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Dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi -
pubblicazione e diffusione sul web - Linee guida in materia di trattamento
di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione
sul web - 2 marzo 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011)
Registro dei provvedimenti
n. 088 del 2 marzo 2011
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del
dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO lo schema di provvedimento recante "Linee guida in materia di
trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità
di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle
pubbliche amministrazioni" approvato in via provvisoria dal Garante il 16
dicembre 2010 e, in pari data, sottoposto a consultazione previa
pubblicazione sul sito web dell'Autorità;
VISTI i commenti e le osservazioni pervenuti a questa Autorità a seguito
della consultazione per la quale era stato fissato il termine del 31 gennaio
2011;
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno
2003, n. 196);
VISTA la disciplina rilevante in materia di trasparenza e pubblicità
dell'attività amministrativa;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;
DELIBERA
1. di adottare le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali
contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti
pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" contenute nel
documento allegato quale parte integrante della presente deliberazione
(Allegato 1);
2. che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della
giustizia-Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143,
comma 2, del Codice.
Roma, 2 marzo 2011
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
--------------------------------------------------------------------------------
Allegato 1
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in
atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità
di pubblicazione e diffusione sul web
Deliberazione n. 088
del 2 marzo 2011
Sommario
1. Ambito di applicazione
1.1. Riscontro all'interessato in caso di accesso ai propri dati personali:
non applicabilità delle presenti Linee guida
2. Premessa
2.1.Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni
normative
2.2.Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al
perseguimento di finalità istituzionali
2.3.Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa
in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni
2.4.Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell'interessato
2.5.Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati
personali
3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni
3. 1. Trasparenza
3. 2. Pubblicità
3. 3. Consultabilità
4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione
delle tre grandi finalità perseguibili mediante la pubblicazione on line
5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite
5. 1. Motori di ricerca
5. 2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati
5. 3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali
5. 4. Dati esatti e aggiornati
6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi
normative
A. Trasparenza
A. 1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica
A. 1.1. Trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni senza dati
personali
A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici
A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali
A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
B. Pubblicità degli atti amministrativi e albo pretorio on line
B. 1. Concorsi e selezioni pubbliche
B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il
personale
C. Consultabilità di atti e documenti
C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili
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1. Ambito di applicazione
L'attuale processo di innovazione e digitalizzazione della pubblica
amministrazione è caratterizzato da numerose iniziative, anche legislative,
volte a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle prestazioni
e dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante l'incremento
dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.
Le recenti disposizioni(1) in materia di trasparenza e pubblicità
dell'azione amministrativa e quelle sulla consultabilità degli atti
prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a
disposizione delle relative informazioni da realizzare con modalità di
divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente, comportando, a
seconda dei casi, operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati
personali.(2)
La disciplina sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e
la diffusione delle informazioni personali in maniera tendenzialmente
uniforme, indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate; ciò, sia nei
casi in cui i dati personali siano resi noti mediante una pubblicazione
cartacea, sia laddove tali informazioni siano messe a disposizione on line
tramite una pagina web.
Le presenti "Linee guida" hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo
quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune
cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle
ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative
vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri
siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione
amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli
soggetti.
1.1. Riscontro all'interessato in caso di accesso ai propri dati personali:
non applicabilità delle presenti Linee guida
Non sono presi in considerazione in questo provvedimento i casi in cui i
soggetti pubblici sono destinatari di istanze di accesso ai dati personali,
in quanto il dare conoscenza all'interessato delle informazioni in possesso
dell'amministrazione non configura un'operazione di comunicazione (artt. 4,
comma 1, lett. l) e 7 del Codice).
2. Premessa
I soggetti pubblici possono utilizzare informazioni personali per lo
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali anche in mancanza di una
norma di legge o di regolamento che preveda espressamente il trattamento di
dati personali e non devono richiedere il consenso dell'interessato (artt.
18, commi 2 e 4, 19, comma 1, del Codice). Resta fermo che per la
comunicazione e la diffusione devono comunque essere applicate le regole di
cui ai punti successivi.
2.1. Pubblicazione di dati personali sulla base di espresse previsioni
normative
In relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione, le
pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti
istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli
allegati), devono preventivamente verificare che una norma di legge o di
regolamento preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19,
comma 3, 20 e 21, del Codice)(3), fermo restando comunque il generale
divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei
singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del
Codice).
2.2. Pubblicazione di informazioni personali strettamente necessaria al
perseguimento di finalità istituzionali
Le amministrazioni possono inoltre pubblicare sul proprio sito web
informazioni che contengono dati personali, eventualmente anche tratti da
atti e documenti amministrativi, qualora tale divulgazione, che deve essere
sempre sorretta da un'adeguata motivazione, costituisca un'operazione
strettamente necessaria al perseguimento delle finalità assegnate
all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti, e riguardi
informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo
funzionamento(4) o a favorire l'accesso ai servizi prestati
dall'amministrazione.(5)
Resta comunque fermo che non possono essere comunicate o diffuse
informazioni riferite agli utenti se non nei casi in cui tali operazioni
sono esplicitamente previste da una legge o da un regolamento.
Resta fermo inoltre che la pubblicazione di dati personali aventi natura
sensibile è consentita solo se autorizzata da espressa disposizione di legge
nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le
finalità di rilevante interesse pubblico perseguite ovvero qualora tale
operazione sia identificata nel regolamento che l'amministrazione è tenuta
ad adottare, previo parere conforme del Garante (art. 20, commi 1 e 2, del
Codice).
2.3. Pubblicazione di informazioni alla luce della recente riforma normativa
in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni
Le amministrazioni possono infine disporre la pubblicazione sul proprio sito
web di informazioni personali individuate -sulla base di precisi obblighi
normativi, in parte previsti dal d.lg. n. 150/2009, in parte da altre
normative previgenti- nel Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità che ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare in conformità
alle "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità", adottate il 14 ottobre 2010 dalla Commissione
indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche (Civit).(6)
In tale quadro, qualora l'amministrazione decida, sulla base di una
valutazione responsabile e attenta ai limiti richiamati e in particolare a
quelli di cui al punto 2.2, di prevedere la pubblicazione di ulteriori dati,
in assenza di specifici obblighi normativi e in aggiunta a quelli elencati
nelle Linee guida della Civit, dovrà motivare adeguatamente la propria
scelta nell'ambito dello stesso Programma triennale, dimostrando l'idoneità
di tale pubblicazione, in relazione alle finalità perseguite, e il rispetto
dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati.(7)
2.4. Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell'interessato
Nell'ambito dei rapporti intercorrenti con l'amministrazione pubblica, gli
interessati possono formulare specifiche richieste volte a ottenere che
taluni propri dati personali siano pubblicati sul sito istituzionale
dell'amministrazione.
Tali richieste possono riguardare informazioni personali che sono già nella
disponibilità dell'amministrazione in quanto acquisite per lo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali, ovvero che possono essere conferite
facoltativamente dall'interessato allo specifico scopo di consentirne la
diffusione (art. 13, comma 1, lett. b), del Codice).
E' facoltà dell'amministrazione valutare se prendere in esame tali richieste
di pubblicazione, che comunque potranno essere accolte solo all'esito di
un'attenta verifica con cui si accerti che tale operazione sia compatibile
con lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che i dati oggetto
di diffusione on line risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle
finalità perseguite.(8)
2.5. Sindacabilità delle scelte in ordine alla pubblicazione di dati
personali
Tutte le decisioni assunte dalle amministrazioni in relazione alla
pubblicazione sui propri siti istituzionali di atti e documenti contenenti
dati personali possono essere oggetto di sindacato da parte del Garante al
fine di verificare che siano rispettati i principi di necessità,
proporzionalità e pertinenza dei dati (artt. 3 e 11, comma 1, del Codice).
3. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: definizioni
Ferme restando le specifiche definizioni che le norme di settore
stabiliscono, ai soli fini della corretta applicazione delle indicazioni
fornite con le presenti Linee guida, si ritiene utile fornire di seguito la
definizione di trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti
amministrativi in relazione alla attività di comunicazione o diffusione di
dati personali svolta dai soggetti pubblici attraverso i propri siti
istituzionali.
3.1. Trasparenza
La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e
documenti amministrativi, contenenti dati personali, per finalità di
trasparenza è volta a garantire una conoscenza generalizzata delle
informazioni concernenti aspetti dell'organizzazione dell'amministrazione al
fine di assicurare un ampio controllo sulle capacità delle pubbliche
amministrazioni di raggiungere gli obiettivi, nonché sulle modalità adottate
per la valutazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici.
3.2. Pubblicità
La disponibilità on line per finalità di pubblicità è volta a far conoscere
l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità
e correttezza, nonché a garantire che gli atti amministrativi producano
effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da
parte degli interessati.
Tale pubblicità può configurarsi anche come uno strumento della trasparenza
poiché funzionale a rendere conoscibile l'attività delle pubbliche
amministrazioni.
3.3. Consultabilità
La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e
documenti amministrativi per finalità di consultabilità è volta a consentire
la messa a disposizione degli stessi solo a soggetti determinati -anche per
categorie- al fine di garantire in maniera agevole la partecipazione alle
attività e ai procedimenti amministrativi.
4. Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti: valutazione
delle tre grandi finalità perseguibili mediante la pubblicazione on line
Le previsioni normative in materia di trasparenza, pubblicità e
consultabilità degli atti, preordinate ad assicurare un certo grado di
conoscenza dell'operato della pubblica amministrazione, non perseguono
finalità analoghe.
Le pubbliche amministrazioni, pertanto, sono tenute, in primo luogo, a
valutare quali specifiche finalità sono rinvenibili dalle disposizioni
legislative o regolamentari che prevedono un particolare regime di
conoscibilità di informazioni, atti e documenti amministrativi.
In particolare, occorre distinguere i casi in cui, in relazione alla
attività di comunicazione o diffusione di dati personali attraverso la
pubblicazione di atti e documenti amministrativi sui siti istituzionali, si
perseguano finalità di:
A. Trasparenza;
B. Pubblicità;
C. Consultabilità.
Tali valutazioni devono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche,
nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei
dati personali (artt. 3 e 11 del Codice), in modo da garantire modalità
differenziate di messa a disposizione di dati e documenti tenendo conto
delle diverse finalità sopra evidenziate e descritte nel par. 3, delle
tipologie di informazioni oggetto di divulgazione, nonché degli strumenti e
dei mezzi utilizzati per assicurarne la conoscibilità, affinché siano
correttamente rispettati i diritti degli interessati.
5. Accorgimenti tecnici in relazione alle finalità perseguite
A fronte della messa a disposizione on line di atti e documenti
amministrativi contenenti dati personali, ivi inclusi gli obblighi di
pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale (compreso l'albo pretorio
on line), occorre individuare idonei accorgimenti volti ad assicurare forme
corrette e proporzionate di conoscibilità di tali informazioni impedendo la
loro indiscriminata e incondizionata reperibilità in Internet, garantendo il
rispetto dei principi di qualità ed esattezza dei dati e delimitando la
durata della loro disponibilità on line.(9)
Va tenuto presente, inoltre, che la diffusione indiscriminata di dati
personali basata su un malinteso e dilatato principio di trasparenza può
determinare conseguenze gravi e pregiudizievoli tanto della dignità delle
persone quanto della stessa convivenza sociale. Pericoli questi che si
dilatano ulteriormente quando la diffusione dei dati e la loro messa a
disposizione avvenga on line.
Infatti, questo metodo di diffusione presenta pericoli e criticità
specifiche che possono riguardare la difficoltà di garantire che i dati
siano a disposizione solo per un periodo determinato dalla normativa di
settore (nei casi in cui tali norme prevedano un termine), che siano
conosciuti solo da chi abbia diritto a conoscerli (nei casi in cui il
diritto non è esteso a tutti ma solo a certe categorie di cittadini) e,
infine, che non possano essere manipolati o indebitamente acquisiti e
memorizzati da chi dovrebbe al massimo limitarsi a prenderne conoscenza
(come avviene nel caso in cui non siano adottate adeguate misure di
sicurezza). Deve inoltre sempre essere tenuto presente il pericolo oggettivo
costituito dai motori di ricerca che "decontestualizzano il dato"
estrapolandolo dal sito in cui è contenuto, e trasformandolo in una parte
-non controllata e non controllabile- delle informazioni che di una persona
sono date dal motore di ricerca stesso, secondo una "logica" di priorità di
importanza del tutto sconosciuta e non conoscibile all'utente.
5.1. Motori di ricerca
E' necessario stabilire se i dati siano reperibili mediante motori di
ricerca esterni ovvero – come appare preferibile – mediante funzionalità di
ricerca interne al sito. La seconda soluzione va infatti privilegiata, in
linea generale, in quanto assicura accessi maggiormente selettivi e coerenti
con le finalità di volta in volta sottese alla pubblicazione assicurando,
nel contempo, la conoscibilità sui siti istituzionali delle informazioni che
si intende mettere a disposizione.(10) Si pensi al caso della pubblicazione
delle informazioni e di dati nell'apposita sezione del sito istituzionale
dell'amministrazione denominata "Trasparenza, valutazione e merito" di cui
si prevede, per facilitarne l'accesso e la consultazione, la raggiungibilità
da un link posto nella pagina iniziale del sito stesso.
A tale scopo, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei più
diffusi motori di ricerca, in relazione ai dati personali di cui si intende
limitare la diretta reperibilità on line tramite tali strumenti, è possibile
utilizzare regole di accesso convenzionali concordate nella comunità
Internet(11),(12)). Resta impregiudicato l'utilizzo di strumenti idonei ad
agevolare la reperibilità, all'interno del sito istituzionale
dell'amministrazione, delle informazioni e dei documenti oggetto di
divulgazione.
5.2. Tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati
Le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, proprio
in relazione alla circostanza che i dati personali in essi contenuti sono
diffusi sul web, devono comunque tenere anche conto della necessità di
individuare un congruo periodo di tempo entro il quale devono rimanere
disponibili (in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato)
che non può essere superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario
al raggiungimento degli scopi per i quali i dati stessi sono resi pubblici.
Come detto, la diffusione illimitata e continua in Internet di dati
personali relativi ad una pluralità di situazioni riferite ad un medesimo
interessato, costantemente consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi
momento, può comportare conseguenze pregiudizievoli per le persone
interessate, specie se si tratta di informazioni non più aggiornate o
relative ad avvenimenti risalenti nel tempo contenute anche in atti e
provvedimenti amministrativi reperibili on line che hanno già raggiunto gli
scopi per i quali si era reso necessario renderli pubblici.
In tale quadro, nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore
individuino determinati periodi di tempo per la pubblicazione di atti e
provvedimenti amministrativi (es., art. 124, d.lg. n. 267/2000 riguardante
le deliberazioni del comune e della provincia che devono essere affisse
all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi), i
soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali
previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web durante il
circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di
riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati.(13)
Nei casi in cui, invece, la disciplina di settore non stabilisce un limite
temporale alla pubblicazione degli atti, vanno individuati -a cura delle
amministrazioni interessate- congrui periodi di tempo entro i quali
mantenerli on line.(14) La predetta congruità va commisurata alle esigenze
sottese alle finalità di trasparenza, di pubblicità o di consultabilità di
volta in volta perseguite, sempre che queste non abbiano carattere di
permanenza.(15) Più in particolare, in relazione alla finalità di
trasparenza potrebbe risultare necessario individuare periodi di tempo
ragionevoli di permanenza dei dati in rete, proprio al fine di garantire a
chiunque una effettiva e immediata accessibilità alle informazioni.(16)
Tempi più circoscritti, invece, devono riguardare la disponibilità on line
dell'atto o del documento pubblicato per finalità di pubblicità, avuto anche
riguardo ai termini previsti dalla legge per l'impugnazione dei
provvedimenti oggetto di pubblicazione.
Trascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati,
determinate notizie, documenti o sezioni del sito devono essere rimossi dal
web o privati degli elementi identificativi degli interessati ovvero, in
alternativa, laddove l'ulteriore diffusione dei dati sia volta a soddisfare
esigenze di carattere storico-cronologico, gli stessi vanno sottratti
all'azione dei comuni motori di ricerca, ad esempio, inserendoli in un'area
di archivio consultabile solo a partire dal sito stesso o in un'area ad
accesso riservato.(17)
5.3. Duplicazione massiva dei file contenenti dati personali
Devono essere adottate opportune cautele per ostacolare operazioni di
duplicazione massiva dei file contenenti dati personali da parte degli
utenti della rete, rinvenibili sui siti istituzionali delle amministrazioni,
mediante l'utilizzo di software o programmi automatici, al fine di ridurre
il rischio di riproduzione e riutilizzo dei contenuti informativi in ambiti
e contesti differenti. A tale scopo si può fare ricorso ad accorgimenti
consistenti, ad esempio, nell'uso di firewall di rete in grado di
riconoscere accessi che risultino anomali per numero rapportato
all'intervallo di tempo di riferimento oppure di opportuni filtri
applicativi che, a fronte delle citate anomalie, siano in grado di
rallentare l'attività dell'utente e di mettere in atto adeguate
contromisure. Gli accorgimenti che si intende utilizzare devono comunque
essere conformi ai principi di fruibilità, di usabilità e di accessibilità
dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, garantendo in
particolare l'accessibilità alle informazioni riprodotte on line anche alle
persone disabili.(18)
5.4. Dati esatti e aggiornati
Per garantire la qualità dei dati trattati, le amministrazioni pubbliche,
nel procedere nei casi previsti alla divulgazione on line di informazioni
personali, sono tenute a mettere a disposizione soltanto dati esatti e
aggiornati (art. 11, comma 1, lett. c), del Codice). In tale quadro, assume
particolare rilievo l'obbligo posto in capo alle amministrazioni pubbliche
di garantire "che le informazioni contenute sui siti siano conformi e
corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi
originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito"(19) anche
utilizzando, ove opportuno, copie di documenti originali.(20)
A tale fine occorre adottare idonee misure per eliminare o ridurre il
rischio di cancellazioni, modifiche, alterazioni o decontestualizzazioni
delle informazioni e dei documenti resi disponibili tramite Internet. Un
utile accorgimento consiste, ad esempio, nell'indicazione, tra i dati di
contesto riportati all'interno del contenuto informativo dei documenti(21),
delle fonti attendibili per il reperimento dei medesimi documenti. Un
ulteriore accorgimento la cui adozione potrà essere valutata dalle
amministrazioni interessate, anche in relazione a specifiche categorie di
documenti, è la sottoscrizione del documento pubblicato sul sito web con
firma digitale(22) o altro accorgimento equivalente, in modo da garantirne
l'autenticità e l'integrità.
Il rischio della decontestualizzazione è strettamente correlato alla
possibilità che i contenuti informativi disponibili sul sito istituzionale
siano accessibili mediante l'utilizzo di motori di ricerca esterni ovvero
siano reperibili attraverso la consultazione di siti dove sono ospitate
copie dei medesimi contenuti informativi.
Pertanto, ogni file oggetto di pubblicazione sui siti istituzionali, potendo
essere letto in un altro ambito e in un momento successivo alla sua
diffusione, dovrebbe prevedere l'inserimento dei "dati di contesto" (es.
data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, segnatura di
protocollo o dell'albo).
6. Fattispecie esemplificative correlate a talune specifiche ipotesi
normative
A. TRASPARENZA
In presenza dei presupposti legislativi o regolamentari che legittimano le
operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a verificare in concreto quali siano i dati personali, ritenuti
pertinenti per il corretto svolgimento delle proprie funzioni istituzionali,
che devono essere resi conoscibili mediante la loro messa a disposizione sui
siti istituzionali (artt. 11, 18 e 19 del Codice).
Il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi
conoscibili on line deve essere particolarmente accurato nei casi in cui
tali informazioni siano di tipo sensibile o giudiziario o, in particolare,
qualora riguardino dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita
sessuale. Un quadro di garanzie particolarmente stringente protegge,
infatti, i dati sensibili e giudiziari prevedendo espressamente che i
soggetti pubblici possono trattare tali informazioni solo se in concreto
indispensabili per svolgere le attività istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati
personali di natura diversa (art. 22 del Codice).
A.1. Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica
Il legislatore ha individuato, nel corso del tempo, molteplici obblighi di
pubblicazione on line di dati, dando luogo a una forte frammentazione della
disciplina.
1. Rispondono all'esigenza fondamentale di garantire la trasparenza
amministrativa anche le disposizioni che, novellando l'art. 19 del Codice,
sono intervenute sul tema della conoscibilità delle notizie riguardanti lo
svolgimento delle prestazioni e la relativa valutazione di "chiunque sia
addetto ad una funzione pubblica". Come già evidenziato, la pubblicazione di
tali informazioni sul sito istituzionale dell'amministrazione risponde in
gran parte a specifici obblighi normativi in materia di trasparenza
esplicitati dalle citate Linee guida della Civit. Alla luce della predetta
disposizione, possono quindi essere oggetto di diffusione anche ulteriori
dati, riguardanti le attività svolte da dipendenti pubblici e la loro
valutazione complessiva, ad esclusione di quelli strettamente connessi al
rapporto di lavoro del singolo con l'amministrazione o ai dettagli della
valutazione(23). Ciò, sempre a condizione che la loro pubblicazione,
sorretta da un'adeguata motivazione, sia prevista nel Piano triennale per la
trasparenza e l'integrità che ogni amministrazione è tenuta a predisporre,
nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza.
Le disposizioni citate escludono, invece la conoscibilità, salvo nei casi
previsti dalla legge, delle "notizie concernenti la natura delle infermità e
degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro,
nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto
di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare
taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d)" del
Codice (v. art. 14, comma 1, lett. b), l. 4 novembre 2010, n. 183).
Resta ferma, comunque, la possibilità di rendere conoscibili dati personali,
anche sensibili, attinenti allo svolgimento e alla valutazione delle
prestazioni dei dipendenti pubblici alle condizioni e nei limiti previsti
dalla disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui
alla l. 7 agosto 1990, n. 241(24).
2. Specifiche disposizioni legislative fissano i limiti massimi delle
retribuzioni e degli emolumenti direttamente o indirettamente erogati a
carico delle pubbliche finanze per rapporti di lavoro dipendente o autonomo,
le quali impongono alle amministrazioni l'obbligo di rendere noti sul
proprio sito web i relativi atti di spesa con l'indicazione dei nominativi
dei destinatari e dell'ammontare del compenso quale condizione
indispensabile per l'attuazione dei medesimi atti di spesa (art. 3, commi da
44 a 52-bis, l. 24 dicembre 2007, n. 244)(25).
3. Per quanto riguarda i curricula professionali di dirigenti, segretari
comunali e provinciali, nonché di titolari di posizioni organizzative, di
funzioni di valutazione e misurazione della performance e di incarichi di
indirizzo politico-amministrativo, il riferimento del legislatore
all'obbligo di pubblicazione del vigente modello di curriculum europeo non
può comportare la riproduzione di tutti i suoi contenuti sui siti
istituzionali dell'amministrazione, in ragione unicamente delle finalità di
trasparenza perseguite (art. 11, comma 8, lett. e), f), e h), d.lg. n.
150/2009, e art. 21, comma 1, l. n. 69/2009).
Tale modello, infatti, contiene l'indicazione di dati personali eccedenti o
non pertinenti rispetto alle legittime finalità di trasparenza perseguite,
in quanto risponde alle diverse esigenze di favorire l'incontro tra domanda
e offerta di lavoro e la valutazione di candidati. Prima di pubblicare sul
sito istituzionale il curriculum europeo va quindi operata una selezione
delle informazioni in esso contenute ritenute pertinenti in relazione agli
incarichi svolti o alle funzioni pubbliche ricoperte dal personale
interessato quali, ad esempio:
- informazioni personali (dati anagrafici, amministrazione di appartenenza,
qualifica e/o incarico ricoperto, recapito telefonico dell'ufficio, e-mail
istituzionale);
- dati riguardanti i titoli di studio e professionali, le esperienze
lavorative (incarichi ricoperti, capacità linguistiche e nell'uso delle
tecnologie, partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc.);
- ulteriori informazioni di carattere professionale indicate
dall'interessato.
Deve inoltre essere garantita agli interessati la possibilità di aggiornare
periodicamente il proprio curriculum ai sensi dell'art. 7 del Codice.(26)
4. Non appare giustificato riprodurre sul web informazioni quali i cedolini
dello stipendio, dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali,
oppure riguardanti l'orario di entrata e di uscita di singoli dipendenti,
l'indirizzo del domicilio privato, il numero di telefono e l'indirizzo di
posta elettronica personale (diversi da quelli ad uso professionale), ovvero
informazioni attinenti allo stato di salute di persone identificate, quali
le assenze verificatesi per ragioni di salute.
5. Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati
personali sulla sezione dei siti istituzionali dei soggetti pubblici
dedicata appositamente a "Trasparenza, valutazione e merito", si ritiene che
debbano essere privilegiati canali o modalità di ricerca interni ai medesimi
siti limitando, attraverso idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte
dei motori di ricerca esterni, nonché la creazione di copie cache presso gli
stessi motori di ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare
strumenti idonei ad agevolare la reperibilità, all'interno dei siti
istituzionali delle amministrazioni, delle informazioni e dei documenti
oggetto di divulgazione.
A. 1.1. Trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni senza dati
personali
Il perseguimento della finalità di trasparenza dell'attività delle pubbliche
amministrazioni può avvenire anche senza l'utilizzo di dati personali.
In tale quadro, quindi, non si ravvisa la necessità di adottare alcuna
specifica cautela qualora le pubbliche amministrazioni ritengano di
pubblicare sul sito web informazioni non riconducibili a persone
identificate o identificabili (es. dati quantitativi aggregati per uffici
riguardanti i livelli retributivi ed accessori risultanti dai contratti
collettivi o da atti interni di organizzazione; tassi di assenza e di
maggiore presenza del personale; informazioni relative alla performance
dell'amministrazione; obiettivi assegnati agli uffici insieme ai relativi
indicatori e ai risultati complessivi raggiunti; l'ammontare complessivo dei
premi collegati alla performance stanziati e di quelli effettivamente
distribuiti; dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della
premialità, informazioni concernenti la dimensione della qualità dei servizi
erogati, notizie circa la gestione dei pagamenti e le buone prassi).
A. 2. Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici
Uno specifico regime di conoscibilità riconducibile alle esigenze di
trasparenza della pubblica amministrazione è previsto dalla legge 5 luglio
1982, n. 441, sulla pubblicità della situazione patrimoniale di coloro che
ricoprono cariche pubbliche o incarichi di rilievo pubblico. Tale norma
dispone espressamente che esclusivamente i "cittadini iscritti nelle liste
elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati" possono, mediante la
messa a disposizione, consultare legittimamente il bollettino nel quale sono
riportati i dati riguardanti la situazione patrimoniale di titolari di
cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (artt. 8 e 9).
Nell'ambito del suesposto quadro normativo deve, tuttavia, rilevarsi che una
distinta modalità è prevista per la consultabilità dei dati in questione con
riferimento agli enti territoriali per i quali, infatti, la legge n.
441/1982 dispone che la pubblicazione individuata dall'art. 9 sopra
richiamato sia effettuata, su appositi bollettini, senza però limitare la
conoscibilità di tali informazioni ai soli cittadini elettori della Camera
dei Deputati. In forza della predetta specificazione normativa, le regioni e
gli enti locali, nel pubblicare sul proprio bollettino la situazione
patrimoniale dei consiglieri e le spese sostenute per la propaganda
elettorale, possono dare ampia diffusione ai propri bollettini e alle
informazioni ivi riportate, anche mediante la riproduzione dei bollettini
stessi sui propri siti istituzionali.
Ulteriori disposizioni prevedono che talune informazioni relative agli
amministratori locali e regionali (dati anagrafici, lista o gruppo di
appartenenza o di collegamento, titolo di studio e professione esercitata)
vengano raccolte dal Ministero dell'interno in un'apposita anagrafe di cui
chiunque ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su
supporto informatico. In considerazione dell'ampio regime di conoscibilità
previsto per tali informazioni riferite agli amministratori, deve ritenersi
consentita la loro messa a disposizione per via telematica da parte delle
amministrazioni regionali e degli enti locali interessati attraverso i
rispettivi siti istituzionali (art. 76 d.lg. n. 267/2000).
A. 3. Ruoli del personale e bollettini ufficiali
1. Sono parimenti riconducibili alle esigenze di trasparenza dell'apparato
amministrativo anche gli obblighi posti in capo a ciascuna amministrazione
dello Stato di pubblicare sul proprio sito web il ruolo dei dirigenti, dando
avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nel ruolo, che
l'amministrazione deve aver cura di tenere secondo princìpi di completezza e
trasparenza, nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati, vanno rese
pubbliche le sole informazioni individuate nel dettaglio dalla disciplina di
settore (cognome, nome, luogo e data di nascita; data di inquadramento nella
fascia di appartenenza o in quella inferiore; data di primo inquadramento
nell'amministrazione; incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3
e 4, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 con l'indicazione della decorrenza e del
termine di scadenza) (artt. 1, comma 7, e 2, commi 1 e 3, d.P.R. 23 aprile
2004, n. 108).
2. Sono soggetti a pubblicazione obbligatoria anche i ruoli di anzianità dei
dipendenti pubblici che ciascuna amministrazione è tenuta a predisporre,
annualmente, in modalità cartacea, dandone avviso nel proprio bollettino
ufficiale (art. 55, comma 5, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Dal 1° gennaio
2007, per ragioni di efficacia ed economicità, la pubblicazione a stampa dei
ruoli di anzianità delle amministrazioni statali è stata sostituita con la
riproduzione in rete dei medesimi documenti(27): i ruoli di anzianità del
personale sono pertanto ora disponibili in formato elettronico su un portale
di servizi integrato finalizzato alla diffusione telematica degli stampati e
delle pubblicazioni ufficiali dello Stato.(28)
Poiché la disciplina di settore in questione non individua nel dettaglio le
informazioni che devono essere riportate nei ruoli, occorre nel caso di
specie effettuare un'opportuna selezione in modo da rendere conoscibili
soltanto i dati necessari a determinare l'anzianità di servizio, evitando
l'inserimento di notizie non pertinenti, eccedenti o riguardanti stati,
qualità o situazioni personali ovvero informazioni idonee a rivelare dati
sensibili (es. mutilato o invalido civile; aspettativa per motivi di salute
o distacco per motivi sindacali).
Sul menzionato portale delle pubblicazioni ufficiali dello Stato sono
consultabili in formato digitale anche i bollettini ufficiali che le
amministrazioni statali sono tenute a pubblicare mensilmente, sui quali
vengono riportati atti normativi e disposizioni generali, nonché
provvedimenti di organizzazione concernenti anche il personale
dell'amministrazione. Per ciò che concerne gli atti riferiti a ciascun
dipendente, la normativa di riferimento stabilisce che nei bollettini
ufficiali va data notizia, in particolare, degli atti relativi alla nomina,
allo stato, alla carriera, ad encomi ed onorificenze, a sanzioni
disciplinari, alla responsabilità verso l'amministrazione e i terzi, nonché
all'invalidità per causa di guerra o di lavoro e alle infermità contratte
per causa di servizio (art. 24, commi 1 e 3, d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686).
Anche in tale caso si ritiene opportuno suggerire che nella predisposizione
di tali pubblicazioni, rese disponibili on line, le amministrazioni
interessate riportino solo informazioni pertinenti, non eccedenti e -laddove
vengano in rilievo dati sensibili o giudiziari- indispensabili, rispettando
il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute dei
dipendenti adottando a tale fine idonei accorgimenti quali l'utilizzo di
omissis, diciture generiche o codici numerici.
Non vi sono ostacoli, comunque, alla diffusione per via telematica degli
atti generali di organizzazione e gestione del personale la cui
conoscibilità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso (es.
decreti, circolari, bandi di concorso, ecc.).
A. 4. Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
1. Le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese quelle a statuto
speciale, e le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali e gli
altri enti pubblici sono tenuti ad istituire l'albo dei soggetti, ivi
comprese le persone fisiche, cui sono stati erogati in ogni esercizio
finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefìci di natura
economica a carico dei rispettivi bilanci e devono provvedere ad aggiornarlo
annualmente (d.P.R. 7 aprile 2000, n. 118).
Il previsto regime di conoscibilità, anche on line, dei medesimi albi
risponde all'esigenza di rendere trasparente l'azione amministrativa, anche
in ordine all'utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei soggetti
eroganti, nonché all'esigenza di assicurare la partecipazione dei cittadini
al procedimento amministrativo di concessione dei contributi consentendo
l'accesso alle relative informazioni.
Entrambe le suesposte esigenze sono soddisfatte mediante la pubblicazione,
sui siti delle pubbliche amministrazioni individuate dalla norma in esame,
degli elenchi di beneficiari di provvidenze economiche e di altri atti che
riconoscono agevolazioni, sussidi o altri benefici. In tali elenchi possono
essere riportati i soli dati necessari all'individuazione dei soggetti
interessati (nominativi e relativa data di nascita), l'esercizio finanziario
relativo alla concessione del beneficio, nonché l'indicazione della
"disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni"
medesime (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 118/2000).
Non risulta invece giustificato diffondere ulteriori dati non pertinenti
quali l'indirizzo di abitazione, il codice fiscale, le coordinate bancarie
dove sono accreditati i contributi, la ripartizione degli assegnatari
secondo le fasce dell'Indicatore della situazione economica equivalente-Isee
ovvero informazioni che descrivano le condizioni di indigenza in cui versa
l'interessato.
Non devono inoltre essere riportate negli albi diffusi on line informazioni
idonee a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, e
68, comma 3, del Codice). Si pensi, in tale caso, all'indicazione:
• dei titoli dell'erogazione dei benefici (es. attribuzione di borse di
studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale
a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al
dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);(29)
• dei criteri di attribuzione (es. punteggi attribuiti con l'indicazione
degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana"
);(30)
• della destinazione dei contributi erogati (es. contributo per "ricovero in
struttura sanitaria oncologica").
Per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione dei dati personali
contenuti nell'albo, che possono essere riportati nei siti istituzionali dei
soggetti pubblici che erogano tali benefici, si suggerisce di privilegiare
canali o modalità di ricerca interni ai medesimi siti limitando, attraverso
idonei accorgimenti, l'indicizzazione da parte dei motori di ricerca
esterni, nonché la creazione di copie cache presso gli stessi motori di
ricerca. Resta invece ferma la possibilità di utilizzare strumenti idonei ad
agevolare la reperibilità, all'interno dei siti istituzionali delle
amministrazioni, delle informazioni riguardanti i beneficiari individuati
nell'albo.
B. PUBBLICITÀ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALBO PRETORIO ON LINE
E' necessario verificare se i dati personali contenuti in atti e documenti
messi a disposizione sul sito istituzionale devono essere resi conoscibili
all'intera collettività dei consociati (quindi liberamente reperibili da
chiunque sul sito istituzionale), ovvero ai soli utenti che hanno richiesto
un servizio, ovvero agli interessati o ai contro interessati in un
procedimento amministrativo (utilizzando in tale caso regole per garantire
un'accessibilità selezionata).
Nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione on line di atti e
provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di cui alla
legge n. 69/2009, risulta sproporzionato, rispetto alla finalità perseguita,
consentirne l'indiscriminata reperibilità tramite i comuni motori di
ricerca, essendo invece ragionevole delimitarne la pubblicazione in una
sezione del sito istituzionale, limitando l'indicizzazione dei documenti e
il tempo di mantenimento della diffusione dei dati con gli accorgimenti
indicati nel par. 5 delle presenti Linee guida.
B. 1. Concorsi e selezioni pubbliche
L'ordinamento prevede particolari forme di pubblicità per gli esiti delle
prove concorsuali e delle graduatorie finali di concorsi e selezioni
pubbliche (es. affissione presso la sede degli esami, pubblicazione nel
bollettino dell'amministrazione interessata o, per gli enti locali, all'albo
pretorio). Tale regime di conoscibilità assolve principalmente alla funzione
di rendere note le decisioni adottate dalla commissione esaminatrice e
dall'ente pubblico procedente anche per consentire il controllo sulla
regolarità delle procedure concorsuali o selettive da parte dei soggetti
interessati.
Le previsioni normative che disciplinano la pubblicazione di graduatorie,
esiti e giudizi concorsuali prevedono espressamente la diffusione dei
relativi dati personali, anche mediante l'utilizzo del sito istituzionale
dell'amministrazione di riferimento.
Al riguardo, devono ritenersi appropriate quelle modalità di diffusione on
line di graduatorie, esiti e giudizi concorsuali che consentono di rendere
agevolmente conoscibili agli interessati i dati personali ivi riportati
consultando il sito istituzionale dell'amministrazione pubblica competente,
evitando nel contempo che i medesimi dati siano liberamente reperibili
utilizzando i comuni motori di ricerca esterni. E' invece possibile
consentire ai partecipanti alla procedura concorsuale di accedere
agevolmente ad aree del sito istituzionale nelle quali possono essere
riportate anche eventuali ulteriori informazioni rese disponibili ai soli
aventi diritto sulla base della normativa in materia di accesso ai documenti
amministrativi (elaborati, verbali, valutazioni, documentazione relativa a
titoli anche di precedenza o preferenza, pubblicazioni, curricula, ecc.),
attribuendo agli stessi credenziali di autenticazione (es. username o
password, n. di protocollo o altri estremi identificativi forniti dall'ente
agli aventi diritto, ovvero mediante utilizzo di dispositivi di
autenticazione, quali la carta nazionale dei servizi).
Devono ritenersi certamente pertinenti ai fini della pubblicazione on line
gli elenchi nominativi ai quali vengano abbinati i risultati di prove
intermedie, gli elenchi di ammessi a prove scritte o orali, i punteggi
riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali ottenuti.
Appare invece eccedente la pubblicazione di dati concernenti il recapito di
telefonia fissa o mobile, l'indirizzo dell'abitazione o dell'e-mail, i
titoli di studio, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli
disabili, i risultati di test psicoattitudinali.
B. 2. Graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti il
personale
Analoghe cautele devono essere adottate in relazione alle pubblicazioni
effettuate nel quadro delle ordinarie attività di gestione di rapporti di
lavoro (es., graduatorie di mobilità professionale; provvedimenti relativi
all'inquadramento del personale, all'assegnazione di sede, alla progressione
di carriera, all'attribuzione di incarichi dirigenziali).
C. CONSULTABILITA' DI ATTI E DOCUMENTI
Specifiche disposizioni normative richiedono ai soggetti pubblici di mettere
a disposizione atti e documenti amministrativi a persone legittimate o che
ne facciano richiesta, al fine di consentire la partecipazione dei
consociati all'attività amministrativa o nell'ambito dell'erogazione di
servizi. Per attuare tali esigenze sottese alle previste ipotesi di
consultabilità di atti e documenti su iniziativa di singoli soggetti, le
amministrazioni possono parimenti avvalersi delle tecnologie telematiche, il
cui utilizzo generalizzato è anche in tali casi espressamente incentivato
dal legislatore allo scopo di facilitare il rapporto con i consociati e
incentivare l'utilizzo dei servizi pubblici in rete.(31)
In queste ipotesi, risultando determinabili a priori i soggetti o le
categorie di soggetti legittimati a conoscere le informazioni detenute dalle
pubbliche amministrazioni (es. destinatari del provvedimento, terzi
interessati e contro interessati, ecc.), non è in linea generale
giustificato, alla luce del principio di proporzionalità, consentire, al di
fuori dei casi espressamente previsti, l'accesso on line libero e
incondizionato, senza applicare criteri selettivi, alla consultazione di
atti e documenti contenenti informazioni personali, specie se aventi natura
sensibile.
In tale quadro è opportuno, quindi, privilegiare modalità di accessi
dedicati ai soli aventi diritto (che ne abbiano fatto specifica richiesta)
selezionando, a tal fine, anche preliminarmente, nell'ambito dei singoli
atti e documenti, le sole informazioni da rendere consultabili.
Si ritiene utile evidenziare che le informazioni ritenute non pertinenti o
eccedenti ai fini della loro pubblicazione on line, ivi comprese quelle
idonee a rivelare lo stato di salute, possono naturalmente essere trattate
dall'amministrazione competente per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali ed essere oggetto di richieste di accesso da parte degli
aventi diritto (es. l. n. 241/1990).
In tale prospettiva si ritiene che le informazioni personali contenute in
atti e documenti da rendere consultabili possano essere reperibili, ad
esempio, a partire da una sezione del sito istituzionale
dell'amministrazione ad accesso selezionato (ad es. Intranet o Extranet) o
attraverso l'attribuzione alle persone legittimate di una chiave personale
di identificazione informatica secondo le regole stabilite in materia dal
Codice dell'amministrazione digitale nel caso in cui l'accessibilità ai dati
e documenti venga assicurata nell'ambito di servizi erogati in rete
dall'amministrazione.(32)
C. 1. Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili
Il trattamento dei dati riferito alle persone disabili da parte di soggetti
pubblici effettuato nell'ambito delle attività previste dalla disciplina sul
collocamento mirato può ritenersi, in termini generali, lecito anche in
quanto rispondente alle finalità di rilevante interesse pubblico individuate
dal Codice (artt. 73, comma 2, lett. i), e 112, comma 1, lett. a))(33). In
tale quadro, le disposizioni di legge in materia di diritto al lavoro e di
collocamento di disabili appartenenti a categorie protette e centralinisti
telefonici non vedenti, nel prevedere la formazione di elenchi e graduatorie
dei soggetti che hanno diritto al collocamento obbligatorio, ne stabiliscono
un generico regime di pubblicità.(34)
Il regime di conoscibilità di tali documenti, stabilito per legge, può
essere assicurato anche attraverso la loro messa a disposizione on line,
purché vengano prescelte modalità che ne impediscano la libera
consultabilità in Internet, tenuto conto che gli elenchi e le graduatorie
del collocamento obbligatorio contengono informazioni idonee a rivelare lo
stato di salute delle persone iscritte (nominativi degli interessati
associati allo stato di disabilità o all'appartenenza alle altre categorie
di aventi diritto al collocamento).
Nell'utilizzare le tecnologie telematiche per attuare il previsto regime di
pubblicità delle predette liste, le amministrazioni devono, pertanto,
adottare idonei accorgimenti volti a impedire che vengano diffusi dati sulla
salute (artt. 22, comma 8, e 68, comma 3, del Codice), rendendo conoscibili
le informazioni riportate in tali elenchi ai soli soggetti richiedenti per
le sole finalità previste dalla specifica normativa di riferimento o a
coloro che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti (es. attribuendo a tali soggetti idonee credenziali di accesso,
quali username o password, n. di protocollo o altri estremi correlati alla
richiesta di iscrizione nelle liste, ovvero ancora predisponendo, nei siti
istituzionali, aree ad accesso parimenti selezionato).
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(1) Le recenti novità introdotte dal legislatore dispongono che la
trasparenza "è intesa come accessibilità totale (…) delle informazioni
concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e
valutazione…(…)" con il principale "scopo di favorire forme diffuse di
controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità", anche
a garanzia della legalità e dello sviluppo della cultura dell'integrità (d.lg.
27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni).
(2) Tali obblighi si aggiungono a quelli previsti da normative previgenti in
relazione ai quali il Garante si è già pronunciato in passato, rilevando
che, in linea di principio, non sussiste alcuna incompatibilità di fondo tra
le disposizioni in materia di protezione dati personali e determinate forme
di conoscibilità di informazioni riconducibili alla trasparenza dell'azione
amministrativa. V. Provv. 19 aprile 2007, recante "Linee guida in materia di
trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e di diffusione
di atti e documenti di enti locali" (pubblicato in G.U. 25 maggio 2007, n.
120, disponibile sul sito www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1407101); v.
anche, con specifico riferimento al regime di pubblicità degli atti relativi
alle procedure concorsuali, all'organizzazione degli uffici e alle
retribuzioni di titolari di cariche e incarichi pubblici, Provv. 14 giugno
2007, recante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali dei
lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito
pubblico" (pubblicato in G.U. 13 luglio 2007, n. 161, doc web n. 1417809).
(3) É ovviamente sempre consentita la diffusione in Internet di un avviso
che indichi le modalità con le quali determinati documenti possono essere
consultati, in quanto esso non comporta, di regola, la pubblicazione di dati
personali.
(4) Si fa riferimento, in particolare, alle attività di informazione e
comunicazione istituzionale dell'amministrazione di cui alla l. 7 giugno
2000 n. 150; v. sul punto le Linee guida per i siti web della PA redatte da
DigitPa ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione del 26 novembre 2009.
(5) Ad es., l'università può pubblicare sul sito web i dati identificativi
dei docenti delle singole facoltà contestualmente ai corsi di insegnamento e
ai relativi orari dell'attività didattica.
(6) V. cit. d.lg. n. 150/2009, artt. 11, commi 2 e 8, 13, commi 5, 6, e 8.
(7) Ad es. nei rapporti di lavoro si pensi all'esigenza di prendere in
considerazione l'opportunità di pubblicare talune informazioni personali
nell'interesse del lavoratore al fine di valorizzarne l'esperienza
professionale.
(8) Ci si riferisce, ad esempio, alla possibilità per una pubblica
amministrazione, nel quadro dello svolgimento delle funzioni istituzionali
volte a favorire la trasparenza della propria organizzazione, di riconoscere
ai propri dipendenti che ne facciano specifica e libera richiesta, di
pubblicare le loro foto sul sito istituzionale, al fine di migliorare, ad
esempio, il rapporto fra operatori ed utenti (allo stato, specifiche
disposizioni normative prevedono a tale scopo l'obbligo dell'esibizione dei
cartellini identificativi).
(9) In proposito si vedano anche le indicazioni relative alla pubblicazione
on line fornite nelle sopra citate Linee guida per la predisposizione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Civit (v. par.
4.1.1 e 4.1.2)
(10) V., ad esempio, artt. 21, comma 1, l. n. 69/2009, e 11, comma 1, d.lg.
n. 150/2009.
(11) Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, all'inserimento di metatag
noindex e noarchive nelle intestazioni delle pagine web o alla codifica di
regole di esclusione all'interno di uno specifico file di testo (il file
robots.txt) posto sul server che ospita il sito web configurato in accordo
al Robot Exclusion Protocol (avendo presente comunque come tali accorgimenti
non siano immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da
parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire
secondo le modalità da ciascuno di questi previste).
(12) Per approfondimenti, si consulti, a tal proposito, la Url:
http://www.robotstxt.org/.
(13) V. Provv. del Garante del 10 novembre 2004, riguardante "Motori di
ricerca e provvedimenti di Autorità indipendenti: le misure necessarie a
garantire il c.d. "diritto all'oblio"" (doc. web n. 1116068).
(14) A titolo esemplificativo, è possibile utilizzare a questo scopo sistemi
di web publishing e Cms (Content management systems) in grado di attribuire,
anche mediante l'utilizzo di parole-chiave (meta-dati), un intervallo
temporale di permanenza della documentazione all'interno del sito
istituzionale, consentendone una sua agevole rimozione, anche in forma
automatica. In assenza di meccanismi automatizzati di gestione del termine
di scadenza della medesima documentazione, andrebbero inoltre previste
procedure di verifica della validità temporale e del requisito di
disponibilità al pubblico delle informazioni ivi contenute, da programmare
con cadenza periodica o in seguito ad un aggiornamento dell'informazione. V.
anche le citate Linee guida per i siti web della PA del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
(15) Si pensi, ad esempio, al ruolo dei dirigenti che l'amministrazione è
tenuta a pubblicare sul proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 1,
comma 7, d.P.R. 23 aprile 2004, n. 108, garantendo l'esattezza,
l'aggiornamento e la completezza dei dati ivi contenuti.
(16) A titolo esemplificativo, il lasso temporale della pubblicazione sul
sito istituzionale dei curricula dei dirigenti va commisurato al periodo di
permanenza in servizio dell'interessato presso l'amministrazione di
riferimento, fermo restando il diritto di quest'ultimo di ottenere
l'aggiornamento dei dati che lo riguardano.
(17) Si fa riferimento a sezioni del sito accessibili soltanto previa
autenticazione informatica degli utenti.
(18) V., al riguardo, art. 53 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale"; v. anche d.P.R. 1 marzo 2005, n. 75, e d.m.
30 aprile 2008 "Regole tecniche disciplinanti l'accessibilità agli strumenti
didattici e formativi a favore degli alunni disabili".
(19) Art. 54, comma 4, d.lg. n. 82/2005.
(20) V. artt. 1, commi 1, lett. i-bis e ss., 22 e ss. d.lg. n. 82/2005.
(21) V. le cit. Linee guida per la predisposizione del Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità della Civit.
(22) Si rinvia, al riguardo, alle regole tecniche sulla firma digitale
dettate da DigitPA reperibili sul sito istituzionale dell'ente:
http://www.digitpa.gov.it/ .
(23) Si pensi ad es. alle informazioni concernenti gli orari di entrata e
uscita, le assenze, il cedolino dello stipendio, ecc.
(24) V. artt. 59 e 60 del Codice.
(25) Con il Provv. del 21 gennaio 2010 il Garante ha formulato il parere
sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia
di "Pubblicità degli incarichi conferiti dalle amministrazioni pubbliche"
(doc. web n. 1694419).
(26) V. Provv. del Garante 16 luglio 2009 in materia di "Pubblica
amministrazione: dirigenza e assenze e presenze del personale" (doc. web n.
1639950), e circolare del Dipartimento della funzione pubblica presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3/2009.
(27) V. Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14
novembre 2006, n. 83198.
(28) V. http://www.sistemamodus.eu/index.html/.
(29) Ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.P.R. n. 118/2000 cit., per ciascun
soggetto che figura nell'albo viene indicata solo la disposizione di legge
sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di provvidenze economiche
(si pensi, ad esempio, alla indicazione dei riferimenti della legge
regionale che individua i finanziamenti che possono essere erogati dai
comuni per il riconoscimento di benefici economici); appare invece
ridondante l'indicazione della legge che individua le categorie di persone
aventi diritto ai benefici qualora tale indicazione sia idonea a rivelare lo
stato di salute degli interessati (es., l. 12 marzo 1999, n. 68, recante
"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; l. 5 febbraio 1992, n. 104,
recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate"; l. 21 maggio 1998, n. 162, recante "Modifiche
alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di
persone con handicap grave"; l. 30 marzo 1971, n. 118 recante "Conversione
in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati
ed invalidi civili").
(30) C.d. scala Adl o di Katz.
(31) Art. 3-bis l. n. 241/1990; artt. 2, comma 5, 3 e 50 d.lg n. 82/2005.
(32) Art. 64, comma 2, d.lg. n. 82/2005; v. anche le citate Linee guida per
i siti web della PA del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione del 26 novembre 2009, par. 4.5.
(33) Artt. 1 e 6, l. n. 68/1999 cit.; art. 4, comma 1, lett. a) ed e), d.lg.
n. 469/1997 cit.; artt. 20 e 86, comma 1, lett. c), punto 2, del Codice.
(34) V. rispettivamente, l. n. 68/1999 cit. e l. n. 113/1985 cit.
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Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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