-causa di separazione, venivano contestate le modalità di acquisizione e
l'utilizzabilità di alcune lettere private contenenti dati idonei a rivelare
la vita sessuale della reclamante -
Violazione della privacy nell'ambito dei processi: l'ultima parola al
giudice -
Spetta al giudice la valutazione sull'utilizzabilità degli atti prodotti
dagli avvocati
Garante della privacy - newsletter n. 345b del 4 febbraio 2011
Garante della privacy - newsletter n. 345b del 4 febbraio 2011
Violazione della privacy nell'ambito dei processi: l'ultima parola al
giudice
Spetta al giudice la valutazione sull'utilizzabilità degli atti prodotti
dagli avvocati
Spetta al giudice, e non al Garante della privacy, la valutazione sulla
liceità del trattamento dei dati personali effettuato dagli avvocati o dalle
parti nel corso del processo e di conseguenza la utilizzabilità o meno degli
atti e dei documenti da loro prodotti.
Trattamento di dati sensibili riferiti ad una terza persona in una causa di
separazione - 4 novembre 2010
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti,
presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.
Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele
De Paoli, segretario generale;
Esaminato il reclamo presentato dalla sig.ra XY concernente i trattamenti di
dati personali che la riguardano effettuati dalla sig.ra KW e dall'avv. KK;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30
giugno 2003, n. 196);
Esaminate le informazioni fornite dalle parti;
Visto il verbale dell'audizione del 18 marzo 2010;
Vista la restante documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai
sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;
PREMESSO:
La signora XY ha presentato a questa Autorità un reclamo lamentando che nel
giudizio di separazione personale in corso avanti al Tribunale civile di
Frosinone fra la signora KW e il sig. ZH la sig.ra KW e il suo legale, avv.
KK, hanno effettuato un trattamento di dati personali sensibili che la
riguardano, mediante la produzione nel giudizio di alcune missive che li
contengono intercorse tra il sig. ZH e la reclamante medesima.
La sig.ra XY ritiene illecito detto trattamento, in primo luogo perché
concernente informazioni personali contenute in una corrispondenza privata
ed effettuato in assenza di consenso.
Nel reclamo viene, inoltre, affermata l'illecita acquisizione dei dati e la
loro conseguente inutilizzabilità, in quanto le missive sarebbero state
sottratte dallo studio del sig. ZH; al riguardo la reclamante rappresenta
che è stata presentata dal sig. ZH formale denuncia-querela alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. Viene, altresì, sostenuto
che il trattamento senza consenso dei dati relativi alla sig.ra XY - che non
è parte del giudizio - sarebbe ammissibile, al fine di far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, solo ove tale diritto fosse di
rango pari a quello dell'interessata; nel caso di specie, diversamente, i
dati trattati risulterebbero idonei a rivelare la vita sessuale della
reclamante, mentre l'azione proposta dalla resistente sarebbe volta
unicamente a soddisfare interessi di natura patrimoniale. Viene, infine,
rilevato che in ogni caso il trattamento dei dati relativi alla sig.ra XY
non sarebbe conforme ai vigenti principi di proporzionalità, pertinenza e
non eccedenza, anche a causa del reiterato, benché non necessario,
riferimento operato negli atti prodotti alla professione svolta dalla
reclamante.
Nel fornire riscontro alla richiesta del Garante di comunicare ogni
informazione ritenuta utile al fine della valutazione, da parte
dell'Autorità, della fondatezza del reclamo, con particolare riferimento
alla presenza di dati personali relativi alla sig.ra XY nella corrispondenza
prodotta in giudizio e alla loro natura, nonché alle specifiche modalità di
acquisizione delle missive contenenti tali dati, l'avvocato KK ha
rappresentato che: "il sottoscritto ha prodotto in giudizio quattro missive
manoscritte, di contenuto amoroso, di cui due riferite a XY, senza data, che
mi sono state consegnate dalla cliente, che proverebbero l'adulterio del ZH.
La produzione in giudizio delle missive di XY sono state necessarie per
tutelare il diritto della cliente (…)". L'avvocato KK ha, altresì, precisato
di custodire le missive presso il proprio studio in qualità di titolare del
trattamento e si è impegnato a "utilizzarle esclusivamente nel giudizio (…)
ed a distruggerle al passaggio in giudicato del giudizio di separazione o in
caso di omologa della separazione".
La sig.ra KW, da parte sua, ha dichiarato di aver "rinvenuto, per caso,
quattro missive manoscritte di cui due scritte da XY a mio marito, e due
scritte da questi alla XY. Poiché il contenuto delle lettere evidenzia
l'esistenza di una relazione extraconiugale (…) ho ritenuto opportuno
portarle all'avv. KK che le ha considerate utili per il giudizio".
L'Autorità ha, altresì, richiesto informazioni alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Frosinone in ordine allo stato del procedimento a
carico della sig.ra KW.
Nel fornire riscontro, la Procura ha comunicato che il procedimento, su
conforme richiesta del Pubblico Ministero, è stato archiviato dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Frosinone "data la
estrema conflittualità sussistente tra le parti e l'assenza di oggettivi
riscontri".
Conclusa l'istruttoria preliminare, con nota del 26 gennaio 2010 è stato
dato formale avviso alle parti dell'avvio del procedimento amministrativo
funzionale all'adozione di un provvedimento collegiale.
Nel corso del procedimento la reclamante ha chiesto di essere sentita
personalmente tramite il proprio legale, avv. WW. Nel corso dell'audizione,
che ha avuto luogo in data 18 marzo 2010 e della quale è stato redatto
verbale, la parte ha ribadito la propria posizione e ha prodotto ulteriore
documentazione, che è stata acquisita agli atti.
OSSERVA:
Dagli elementi sopra riportati – noti a entrambe le parti e non contestati
nella loro componente fattuale – risulta, pertanto, che, effettivamente, la
sig.ra KW e l'avv. KK hanno trattato dati personali sensibili (art. 4, comma
1, lett. d) del Codice) relativi alla sig.ra XY.
Il trattamento è consistito nella produzione di quattro missive contenenti i
predetti dati nel giudizio di separazione personale in corso fra la sig.ra
KW e il sig. ZH avanti al Tribunale civile di Frosinone.
In tale situazione, spetta al Giudice adito - ove ritualmente richiesto
-stabilire se tale trattamento sia lecito. L'art. 160, comma 6, del Codice
stabilisce, infatti, che la validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di
atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul
trattamento di dati personali, ancorché non conforme a disposizioni di legge
o di regolamento, restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni
processuali nella materia civile e penale.
Va, altresì, rilevato che, alla luce dell'archiviazione del procedimento
penale promosso a carico della sig.ra KW, non vi è evidenza di
un'acquisizione illecita dei dati di cui si tratta.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
dichiara non luogo a provvedere sul reclamo, spettando al Giudice adito, ai
sensi dell'art. 160, comma 6, del Codice, la valutazione della liceità
dell'avvenuta produzione nel giudizio in corso fra la sig.ra KW e il sig. ZH
avanti al Tribunale civile di Frosinone dei dati personali sensibili
attinenti alla sig.ra XY da parte della sig.ra KW e dell'avv. KK.
Roma, 4 novembre 2010
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Fortunato
IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it