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Propaganda elettorale: le regole del
Garante privacy - Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il
consenso per telefonate, sms ed e-mail - Garante della privacy - Comunicato
stampa - 13 aprile 2011
Propaganda elettorale: le regole del Garante privacy
Liberi gli indirizzi delle liste elettorali, serve il consenso per
telefonate, sms ed e-mail
Si avvicinano le elezioni provinciali e comunali e l’Autorità Garante per la
privacy ha approvato di recente un apposito provvedimento, in corso di
pubblicazione su G.U., che conferma le regole già previste dal provvedimento
generale del 2005. Come già fatto in occasione di ogni campagna elettorale,
l’Autorità ricorda a partiti politici e candidati le modalità in base alle
quali chi effettua propaganda elettorale può utilizzare correttamente i dati
personali dei cittadini (es. indirizzo, telefono, e- mail etc.).
Dati utilizzabili senza consenso. Per contattare gli elettori ed inviare
materiale di propaganda, partiti, organismi politici, comitati promotori,
sostenitori e singoli candidati possono usare senza il consenso dei
cittadini i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dai Comuni,
nonché i dati personali di iscritti ed aderenti. Possono essere usati anche
altri elenchi e registri in materia di elettorato passivo ed attivo (es.
elenco degli elettori italiani residenti all’estero) ed altre fonti
documentali detenute da soggetti pubblici accessibili a chiunque, come gli
albi professionali (nei limiti in cui lo statuto del rispettivo Ordine
preveda la conoscibilità sotto forma di elenchi degli iscritti).
I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nel quadro
delle relazioni interpersonali da loro avute con cittadini ed elettori.
Dati utilizzabili con il previo consenso. E’ necessario il consenso per
particolari modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail, mms, per
telefonate preregistrate e fax. Stesso discorso nel caso si utilizzino dati
raccolti automaticamente su Internet o ricavati da forum o newsgroup, liste
abbonati ad un provider, dati presenti sul web per altre finalità.
I dati degli abbonati, anche se presenti negli elenchi telefonici, possono
essere utilizzati solo se l’abbonato ha preventivamente manifestato la sua
disponibilità a ricevere tale tipo di telefonate. Sono ugualmente
utilizzabili, se si è ottenuto preventivamente il consenso degli
interessati, i dati relativi a simpatizzanti o altre persone già contattate
per singole iniziative o che vi hanno partecipato (es. referendum, proposte
di legge, raccolte di firme).
Dati non utilizzabili. Non sono in alcun modo utilizzabili, neanche da
titolari di cariche elettive, gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei
residenti, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali
dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi, anche di cura; liste
elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente
nei seggi da scrutatori e rappresentanti di lista, durante operazioni
elettorali.
Informazione ai cittadini. I cittadini devono essere informati sull’uso che
si fa dei loro dati. Se i dati non sono raccolti direttamente presso
l’interessato, l’informativa va data al momento del primo contatto o
all’atto della registrazione. Per i dati raccolti da registri ed elenchi
pubblici o in caso di invio di materiale propagandistico di dimensioni
ridotte (c.d. "santini"), il Garante ha consentito a partiti e candidati una
temporanea sospensione dell’informativa fino al 30 settembre 2011.
Roma, 13 aprile 2011
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it
5_in_evidenza
Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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