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5 gennaio 2010 - Informazione
giuridica - Linee guida in materia di trattamento di dati personali
nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di
informazione giuridica - 2 dicembre
2010 (In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Garante privacy: al via le Linee guida per
l'informazione giuridica)
Garante privacy: al via le Linee guida per
l'informazione giuridica
Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e
provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, siti
istituzionali
Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e
provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, dvd, siti
istituzionali e maggiori tutele per i minori coinvolti in vicende
processuali.
Il Garante per la privacy, sulla base di segnalazioni e
quesiti ricevuti e dopo ampia consultazione con gli operatori e gli editori
del settore, ha adottato specifiche Linee
guida sull'informazione giuridica.
Le Linee guida, in via di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, non si applicano all'attività giornalistica e non incidono sulle
norme processuali (non riguardano quindi gli originali delle sentenze e
degli altri provvedimenti giurisdizionali, né il loro deposito nelle
cancellerie giudiziarie).
Questi in sintesi i punti più rilevanti
del provvedimento.
Devono essere oscurati, sempre e in ogni caso, i dati dei
minori e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di
famiglia e lo stato delle persone (ad es. controversie in materia di
matrimonio, filiazione, adozione, abusi familiari, richieste di
rettificazione di sesso), anche quando il giudizio si riferisca ad aspetti
patrimoniali o economici. Devono, inoltre, essere omessi i dati relativi ad
altre persone dai quali si possa desumere, anche indirettamente, l'identità
dei soggetti tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimenti
riprodotti per esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massima o
nell'ambito di un elenco.
Oltre a questa forma di tutela assoluta, in tutti gli
altri casi chiunque sia interessato (le parti in un giudizio civile o
l'imputato in un processo penale, ma anche un testimone o un consulente) può
rivolgere un'istanza al giudice, prima della conclusione del processo, con
la quale chiede che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità
di informazione giuridica, siano oscurati le generalità e ogni altro
elemento in grado di identificarlo.
L'istanza deve indicare i "motivi legittimi" che la
giustificano: ad es. la delicatezza del caso o la particolare natura dei
dati contenuti nel provvedimento (stato di salute, vita sessuale). Se
l'istanza è accolta si appone una annotazione sull'originale della sentenza.
L'anonimizzazione può essere disposta dal giudice, anche d'ufficio, nei casi
in cui la diffusione di informazioni particolarmente delicate possa arrecare
conseguenze negative alla vita di relazione o sociale dell'interessato (ad
es. in ambito familiare o lavorativo).
Non spetta all'ufficio giudiziario, ma a chi riceve la
copia dei provvedimenti con l'annotazione che dispone l'oscuramento delle
generalità, provvedere in tal senso ove intenda riprodurli o diffonderli,
anche sotto forma di massima, per finalità di informazione giuridica.
Roma, 3 gennaio 2011
Linee guida in materia di trattamento di
dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per
finalità di informazione giuridica - 2 dicembre 2010 (In corso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.
Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele
De Paoli, segretario generale;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30
giugno 2003, n. 196), anche in riferimento all'art. 154, comma 1, lett. h);
ESAMINATE le istanze (segnalazioni, richieste di chiarimenti e quesiti)
pervenute riguardo al trattamento di dati personali effettuato attraverso la
pubblicazione, da parte di uffici giudiziari, riviste giuridiche e altri
soggetti, su supporti cartacei e informatici, nonché mediante reti di
comunicazione elettronica, di sentenze e altri provvedimenti emessi
dall'Autorità giudiziaria;
RILEVATA l'esigenza di individuare un quadro unitario di misure e di
accorgimenti necessari e opportuni, volti a fornire orientamenti utili per
tutti i soggetti interessati, pubblici e privati;
VALUTATO l'esito della consultazione indetta con case editrici e operatori
del settore dell'informazione giuridica; considerate le risultanze
dell'audizione svolta;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
DELIBERA:
1. di adottare le "Linee guida" contenute nel documento allegato quale parte
integrante della presente deliberazione;
2. di inviare copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia
e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza nonché
– per quanto di rispettiva competenza – per l'adozione di ogni iniziativa
ritenuta idonea alla massima diffusione presso gli uffici giudiziari
interessati;
3. ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, di trasmettere al Ministero
della giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti copia del presente
provvedimento, unitamente alle menzionate "Linee guida", per la loro
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella
riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione
giuridica - 2 dicembre 2010
1. Premessa
1.1 Scopo delle linee guida
Scopo delle presenti linee guida, che fanno seguito a richieste di
chiarimenti e a quesiti posti da case editrici e operatori del settore
dell'informazione giuridica, e tengono conto della consultazione indetta con
tali soggetti, è di fornire orientamenti utili a uffici giudiziari, editori
di riviste giuridiche specializzate e ogni altro soggetto, pubblico e
privato, che svolge attività di riproduzione di sentenze e altri
provvedimenti giurisdizionali, su supporti cartacei e informatici, nonché
mediante reti di comunicazione elettronica, per finalità di informazione
giuridica, al fine di garantire il rispetto dei princìpi in materia di
protezione dei dati personali ai sensi del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia protezione dei dati personali; d'ora in avanti: Codice).
Le presenti linee guida intendono anche fornire agli interessati che hanno
rivolto al Garante numerose segnalazioni, indicazioni in ordine ai diritti
loro attribuiti e ai limiti e condizioni per il loro esercizio, come
previsti in particolare dagli artt. 51 e 52 del Codice.
1.2 Ambito considerato
I predetti orientamenti e indicazioni riguardano esclusivamente l'attività
di informatica giuridica, intesa come attività di riproduzione e diffusione
di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali in qualsiasi forma, per
finalità di informazione giuridica, ovvero di documentazione, studio e
ricerca in campo giuridico, su riviste giuridiche, supporti elettronici o
mediante reti di comunicazione elettronica, compresi i sistemi informativi e
i siti istituzionali dell'Autorità giudiziaria (artt. 51 e 52 del Codice).
Sono, pertanto, esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti linee
guida i trattamenti effettuati presso gli uffici giudiziari di ogni ordine e
grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia, "per ragioni di giustizia",
intendendosi per tali, per quanto qui interessa, i trattamenti di dati
personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di
controversie (art. 47, comma 2, del Codice).(1)
Le presenti linee guida non incidono, quindi, sulle norme processuali che
l'autorità giudiziaria deve rispettare e applicare nello svolgimento delle
attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'esplicazione delle
funzioni giurisdizionali, come previsti dalle pertinenti disposizioni
codicistiche. Non riguardano, in particolare, l'attività di redazione degli
originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali e il
loro contenuto (art. 52, comma 1, del Codice), né la loro pubblicazione
mediante il deposito nelle cancellerie e segreterie giudiziarie, secondo le
disposizioni che disciplinano tali attività (artt. 133 e ss. c.p.c.; artt.
125 e ss. c.p.p.).
Restano ferme anche le disposizioni processuali concernenti la visione e il
rilascio di estratti e di copie di atti e documenti (art. 51, comma 1, del
Codice).
Sono esclusi, infine, dall'ambito di applicazione delle presenti linee guida
i trattamenti effettuati nell'esercizio dell'attività giornalistica,
disciplinata da specifiche disposizioni sulla protezione dei dati personali
(artt. 136 e ss. del Codice; Codice di deontologia relativo al trattamento
dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, provv. del
Garante 29 luglio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998,
n. 179).
2. Diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa
per lo studio e l'accrescimento della cultura giuridica e strumento
indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell'esercizio del potere
giurisdizionale.(2)
Il Codice favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri
provvedimenti dell'Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto,
mediante il deposito nella cancellerie e nelle segreterie giudiziarie,
l'onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di
procedura civile e penale.(3)
La conoscenza di tali provvedimenti può, infatti, essere realizzato, in
primo luogo, dalla stessa Autorità giudiziaria "anche attraverso il sistema
informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete
Internet" (art. 51, comma 2), osservando alcune cautele previste dallo
stesso Codice (art. 52, commi da 1 a 6), volte alla tutela dei diritti e
della dignità degli interessati.
Con l'osservanza di tali cautele, è inoltre "ammessa la diffusione in ogni
forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali" (art. 52, comma 7).
Alle cautele previste dal Codice rinvia anche l'art. 56, comma 2, del d. lg.
7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che, con
riferimento alle "sentenze e alle altre decisioni del giudice amministrativo
e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria", ne prevede la
pubblicazione anche sul sito istituzionale della rete Internet "osservando
le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati
personali". Il comma 2-bis della medesima disposizione aggiunge che "i dati
identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni
depositate in cancelleria o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'articolo 51
del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto
legislativo n. 196 del 2003".
3. La procedura di anonimizzazione dei provvedimenti giurisdizionali
L'art. 52 pone alcune cautele alla libera diffusione dei provvedimenti
giurisdizionali.
In particolare, prevede una particolare procedura, descritta nei commi da 1
a 4, attraverso la quale ogni interessato può chiedere, con istanza
depositata presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario
avanti al quale si svolge il giudizio, che le sue generalità e ogni altro
dato idoneo a identificarlo siano omessi in caso di riproduzione del
provvedimento. I dati presi in considerazione dalla norma sono i dati
identificativi, vale a dire, oltre alle generalità, ogni altro dato idoneo a
identificare direttamente l'interessato (art. 4, comma 1, lett. c) del
Codice).
3.1 La richiesta dell'interessato (art. 52, comma 1)
La richiesta può essere presentata da ogni interessato, ovvero dalla persona
fisica, persona giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati
personali (art. 4, comma 1, lett. l) del Codice).
Sono quindi legittimati a inoltrare l'istanza non solo le parti di un
giudizio civile, o l'imputato in un processo penale, ma anche qualsiasi
altro soggetto - quale, ad esempio, un testimone o un consulente - reso
identificabile nel provvedimento attraverso l'indicazione delle generalità o
di altri dati identificativi.
Rimane fermo che l'eventuale omissione può riguardare solo l'interessato che
ha proposto la relativa richiesta, e non altri soggetti.
La richiesta è sottoposta ad alcune condizioni e limiti.
In primo luogo, l'istanza deve essere rivolta all'ufficio giudiziario
procedente, avanti al quale si svolge il giudizio, mediante il suo deposito
nella cancelleria o segreteria giudiziaria. Va evidenziato che il deposito
deve avvenire "prima che sia definito il relativo grado di giudizio", vale
dire a procedimento in corso. Un'istanza proposta dopo la definizione del
giudizio (ad esempio, dopo l'emissione della sentenza) resterebbe priva di
effetto.
La richiesta deve contenere l'esplicita istanza che la cancelleria o la
segreteria riportino, sull'originale della sentenza o del provvedimento,
un'annotazione che specifichi che in caso di riproduzione del provvedimento
non può essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati
identificativi del richiedente.
Inoltre la richiesta deve essere espressamente motivata, poiché in essa
l'interessato deve specificare i "motivi legittimi" che la giustificano,
quali la delicatezza della vicenda oggetto del giudizio o la particolare
natura dei dati contenuti nel provvedimento (ad esempio, dati sensibili).
Peraltro, l'omissione dei dati dell'interessato non può avvenire per
qualsiasi utilizzo delle copie del provvedimento, ma solo ove questo venga
riprodotto in qualsiasi forma (cartacea, informatica o su altro supporto):
- per esclusive finalità di informazione giuridica, come definita al punto
1.2 che precede;
- su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di
comunicazione elettronica.
La procedura prevista dall'art. 52 è quindi finalizzata a ottenere
l'omissione dei dati solo in caso di riproduzione del provvedimento per
l'indicata specifica finalità.
3.2 La decisione sulla richiesta (art. 52, comma 2)
La competenza a decidere sulla richiesta spetta all'Autorità giudiziaria
presso cui pende il giudizio e che deve pronunciare la sentenza o adottare
il provvedimento.
La decisione assume la forma di un decreto, riportato in calce all'istanza.
La decisione può essere adottata in tempi anche molto brevi, poiché la norma
prescrive che la decisione sia assunta "senza ulteriori formalità".
In caso di rigetto della richiesta, ovviamente nessuna annotazione va
apposta sull'originale del provvedimento.
3.3 Anonimizzazione disposta d'ufficio: in particolare, i dati sensibili
La disposizione di cui al comma 2 aggiunge che l'annotazione sull'originale
della sentenza può essere disposta dal magistrato, per le medesime finalità
di informazione giuridica, anche d'ufficio, cioè senza richiesta di parte.
La norma ora richiamata fa carico all'Autorità giudiziaria di una specifica
responsabilità nell'attenta valutazione dell'opportunità dell'anonimizzazione
dei provvedimenti.
Tale responsabilità è fortemente accentuata nei casi in cui vengono in
rilievo dati personali dotati di particolare significatività che, se
indiscriminatamente diffusi, possono determinare negative conseguenze sui
vari aspetti della vita sociale e di relazione dell'interessato (ad esempio,
in ambito familiare o lavorativo).
É questo sicuramente il caso in cui nel provvedimento siano contenuti dati
sensibili (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice), che sono oggetto nella
normativa del Codice di particolari forme di tutela e, fra questi, dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale degli interessati.
Ciò, anche in considerazione delle limitazioni che, proprio in ambito
giudiziario, vengono poste alla stessa difesa dei diritti in giudizio,
laddove si richiede che il diritto dell'interessato alla riservatezza di
tali dati possa essere sacrificato solo ove il diritto azionato sia "di
rango pari" a quello dell'interessato medesimo, "ovvero consistente in un
diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (art. 26, comma 4, lett. c)
del Codice).
Relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute (con riferimento
ai quali sono giunte al Garante numerose segnalazioni degli interessati che
ne hanno lamentato la diffusione e la conseguente agevole reperibilità anche
attraverso i comuni motori di ricerca), anche altre disposizioni del Codice
pongono, con carattere di generalità, uno specifico divieto di diffusione,
valevole per i soggetti sia pubblici, sia privati (artt. 22, comma 8 e 26,
comma 5 del Codice).
La salvaguardia dei diritti degli interessati attraverso un oscuramento
delle loro generalità non pregiudica la finalità di informazione giuridica,
sottesa alla diffusione del provvedimento, che il Codice intende
salvaguardare, ma può risultare necessaria, nell'ottica di un corretto
bilanciamento dei diversi interessi, rimesso alla responsabilità
dell'Autorità giudiziaria procedente, per tutelare la sfera di riservatezza
degli interessati.
Spetta quindi all'Autorità giudiziaria farsi carico, prima della definizione
del procedimento, di valutare attentamente tale profilo, nella prospettiva
di un'efficace tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte
nei procedimenti giudiziari.
3.4 L'attuazione della richiesta (art. 52, comma 3)
Come già rilevato, ove con il decreto la richiesta dell'interessato venga
accolta, spetta alla cancelleria o alla segreteria giudiziaria darvi
esecuzione, apponendo sull'originale del provvedimento, all'atto del
deposito da parte del magistrato, anche con un timbro, un'annotazione che
riporti l'indicazione dell'art. 52 del Codice e la dizione: "In caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di …".
L'indicazione dell'art. 52 ha lo scopo di escludere che il divieto possa
essere esteso a ipotesi di diffusione diverse rispetto a quella della
riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica.
Oltre all'obbligo ora evidenziato, non emergono ulteriori incombenti a
carico degli uffici giudiziari.
In particolare, non incombe sulle cancellerie e segreterie l'onere di
cancellare materialmente i dati dell'interessato sulle copie dei
provvedimenti rilasciate a chi ne abbia diritto e che riportino la
menzionata annotazione.
Ciò, in primo luogo, in quanto il rilascio della copia costituisce attività
di comunicazione (art. 4, comma 1, lett. l) del Codice(4)), e non di
diffusione dei dati (lett. m), comma cit.(5)), per ciò stesso esclusa dal
dettato dell'art. 52.
Inoltre, come già rilevato, le disposizioni in esame non incidono in alcun
modo sugli adempimenti svolti dalle cancellerie e dalle segreterie
giudiziarie che, in quanto connessi allo svolgimento dei processi,
comportano trattamenti effettuati per ragioni di giustizia. Il rilascio di
copie, attività direttamente disciplinata dalle norme codicistiche, rientra
in tale ambito, come pure, ad esempio, l'invio della sentenza all'ufficio
deputato alla sua registrazione.
Spetta a chi riceve la copia provvedere all'omissione dei dati ove intenda
riprodurla e diffonderla per finalità di informazione giuridica.
3.5 Il divieto di diffusione dei provvedimenti (art. 52, comma 4)
I primi tre commi dell'art. 52 descrivono la procedura finalizzata
all'apposizione dell'annotazione volta all'omissione dei dati.
In caso di accoglimento della richiesta, il comma 4 prescrive di omettere
l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato in caso di diffusione, per le descritte finalità, dei
provvedimenti giurisdizionali che rechino detta annotazione.
La prescrizione è rivolta in primo luogo all'Autorità giudiziaria, alla
quale già il secondo comma dell'art. 51, nello stabilire il principio della
libera accessibilità a chiunque dei provvedimenti giurisdizionali, anche
attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale nella rete
Internet, impone l'osservanza delle cautele previste dall'art. 52.
La prescrizione è rivolta anche a tutti gli altri soggetti, terzi rispetto
all'Autorità giudiziaria, che svolgono attività di diffusione dei
provvedimenti per finalità di informazione giuridica.
Va sottolineato che la prescrizione si riferisce espressamente anche alla
diffusione delle massime giuridiche estratte dai provvedimenti
sull'originale dei quali sia apposta l'annotazione sull'omissione dei dati.
Ne consegue che anche in caso di riproduzione delle sole massime deve essere
posta la dovuta attenzione, attraverso l'esame della copia dell'originale
del provvedimento, che le stesse risultino prive delle generalità e di altre
informazioni idonee a identificare gli interessati che abbiano ottenuto
dall'Autorità giudiziaria di vedere omessi i dati che li riguardano.
4. Il divieto ex lege di diffusione (art. 52, comma 5)
4.1 Caratteristiche specifiche
Il comma 5 dell'art. 52 del Codice pone uno specifico, ulteriore, divieto di
diffusione dei dati dei minori e delle parti nei procedimenti giudiziari in
materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
Si tratta di una tutela più ampia rispetto a quella posta dai primi quattro
commi del medesimo articolo. La norma impone, infatti, di omettere, nei casi
ivi considerati, non solo le generalità e gli altri dati identificativi dei
soggetti tutelati, - come prevede il quarto comma - ma anche gli "altri dati
anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente
l'identità" di tali soggetti.
Inoltre l'obbligo opera "in ogni caso", cioè, come pure precisa testualmente
la norma, ancorché la sentenza o l'altro provvedimento giudiziale oggetto di
diffusione non riporti l'annotazione di cui al comma 2 dell'art. 52. Si
tratta di un divieto assoluto; neppure il consenso dei soggetti interessati
può determinare l'inapplicabilità dell'obbligo in esame.
Benché si tratti di un incombente non espressamente imposto dalla norma, si
ritiene comunque opportuno che l'Autorità giudiziaria provveda d'ufficio,
attraverso la già descritta procedura, all'annotazione sull'originale del
provvedimento dell'obbligo di anonimizzazione, al fine di evitare illecite
divulgazioni dovute a dubbi sull'oggetto o sui contenuti dei provvedimenti,
o anche a mera negligenza.
Con l'espressione "chiunque", la norma del Codice intende riferirsi a
qualunque soggetto che effettua trattamenti di dati personali a fini di
informazione giuridica, attività che è l'oggetto specifico della disciplina
di cui al capo III del titolo I della parte seconda del Codice, come si
evince anche dalla rubrica.
La disposizione non riguarda trattamenti che abbiano diverse finalità. Tra
gli altri, non si applica, quindi, ai trattamenti effettuati nello
svolgimento dell'attività giornalistica (ad esempio, alla cronaca
giudiziaria), che rimangono disciplinati dalle pertinenti disposizioni in
materia di protezione dei dati personali (su cui v. punto 1.1).
I soggetti tutelati sono i minori coinvolti in qualunque tipo di
procedimento giudiziario e le parti, limitatamente ai procedimenti in
materia di rapporti di famiglia e di stato civile delle persone di cui al
Libro I del Codice Civile (quali, ad esempio: matrimonio e sue vicende,
filiazione, adozione, ordini di protezione contro gli abusi familiari,
azioni di stato, richieste di rettificazione di sesso).
Va rilevato che in quest'ultimo caso la legge utilizza il termine "parti",
non "interessati", come nel primo comma dell'art. 52. Pertanto, la
disposizione riguarda solo le parti processuali dei procedimenti
giurisdizionali in materia di famiglia o di status personale. Eventuali
altri soggetti coinvolti in tali procedimenti e che si ritengano interessati
a ottenere l'oscuramento delle loro generalità e di altri dati
identificativi contenuti nei relativi provvedimenti (ad esempio, i
testimoni), devono ricorrere alla procedura di anonimizzazione disciplinata
dai primi quattro commi dell'art. 52.
L'obbligo di omissione dei dati identificativi delle parti dei procedimenti
in materia di famiglia e di status sussiste anche nei casi in cui la
controversia attenga a rapporti di tipo patrimoniale o economico.
La tutela in esame si aggiunge a quella prevista dall'art. 734-bis c.p.
("Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di
violenza sessuale"), che viene espressamente richiamato, il quale punisce
chiunque divulghi, nell'ambito di determinati delitti a sfondo sessuale
(soprattutto, ma non solo, relativi a minori)(6), anche attraverso mezzi di
comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa
senza il suo consenso.
4.2 Casi particolari
In relazione a quesiti che sono stati posti con riferimento ad alcuni
particolari profili del divieto posto dal comma 5 dell'art. 52, deve essere,
in primo luogo, chiarito che il divieto di diffusione delle generalità,
degli altri dati identificativi e degli ulteriori dati che consentano di
identificare i minori o le parti nei procedimenti in materia di rapporti di
famiglia e di stato delle persone non può, ovviamente, trovare applicazione
ove la lettura della sentenza o di altro provvedimento non permetta, facendo
applicazione dell'ordinaria diligenza, di individuare il coinvolgimento di
un minore o delle parti dei menzionati procedimenti.
Ciò chiarito, si precisa che:
- la disposizione intende fare riferimento non solo alla sentenza o altro
provvedimento emessi nel procedimento in cui è coinvolto il minore o in
materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone, ma anche a
qualsiasi sentenza o altro provvedimento che contenga dati personali, anche
di terzi, che consentono, "anche indirettamente", di svelare l'identità
delle persone tutelate;
- la norma richiede ai soggetti che diffondono i provvedimenti per finalità
di informazione giuridica di esercitare un'ordinaria diligenza nell'esame
del testo delle sentenze e degli altri provvedimenti. In particolare,
rientrano nell'oggetto del divieto le informazioni che, nella valutazione
della fattispecie concreta, permettano di risalire agevolmente
all'identificazione del minore o delle parti nei giudizi in questione (ad
esempio, i nominativi dei genitori del minore o la scuola da questo
frequentata, o l'indirizzo dell'abitazione delle parti processuali);
- il divieto di diffusione dei nomi dei minori e delle parti nei
procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone
concerne anche il divieto di farne cenno nell'ambito di massime giuridiche
che sono tratte da sentenze o altri provvedimenti che, se diffusi in forma
integrale, devono essere anonimizzati. Ciò, anche se, di per sé, la massima
non rivela che è tratta da un provvedimento emesso in un procedimento in cui
sono coinvolti un minore oppure le parti nelle materie dei rapporti di
famiglia e di stato delle persone (ad esempio, perché enuncia un principio
di diritto di carattere processuale). Anche in tali casi, infatti, le
massime sono idonee a svelare l'identità dei soggetti tutelati (si pensi al
caso in cui altra rivista - o anche la medesima, in altra parte o fascicolo
- pubblichi il testo integrale della sentenza anonimizzata, e l'incrocio fra
la pubblicazione della sentenza e della massima consenta di svelare
l'identità dei soggetti protetti);
- per la medesima ragione, analogo divieto di diffusione dei dati dei minori
e delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato
delle persone sussiste anche relativamente alla pubblicazione di tali dati
nell'ambito di un elenco di sentenze o di altri provvedimenti, anche senza
massimazione, ove si tratti di sentenze o altri provvedimenti che, in caso
di diffusione in forma integrale, devono essere anonimizzati perché idonei a
svelare l'identità dei soggetti protetti.
5. Il lodo (art. 52, comma 6)
Il comma 6 dell'art. 52 estende le altre disposizioni dell'articolo "anche
in caso di deposito del lodo ai sensi dell'art. 825 del codice di procedura
civile".
Si applica, quindi, anche a tale particolare pronuncia, come espressamente
previsto dalla disposizione, la procedura di anonimizzazione dei
provvedimenti, con le regole poste riguardo alla presentazione della
richiesta dall'interessato (comma 1), alla decisione degli arbitri, anche
d'ufficio (comma 2), all'apposizione dell'annotazione (comma 3), e al
divieto di diffusione (comma 4), oltre che, ovviamente, il divieto ex lege
di cui al comma 5.
Poiché il lodo può essere redatto "in uno o più originali" (art. 824 c.p.c.),
l'annotazione, ove disposta, va ovviamente riportata su tutti gli originali.
Il Codice aggiunge che "in modo analogo" provvede anche il collegio
arbitrale costituito preso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai
sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Tale
disposizione deve ritenersi ora applicabile all'arbitrato previsto del d. lg.
12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"),
che ha abrogato la legge n. 109/1994, e il cui art. 241, nel sostituire
l'art. 32, opera espresso riferimento all'art. 825 c.p.c..
___________________________________________________________________________________
(1) Art. 47, comma 2, del Codice:
"Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di
giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla
trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di
trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una
diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività
ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non
ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale,
mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti
direttamente connessi alla predetta trattazione".
(2) Tali princìpi si rinvengono nelle Raccomandazioni del Consiglio d'Europa
R(2001)2 e R(2001)3, adottate dal Comitato dei Ministri il 20 febbraio 2001,
con le quali gli Stati membri sono stati invitati ad adottare ogni misura
necessaria per favorire l'accesso dei cittadini agli archivi legislativi e
giurisprudenziali attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione.
(3) La Relazione parlamentare di accompagnamento al testo del Codice afferma
che "gli articoli 51 e 52 contengono norme tendenti ad agevolare lo sviluppo
dell'informatica giuridica nel rispetto dei principi in materia di
protezione dei dati personali".
(4) Art. 4, comma 1, lett. l) del Codice:
""comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti
determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel
territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione".
(5) Art. 4, comma 1, lett. m) del Codice:
""diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione".
(6) Si tratta dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e
600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo
600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e
609-octies c.p.c..
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Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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