi al rilascio della
tessera;
d) lo stesso rilascio, in quanto subordinato al preventivo accertamento, da
parte delle questure, dell'assenza di requisiti ostativi in capo agli
interessati (provvedimenti di d.a.spo.; misure di prevenzione; sentenze di
condanna per reati c.d. "da stadio"), comporterebbe un trattamento di dati
giudiziari da parte delle società sportive non "coperto" dall'art. 27 del
Codice;
e) le finalità di fidelizzazione e di marketing connesse all'impiego della
tessera sarebbero suscettibili di determinare, sia pure a livello solo
potenziale, un rischio di profilazione degli utenti, allo stato non
dichiarato;
f) la tecnologia rfid contenuta nel chip presente sulla tessera sarebbe
utilizzata per scopi non chiaramente individuati, né previamente indicati
all'utenza (oltre che in violazione delle prescrizioni impartite dal Garante
con il provvedimento generale del 9 marzo 2005), con possibile rischio, tra
l'altro, di localizzazione degli utenti.
In ragione di tali rilievi, è stato chiesto all'Autorità di intervenire per
i profili di propria competenza.
3. I riscontri delle società sportive.
3.1. Considerata la necessità, anche in ragione delle campagne abbonamenti
già avviate dalle società sportive, di svolgere le indagini istruttorie in
tempi molto brevi, l'Autorità ha immediatamente richiesto informazioni –con
specifico riferimento al trattamento di dati personali effettuato con
tecnologia rfid, in quanto profilo comune a tutte le istanze pervenute– ad
alcune di queste ritenute particolarmente rappresentative sul piano
nazionale (A.S. Roma S.p.A., Juventus F.C. S.p.A., F.C. Internazionale
Milano S.p.A., A.C. Milan S.p.A.), oltre che ad alcuni enti per quanto di
loro eventuale competenza.
Dalle informazioni complessivamente acquisite e dalle dichiarazioni rese è
emerso un quadro generale che, allo stato, vede la tecnologia rfid impiegata
prevalentemente per finalità di accesso agli impianti sportivi.
I dati contenuti nella tessera (più precisamente, i codici numerici ivi
memorizzati), alla luce dei riscontri forniti, sarebbero leggibili dagli
appositi dispositivi ad una distanza variabile, approssimativamente, tra 1 e
10 centimetri; tale circostanza è stata indirettamente confermata dal
C.O.N.I., cui risulta che la menzionata tecnologia è stata applicata per
fattispecie ordinarie di "lettura del solo numero di tessera da distanza
ravvicinata (lettura di prossimità)" (cfr. nota del 28 luglio 2010).
In ogni caso, nessun dato personale sarebbe memorizzato presso i "tornelli"
di ingresso agli impianti sportivi, abilitati ad operazioni di sola verifica
della rispondenza dei codici contenuti sulla tessera a quelli relativi
all'evento di interesse.
3.2. In termini più generali, è inoltre emerso che le società acquisiscono
il consenso espresso degli interessati per finalità distinte e ulteriori,
come, ad esempio, per lo svolgimento di eventuali attività di marketing
(talora anche da parte di società terze), oppure per finalità di
profilazione.
L'esame dei riscontri ha poi evidenziato, con particolare riferimento ai
rapporti intercorrenti (sotto il profilo della disciplina di protezione dei
dati) tra le singole società sportive ed eventuali società terze coinvolte
nell'iniziativa (società emettitrici della tessera; società convenzionate;
ecc.), che queste ultime vengono sovente ritenute autonomi titolari in
relazione ai trattamenti connessi alle attività di loro esclusiva pertinenza
(al riguardo, cfr. anche il successivo p. 4.3); peraltro, ove dette società
non figurino quali autonomi titolari, non risulta sempre chiaro se le stesse
siano state o meno formalmente designate quali responsabili del trattamento
ai sensi dell'art. 29 del Codice.
4. La modulistica predisposta dalle società calcistiche.
4.1. L'esame della modulistica adottata da un più ampio numero di società
sportive, sotto altro profilo, ha evidenziato modalità di attuazione del
programma "tessera del tifoso" non sempre omogenee.
La maggior parte di queste si avvale di modelli che ricalcano, in parte,
quello presente sul sito dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni
sportive, peraltro di carattere orientativo e adattabile in funzione delle
diverse circostanze. Dalla loro analisi è emerso che non viene richiesto il
consenso degli interessati al trattamento dei loro dati personali per
finalità di adesione al "programma" (e al conseguente rilascio della
tessera), risultando viceversa prevista la sua acquisizione in relazione a
finalità distinte e ulteriori, quali quelle collegate ad eventuali
iniziative di informazione commerciale e promozionale di prodotti o servizi
o per lo svolgimento di ricerche statistiche e di mercato; talora viene
acquisito un consenso specifico anche per la comunicazione a terzi dei dati,
onde consentirne il trattamento da parte di questi ultimi per le medesime
finalità commerciali/promozionali.
Rispetto a tali profili, parte dei moduli acquisiti agli atti risulta
provvisto di due "caselle" distinte e separate ("presta il consenso"/"nega
il consenso"), sì da consentire agli interessati di contrassegnare l'opzione
prescelta –in relazione tanto al trattamento effettuato per le predette
finalità di marketing dalle società sportive che in relazione a quello
(distinto) svolto da eventuali società terze– in funzione delle
determinazioni liberamente adottate da costoro. In altri modelli, tale
opzione risulta formulata in termini "omnicomprensivi", prevedendo, cioè, la
contestuale acquisizione (o negazione) del consenso per finalità di
marketing e di ricerche di mercato tanto da parte delle società sportive che
di eventuali società terze. In altri casi ancora, la documentazione
acquisita ha evidenziato la presenza di una sola casella da "marcare", con
conseguente possibilità per l'interessato di negare il consenso al
trattamento dei propri dati personali per le anzidette finalità
semplicemente non apponendo alcun segno sulla casella.
L'analisi ha poi evidenziato, in alcuni casi, l'utilizzo di modelli unici ai
fini tanto del rilascio della tessera che per l'attivazione di ulteriori
servizi connessi all'uso della stessa; quest'ultima, infatti, può
"incorporare" al proprio interno molteplici funzionalità ed essere
utilizzata, tra l'altro, quale strumento elettronico di pagamento,
presupponendo a tal fine una esplicita manifestazione di volontà da parte
dell'utente; la tessera, infatti, viene consegnata dalle società sportive in
modalità "non attiva".
4.2. Sotto distinto profilo, la predetta modulistica, nell'individuare le
finalità del trattamento, fa tendenzialmente riferimento, nelle sue
molteplici varianti ("finalità del servizio"; "finalità riguardanti la
partecipazione alla presente operazione"; "svolgimento di tutte le attività
connesse alle funzionalità contenute nella tessera"), a operazioni di
trattamento genericamente connesse all'adesione al programma e al rilascio
della tessera.
Tali finalità sono sovente accompagnate dall'indicazione secondo cui i dati
acquisiti formeranno oggetto di comunicazione a società terze per
l'espletamento, nell'ambito del "programma", delle attività connesse
all'utilizzo e gestione della tessera. Detta previsione compare anche in
alcuni regolamenti presenti sui moduli in atti, ove si afferma che i dati
contenuti nella tessera "saranno trasferiti, in maniera sicura e protetta,
ai sistemi di vendita dei […] servizi/prodotti offerti dalla società, dalle
società emettitrici e dalle società in convenzione".
Nessun riferimento è invece rinvenibile relativamente alla comunicazione dei
dati personali dei tifosi alle questure, né risultano dettagliatamente
specificate le finalità e modalità del trattamento connesso all'utilizzo
della tecnologia rfid applicata alla tessera in esame. Parimenti, alcune
informative (invero una minoranza) risultano prive delle indicazioni
relative alle "conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere" (art. 13
del Codice).
4.3. Infine, in ordine alla qualificazione giuridica dei soggetti coinvolti
a vario titolo nelle operazioni di rilascio, gestione e utilizzo della
tessera del tifoso, risulta dai moduli che costoro operano in prevalenza,
ciascuno per le attività di propria competenza, quali autonomi titolari dei
trattamenti. Ove ciò non risulti, non è dato rinvenire elementi certi,
all'interno della modulistica utilizzata dalle società sportive, circa
l'eventuale designazione dei soggetti terzi coinvolti nell'iniziativa quali
responsabili del trattamento.
5. Profili di liceità del trattamento.
5.1. Come rilevato dal Ministero dell'Interno nelle citate "Linee guida" e
ribadito nella modulistica adottata da alcune società sportive, la tessera
del tifoso costituisce una "facilitazione" –ai sensi dell'art. 8 del d.l. 8
febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007,
n. 41– all'acquisto di titoli per assistere a eventi sportivi organizzati
dalle medesime società sportive e riservati a persone fisiche che non siano
destinatarie dei provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401 (d.a.spo.) o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(misure di prevenzione), ovvero condannati, anche con sentenza non
definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni
sportive.
Tenuto conto dell'inquadramento giuridico già riconosciutole (che potrà
formare oggetto di eventuale sindacato in altra sede, non essendo rimessa
alcuna competenza al riguardo a questa Autorità), deve dunque rilevarsi che,
allo stato, non risulta fondato l'assunto in base al quale difetterebbero,
nel caso di specie, idonei presupposti normativi atti a giustificare il
trattamento dei dati personali, anche giudiziari, connesso all'adozione
della tessera del tifoso.
5.2. Sotto distinto profilo, vale inoltre rilevare che risulta corretta
l'impostazione riscontrata nei moduli esaminati in ordine alla mancata
acquisizione, in sede di adesione al programma "tessera del tifoso", del
consenso degli interessati relativamente alla gestione del rapporto in corso
di instaurazione, come pure all'acquisizione di un consenso specifico e
distinto per le iniziative connesse ad eventuali attività di marketing.
Infatti, come già precisato da questa Autorità con il parere reso in data 16
giugno 2010 (doc. web n. 1733656), peraltro in riferimento alle sole Linee
guida predisposte dall'Osservatorio, per l'adesione al "programma" e la
conseguente gestione, da parte delle società sportive, dei dati forniti
mediante la compilazione del modulo di richiesta della tessera non è dovuto
il consenso in quanto il correlato trattamento risulta necessario per
eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato
(art. 24, comma 1, lett. b), del Codice).
Diverso è il discorso per quanto concerne le finalità di marketing, rispetto
alle quali questa Autorità si è più volte pronunciata, in passato,
evidenziando la necessità che per le stesse sia acquisito un consenso
specifico e distinto da quello eventualmente richiesto ad altri scopi (cfr.
il menzionato parere 16 giugno 2010; cfr., altresì, Provv. 31 gennaio 2008,
docc. web nn. 1490553 e 1500829). Tale impostazione, peraltro, è stata
largamente riscontrata nella modulistica in atti (fatta eccezione per
qualche profilo di dettaglio, su cui meglio si dirà al par. 6.3.), che
consente al sottoscrittore della tessera di poter liberamente orientare le
proprie scelte in ordine alle opzioni proposte, sicché viene comunque
garantita all'interessato la possibilità di autodeterminarsi in ordine
all'eventualità che i suoi dati personali vengano trattati per finalità di
marketing, anche da parte di società terze.
5.3. Occorre poi rilevare, allo stato, che non risulta provato il rischio di
localizzazione degli utenti prospettato dalle parti istanti in ragione del
chip a tecnologia rfid presente sulla tessera.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle società interpellate (confermate
indirettamente dal C.O.N.I.), deve infatti ritenersi insussistente tale
rischio in ragione della "leggibilità" esclusivamente ravvicinata dei dati
contenuti nella tessera, tale peraltro da escludere la stessa possibilità di
acquisizione "accidentale" dei dati da parte di terzi.
Per altro verso, il trattamento correlato all'impiego della tecnologia rfid
per finalità di accesso agli impianti sportivi non può ritenersi in
violazione del provvedimento generale del 9 marzo 2005, con particolare
riferimento ai profili di necessità, liceità e proporzionalità del
trattamento.
Da un lato, infatti, il trattamento risulta necessario e non eccedente,
attese anche le garanzie che lo strumento è in grado di offrire sul piano
della sicurezza e della velocizzazione degli accessi, anche in ragione
dell'elevato numero di spettatori presente, di solito, sugli spalti (in
molti casi, nell'ordine di qualche decine di migliaia di persone).
Dall'altro, tale trattamento non necessita nemmeno del consenso degli
interessati in base all'art. 24, comma 1, lett. b), del Codice, in quanto
funzionale al perseguimento di una finalità (l'accesso agevolato agli
impianti sportivi) che è parte integrante del "programma" cui l'interessato
aderisce volontariamente; ciò, a tacere del fatto che è comunque in facoltà
di coloro che non intendono sottoscrivere la tessera accedere liberamente
agli impianti sportivi attraverso l'utilizzo di canali alternativi
(l'acquisto dei biglietti).
Per quanto concerne il profilo relativo all'informativa, si rinvia alle
precisazioni di cui al successivo punto 6.2.
6. Profili di illiceità del trattamento.
6.1. L'esame della documentazione acquisita agli atti, per altro verso, ha
evidenziato alcune criticità relativamente all'informativa che viene resa
agli interessati, all'acquisizione (talora) del loro consenso per finalità
di marketing, alla qualificazione dei rapporti intercorrenti tra i soggetti
coinvolti nell'iniziativa (cfr. i successivi punti 6.2, 6.3, 6.4); si
ritiene pertanto di dover fornire alcune prime indicazioni e prescrizioni al
fine di adeguare le suddette operazioni di trattamento alla disciplina di
protezione dei dati personali.
6.2. Riguardo all'informativa che le società sportive forniscono in sede di
adesione al "programma", occorre anzitutto evidenziare che le finalità del
trattamento –benché talora desumibili dalle caratteristiche del programma
medesimo e dai connessi regolamenti di partecipazione– non risultano
formulate (ancorché in forma sintetica) in termini tali da consentire ai
tifosi di comprendere appieno la complessiva portata delle operazioni di
trattamento correlate all'utilizzo (invero, anche solo potenziale) della
tessera.
Sarebbe quindi necessario, onde garantire la piena conoscibilità dei
trattamenti effettuati, che le finalità concretamente perseguite dalle
singole società interessate fossero chiaramente individuate e puntualmente
indicate, distinguendo quelle che comportano trattamenti di dati su base
meramente facoltativa e volontaria (ad esempio, le attività di profilazione
e marketing: in tal senso, cfr. anche Provv. 24 febbraio 2005, doc. web n.
1103045) da quelle, invece, che prescindono da una manifestazione di volontà
degli utenti, perché necessariamente connesse al rilascio della tessera (ad
esempio, le attività di fidelizzazione o l'acquisto dei titoli di accesso
agli impianti sportivi).
Analoghe esigenze di correttezza e trasparenza inducono poi a ritenere come
necessaria anche l'indicazione, nelle informative da rendere agli
interessati, della comunicazione dei dati alle questure; tale comunicazione,
in quanto funzionalmente preordinata all'accertamento dell'assenza dei
requisiti ostativi di cui al d.m. 15 agosto 2009 (attributo indefettibile ai
fini del rilascio della tessera), costituisce infatti un elemento la cui
conoscenza, anche in ragione del principio di finalità (art. 11, comma 1,
lett. b), del Codice), non può essere sottaciuta agli interessati.
Discorso analogo può essere effettuato in relazione all'utilizzo della
tecnologia rfid: infatti, benché la stessa, per le modalità con cui risulta
impiegata nel caso specifico, non possa essere ritenuta, allo stato, lesiva
della libertà e dignità degli interessati, la sua mancata indicazione nelle
informative, anche in ragione di quanto stabilito con il Provvedimento 9
marzo 2005, non è conforme all'art. 13 del Codice. Infine, adeguata
informativa va data anche con riferimento alla mancata indicazione delle
"conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere".
Alla luce di tali considerazioni, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett.
b), 144 e 154, comma 1, lett. c) del Codice, si ritiene di dover prescrivere
ai titolari dei trattamenti che non abbiano già provveduto in tal senso di
integrare l'informativa da rendere agli aderenti, precisando:
a) le singole finalità concretamente perseguite, distinguendo quelle che
comportano trattamenti di dati su base meramente facoltativa e volontaria da
quelle, invece, che prescindono da una manifestazione di volontà degli
utenti, perché necessariamente connesse al rilascio della tessera;
b) le conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere;
c) che i dati formeranno oggetto di comunicazione alle questure per
l'accertamento dei requisiti di cui al d.m. 15 agosto 2009;
d) le caratteristiche del trattamento dei dati svolto attraverso l'utilizzo
di tecnologia rfid, con particolare riferimento alle relative finalità e
modalità.
6.3. Per altro verso, occorre evidenziare che le modalità prescelte da
alcune società sportive per la compilazione dei modelli (recanti una sola
casella da contrassegnare ai fini dell'acquisizione del consenso degli
interessati per finalità di marketing, come tali suscettibili di agevole
manipolazione successivamente alla loro sottoscrizione) non soddisfano
alcuni requisiti di conformità alla disciplina di protezione dei dati
personali, avuto particolare riguardo alla qualità dei dati trattati (art.
11, comma 1, lett. c) del Codice).
Limitatamente a detto profilo, deve dunque prescriversi ai titolari dei
trattamenti che hanno adottato modelli di sottoscrizione recanti un'unica
casella per la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali
per finalità di marketing di riformulare i medesimi, adottando accorgimenti
idonei a garantire agli interessati l'effettiva possibilità di formalizzare
anche il proprio diniego al trattamento, prevenendone così eventuali
manipolazioni successive (artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1,
lett. c), del Codice).
Sotto altro profilo, deve ritenersi invece corretta l'impostazione –anche in
questo caso riscontrata solo in parte dei modelli esaminati– di acquisire un
distinto consenso in relazione al trattamento eventualmente svolto per
finalità di marketing da parte di società terze (cfr. in proposito, anche il
provvedimento 16 giugno 2010, cit.), per permettere agli interessati di
autodeterminarsi in relazione alla circolazione dei propri dati e
all'eventuale trattamento degli stessi, per le summenzionate finalità, anche
da parte di soggetti diversi dalle società sportive.
Alla luce di ciò, deve quindi prescriversi ai titolari che non hanno
previsto modalità di acquisizione di un consenso autonomo e distinto degli
interessati in relazione al trattamento dei loro dati personali a fini di
marketing da parte di società terze, di riformulare i modelli utilizzati,
adottando soluzioni idonee a garantire la possibilità di manifestare
liberamente la propria volontà di ricevere o meno, anche da parte di
soggetti diversi dalle società sportive, comunicazioni a carattere
commerciale o promozionale (artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma
1, lett. c), del Codice).
Si invita inoltre le società sportive a voler valutare l'opportunità di
predisporre moduli separati per l'attivazione di ulteriori funzionalità
della tessera o per la fornitura di servizi "accessori" agli interessati che
abbiano espresso a tal fine il proprio specifico consenso, in quanto di
possibile ausilio per gli stessi nella comprensione delle caratteristiche e
delle operazioni di trattamento distintamente effettuate dai soggetti
coinvolti a vario titolo nell'iniziativa.
Infine, si richiama l'attenzione delle società che intendono effettuare
attività di profilazione sulla necessità di acquisire un consenso specifico
e distinto da parte degli interessati (come pure in relazione alla medesima
attività svolta da società terze), provvedendo altresì alla notifica del
relativo trattamento in base all'art. 37, comma 1, lett. d), del Codice.
6.4. Per quanto concerne, da ultimo, i rapporti intercorrenti tra i soggetti
coinvolti a vario titolo nelle operazioni di rilascio e gestione della
tessera, occorre ricordare che il d.lg. n. 196/2003 identifica il titolare
del trattamento nel soggetto "cui competono, anche unitamente ad altro
titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il
profilo della sicurezza" (art. 4, comma 1, lett. f), del Codice).
Ai fini di una corretta individuazione dei reali "titolari" dei trattamenti,
occorre dunque che i predetti soggetti valutino attentamente il ruolo
effettivamente svolto da ciascuno di essi nell'espletamento delle proprie
prestazioni a vantaggio degli aderenti, verificando la reale sussistenza, in
capo a sé, di un autonomo potere decisionale o, piuttosto, se essi debbano
invece conformare il proprio operato alle istruzioni formulate da altri, sì
da doversi più correttamente qualificare quali responsabili del trattamento
(art. 29 del Codice). Tale valutazione si rende necessaria anche
nell'interesse degli utenti i quali, per effetto di una chiarificazione dei
rapporti intercorrenti tra i soggetti coinvolti nell'iniziativa, possono
risultare concretamente agevolati nell'esercizio dei diritti previsti
dall'art. 7 del Codice.
Alla luce di tali considerazioni, nel raccomandare ai soggetti coinvolti nel
programma "tessera del tifoso" di valutare con attenzione il ruolo
concretamente svolto da ciascuno di essi, si invitano gli effettivi titolari
a valutare l'opportunità di designare quali responsabili del trattamento i
soggetti che, all'esito delle operazioni di valutazione, risultino privi di
reale e autonoma capacità decisionale in ordine alle finalità e modalità del
trattamento medesimo.
6.5. Da ultimo, al fine di assicurare un'ampia conoscibilità del presente
provvedimento anche presso gli aderenti al programma "tessera del tifoso",
si ritiene di dover prescrivere ai titolari del trattamento, quale misura
necessaria a garanzia degli interessati, di disporne la relativa
pubblicazione sui rispettivi siti web, ove esistenti, evidenziandolo
adeguatamente in un autonomo riquadro per favorirne una immediata
consultazione da parte degli utenti, anche predisponendo eventuali link
appositamente dedicati alla sottoscrizione degli abbonamenti o alla
partecipazione al programma medesimo (artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e
154, comma 1, lett. c), del Codice).
Questa Autorità si riserva ogni ulteriore iniziativa e approfondimento,
anche a seguito delle revisioni che l'Osservatorio riterrà di dover
eventualmente apportare al programma "tessera del tifoso", come pure
l'opportunità di valutare in separata sede l'adozione di ulteriori misure,
anche in ragione di eventuali violazioni del presente provvedimento da parte
delle singole società.
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
• ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c)
del Codice, prescrive ai titolari dei trattamenti che non abbiano già
provveduto in tal senso di:
- integrare l'informativa da rendere agli aderenti (punto 6.2),
evidenziando:
a) i trattamenti che prescindono dalla manifestazione del consenso degli
utenti perché necessariamente connessi al rilascio della tessera del tifoso,
precisando, in tale ambito, che l'informativa dovrà contenere uno specifico
riferimento alla comunicazione dei dati personali degli utenti alle questure
(per l'accertamento dei requisiti di cui al d.m. 15 agosto 2009), nonché
alle caratteristiche del trattamento svolto mediante l'utilizzo di
tecnologie rfid;
b) i trattamenti che possono essere effettuati su base meramente volontaria,
precisando che l'informativa dovrà indicare chiaramente le diverse finalità
perseguite e che le relative operazioni di trattamento dovranno essere
effettuate solo sulla base di un espresso consenso dell'interessato;
c) le conseguenze dell'eventuale rifiuto di rispondere;
- adottare accorgimenti idonei a garantire agli interessati l'effettiva
possibilità di formalizzare anche il proprio diniego al trattamento per
finalità di marketing, prevenendo così possibili manipolazioni successive
dei moduli sottoscritti dagli utenti (punto 6.3);
- riformulare i modelli utilizzati, adottando soluzioni idonee a garantire
la possibilità agli aderenti di manifestare liberamente la propria volontà
di ricevere o meno, anche da parte di società terze, comunicazioni a
carattere commerciale o promozionale (punto 6.3);
• ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b), 144 e 154, comma 1, lett. c)
del Codice, prescrive ai titolari dei trattamenti di pubblicare il presente
provvedimento sui rispettivi siti web, ove esistenti, evidenziandolo
adeguatamente in un autonomo riquadro per favorirne una immediata
consultazione da parte degli utenti, anche predisponendo eventuali link
appositamente dedicati alla sottoscrizione degli abbonamenti o alla
partecipazione al programma "tessera del tifoso";
• dispone che le misure e gli accorgimenti di cui ai punti precedenti siano
adottati entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione
del presente provvedimento, dando riscontro a questa Autorità, entro lo
stesso termine, dell'avvenuto adempimento;
• invita le società sportive che non abbiano già provveduto in tal senso,
per le ragioni di cui in motivazione, a voler valutare l'opportunità di
predisporre moduli separati per l'attivazione di ulteriori funzionalità
della tessera o per la fornitura di servizi "accessori" agli interessati che
abbiano espresso a tal fine il proprio specifico consenso (punto 6.3);
• invita gli effettivi titolari, anche nell'interesse degli utenti, a
valutare l'opportunità di designare quali responsabili del trattamento i
soggetti che, all'esito delle operazioni di verifica concernenti il ruolo
concretamente svolto da ciascuno di essi, risultino privi di reale e
autonoma capacità decisionale in ordine alle finalità e modalità del
trattamento (punto 6.4);
• richiama l'attenzione delle società che intendono effettuare attività di
profilazione sulla necessità di acquisire un consenso specifico e distinto
da parte degli interessati (come pure in relazione alla medesima attività
svolta da società terze), provvedendo altresì alla notifica del relativo
trattamento ove ne ricorrano i presupposti (punto 6.3);
• dispone l'invio del presente provvedimento al Ministero dell'interno, al
CONI e alla FIGC.
Roma, 10 novembre 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
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Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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