| Privacy - Dati di traffico tlc
e Internet: no a conservazione illimitata (Newsletter N. 335a del 1° marzo 2010 garante
della privacy)
Dati di traffico tlc e Internet: no a conservazione illimitata
Gestori telefonici e internet provider di nuovo sotto la lente del Garante privacy.
LAutorità ha vietato [doc web n. 1695393, 1695368 e 1683093] a tre società che
operano nel settore della telefonia e Internet luso di dati trattati in modo
illecito e ne ha ordinato la cancellazione. Tempi di conservazione dei dati di traffico
telefonico e telematico superiori al consentito e conservazione di informazioni sui siti
visitati dagli utenti alcune delle gravi violazioni emerse nel corso degli accertamenti
ispettivi effettuati dallAutorità.
I dati di traffico telefonico (numero chiamato, data, ora, durata della chiamata,
localizzazione del chiamante in caso di cellulare ecc.) e Internet (indirizzi e-mail
contattati, data, ora, durata degli accessi alla rete ecc.) non riguardano il contenuto
della comunicazione, ma sono comunque particolarmente delicati poiché consentono di
ricostruire tutte le relazioni di una persona e le sue abitudini.
Le società dovranno innanzitutto cancellare i dati di traffico telefonico e telematico
conservati oltre i tempi previsti dalla normativa italiana per finalità di accertamento e
repressione dei reati (ventiquattro mesi per i dati di traffico telefonico; dodici mesi
per i dati telematici). In un caso, i dati di traffico telefonico risalivano addirittura a
marzo 1999 e quelli di traffico telematico a giugno 2007. Da cancellare anche tutte le
informazioni in grado di rivelare gusti, opinioni, tendenze degli utenti che non avrebbero
mai dovuto essere archiviate nei data base (ad esempio, loggetto dei messaggi di
posta elettronica inviati e ricevuti; i dati personali relativi alla navigazione in
Internet, anche quando rappresentati dal solo indirizzo Ip di destinazione). Ad una
società è stato prescritto di innalzare i livelli di sicurezza dei flussi informativi
con lautorità giudiziaria e di garantire in modo più adeguato la riservatezza
delle informazioni: al posto del fax dovranno essere adottati sistemi di comunicazione
sviluppati con protocolli di rete sicuri e strumenti di cifratura basati su firma
digitale. Gli accertamenti disposti dal Garante rientrano nellambito di
unazione comune deliberata dalle Autorità di protezione dei dati europee riunite
nel Gruppo di lavoro art. 29 e sono volti a verificare losservanza, da parte dei
fornitori di servizi di comunicazione elettronica, degli obblighi fissati dalla normativa
nazionale in materia di conservazione dei dati di traffico. I fornitori sono stati
individuati sulla base di diversi criteri (quota di mercato, tipologia dei servizi
forniti, dimensione nazionale o internazionale)
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