Curatore fallimentare - Compensi - Regolamento
concernente adeguamento dei compensi spettanti ai curatori fallimentari e
determinazione dei compensi nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione
controllata D.M. 28 luglio 1992, n. 570 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6
marzo 1993)
D.M. 28 luglio 1992, n. 570 Regolamento concernente adeguamento dei
compensi spettanti ai curatori fallimentari e determinazione dei compensi nelle
procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 1993)
Art. 1
Il compenso al curatore di fallimento è liquidato dal tribunale a norma dellart. 39
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, tenendo conto dellopera prestata, dei
risultati ottenuti, dellimportanza del fallimento, nonché della sollecitudine con
cui sono state condotte le relative operazioni, e deve consistere in una percentuale
sullammontare dellattivo realizzato non superiore alle misure seguenti:
a) dal 12% al 14% quanto lattivo non superi i 20 milioni di lire;
b) dal 10% al 12% sulle somme eccedenti i 20 milioni fino a 30 milioni di lire;
c) dall8,50% al 9,50% sulle somme eccedenti i 30 milioni fino a 50 milioni di lire;
d) dal 7% all8% sulle somme eccedenti i 50 milioni fino a 100 milioni di lire;
e) dal 5,5% al 6,5% sulle somme eccedenti i 100 milioni fino a 500 milioni di lire;
f) dal 4% al 5% sulle somme eccedenti i 500 milioni fino a 1.000 milioni di lire;
g) sino all1,80% sulle somme eccedenti i 1.000 milioni fino a 3.000 milioni di lire;
h) sino allo 0,90% sulle somme che superano i 3.000 milioni di lire.
Al curatore è inoltre corrisposto, sullammontare del passivo del fallimento, un
compenso supplementare dallo 0,15% allo 0,75% sui primi 100 milioni e dallo 0,05% allo
0,37% sulle somme eccedenti tale cifra.
Art. 2
Qualora il curatore cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni di
fallimento, il compenso è liquidato con i criteri indicati nellart. 1, tenuto conto
dellopera prestata.
Nel caso che il fallimento si chiuda con concordato, il compenso dovuto al curatore è
liquidato in proporzione dellopera prestata, in modo però da non eccedere in nessun
caso le percentuali sullammontare dellattivo, previste dallart. 1, comma
1, calcolate sullammontare complessivo di quanto col concordato viene attribuito ai
creditori. Al curatore è inoltre corrisposto il compenso supplementare di cui
allart. 1, comma 2.
Art. 3
Qualora sia autorizzata la continuazione dellattività economica dellimpresa
fallita al curatore è corrisposto, oltre ai compensi di cui agli articoli 1 e 2, un
ulteriore compenso dello 0,25% sullammontare dei ricavi lordi e dello 0,50% sugli
utili netti conseguiti durante lesercizio provvisorio.
Art. 4
Il compenso liquidato a termini degli articoli 1, 2 e 3 non può essere inferiore, nel suo
complesso, a un milione di lire, salvo il caso previsto dallart. 2, comma 1.
Al curatore spetta, inoltre, un rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 5%
sullimporto del compenso liquidato ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il
rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal giudice delegato,
documentalmente provate, escluso qualsiasi altro compenso od indennità. Nel caso di
trasferimento fuori dalla residenza spetta il trattamento economico di missione previsto
per gli impiegati civili dello Stato con qualifica di primo dirigente.
Art. 5
Nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata spettano al
commissario giudiziale i compensi, determinati con le percentuali di cui allart. 1,
sullammontare dellattivo e del passivo risultanti dallinventario redatto
ai sensi degli articoli 172 e 188 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche nei casi
di gestione previsti dallart. 191 del citato regio decreto n. 267/1942. In tali
ultimi casi, allo stesso commissario spettano i compensi aggiuntivi di cui allart. 3
del presente decreto.
Al commissario giudiziale spettano i compensi anche per lopera prestata
successivamente allomologazione del concordato preventivo, determinati secondo
quanto previsto al comma 1 ovvero con le percentuali di cui allart. 1
sullattivo della liquidazione, nei casi di cessione dei beni previsti dallart.
182 del regio decreto n. 267/1942.
Al commissario giudiziale competono, inoltre, i rimborsi e il trattamento previsti
allart. 4, comma 2.
Qualora il commissario cessi dalle funzioni prima della chiusura delle operazioni, il
compenso è liquidato, secondo i criteri fissati, tenuto conto dellopera prestata.
Art. 6
Nel corso della procedura possono essere disposti acconti sul compenso tenendo conto dei
risultati ottenuti e dellattività prestata.
Art. 7
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sostituisce i decreti del Ministro di
grazia e giustizia 30 novembre 1930, 1 gennaio 1945, 4 giugno 1949,16 luglio 1965, 27
novembre 1976 e 17 aprile 1987.
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