Spese di giustizia - Imposta di registro - Sentenze di risarcimento (Ministero della giustizia, direzione generale della giustizia civile, circolare 1 marzo 2004)
Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della giustizia civile Ufficio I
Direttore generale Francesco Mele
Roma, 1° marzo 2004
A tutti i Signori Presidenti delle Corti di appello
Oggetto: Prenotazione a debito imposta di registro
Con riferimento alla problematica di cui alloggetto, alla luce delle novità introdotte dal Tu delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, sono sorti dei dubbi in merito alla permanenza in capo agli uffici giudiziari dellobbligo di riscossione delle spese per la registrazione delle sentenze che condannano al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato (articolo 59 lettera d) Dpr 131/86).
Tanto posto, stante il permanente contrasto con gli uffici finanziari, si è provveduto a richiedere un parere al Consiglio di Stato, che si è espresso con il provvedimento n. 4900/03 del 11 dicembre 2003. In particolare, il Supremo Consesso Amministrativo, dopo aver illustrato le posizioni del ministero dellEconomia e di questo Dicastero, ha ritenuto che: «Non appare, infatti, fondata lobiezione sollevata dal Ministero della Giustizia in ordine alla circostanza che le disposizioni del predetto articolo 208 del Tu sarebbero preordinate a disciplinare esclusivamente la competenza degli uffici giudiziari per ciò che concerne il recupero delle spese processuali.
Proprio le disposizioni della Parte VII del Tu, riguardanti le riscossioni, e in ispecie quelle contenute nel titolo I, recante le disposizioni generali, portano a concludere che, in realtà, le riscossioni di cui si tratta non si riferiscono soltanto alle ipotesi di recupero delle spese processuali in senso stretto tra cui quelle relative allammissione al patrocinio a spese dello Stato ma si riferiscono pure al complesso delle spese in qualche modo connesse al processo, come quelle relative alle pene pecuniarie, alle sanzioni amministrative ed anche, per quanto riguarda il processo penale, alle spese di mantenimento dei detenuti.
In questottica, il mancato esplicito riferimento ad un caso particolare dellimposta di registro prenotata a debito non sembra possa assumere valore determinante, ai fini di escludere la competenza degli uffici giudiziari, soccorrendo in proposito lattribuzione a tali uffici del compito della riscossione in base al già ricordato articolo 208 del Tu, che si pone come norma di chiusura, essendo sempre applicabile se non diversamente stabilito in modo espresso.
Né rilievo significativo può attribuirsi, in senso contrario, alla circostanza che, per le altre ipotesi di registrazione a debito, di cui allarticolo 59 del Dpr 131/86, e precisamente quelle di cui alle lettere a), b) e c) il nuovo Tu abbia, in effetti, precisato che resta ferma la competenza degli uffici giudiziari, a differenza di quanto avvenuto per lipotesi prevista alla lettera d), di cui ora si discute, poiché tale omissione può essere opportunamente superata, in una visione unitaria e coerente delle varie ipotesi di registrazioni a debito, proprio in applicazione della norma di chiusura surricordata, tenuto specialmente conto delle finalità di razionalizzazione del sistema delle spese di giustizia poste a base del Tu.
In tal modo, restando immutato lassetto delle competenze che si è ormai da tempo consolidato, si eviterebbero, inoltre, gli inconvenienti di ordine organizzativo ed economico di cui fa cenno il ministero dellEconomia e delle Finanze.
Daltronde, va opportunamente aggiunto, appare improntato a criteri di maggiore equità il principio che come segnalato nella relazione ministeriale caratterizza la riscossione a cura degli uffici giudiziari, secondo cui la riscossione stessa avviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ossia quando risultano definite le posizioni delle parti interessate, mentre la esazione a cura degli uffici finanziari deve avvenire, indiscriminatamente, nel termine fisso di tre anni dalla prenotazione a debito, e quindi anche prima dellavvenuta definizione dei rapporti tra i contendenti.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, pur in presenza di problemi la cui soluzione presenta, comunque, margini di opinabilità, il Consiglio di Stato è dellavviso che sul quesito prospettato dal ministero della Giustizia, in ordine al recupero dellimposta di registro di cui si tratta, possa concludersi nel senso che la relativa attività deve essere espletata direttamente dagli uffici giudiziari».
Si invitano, pertanto, le SS.VV. a voler comunicare agli uffici del distretto la presente risoluzione al fine di prestarvi attuazione. Si ringrazia.