Privacy - trattamento di dati personali per finalità di marketing - Prescrizioni per
il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante
l’impiego del telefono con operatore, a seguito dell’istituzione del
registro pubblico delle opposizioni - 19 gennaio 2011 Garante della privacy
(in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
Registro dei provvedimenti
n. 016 del 19 gennaio 2011
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.
Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott.
Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196, di seguito "Codice");
VISTO l'art. 129 del Codice che, in attuazione della disciplina comunitaria
e, in particolare, della direttiva 2002/58/Ce, ha demandato al Garante il
compito di individuare le modalità di inserimento e successivo utilizzo dei
dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a
disposizione del pubblico;
VISTO il provvedimento del 15 luglio 2004 (in www.garanteprivacy.it, doc.
web n. 1032381) con il quale l'Autorità, ai sensi del citato art. 129 del
Codice, ha individuato e disciplinato il trattamento dei dati personali
relativi agli abbonati e agli acquirenti del traffico prepagato nell'ambito
degli elenchi telefonici "alfabetici", costituiti tramite estrazione dalla
base di dati unica degli operatori di comunicazione elettronica e realizzati
in qualsiasi forma;
VISTO il provvedimento del 14 luglio 2005 (in www.garanteprivacy.it, doc.
web n. 1151640) con il quale l'Autorità ha individuato procedure
semplificate per la redazione e l'utilizzo degli elenchi telefonici
organizzati secondo categorie merceologiche (c.d. elenchi "categorici");
RILEVATO che la disciplina in materia di protezione dei dati personali -
precedentemente alla recente riforma legislativa introdotta con la legge 20
novembre 2009, n. 166, con la quale è stato convertito, con modificazioni,
il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha novellato l'art. 130 del
Codice - consentiva l'utilizzo, per attività di carattere promozionale,
pubblicitario o commerciale di alcune categorie di dati e, in particolare,
di quelli: a) presenti negli elenchi c.d. "alfabetici", per i quali
l'interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale tipo di utilizzo
(provvedimento del 15 luglio 2004, cit.); b) riportati nei citati elenchi
cd. "categorici" (provvedimento del 14 luglio 2005, cit.); c) registrati
nelle banche dati costituite utilizzando direttamente anche dati estratti da
elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, sempre che il
titolare del trattamento fosse stato in grado di dimostrare di aver fornito
effettivamente, prima di tale data, l'informativa agli interessati ai sensi
dell'art. 13 del Codice; d) provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque (per i quali le relative leggi o
regolamenti non abbiano previsto un vincolo di finalità, art. 24 del
Codice);
VISTO l'art. 44, comma 1 bis del decreto legge 31 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, che
aveva stabilito che i dati personali, presenti nelle banche dati costituite
sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005,
erano lecitamente utilizzabili per fini promozionali sino al 31 dicembre
2009, anche in deroga agli articoli 13 e 23 del Codice, dai soli titolari
del trattamento che avessero provveduto a costituire dette banche dati prima
del 1° agosto 2005;
VISTO il provvedimento del Garante del 12 marzo 2009 (pubblicato in G.U. n.
66 del 20 marzo 2009, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1598808),
concernente "Prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base
di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005" ed emanato a seguito
della deroga introdotta dalla citata legge 27 febbraio 2009, n. 14, con il
quale l'Autorità aveva chiarito che la previsione normativa contenuta nella
stessa aveva introdotto, per i titolari del trattamento (e non anche per
eventuali cessionari), una deroga transitoria e temporanea ai principi
generali della disciplina sopra richiamata;
VISTO l'art. 20 bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata in G.U.
n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale è stato convertito, con
modificazioni, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135) che ha
ulteriormente modificato la disciplina, novellando l'art. 130 del Codice e
consentendo il trattamento dei dati personali mediante l'impiego del
telefono per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, salvo il diritto di opposizione dell'interessato; visto che la
citata legge n. 166 del 2009 ha previsto l'istituzione di un "registro
pubblico delle opposizioni" (di seguito "Registro") entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge medesima precisando che "fino al
suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per
la protezione dei dati personali (…) in attuazione dell'articolo 129 del
medesimo codice";
VISTO che, alla luce di quanto detto e in prospettiva dell'attuazione della
nuova disciplina, la citata deroga transitoria e temporanea (che, in base al
disposto della legge 27 febbraio 2009, n. 14, scadeva il 31 dicembre 2009) è
stata conseguentemente prorogata "sino al termine di sei mesi successivi
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge
25 settembre 2009, n. 135" (art. 20 bis, comma 3, della legge 20 novembre
2009, n. 166), ossia fino al 24 maggio 2010;
VISTO il provvedimento del Garante del 22 dicembre 2009 (pubblicato in G.U.
n. 11 del 15 gennaio 2010, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1683085)
che ha prorogato l'efficacia del citato provvedimento del 12 marzo 2009;
VISTO il "Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico
degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico
per vendite o promozioni commerciali" (decreto del Presidente della
Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, pubblicato in G.U. n. 256 del 2
novembre 2010, di seguito, "Regolamento") che ha previsto che la concreta
realizzazione ed il funzionamento del Registro devono essere garantiti entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro il 31 gennaio 2011,
e che, decorso inutilmente tale termine, gli interessati possono comunque
esercitare il diritto di opposizione tramite il gestore telefonico con il
quale l'abbonato ha stipulato il contratto;
CONSIDERATO che l'opposizione all'utilizzo del proprio numero telefonico per
vendite o promozioni commerciali manifestata tramite l'iscrizione al
Registro non opera per le chiamate effettuate tramite l'uso del telefono per
fini personali né per attività di carattere commerciale diverse da invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di
comunicazione commerciale;
CONSIDERATO che il Regolamento qualifica "operatori" i titolari del
trattamento che intendano utilizzare dati personali ai fini di marketing per
mezzo del telefono (art. 1, comma 1, lett. c) del Regolamento);
CONSIDERATO che la nuova disciplina sopra descritta si applica
esclusivamente al trattamento dei dati personali contenuti in elenchi di
abbonati mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore ai fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche di
mercato o di comunicazione promozionale e lascia invariate le specifiche
disposizioni di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice che richiedono il
consenso espresso dell'interessato relativamente alle comunicazioni
elettroniche, effettuate per finalità di marketing mediante strumenti
automatizzati quali, ad esempio, posta elettronica, telefax, messaggi del
tipo Mms o Sms nonché le chiamate automatizzate senza operatore;
CONSIDERATO, pertanto, che con la nuova disciplina vengono meno le
prescrizioni relative all'utilizzo per finalità promozionali tramite
telefono con operatore dei dati presenti negli elenchi c.d. "alfabetici"
(per i quali l'interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale
tipo di utilizzo, cfr. provvedimento del 15 luglio 2004) nonché quelle
relative all'utilizzo dei dati riportati negli elenchi cd. "categorici"
(cfr. provvedimento del 14 luglio 2005);
CONSIDERATO che le modifiche apportate all'art. 130 della legge 20 novembre
2009, n. 166 lasciano invariata la disciplina relativa all'attività
promozionale svolta mediante posta cartacea, per la quale restano valide le
regole indicate dal Garante con il provvedimento sugli elenchi "alfabetici"
(provvedimento del 15 luglio 2004, cit.) e che per utilizzare i numeri
telefonici non presenti in elenchi degli abbonati (quali ad esempio quelli
relativi ai numeri dei telefoni mobili che allo stato in prevalenza non sono
inseriti in tali elenchi) per finalità di carattere promozionale resta ferma
la necessità di acquisire preventivamente il consenso informato ai sensi
degli artt. 13 e 23 del Codice;
CONSIDERATO che il Regolamento si applica agli abbonati "la cui numerazione
sia comunque inserita negli elenchi di cui all'art. 129 del Codice" (ivi
compresa, qualora presente, quella relativa ad una utenza mobile) e,
pertanto, ai dati degli interessati presenti sia negli elenchi "alfabetici"
che negli elenchi c.d. "categorici" (art. 1, comma 1, lett. b) del
Regolamento);
RILEVATO pertanto che gli interessati, i cui dati sono presenti in un elenco
telefonico "alfabetico" o "categorico", i quali si iscrivano nell'istituendo
Registro, non possono essere contattati per le finalità di cui all'art. 7,
comma 4, lett. b) del Codice, ovvero per l'invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale;
CONSIDERATO che il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati aventi
origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico,
legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi,
nel rispetto, tra gli altri, degli artt. 7, comma 4, lett. b) e 23 del
Codice (art. 2 del Regolamento);
RILEVATO che gli interessati che, in epoca precedente all'entrata in vigore
del nuovo regime, abbiano ricevuto una idonea informativa e manifestato nei
confronti di un determinato titolare del trattamento un consenso specifico
per le suddette finalità, (sempreché il titolare sia in grado di documentare
per iscritto tale consenso, come richiesto dallo stesso art. 23 del Codice),
possono essere contattati da quel titolare per tali finalità anche nel caso
in cui questi si iscrivano nel Registro, ferma restando la possibilità di
opporsi successivamente anche a tale trattamento ai sensi dell'art. 7 del
Codice;
RILEVATO inoltre che, analogamente, gli interessati che in epoca precedente
all'entrata in vigore del nuovo regime, si siano opposti ai sensi dell'art.
7 del Codice al trattamento dei propri dati per le suddette finalità nei
confronti di un determinato titolare, non possono essere contattati da quel
titolare, anche se non si iscrivono nel Registro;
RILEVATO che resta comunque ferma l'inutilizzabilità del numero telefonico
per il quale l'interessato abbia proceduto a manifestare opposizione al
trattamento mediante l'iscrizione della numerazione nel Registro;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 24 comma 1, lett. c) del Codice, gli
operatori possono utilizzare, senza acquisire il consenso del soggetto
interessato, numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque anche per finalità di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale, fermi restando i limiti e le
modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono
per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
RILEVATO che tra i limiti e le modalità previsti dall'art. 24, comma 1,
lett. c) del Codice vi è il vincolo di finalità in base al quale i dati sono
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed
utilizzati in altri trattamenti in termini compatibili con tali scopi (art.
11, comma 1, lett. b) del Codice) e che, pertanto, nel caso di specie, il
trattamento è consentito solo ove la specifica disciplina di riferimento
abbia espressamente previsto l'attività di comunicazione telefonica di cui
all'art. 7, comma 4, lett. b) ovvero tali comunicazioni risultino
direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato, che è posta
alla base dell'inserimento del dato telefonico nei pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque di cui all'art. 24 del
Codice, e sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al
trattamento;
RILEVATO che al di fuori dei casi sopra indicati (dati estratti da elenchi
telefonici o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque) il trattamento per le finalità di cui all'art. 7,
comma 4, lett. b) del Codice di dati contenuti in banche dati comunque
formate, ivi comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti da
elenchi telefonici formati precedentemente al 1° agosto 2005, è consentito
solamente nel rispetto dei principi generali del Codice e quindi solo previo
rilascio di una idonea informativa e l'acquisizione dello specifico consenso
(ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice);
RITENUTA la necessità di prescrivere agli "operatori", in qualità di
titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. b) e art.
154, comma 1, lett. c) del Codice, le misure necessarie per rendere il
trattamento conforme alle disposizioni vigenti, anche in considerazione
delle recenti modifiche normative e regolamentari;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 162, comma 2 ter del Codice, in caso di
inosservanza del presente provvedimento prescrittivo, è applicata in sede
amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da
trentamila euro a centottantamila euro;
TENUTO CONTO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 164 bis, comma 2, del Codice,
in caso di più violazioni di un'unica o di più disposizioni relative a
violazioni amministrative, commesse anche in tempi diversi in relazione a
banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a
trecentomila euro;
RISERVATA la possibilità di un successivo intervento dell'Autorità a
integrazione e modifica delle presenti prescrizioni che risultasse
necessario alla luce dell'esperienza maturata nel corso del primo periodo di
applicazione del provvedimento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
IL GARANTE
ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del
Codice, prescrive a tutti gli "operatori", in qualità di titolari del
trattamento che utilizzano dati personali mediante il telefono con operatore
ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di
ricerche commerciali o di comunicazione commerciale,
1. con riguardo alle numerazioni comunque contenute in elenchi di abbonati
di adottare le misure e gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto
della volontà degli interessati che:
a) in epoca precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano
manifestato un consenso specifico al titolare per le finalità di cui
all'art. 7, comma 4, lett. b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante
la documentazione per iscritto di tale consenso, così come previsto
dall'art. 23 del Codice;
b) successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina manifestino
un consenso specifico al titolare per le finalità di cui all'art. 7, comma
4, lett. b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione
per iscritto di tale consenso, così come previsto dall'art. 23 del Codice;
c) in epoca precedente all'entrata in vigore della nuova disciplina, abbiano
esercitato nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei
propri dati per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lett. b) del Codice;
d) successivamente all'entrata in vigore della nuova disciplina esercitino
nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati
per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lett. b) del Codice;
2. con riguardo alle numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque di effettuare detto trattamento, in
assenza del consenso del soggetto interessato, solo ove la specifica
disciplina di riferimento abbia espressamente previsto attività di
comunicazioni telefoniche per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lett.
b) del Codice ovvero le comunicazioni telefoniche per tali finalità
risultino direttamente funzionali all'attività svolta dall'interessato,
sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento;
3. con riguardo alle numerazioni contenute in banche dati comunque formate
(fuori dei casi di cui ai precedenti punti 1 e 2), di effettuare il
trattamento per le finalità di cui all'art. 7, comma 4, lett. b) del Codice
nel rispetto dei principi generali e quindi solo previo rilascio di una
idonea informativa e l'acquisizione dello specifico consenso (ai sensi degli
artt. 13 e 23 del Codice).
Si dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero
della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2011
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it