Legge 5
marzo 2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati" (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001)
Titolo I - REGOLAZIONE DEI MERCATI
Capo I - INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO
Art. 1 (Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i
veicoli a motore)
1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 è inserito il seguente:
"Art. 12-bis - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la
concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione
agli utenti, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4,
indicando altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi
opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari.
2. E' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli
utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, le tariffe
e le condizioni concernenti le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli,
ciclomotori, autocarri e natanti soggetti alla disciplina della presente legge e di
evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste
contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o
causati in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal
proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida, dalla tariffa di
riferimento usata.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28
marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la
disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o
raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza.
4. Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a
polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali,
riguardanti:
a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si assicura per la
prima volta con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello
minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di
cilindrata, con alimentazione a benzina;
b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza
sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale
pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida
senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un
massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300
centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si assicura con la
formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto
dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di
1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con
un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un
massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300
centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura con la
formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto
dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo del malus per
un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si assicura per la
prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e con un massimale pari a
quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di
cilindrata;
h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per
la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale pari a quello
minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 18
tonnellate;
i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per
la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale pari a quello
minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 44
tonnellate.
5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'ISVAP, al Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio1998, n.
281, e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni
semestre.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere effettuate entro il 31
ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile, per
il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso.
7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese
di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro applicazione.
8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati dall'impresa in
ogni singola provincia".
2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1
del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni di cui al comma 5
dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1
del presente articolo, sono effettuate nel periodo compreso tra il 1° e il 10 aprile per
il successivo semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1° e il 10 ottobre
per il successivo semestre gennaio-giugno.
Art. 2 (Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)
1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo (ISVAP) dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n.
576, e successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, alle disposizioni contenute nell'articolo 1 nonché nel presente articolo.
2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai
commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n.
990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire. In caso di
omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è raddoppiata. La violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 12-quater, comma 3, della citata legge n.
990 del 1969, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta l'irrogazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in
relazione a ciascun illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del
medesimo articolo 12-quater.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della
realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi
all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)
istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, è autorizzato a stipulare apposita
convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo
modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi
assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle
disponibilità finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo le parole: "con cadenza trimestrale" sono
soppresse;
b) il quarto periodo è soppresso.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, dopo il comma 5-quater, è
inserito il seguente:
"5-quater 1. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati
di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti le modalità
di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le
pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le
modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di
assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali
di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti per lo svolgimento delle
funzioni previste nel presente comma".
Art. 3 (Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di
assicurazione)
1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto
dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 12-ter - 1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con
esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonché ai danneggiati, il diritto
di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e
liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono
opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire
all'assicurato nonché al danneggiato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se
entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non è messo in
condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al
fine di veder garantito il proprio diritto.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con
proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo".
2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al
comma 3 dell'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal
comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 4 (Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la
circolazione dei veicoli)
1. Dopo l'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto
dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 12-quater 1 - 1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle
imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi
ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria
da lire 3 milioni a lire nove milioni, in relazione a ciascun illecito.
2. E' fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del
ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e
sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16.
3. L'assicuratore non può subordinare la stipula di una polizza RC auto alla
stipula di ulteriori contratti assicurativi".
Art. 5
(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 39 del 1977)
1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976,
n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono
sostituiti dai seguenti:
"Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata
secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e
successive modificazioni, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui
all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo, dei giorni e
delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare
l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione,
l'assicuratore formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica
i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto
a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel
sinistro.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero
di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i
sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento
deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al
primo comma. La richiesta deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si
è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della
valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del
danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica
comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso,
dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del
predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione
del danno alla persona da parte dell'impresa.
L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e
secondo anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
personali o il decesso.
In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza
formulare congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni
dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai
commi primo e secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei
documenti integrativi".
2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni
alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge, è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni
pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura più che proporzionale in
relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale importo è calcolato in base
all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di
cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con
il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a
partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a lire un milione
duecentomila;
b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire
settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea
inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla
percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.
3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione
all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il
danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di
produzione di reddito del danneggiato.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente
risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.
5. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, si provvede alla predisposizione di una specifica tabella delle
menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità.
6. Gli importi indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla
variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati accertata dall'ISTAT.
7. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai
seguenti:
"L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal
presente articolo comporta:
a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di
risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;
b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei
motivi della mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si
protragga per oltre centoventi giorni dal termine utile finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose
e lesioni guaribili entro quaranta giorni;
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a
danni a persone guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni.
La formulazione dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi
giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi,
l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non
superiore ai quindici giorni, con un limite minimo di lire ottocentomila;
b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni
ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni
e un limite massimo rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a
cose e lesioni a persone guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per
sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti o guarite oltre i
quaranta giorni dal sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento
della stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per
cento.
L'offerta e il pagamento formulati in via transattiva o stragiudiziale, ma in ritardo
rispetto ai tempi di cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui
ai commi ottavo, nono e decimo.
L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da
professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla
prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di
danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al
pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato,
indicando l'importo corrisposto".
Art. 6 (Ricorsi)
1. Avverso il provvedimento col quale ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto
1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.
373, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato irroga la sanzione per
le infrazioni di cui all'articolo 5, è ammesso ricorso al giudice amministrativo che
provvede a norma degli articoli 33, comma 1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti di irrogazione di
sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da ogni altra norma che disciplina
l'esercizio delle assicurazioni private, ivi compreso quello dell'attività di agente, di
mediatore di assicurazione e di riassicurazione e di perito assicurativo. E' abrogata ogni
diversa disposizione.
Capo II INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, FORESTALE, DELLA PESCA E
DELL'ACQUACOLTURA
Art. 7
(Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della
pesca e dell'acquacoltura)
1. Il Governo è delegato a emanare, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, uno o più decreti legislativi contenenti norme per l'orientamento e la
modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca,
dell'acquacoltura e della lavorazione del pescato, anche in funzione della
razionalizzazione degli interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché
sia espresso, entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni
antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso,
quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica
agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo
sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei
sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i
presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed
assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio
culturale e del paesaggio agrario e forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine,
privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della
multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle
relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di
creare fonti alternative di reddito;
c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura,
forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di
trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per
l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed
agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei
prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di
precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in
produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela
dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli
allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli
animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di
tracciabilità delle filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le
peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata
informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati
internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di
qualità;
f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione
dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza;
g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo
supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura
e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la
valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e
di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri
e princìpi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in
Europa.
Art. 8
(Princìpi e criteri direttivi)
1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 7, il Governo si atterrà ai
princìpi e criteri contenuti nel capo I e nell'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e
riordino delle qualifiche soggettive;
b) definizione delle attività di coltivazione, di allevamento, di acquacoltura,
di silvicoltura e di pesca che utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli
ecosistemi fluviali, lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori
della silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c) definizione delle attività connesse, ancorché non svolte dall'azienda, anche
in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli, agroalimentari
ed agroindustriali nonché alla fornitura di beni e servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da 2188 a 2202 del
codice civile, quale strumento di pubblicità legale dei soggetti e delle attività di cui
alle lettere a), b), c), l) e u), nonché degli imprenditori agricoli, dei coltivatori
diretti e delle società semplici esercenti attività agricola iscritti nelle sezioni
speciali del registro medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti, favorendo la
conservazione dell'unità aziendale e della destinazione agricola dei terreni e
l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per l'ammodernamento
strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo dimensionamento, agevolando la
ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli della normativa sulla formazione della
proprietà coltivatrice;
f) promozione della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo
sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o
cooperativa, la certificazione delle attività e la difesa dagli incendi boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere agroalimentari gestite
direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
h) fissazione dei criteri per il soddisfacimento del principio comunitario
previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al
trasferimento di un adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione
degli aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi
relativi ai rapporti tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica
amministrazione;
l) previsione dell'integrazione delle attività agricole con altre extragricole
svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma associata
o cooperativa, al fine di favorire la pluriattività dell'impresa agricola anche
attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia di ricerca,
formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca privilegiando modelli di
sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversità, per favorire la diffusione delle
innovazioni e il trasferimento dei risultati della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del benessere degli animali, del processo
di riconversione delle produzioni agroalimentari verso una crescente ecocompatibilità,
regolamentazione e promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la
tracciabilità della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del
sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela della
qualità dei prodotti con particolare riferimento agli organismi geneticamente modificati
e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialità produttive attraverso la valorizzazione delle
peculiarità dei prodotti tipici, anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei
distretti rurali ed ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati come tali al
consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine animale, al fine di garantire
la sicurezza e la qualità e di consentire la conoscenza della provenienza della materia
prima;
q) revisione della legge 16 marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi
interprofessionali e dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
relativo agli organismi interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la
trasparenza del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, al
fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di mercato, alle nuove tecnologie
informatiche e telematiche, a tutti gli interventi finanziari previsti dal decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per garantire la trasparenza del mercato e la
tutela dei consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni,
sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare le procedure e di
favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di
garanzia al credito al fine di sostenere la competitività e favorire la riduzione di
rischi di mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di concentrazione
dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei soci e nel divieto di
abuso di potere nella gestione da parte dei medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed agroalimentari e
delle loro strategie commerciali con particolare riferimento alle produzioni tipiche e di
qualità e biologiche;
z) assicurare, in coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo
sviluppo occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonché la
valorizzazione della qualità dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello
occasionale, flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze
nei settori oggetto della delega di cui all'articolo 7 ed emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire l'insediamento e la permanenza dei
giovani nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari disponibili per la promozione di
agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo rurale, nonché per la promozione dei prodotti
italiani di qualità nel mercato internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure dell'attività amministrativa
in agricoltura;
ee) previsione di apposite convenzioni con la pubblica amministrazione quale
strumento per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e all'articolo
7;
ff) definizione di un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole
comunitarie e dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP)
forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare l'evoluzione della domanda ed
accrescere la competitività di tali produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in
attuazione della delega di cui all'articolo 7 ed indicazione della relativa copertura
finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato, evitando che nuovi o maggiori
oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia di agricoltura e di pesca e
acquacoltura di cui all'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati fino a
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I testi unici di
cui al presente comma entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 9
(Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge n. 321 del 1996 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 421 del 1996)
1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Tali agevolazioni sono riconosciute nella forma di un contributo in conto
capitale pari all'80 per cento delle spese ammesse per la realizzazione del predetto
programma di investimenti. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a determinare le spese
ammissibili e le modalità di erogazione del contributo".
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVATIZZAZIONI
Art. 10
(Interpretazione autentica dell'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 333 del
1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 359 del 1992. Norme sulla cessione di
energia elettrica)
1. L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la
cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti
riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle
concessioni di cui erano già titolari, con esclusione di quelle relative ai servizi
pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992,
i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata
dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi
di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero.
2. Restano impregiudicati, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2005, i diritti di
società partecipate da regioni alle quali siano affidate concessioni sulla base di leggi
regionali.
3. All'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, al comma 5 sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato si esprime motivatamente entro il termine di sessanta giorni dalla data
di ricevimento della richiesta; ove il Ministro non si esprima entro tale termine, la
richiesta si intende accolta. Le predette società sono in ogni caso ammesse alle
procedure di cui al comma 3 qualora abbiano un numero di clienti finali non inferiore a un
quarto del totale dei clienti finali compresi nel bacino territoriale oggetto della
richiesta".
4. All'articolo 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente:
"5-bis. A decorrere dal novantesimo giorno dalla cessione, da parte
dell'ENEL Spa, di non meno di 15.000 MW di capacità produttiva ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, è cliente idoneo ogni cliente finale, singolo o associato, il cui consumo,
misurato in un unico punto del territorio nazionale, destinato alle attività esercitate
da imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché ai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è risultato,
nell'anno precedente, superiore a 0,1 GWh. Con la medesima decorrenza cessano di avere
applicazione i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo".
Art. 11
(Abuso di dipendenza economica e concorrenza)
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è sostituito dal
seguente:
"3. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è
nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di
dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, è aggiunto il
seguente:
"3-bis. Ferma restando l'eventuale applicazione dell'articolo 3 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora
ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della
concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione
dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e
sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti
dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso".
3. All'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, sono aggiunti i
seguenti:
"2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività
in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano
mediante società separate.
2-ter. La costituzione di società e l'acquisizione di posizioni di controllo in
società operanti nei mercati diversi di cui al comma 2-bis sono soggette a
preventiva comunicazione all'Autorità.
2-quater. Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora
le imprese di cui al comma 2 rendano disponibili a società da esse partecipate o
controllate nei mercati diversi di cui al comma di-bis beni o servizi, anche
informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività
svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o
servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.
2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater,
l'Autorità esercita i poteri di cui all'articolo 14. Nei casi di accertata infrazione
agli articoli 2 e 3, le imprese sono soggette alle disposizioni e alle sanzioni di cui
all'articolo 15.
2-sexies. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma
2-ter, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire 100
milioni".
4. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, al secondo periodo,
le parole: "in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al dieci per cento", e le
parole: "relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione
dominante" sono soppresse.
Titolo II
INCENTIVI E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI MERCATI
Capo I
INTERVENTI A TUTELA E SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 12
(Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)
1. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, sono apportate le
modifiche di cui ai commi da 2 a 7.
2. All'articolo 1, comma 4, numero 1), sono soppresse le parole: ", purché
determinatesi non oltre due anni prima della data di presentazione della domanda".
3. Gli articoli 3, 5 e 6 sono abrogati.
4. All'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, emana, nel rispetto della disciplina comunitaria degli
aiuti alle piccole e medie imprese ed in modo da non determinare nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, le direttive per l'istruttoria dei programmi di investimento
e l'ammissibilità delle relative spese, per la concessione e il rimborso dei
finanziamenti, provvedendo a individuare i limiti e i tassi di interesse applicabili agli
stessi e le modalità di acquisizione delle relative garanzie".
5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
stipula apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, con il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 1, comma 1.
La convenzione prevede un distinto organo competente a deliberare sui finanziamenti di cui
al presente titolo. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato".
6. Gli articoli 14, 15, 16, 18 e 19 sono abrogati.
7. All'articolo 17, i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di
piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola
società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale,
appartenenti al settore di produzione e lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente
costituite, utilizzando allo scopo le disponibilità del Fondo di cui al comma 1.
3. L'importo della partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle
risorse disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno
presentato domanda di partecipazione e, per la restante quota, da importi proporzionali ai
valori patrimoniali delle società stesse e delle cooperative partecipate alla data della
domanda.
4. Le società finanziarie di cui al comma 2, che assumono la natura di investitori
istituzionali, devono essere ispirate ai principi di mutualità di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte
nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
essere in possesso dei requisiti, individuati con il decreto di cui al comma 6, di
professionalità ed onorabilità previsti per i soggetti che svolgono funzioni
amministrative, di direzione e di controllo ed essere partecipate da almeno cinquanta
cooperative distribuite sull'intero territorio nazionale e comunque in non meno di dieci
regioni.
5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere
partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, con priorità per quelle
costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, nonché concedere alle
cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina
comunitaria in materia, per la realizzazione di progetti di impresa. Le società
finanziarie possono, altresì, svolgere attività di servizi e di promozione ed essere
destinatarie di fondi pubblici.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono fissati i termini di presentazione delle domande ed è approvato il
relativo schema, nonché sono individuate le modalità di riparto delle risorse sulla base
dei criteri di cui al comma 3, le condizioni e i limiti delle partecipazioni al fine, in
particolare, di garantire l'economicità delle iniziative di cui al comma 5".
8. L'articolo 17, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è abrogato. L'articolo
15, comma 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica esclusivamente agli interventi
in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui
all'articolo 17, comma 6, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dal comma 7
del presente articolo, si provvede a determinare le modalità di dismissione delle
partecipazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Resta fermo quanto disposto dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo
1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
Art. 13
(Modifiche ed integrazioni alla legge 8 agosto 1985, n. 443)
1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soppresse le
parole: "la responsabilità limitata e".
2. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, dopo il secondo comma è inserito
il seguente:
"L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata
che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al
primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha
diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione
nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero, uno nel caso di due
soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e
detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della
società".
3. Nella legge 8 agosto 1985, n. 443, nei commi primo, terzo e quarto dell'articolo 7,
le parole: "articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2,
3, 4 e 5, terzo comma" e all'articolo 9, secondo comma, numero 1), le parole:
"articoli 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 2, 3, 4 e 5,
terzo comma".
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire 36.000
milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo.
Art. 14
(Misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al
decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992.
Disposizioni in materia di incentivi alle imprese e di finanziamento delle iniziative
dell'IPI)
1. Con direttive di cui all'articolo 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, sono determinate le modalità semplificate per l'accesso delle
imprese artigiane agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
A tale fine, una quota delle risorse annualmente disposte in favore del citato
decreto-legge n. 415 del 1992, determinata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, è utilizzata per integrare le disponibilità del Fondo
previsto dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e viene amministrata, con
contabilità separata, dal soggetto gestore del Fondo medesimo sulla base di apposito
contratto da stipulare con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non debbono derivare nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
2. Per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla
normativa nazionale e comunitaria il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese anche tramite
apposite comunicazioni all'ufficio del registro delle imprese.
3. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 gli oneri per il finanziamento delle
iniziative che l'Istituto per la promozione industriale (IPI) assume sulla base di
programmi di sostegno delle iniziative per la promozione imprenditoriale sull'intero
territorio nazionale gravano sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 15
(Agevolazioni regionali e disposizioni in materia di turismo)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Le agevolazioni a valere sulle operazioni di cui alla lettera b) del
comma 2 sono concesse, anche nella forma del contributo in conto capitale, alle condizioni
stabilite nell'esercizio delle funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
2. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, le parole:
"allo 0,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 2 per cento".
Art. 16
(Agevolazioni per l'informazione al consumatore)
1. E' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2001 per il finanziamento fino
alla misura del 70 per cento, di progetti promossi dalle associazioni dei consumatori e
degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n.
281, per servizi di assistenza, informazione ed educazione resi a consumatori e utenti
compresi quelli della pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità
ed i termini di presentazione dei relativi progetti.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, utilizzando parzialmente l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
Art. 17
(Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di
movimentazione delle merci)
1. Le imprese che esercitano attività di facchinaggio debbono essere iscritte nel
registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle
imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al
registro o all'albo è subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici
requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità che
saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresì le fasce di classificazione
delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonché i casi e le
modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e
nell'albo di cui al medesimo comma 1.
3. Per attività di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.
Art. 18
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39)
1. Alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere
frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare
l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di
mediazione prescelto, oppure avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo
grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con
l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e
le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro
dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;";
b) all'articolo 3, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Per l'esercizio della professione di mediatore deve essere prestata
idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei
clienti"
c) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:
a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti,
privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle
di mediazione comunque esercitate".
Art. 19
(Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti)
1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei
prezzi di vendita ed il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema
distributivo dei carburanti di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Piano
nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei
carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'ambito dei poteri
programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei
seguenti indirizzi:
a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità per la chiusura
degli impianti incompatibili;
b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con
parametri omogenei;
c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, per l'apertura di un
nuovo punto vendita, incluse le superfici e le distanze minime obbligatorie tra gli
impianti;
d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del
processo di ammodernamento della rete;
e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico
servizio al fine di assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, nonché
in zone montane, i servizi minimi;
f) definizione di modalità per l'aumento dell'automazione degli impianti in
misura non inferiore al 50 per cento dei volumi di vendita;
g) individuazione della necessaria flessibilità degli orari nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
h) definizione delle modalità di sviluppo di attività commerciali integrative
presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;
i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma
4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri e delle priorità di
base ai quali i comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti
titolari della licenza di esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 287 del 1991, per
l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti
e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa. L'attività di
somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3,
comma 7, della medesima legge n. 287 del 1991, e non è trasferibile in altra sede. Resta
fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di
distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di
esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della
citata legge n. 287 del 1991.
2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi
di cui al comma 1.
3. In conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della
Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di
autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di
impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini
definiti nell'ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto
titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto
l'individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo
regolamento nell'ambito di predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi
aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività
aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le
modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie
individuali.
4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole
"tutte le attrezzature fisse e mobili" devono intendersi riferite anche alle
attrezzature per l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del
rifornimento.
Art. 20
(Norme in materia di apertura di esercizi commerciali)
1. Fino alla definizione da parte delle regioni delle modalità di attuazione
dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non può essere
negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una superficie di vendita non
superiore a 1.500 mq. in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo
4, comma 1, lettera d), del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, operanti nello
stesso comune e autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426,
per la vendita di generi di largo e generale consumo. La superficie di vendita del nuovo
esercizio non può essere superiore alla somma dei limiti massimi indicati alla citata
lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998, tenuto
conto del numero degli esercizi concentrati. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la
revoca dei titoli autorizzatori preesistenti.
Capo II
INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Art. 21
(Misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese)
1. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo le
parole: "enti pubblici," sono inserite le seguenti: "da regioni nonché
dalle province autonome di Trento e Bolzano e da società finanziarie di sviluppo
controllate dalle regioni o dalle province autonome,".
2. All'articolo 1, comma 2, lettera h-ter), della legge 24 aprile 1990, n.
100, e successive modificazioni, le parole: "e di factoring" sono
sostituite dalle seguenti: ", di factoring e di general trading".
3. L'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"1. Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a
fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di
rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa, alle modalità,
condizioni ed importo massimo stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.
Si applica l'articolo 3, commi 1, 2 e 5, della legge 26 novembre 1993, n. 489. I relativi
oneri sono a carico del fondo di cui alla legge 28 maggio 1973, n. 295".
4. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981,
n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive
modificazioni, possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli
interessi a fronte di finanziamenti a favore di soggetti esteri che realizzino nei loro
Paesi, diversi da quelli dell'Unione europea, strutture e reti di vendita di prodotti
italiani, quali strutture e reti in franchising. Con successivo decreto del
Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabiliti le condizioni, le modalità ed i termini dell'intervento
agevolativo. Per la gestione degli interventi di cui al presente comma la SIMEST Spa
stipula con il Ministero del commercio con l'estero apposito addendum alla
convenzione sottoscritta il 16 ottobre 1998 con il predetto Ministero per la gestione
degli interventi di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, anche al fine di determinare i relativi
compensi e rimborsi, in ogni caso a carico del fondo stesso, sostenuti per la gestione
degli interventi di cui al presente comma.
5. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è
inserito il seguente:
"6-bis. Una quota delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo
istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere utilizzata per la
concessione di una garanzia integrativa e sussidiaria ai soggetti beneficiari dei
finanziamenti agevolati concessi ai sensi del predetto articolo 2. La determinazione della
quota massima delle disponibilità da destinare alla concessione della garanzia, nonché
la percentuale massima della garanzia rispetto all'ammontare del finanziamento, sono
stabilite con i decreti di attuazione di cui al comma 7 del presente articolo.".
6. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
7. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n.
949, e successive modificazioni, possono essere utilizzate anche per agevolare il sostegno
finanziario ai processi esportativi delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione
commerciale e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse e dai consorzi
export a queste collegati, secondo finalità, forme tecniche, modalità e condizioni da
definire con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al fine di assicurare il
miglior servizio alle imprese artigiane e ai loro consorzi export, il soggetto gestore del
predetto fondo si avvale anche degli interventi di garanzia di cui alla legge 14 ottobre
1964, n. 1068, e successive modificazioni, e stipula apposito contratto con il Ministero
del commercio con l'estero nel quale può essere previsto un regime di convenzionamento
con la SIMEST Spa.
8. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si interpreta
nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di
soppressione della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione e di
successione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero alla medesima,
incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del
patrimonio netto del medesimo Istituto; non concorrono alla formazione del reddito
imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio del medesimo Istituto in seguito alle
predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui
redditi.
9. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h) promuove e assiste le aziende del settore agro-alimentare sui mercati
esteri;";
b) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati
esteri richiedono per concedere lo status di Agenzia governativa e le conseguenti
esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio. Ove necessario, il
Ministero degli affari esteri promuove a tal fine la stipula di specifici accordi o intese
con gli Stati ospitanti le unità operative dell'ICE. In presenza di particolari
situazioni il Ministero degli affari esteri può valutare l'opportunità di notificare
come personale delle rappresentanze diplomatiche il personale di ruolo che presta servizio
presso le unità operative dell'ICE all'estero senza che ciò comporti nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato".
10. Ad integrazione di quanto già previsto dall'articolo 103, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e al fine dello sviluppo del commercio elettronico e dei
collegamenti telematici in sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, con
particolare riferimento al settore produttivo tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero,
è stanziata la somma di lire 110 miliardi a valere sul fondo di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46. Allo scopo il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato adotta specifiche misure per la concessione, a valere su detta somma, di
contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis. Sulla stessa
somma gravano altresì gli oneri per le azioni e le iniziative per la formazione di
tecnici specializzati nelle metodologie, nelle procedure gestionali e nelle tecnologie
anzidette, con riferimento alle filiere produttive del settore tessile, dell'abbigliamento
e calzaturiero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno
2000, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Capo III
MISURE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI
Art. 22
(Contributo per l'acquisto di ricevitori-decodificatori e disposizioni in favore della
ricerca nel campo delle comunicazioni)
1. Alle persone fisiche, ai pubblici esercizi ed agli alberghi che acquistano un
apparato ricevitore-decodificatore per la ricezione e trasmissione di dati, di programmi
digitali con accesso condizionato e di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro
conforme alle caratteristiche determinate dall'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, nonché alle persone fisiche e giuridiche
che acquistano un apparato di utente per la trasmissione e la ricezione a larga banda dei
dati via INTERNET è riconosciuto per una sola volta un contributo statale fino a lire
150.000 fino a concorrenza di lire 36,5 miliardi per l'anno 2000, lire 31 miliardi per
l'anno 2001, lire 113,1 miliardi per l'anno 2002 e lire 25 miliardi per l'anno 2003. Con
decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite
le modalità di erogazione del contributo ai fini del rispetto dei limiti di stanziamento.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2000,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e, per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
3. Per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nel settore di cui al comma 1 e, in
generale, nel campo delle comunicazioni è autorizzato il limite di impegno quindicennale
di lire 6.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
4. I soggetti di alta specializzazione che operano prevalentemente per il conseguimento
delle finalità pubbliche nel campo delle comunicazioni, con particolare riferimento ai
programmi di ricerca mirati allo sviluppo della tecnologia nel settore di cui al comma 1
ovvero attinenti alle politiche di allocazione ed assegnazione dello spettro radio e di
gestione efficiente delle frequenze sia radiomobili che televisive, nonché allo studio
dell'impatto dei campi elettromagnetici sulla salute dei cittadini e sull'ambiente,
individuati dal Ministero delle comunicazioni, sono autorizzati a contrarre operazioni
finanziarie il cui ammontare è correlato alla quota limite di impegno agli stessi
assegnata con il medesimo provvedimento di individuazione.
5. Il Ministero delle comunicazioni corrisponde direttamente agli istituti finanziari
le quote di ammortamento per capitale e per interessi relative alle operazioni finanziarie
di cui al comma 4.
6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5,
pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle comunicazioni.
Art. 23
(Contributi a favore delle emittenti televisive locali)
1. Ai soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla
data del 1° settembre 1999, è riconosciuto un contributo non superiore al 40 per cento
delle spese sostenute, comprovate da idonea documentazione, per l'adeguamento al piano
nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive adottato dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, e per l'ammodernamento degli impianti, nel rispetto della
normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.
2. Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le
modalità di attribuzione del contributo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite di lire 165,3 miliardi
nell'anno 2000, di lire 84,8 miliardi nell'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi nell'anno
2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, e,
per gli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
Capo IV
INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRUTTURE INTERMODALI
Art. 24
(Delega per il completamento della rete interportuale nazionale)
1. Al fine di consentire l'ottimale e razionale svolgimento delle procedure e la
realizzazione degli interventi previsti all'articolo 9, comma 2, della legge 23 dicembre
1997, n. 454, e all'articolo 9, comma 3, della legge 30 novembre 1998, n. 413, per il
completamento e il riequilibrio della rete interportuale nazionale in un contesto di rete
logistica, il Governo è delegato ad emanare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il
riordino della normativa vigente in materia di procedure, soggetti e strutture da
ammettere ai contributi nonché, nel rispetto dei decreti legislativi emanati ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con l'osservanza dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definire le modalità e i requisiti per l'ammissione ai contributi di
infrastrutture intermodali, anche diverse dagli interporti come definiti dall'articolo 1
della legge 4 agosto 1990, n. 240;
b) prevedere, al fine dell'ammissione a contributo, il maggior apporto possibile
di altre risorse rese disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla
realizzazione dell'infrastruttura;
c) definire la rete interportuale nazionale e le infrastrutture intermodali ad
essa complementari, finalizzate alla realizzazione del riequilibrio modale e territoriale
attraverso la creazione di un sistema integrato tra le varie tipologie di trasporto,
nell'ambito della elaborazione del Piano generale dei trasporti;
d) rafforzare le misure per l'integrazione tra le reti di trasporto e tra le
infrastrutture intermodali esistenti, per la fruibilità dei servizi e per la riduzione
dell'inquinamento;
e) completare funzionalmente gli interporti già individuati e ammessi al
finanziamento;
f) privilegiare le infrastrutture intermodali collegate o collegabili alle grandi
direttrici internazionali mediante il sistema autostradale, le reti ferroviarie ad alta
capacità, il sistema portuale ed aeroportuale a rilievo internazionale ed
intercontinentale.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma
1, sono abrogate le disposizioni concernenti il piano quinquennale degli interporti
di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, al decreto-legge 1°
aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e
alla legge 23 dicembre 1997, n. 454. A decorrere dalla medesima data, sono altresì
abrogate le disposizioni concernenti procedure, soggetti e strutture da ammettere ai
contributi da erogare, sulla base di criteri previamente determinati in conformità alle
previsioni di cui al comma 1, a valere sui finanziamenti previsti dalle disposizioni
richiamate nel medesimo comma 1. Sono fatti salvi i procedimenti già avviati alla
predetta data ai sensi degli articoli 4 e 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e
successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 7
dicembre 1999, n. 472.
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, e dopo aver acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da esprimere entro trenta giorni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia; decorso
tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine
previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta
giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può
emanare, con la procedura indicata nei commi 1 e 3, disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.
5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di attuazione del decreto
legislativo di cui al comma 1 secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25
(Norme applicative)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ALLEGATO A
(v. articolo 5, comma 2)
TABELLA DI DETERMINAZIONE
DEL VALORE DEL PUNTO
Punto percentuale
di invalidità |
Coefficiente
moltiplicatore |
1 |
1,0 |
2 |
1,1 |
3 |
1,2 |
4 |
1,3 |
5 |
1,5 |
6 |
1,7 |
7 |
1,9 |
8 |
2,1 |
9 |
2,3 |
|