Liberalizzazione delle attivita'
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'. DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Gazzetta n. 19 del 24 gennaio 2012
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinarieta' ed urgenza di emanare disposizioni per favorire la
crescita economica e la competitivita' del Paese, al fine di allinearla a quella
dei maggiori partners europei ed internazionali, anche attraverso l'introduzione
di misure volte alla modernizzazione ed allo sviluppo delle infrastrutture
nazionali, all'implementazione della concorrenza dei mercati, nonche' alla
facilitazione dell'accesso dei giovani nel mondo dell'impresa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 gennaio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1 Liberalizzazione delle attivita' economiche e riduzione degli oneri
amministrativi sulle imprese
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione
del principio di liberta' di iniziativa economica sancito dall'articolo 41 della
Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell'Unione
europea, sono abrogate, dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al
comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o
preventivi atti di assenso dell'amministrazione comunque denominati per l'avvio
di un'attivita' economica non giustificati da un interesse generale,
costituzionalmente rilevante e compatibile con l'ordinamento comunitario nel
rispetto del principio di proporzionalita';
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attivita' economiche non
adeguati o non proporzionati alle finalita' pubbliche perseguite, nonche' le
disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale
autoritativa con prevalente finalita' economica o prevalente contenuto
economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non
adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalita' pubbliche dichiarate e
che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove
attivita' economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un
trattamento differenziato rispetto agli operatori gia' presenti sul mercato,
operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o
condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello
spazio o nelle modalita', ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra
gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori
nei loro confronti.
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso
ed all'esercizio delle attivita' economiche sono in ogni caso interpretate ed
applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle
perseguite finalita' di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi
costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata e' libera secondo
condizioni di piena concorrenza e pari opportunita' tra tutti i soggetti,
presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari
ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al
patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita'
umana e possibili contrasti con l'utilita' sociale, con l'ordine pubblico, con
il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della
Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i
principi direttivi di cui all'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa
approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi
ed ambiti di intervento degli atti regolamentari, e' autorizzato ad adottare
entro il 31 dicembre 2012 uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attivita' per le
quali permane l'atto preventivo di assenso dell'amministrazione, e disciplinare
i requisiti per l'esercizio delle attivita' economiche, nonche' i termini e le
modalita' per l'esercizio dei poteri di controllo dell'amministrazione,
individuando le disposizioni di legge e regolamentari dello Stato che, ai sensi
del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti stessi. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato rende
parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione
degli schemi di regolamento, anche in merito al rispetto del principio di
proporzionalita'. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende
rilasciato positivamente.
4. Le Regioni, le Provincie ed i Comuni si adeguano ai principi e alle regole di
cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri
sostituitivi dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione. A
decorrere dall'anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di
valutazione della virtuosita' degli stessi enti ai sensi dell'articolo 20, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio
2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito
dei compiti di cui all'articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31
gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che
hanno provveduto all'applicazione delle procedure previste dal presente
articolo. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo
precedente, si prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'.
Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano
procedono all'adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.
5. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi di
trasporto di persone e cose su autoveicoli non di linea, i servizi finanziari
come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i
servizi di comunicazione come definiti dall'articolo 5 del decreto legislativo
26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/ 123/CE relativa ai
servizi nel mercato interno, e le attivita' specificamente sottoposte a
regolazione e vigilanza di apposita autorita' indipendente.
Art. 2 Tribunale delle imprese
1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) agli articoli 1 e 2 le parole: «sezioni specializzate in materia di
proprieta' industriale ed intellettuale» sono sostituite, ovunque compaiano,
dalle seguenti: «sezioni specializzate in materia di impresa»;
b) all'articolo 2, le parole: «in materia di proprieta' industriale ed
intellettuale» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di impresa»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Competenza per materia delle sezioni specializzate).
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di:
a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, e successive modificazioni;
b) controversie in materia di diritto d'autore;
c) azioni di classe di cui all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle
societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V e VI del codice civile ovvero alle
societa' da queste controllate o che le controllano, per le cause:
a) tra soci delle societa', inclusi coloro la cui qualita' di socio e' oggetto
di controversia;
b) relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro
negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali;
d) tra soci e societa';
e) in materia di patti parasociali;
f) contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il
liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari;
g) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle
societa' controllate contro le societa' che le controllano;
h) relative a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 3, all'articolo
2497-septies e all'articolo 2545-septies codice civile;
i) relative a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di
rilevanza comunitaria in cui sia parte una societa' di cui al Libro V, Titolo V,
Capi V e VI del codice civile, quando sussiste la giurisdizione del giudice
ordinario».
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente: «1-ter. Per i processi di competenza
delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 26 giugno 2003, n.
168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e'
quadruplicato. Si applica il comma 1-bis».
3. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111.
4. Il comma 4 dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206 e' sostituito dal seguente:
«4. La domanda e' proposta al tribunale presso cui e' istituita la sezione
specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n.
168, e successive modificazioni».
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi
instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente
decreto.
6. L'amministrazione provvede allo svolgimento delle attivita' relative alle
competenze previste dal presente articolo senza nuovi o maggiori oneri e con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
Art. 3 Accesso dei giovani alla costituzione di societa' a responsabilita'
limitata
1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, e' inserito il seguente articolo:
" Articolo 2463-bis (Societa' semplificata a responsabilita' limitata)
La societa' semplificata a responsabilita' limitata puo' essere costituita con
contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i
trentacinque anni di eta' alla data della costituzione.
L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:
1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la
cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di societa' semplificata a
responsabilita' limitata e il comune ove sono poste la sede della societa' e le
eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e
interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in
denaro;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma
dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione.
L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro
quindici giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti
la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. L'iscrizione e'
effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria
nella quale si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e
procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si
applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per
l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori,
verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.
Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea
dei soci e' redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto.
L'atto di trasferimento delle partecipazioni e' redatto per scrittura privata ed
e' depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio
del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede
sociale.
Quando il singolo socio perde il requisito d'eta' di cui al primo comma, se
l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la
trasformazione della societa', e' escluso di diritto e si applica in quanto
compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di eta' in capo a
tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per
deliberare la trasformazione della societa', in mancanza si applica l'articolo
2484.
La denominazione di societa' semplificata a responsabilita' limitata,
l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della societa' e
l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa e' iscritta devono essere
indicati negli atti, nella corrispondenza della societa' e nello spazio
elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad
accesso pubblico.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla societa'
semplificata a responsabilita' limitata, le disposizioni di questo capo in
quanto compatibili.".
Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile, e' inserito il seguente:
"La societa' semplificata a responsabilita' limitata si scioglie, oltre che i
motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di eta' di cui
all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci.".
2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo
Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della
societa' e sono individuati i criteri di accertamento delle qualita' soggettive
dei soci.
Art. 4 Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti
locali
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 120,
comma 2, della Costituzione, assicura il rispetto della normativa dell'Unione
europea e la tutela dell'unita' giuridica e dell'unita' economica
dell'ordinamento, svolgendo le seguenti funzioni:
a) monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione
dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni
contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza;
b) assegna all'ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla
concorrenza;
c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Consiglio
dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131;
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, la Presidenza del
Consiglio puo' formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici.
3. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.
Art. 5 Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206 dopo l'articolo 37 e' aggiunto il seguente:
"Art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
1. L'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, previo accordo con le
associazioni di categoria, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati,
ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorieta' delle
clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si
concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la
sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorieta' della clausola e' diffuso
mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorita',
sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante
ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare
compiutamente i consumatori.
3. Le imprese interessate hanno facolta' di interpellare preventivamente l'Autorita'
in merito alle vessatorieta' delle clausole che intendono utilizzare nei
rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a
seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall'Autorita'
per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilita'
dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorita',
adottati in applicazione del presente articolo, e' competente il giudice
amministrativo. E' fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla
validita' delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.".
5. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente."
Art. 6 Norme per rendere efficace l'azione di classe
1. All'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
- alla lettera a), la parola "identica" e' sostituita dalle seguenti "del tutto
omogenea";
- la lettera b), la parola "identici" e' sostituita dalle seguenti: "del tutto
omogenei";
- alla lettera c) la parola "identici" e' sostituita dalle seguenti "del tutto
omogenei".
b) al comma 6:
- al secondo periodo, la parola "identita'" e' sostituita dalle seguenti:
"l'evidente omogeneita'".
Art. 7 Tutela delle microimprese da pratiche commerciali ingannevoli e
aggressive
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
dopo la lettera d) inserire la seguente: "d-bis) «microimprese»: entita',
societa' di persone o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica
esercitano un'attivita' economica artigianale e altre attivita' a titolo
individuale o familiare.";
2. All'articolo 19, comma 1, dopo le parole: "relativa a un prodotto" sono
aggiunte, infine, le seguenti: ", nonche' alle pratiche commerciali scorrette
tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di
pubblicita' ingannevole e di pubblicita' comparativa illecita e' assicurata in
via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145.".
Art. 8 Contenuto delle carte di servizio
1. Le carte di servizio, nel definire gli obblighi cui sono tenuti i gestori dei
servizi pubblici, anche locali, o di un'infrastruttura necessaria per
l'esercizio di attivita' di impresa o per l'esercizio di un diritto della
persona costituzionalmente garantito, indicano in modo specifico i diritti,
anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei
gestori del servizio e dell'infrastruttura.
2. Le Autorita' indipendenti di regolazione e ogni altro ente pubblico, anche
territoriale, dotato di competenze di regolazione sui servizi pubblici, anche
locali, definiscono gli specifici diritti di cui al comma 1. Sono fatte salve
ulteriori garanzie che le imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura
definiscono autonomamente.
Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate
1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema
ordinistico.
2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da
parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e'
determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro
vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e
contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati
sulle tariffe. L'utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra
professionisti e consumatori o microimprese da' luogo alla nullita' della
clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell'articolo 36 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito al momento del
conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al
cliente il grado di complessita' dell'incarico, fornendo tutte le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione
dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa per i
danni provocati nell'esercizio dell'attivita' professionale. In ogni caso la
misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se
da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va
pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo,
comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto
nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso
del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
5. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate
non potra' essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra'
essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i
consigli nazionali degli ordini e il ministro dell'istruzione, universita' e
ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea
di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni
possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica per lo svolgimento del
tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le
disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per
le quali resta confermata la normativa vigente.
6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
b) la lettera d) e' soppressa.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Art. 10 Estensione ai liberi professionisti della possibilita' di partecipare al
patrimonio dei confidi
1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "le piccole e
medie imprese socie" inserire le parole: "e i liberi professionisti soci".
Art. 11 Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla
titolarita' delle farmacie e modifica alla disciplina della
somministrazione dei farmaci
1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarita' delle farmacie da parte di un
piu' ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, garantendo al
contempo una piu' capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico,
il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e
successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una farmacia
ogni 3000 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma,
consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500
abitanti; nei comuni fino a 9.000 abitanti, l'ulteriore farmacia puo' essere
autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia
superiore a 1500 abitanti".
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'approvazione straordinaria delle piante
organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In
deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475,
sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti,
non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i
successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
bandiscono un concorso straordinario per titoli ed esami per la copertura delle
sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le
quali sia stata gia' espletata la procedura concorsuale, riservando la
partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari
di farmacia rurale sussidiata. L'adozione dei provvedimenti previsti dai
precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla
verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12
dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo
2005, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario
nazionale. Al concorso straordinario si applicano le disposizioni vigenti sui
concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o
vacanti, nonche' le disposizioni previste dal presente articolo e le eventuali
ulteriori disposizioni regionali dirette ad accelerare la definizione delle
procedure concorsuali.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'unita'
sanitaria locale e l'ordine provinciale dei farmacisti competenti per
territorio, possono istituire una farmacia:
a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale,
nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta
intensita' di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione,
purche' non sia gia' aperta una farmacia a una distanza inferiore a 200 metri;
b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie
superiore a 10.000 metri quadrati, purche' non sia gia' aperta una farmacia a
una distanza inferiore a 1.500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte
in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati in
possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata,
sommando i titoli posseduti. In tale caso la titolarita' della sede farmaceutica
assegnata e' condizionata al mantenimento della gestione associata da parte
degli stessi vincitori, su base paritaria, fatta salva la premorienza o
sopravvenuta incapacita'. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale
nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche, per l'attivita' svolta
dal farmacista ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
sono assegnati punti 0,35 per anno per i primi 10 anni e punti 0,10 per anno per
i secondi 10 anni.
6. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorita' competenti in base
alle vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari
diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi
di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti,
dandone adeguata informazione alla clientela.
7. Decorsi inutilmente i termini per gli adempimenti previsti dal comma 2, il
Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120
della Costituzione, con la nomina di un apposito commissario che approva le
piante organiche delle farmacie ed espleta le procedure concorsuali di cui al
presente articolo.
8. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive
modificazioni, le parole "due anni" sono sostituite dalle parole "sei mesi".
9. Il medico, nel prescrivere un farmaco, e' tenuto, sulla base della sua
specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale
presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi
attivi, nonche' forma farmaceutica, via di somministrazione, modalita' di
rilascio e dosaggio unitario uguali. Il medico aggiunge ad ogni prescrizione di
farmaco le seguenti parole: "sostituibile con equivalente generico", ovvero,
"non sostituibile", nei casi in cui sussistano specifiche motivazioni cliniche
contrarie. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico
l'indicazione della non sostituibilita' del farmaco prescritto, e' tenuto a
fornire il medicinale equivalente generico avente il prezzo piu' basso, salvo
diversa richiesta del cliente. Ai fini del confronto il prezzo e' calcolato per
unita' posologica o quantita' unitaria di principio attivo. All'articolo 11,
comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole " e'
possibile", sono inserite le seguenti: "solo su espressa richiesta
dell'assistito e".
10. L'inaccessibilita' ai farmaci da parte del pubblico e del personale non
addetto prevista dal comma 2 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
deve intendersi riferita unicamente ai medicinali di cui all'articolo 8, comma
10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che potranno essere venduti
senza ricetta negli esercizi commerciali di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, a conclusione della procedura amministrativa prevista
dallo stesso articolo 32.
11. E' istituito, presso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei
farmacisti (ENPAF), un fondo di solidarieta' nazionale per l'assistenza
farmaceutica nei comuni con meno di mille abitanti. Il fondo e' finanziato dalle
farmacie urbane, attraverso il versamento, a favore dell'ENPAF, di una quota
percentuale del fatturato dalla farmacia, determinata dall'ente in misura
sufficiente ad assicurare ai farmacisti titolari di farmacia nei centri abitati
con meno di mille abitanti il conseguimento di un reddito netto non inferiore al
centocinquanta per cento del reddito netto conseguibile, in base al contratto
collettivo nazionale, da un farmacista collaboratore di primo livello con due
anni di servizio. L'ENPAF provvede a corrispondere all'avente diritto l'indennita'
che consente il raggiungimento del reddito netto previsto dal precedente
periodo. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
12. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sentita la Federazione degli ordini dei farmacisti
italiani, sono fissati i livelli di fatturato delle farmacie aperte al pubblico
il cui superamento comporta, per i titolari delle farmacie stesse, l'obbligo di
avvalersi, ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario
nazionale, di uno o piu' farmacisti collaboratori.
Art. 12 Incremento del numero dei notai e concorrenza nei distretti
1. La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai, di cui
all'articolo 4, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come revisionata
da ultimo con i decreti del Ministro della giustizia in data 23 dicembre 2009,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009, n. 300, e in data 10
novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292,
e' aumentata di cinquecento posti.
2. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 120
giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto-legge, i posti di cui al comma 1 sono distribuiti nei distretti e nei
singoli comuni in essi compresi, secondo i parametri di cui all'articolo 4,
comma 1, della legge 6 febbraio 1913, n. 89.
3. Entro il 31 dicembre 2012 sono espletate le procedure del concorso per la
nomina a 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre
2009, nonche' dei concorsi per la nomina a 200 e 150 posti di notaio banditi,
rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011, per
complessivi 550 nuovi posti da notaio. Entro il 31 dicembre 2013 e' bandito un
ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a 500 posti di notaio. Entro il
31 dicembre 2014 e' bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino a
500 posti di notaio. All'esito della copertura dei posti di cui al presente
articolo, la tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai,
udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni. Per
gli anni successivi, e' comunque bandito un concorso per la copertura di tutti i
posti che si rendono disponibili.
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 26 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono
sostituiti dai seguenti:
"Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro
deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli studio aperto con
il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere
personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni
quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati.
Il notaro puo' recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio
del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile, ed
aprire un ufficio secondario nel territorio del distretto notarile in cui
trovasi la sede stessa".
5. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e'
sostituito dal seguente:
"Egli non puo' esercitarlo fuori del territorio della Corte d'Appello nel cui
distretto e' ubicata la sua sede.".
6. All'articolo 82 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole "stesso
distretto" aggiungere: "di Corte d'Appello".
7. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 153 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, come modificato dall'articolo 39 del decreto legislativo 1° agosto
2006, n. 249, sono sostituite dalle seguenti:
"a) al procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario ha
sede il notaio ovvero nel cui circondario il fatto per il quale si procede e'
stato commesso;
b) al presidente del Consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto
il notaio ovvero del distretto nel quale il fatto per il quale si procede e'
stato commesso. Se l'infrazione e' addebitata allo stesso presidente, al
consigliere che ne fa le veci, previa delibera dello stesso consiglio. La stessa
delibera e' necessaria in caso di intervento ai sensi dell'articolo 156 bis,
comma 5.".
8. Al comma 1 dell'articolo 155 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come
modificato dall'articolo 41 del decreto legislativo 1° agosto 2006, n. 249, le
parole "di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle
seguenti: "in cui il notaio ha sede".
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 13 Misure per la riduzione del prezzo del gas naturale per i clienti
vulnerabili
1. A decorrere dal primo trimestre successivo all'entrata in vigore del presente
decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di adeguare i
prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, ai valori europei,
nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di
approvvigionamento di gas naturale, introduce progressivamente tra i parametri
in base ai quali e' disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota
gradualmente crescente ai prezzi del gas rilevati sul mercato. In attesa
dell'avvio del mercato del gas naturale di cui all'articolo 30, comma 1, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, i mercati di riferimento da considerare sono i
mercati europei individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n.130.
Art. 14 Misure per ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le
imprese
1. Le capacita' di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a
seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui
all'articolo 12, comma 11- ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164,
nonche' delle nuove modalita' di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite
in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come
modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per
uno spazio stabilito e aggiornato con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, per l'offerta alle imprese di servizi integrati di trasporto a mezzo
gasdotti esteri e di rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas
naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento diretto di gas
naturale dall'estero, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti
stabiliti nello stesso decreto.
2. I servizi di cui al comma 1 sono offerti da parte delle imprese di
rigassificazione e di trasporto in regime regolato in base a modalita' definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
3. Le eventuali ulteriori capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili
non assegnate ai sensi del comma 1, sono assegnate secondo le modalita' di cui
all'articolo 12, comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
93.
4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio
strategico che si rende disponibile a seguito delle rideterminazioni di cui al
comma 1, e' ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l'avvio transitorio
dei servizi di cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del
Ministero dello sviluppo economico.
Art. 15 Disposizioni in materia di separazione proprietaria
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1,
comma 905, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alla
partecipazione azionaria attualmente detenuta in Snam S.p.A., e' emanato entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Art. 16 Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche
1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse
energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate
erariali per lo Stato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa sancita in sede
di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalita' per individuare le maggiori
entrate effettivamente realizzate e le modalita' di destinazione di una quota di
tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e
occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti
produttivi e dei territori limitrofi nonche' ogni altra disposizione attuativa
occorrente all'attuazione del presente articolo.
2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti, le
regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.
Art. 17 Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche
titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente
rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente
normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali
clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di
esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte
eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque
per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal
singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono
rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio. Nel rispetto delle
normative nazionali e comunitarie, le aggregazioni di gestori di impianti di
distribuzione di carburante al fine di sviluppare la capacita' di acquisto
all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi
sono consentite anche in deroga ad eventuali clausole negoziali che ne vietino
la realizzazione.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialita' e l'efficienza del mercato anche
attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di
autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione
carburanti, i commi da 12 a 14 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
sostituiti dai seguenti:
"12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, e successive modificazioni, in aggiunta agli attuali contratti di
comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla
scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per
l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti,
nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione
negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni
di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori,
depositati presso il Ministero dello sviluppo economico.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli
o in societa' o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto
degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga
conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali
canoni gia' pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni
contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di
riferimento."
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di
ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni
contrattuali, le facolta' attribuite dal presente articolo al gestore integrano
abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della
legge 18 giugno 1998, n.192.
4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del mercato e la
qualita' dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti,
e' sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo
restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e
il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71
del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani
e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e
l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione
carburanti con una superficie minima di 1.500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa
relativa al bene e al servizio posto in vendita.".
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Le attivita' di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova
realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai
soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di
carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del
titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che puo' consentire a terzi lo
svolgimento delle predette attivita'. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli
connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate
al 30 giugno 2012";
c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I Comuni non rilasciano
ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli
impianti incompatibili."
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. L'adeguamento di cui al comma 5 e'
consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di
cui al comma 3. Per gli impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31
dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione
amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno
precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni
mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce
causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune competente.".
5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112,
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in fondo le seguenti
parole: "o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di piu'
tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo
obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non
proporzionali alle finalita' dell'obbligo" .
6. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli
indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del
metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto adotta misure affinche' nei Codici di rete e di distribuzione
di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalita'
per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di
metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas,
per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove
tali impianti siano presenti in misura limitata, nonche' per la riduzione delle
penali per i superi di capacita' impegnata previste per gli stessi impianti.
Art. 18 Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei
centri abitati
1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la
parola "dipendenti" sono aggiunte le parole "o collaboratori" e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole:
"Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali
di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti
ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non
possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche
senza assistenza, delle apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza
servizio con pagamento anticipato.".
Art. 19 Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei
carburanti
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, e' definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del
lunedi' da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo
invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio
1999/280/CE del 22 aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione
1999/566/CE del 26 luglio 1999, basata sul prezzo offerto al pubblico con la
modalita' di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante
per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o piu' decreti del Ministero dello
sviluppo economico sono definite le modalita' attuative della disposizione di
cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei
prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non servito, ove
presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine
dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. In tale decreto si
prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo
della modalita' di rifornimento con servizio debbano essere riportati su
cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento
rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresi', le modalita' di
evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni
punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza,
dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la
sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, commi 198 e 199
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei medesimi obiettivi di
trasparenza.
Art. 20
Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti
1. Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, n.
98 le parole "in misura non eccedente il venticinque per cento dell'ammontare
complessivo del fondo annualmente consolidato" sono abrogate, le parole "due
esercizi annuali" sono sostituite dalle parole "tre esercizi annuali" e il comma
2 e' sostituito dal seguente: "2. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, e' determinata l'entita' sia dei
contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di cui allo
stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una
componente fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in
funzione dei litri erogati, tenendo altresi' conto della densita' territoriale
degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza."
Art. 21
Disposizioni per accrescere la sicurezza, l'efficienza e la
concorrenza nel mercato dell'energia elettrica
1. In relazione al processo di integrazione del mercato europeo ed ai
cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con particolare riferimento alla
crescente produzione da fonte rinnovabile, il Ministro dello sviluppo economico,
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, emana indirizzi e modifica la
disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e garantire
sicurezza e qualita' delle forniture di energia elettrica, nel rispetto dei
criteri e dei principi di mercato.
2. All'inizio del comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, sono anteposte le seguenti parole: "Per la prima volta entro il 28
febbraio 2012 e successivamente" e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole : "In esito alla predetta analisi, l'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas adotta con propria delibera, entro i successivi 60 giorni,
le misure sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie
per garantire la sicurezza del sistema, nonche' definisce le modalita' per la
rapida installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di
produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non
programmabile."
3. Con i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 24,
comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire
maggiore flessibilita' e sicurezza al sistema elettrico, puo' essere
rideterminata la data per la prestazione di specifici servizi di rete da parte
delle attrezzature utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
4. A far data dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate
le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante "Normalizzazione
delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in
derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1000 volt".
5. Dalla medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di
riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di
distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato
Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1° marzo 1968, n. 186.
6. Al fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di
rete di interesse nazionale, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro
90 giorni dalla richiesta dei Concessionari, definisce la remunerazione relativa
a specifici asset regolati esistenti alla data della richiesta, senza alcun
aumento della remunerazione complessiva del capitale e della tariffa rispetto
alla regolazione in corso.
Art. 22
Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia
elettrica e del gas
1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del
gas, il Sistema informatico Integrato, istituito presso l'Acquirente Unico ai
sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito
dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e' finalizzato anche alla gestione delle
informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti
finali e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis raccoglie,
oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei
clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia
elettrica e di gas. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adegua i
propri provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore della
presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa e
l'accesso delle societa' di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico
integrato.
2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al
comma 1 da parte degli operatori e' sanzionato da parte dell'Autorita' per
l'energia elettrica ed il Gas secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 23
Semplificazione delle procedure per l'approvazione del piano di
sviluppo della rete di trasmissione nazionale
1. Fermi restando l'obbligo di predisposizione annuale di un Piano di sviluppo
della rete di trasmissione nazionale e le procedure di valutazione,
consultazione pubblica ed approvazione previste dall'articolo 36, comma 12, del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, il medesimo Piano e' sottoposto
annualmente alla verifica di assoggettabilita' a procedura VAS di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed e' comunque
sottoposto a procedura VAS ogni tre anni.
2. Ai fini della verifica di assoggettabilita' a procedura VAS di cui al comma
precedente, il piano di sviluppo della rete e il collegato rapporto ambientale
evidenziano, con sufficiente livello di dettaglio, l'impatto ambientale
complessivo delle nuove opere.
Art. 24
Accelerazione delle attivita' di disattivazione e smantellamento dei
siti nucleari
1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i
quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle
Amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione
interessata, il termine di cui al periodo precedente puo' essere prorogato
dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.
2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine
previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una
conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalita' di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i
successivi novanta giorni.
3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di
smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo piu' efficace la
radioprotezione nei siti interessati, fermo restando le specifiche procedure
previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di
cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed
integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e
alle Autorita' competenti, nell'ambito delle attivita' richieste ai sensi
dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e dell'articolo 148, comma
1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli
interventi per i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative
autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla
disattivazione. Il Ministero dello sviluppo economico convoca la conferenza di
servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la
procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.
4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del
Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3,
l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, nonche' le
autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e
all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e
urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni
provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme
vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio
dell'autorizzazione e' fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune
e della Regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma,
fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. La
regione competente puo' promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali
interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di
compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, e'
quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 18 febbraio
2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
Le disponibilita' correlate a detta componente tariffaria, sono impiegate, per
il finanziamento della realizzazione e gestione del Deposito Nazionale e delle
strutture tecnologiche di supporto e correlate limitatamente alle attivita'
funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti
nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle
attivita' connesse e conseguenti e alle altre attivita' previste a legislazione
vigente che devono essere individuate con apposito decreto del Ministero dello
sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco
Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalita' stabilite dal Ministro
dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, sono destinate a riduzione della tariffa elettrica a carico degli
utenti.
6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e' sostituito dal seguente
comma:
"104. I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli
sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, tali rifiuti per
la messa in sicurezza e lo stoccaggio al Deposito Nazionale di cui all'articolo
2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. I tempi
e le modalita' tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'Agenzia per la
sicurezza nucleare.".
Art. 25
Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali
1. Al decreto legge 13 agosto 2011, n.138, convertito nella legge 14 settembre
2011, n.148 sono apportate le seguenti modificazioni:
A) dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. (Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento
dei servizi pubblici locali)
1. A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali in
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a
dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e
tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l'efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso
inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unita'
giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici
locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, in riferimento a
dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale e
tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare
l'efficienza del servizio.
2. A decorrere dal 2013, l'applicazione di procedure di affidamento dei servizi
a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di
governo locali dell'ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione
della virtuosita' degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A tal
fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito dei compiti di
tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali
comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al
Ministero dell'economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto
all'applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di
mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si
prescinde dal predetto elemento di valutazione della virtuosita'.
3. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali
di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a
qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi
dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente
attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali
ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad
evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorita' di regolazione competente abbia
verificato l'efficienza gestionale e la qualita' del servizio reso sulla base
dei parametri stabiliti dall'Autorita' stessa.
4. Le societa' affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilita'
interno secondo le modalita' definite dal decreto ministeriale previsto
dall'articolo 18, comma 2-bis del decreto legge 25 luglio 2008, n. 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente
locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila
sull'osservanza da parte delle societa' di cui al periodo precedente dei vincoli
derivanti dal patto di stabilita' interno.
5. Le societa' affidatarie in house sono tenute all'acquisto di beni e servizi
secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni. Le medesime societa' adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonche' delle
disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze anche degli
amministratori.".
2. All'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono
assoggettate al patto di stabilita' interno secondo le modalita' definite, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Stato- Citta' ed
autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende
speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro
delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della
Camera di commercio del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.
L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30
giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi
dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonche' le
disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze anche degli
amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti
locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei
soggetti indicati ai periodi precedenti.";
b) al comma 8 dopo le parole "seguenti atti" sono inserite le seguenti: "da
sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.".
B) All'art. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al comma 1 dopo le parole "libera prestazione dei servizi," e prima delle
parole "verificano la realizzabilita'" inserire le parole: "dopo aver
individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e
universale".
2. Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per gli enti territoriali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la
delibera di cui al comma precedente e' adottata previo parere obbligatorio dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni,
sulla base dell'istruttoria svolta dall' ente di governo locale dell'ambito o
del bacino o in sua assenza dall'ente locale, in merito all'esistenza di ragioni
idonee e sufficienti all'attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza
della scelta eventuale di procedere all'affidamento simultaneo con gara di una
pluralita' di servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi
pubblici sul sito internet, ove presente, e con ulteriori modalita' idonee".
3. Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. L'invio all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, per il parere
obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera
quadro di cui al comma 2, e' effettuato entro dodici mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti degli
enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 e' comunque adottata prima di
procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, entro trenta
giorni dal parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. In
assenza della delibera, l'ente locale non puo' procedere all'attribuzione di
diritti di esclusiva ai sensi del presente articolo.".
4. Al comma 11, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: "b-bis) prevede
l'impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con riferimento
all'intera durata programmata dell'affidamento, e prevede altresi', tra gli
elementi di valutazione dell'offerta, la misura delle anzidette economie e la
loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed al
finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento
relativi al personale;".
5. Al comma 13 le parole: "somma complessiva di 900.000 euro annui" sono
sostituite dalle seguenti: "somma complessiva di 200.000 euro annui".
6. Al comma 32 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) in fine le parole "alla data del 31 marzo 2012" sono
sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 2012. In deroga,
l'affidamento per la gestione «in house» puo' avvenire a favore di azienda
risultante dalla integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31
dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare
un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale
ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis.". In tal caso il contratto di servizio
dovra' prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualita' del
servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti
programmati ed effettuati e obiettivi di performance (redditivita', qualita',
efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il
rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a
verifica annuale da parte dell'Autorita' di regolazione di settore. La durata
dell'affidamento in house all'azienda risultante dall'integrazione non puo'
essere in ogni caso superiore a tre anni";
b) alla lettera b) in fine le parole "alla data del 30 giugno 2012" sono
sostituite con le seguenti: "alla data del 31 marzo 2013".
7. Dopo il comma 32-bis e' inserito il seguente: "32-ter. Fermo restando quanto
previsto dal comma 32 ed al fine di non pregiudicare la necessaria continuita'
nell'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, i soggetti
pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attivita' di gestione dei
servizi pubblici locali assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle
attivita' medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il
rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del
servizio pubblico locale di cui all'articolo 2, comma 3, lett. e), del presente
decreto, alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e dagli
altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore e
comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all'apertura del mercato
alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo puo' essere ad alcun
titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo.".
8. Al comma 33-ter, le parole "Ministro per i rapporti con le regioni e la
coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012" sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, adottato
entro il 31 marzo 2012".
9. Al comma 34 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: "il servizio di trasporto ferroviario regionale, di
cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422";
b) in fine e' inserito il seguente periodo: "Con riguardo al trasporto pubblico
regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi
sei anni di validita', gli affidamenti e i contratti di servizio gia' deliberati
o sottoscritti in conformita' all'articolo 5 del regolamento CE n. 1370/2007 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 ed in conformita'
all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.".
2. All'art. 201, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera a) sono soppresse le parole "la realizzazione", sono
sostituite le parole "dell'intero" con la seguente: "del" e dopo le parole
"servizio," sono inserite le seguenti: "che puo' essere";
b) al comma 4, lettera b) le parole "e smaltimento" sono sostituite con le
seguenti: "avvio a smaltimento e recupero, nonche', ricorrendo le ipotesi di cui
alla precedente lettera a), smaltimento";
c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarita' di soggetti diversi
dagli enti locali di riferimento, all'affidatario del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l'accesso agli impianti a
tariffe regolate e predeterminate e la disponibilita' delle potenzialita' e
capacita' necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento indicate nel Piano
d'Ambito.".
3. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole
"svolto in regime di privativa dai comuni" sono sostituite dalle seguenti:
"svolto mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al
comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con
modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148".
4. I concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di
specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di
bandire la gara per l'affidamento del relativo servizio i dati concernenti le
caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore
contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e
gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i bandi.
5. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni
dall'apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano
illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell'ente locale, irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000.
Art. 26
Misure in favore della concorrenza nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti
da imballaggio e per l'incremento della raccolta e
recupero degli imballaggi
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 221,
1) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: ‹‹a) organizzare
autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di
imballaggio››;
2) al comma 5,
2.1) al sesto periodo , le parole ‹‹ sulla base dei››, sono sostituite dalle
seguenti ‹‹acquisiti i››
2.2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ‹‹ Alle domande disciplinate
dal presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative
alle attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della
legge 7 agosto 1990, n. 241. A condizione che siano rispettate le condizioni, le
norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi del presente
articolo, le attivita' di cui al comma 3 lettere a) e c) possono essere
intraprese decorsi novanta giorni dallo scadere del termine per l'esercizio dei
poteri sostitutivi da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare come indicato nella presente norma. ››
3) al comma 9, nel secondo periodo dopo le parole‹‹ comma 3, lettera h) ››, sono
inserite le seguenti: ‹‹ in proporzione alla quota percentuale di imballaggi non
recuperati o avviati a riciclo, quota che non puo' essere inferiore ai 3 punti
percentuali rispetto agli obiettivi di cui all'art. 220››
b) all'articolo 265, il comma 5 e' soppresso
c) all'articolo 261 le parole «pari a sei volte le somme dovute al CONAI» sono
sostituite dalle seguenti: «da 10.000 a 60.000 euro»
Art. 27
Promozione della concorrenza in materia di conto corrente o di conto
di pagamento di base
1. All'articolo 12 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 7 e' soppresso;
b) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "L'Associazione bancaria italiana, le
associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la societa' Poste italiane
S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e
le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale
definiscono, entro il 1° giugno 2012, e applicano entro i tre mesi successivi,
le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni interbancarie
a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte
di pagamento, tenuto conto della necessita' di assicurare trasparenza e
chiarezza dei costi, nonche' di promuovere l'efficienza economica nel rispetto
delle regole di concorrenza";
c) il comma 10 e' sostituito dal seguente: "Entro i sei mesi successivi
all'applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la
Banca d'Italia e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, valuta
l'efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In caso di mancata
definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le stesse sono
fissate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato";
d) e' inserito il comma 10 bis: "Fino all'esito della valutazione di efficacia
di cui al comma 10, l'applicazione del comma 7 dell'articolo 34 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' sospesa. In caso di valutazione positiva, il comma 7
dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' abrogato. Nel caso di
valutazione non positiva, la disciplina delle ipotesi di cui al comma 7
dell'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e' dettata dal decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 10".
2. I contratti di apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati
entro novanta giorni alle disposizioni di cui all'articolo 117-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla legge di conversione del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono abrogati.
Art. 28
Assicurazioni connesse all'erogazione di mutui immobiliari
1.Le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari se
condizionano l'erogazione del mutuo alla stipula di un contratto di
assicurazione sulla vita sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due
preventivi di due differenti gruppi assicurativi.
Art. 29
Efficienza produttiva del risarcimento diretto e risarcimento in
forma specifica
1. Nell'ambito del sistema di risarcimento diretto disciplinato dall'art. 150
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, i valori dei costi e delle
eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra
compagnie sono calcolati annualmente secondo un criterio che incentivi
l'efficienza produttiva delle compagnie ed in particolare il controllo dei costi
dei rimborsi e l'individuazione delle frodi.
2. In alternativa ai risarcimenti per equivalente, e' facolta' delle compagnie
offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo
caso, se il risarcimento e' accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni,
di validita' non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura
ordinaria, il risarcimento per equivalente e' ridotto del 30 per cento.
Art. 30
Repressione delle frodi
1. Ciascuna impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il ramo
responsabilita' civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3,
numero 10, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, e' tenuta a trasmettere all'ISVAP, con cadenza
annuale, una relazione, predisposta secondo un modello stabilito dall'ISVAP
stesso con provvedimento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione contiene
informazioni dettagliate circa il numero dei sinistri per i quali si e' ritenuto
di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle
querele o denunce presentate all'autorita' giudiziaria, l'esito dei conseguenti
procedimenti penali, nonche' in ordine alle misure organizzative interne
adottate o promosse per contrastare le frodi. Anche sulla base dei predetti
elementi informativi, l'ISVAP esercita i poteri di vigilanza di cui al titolo
XIV, capo I, del codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto
legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, al fine di assicurare
l'adeguatezza dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di liquidazione dei
sinistri rispetto all'obiettivo di contrastare le frodi nel settore.
2. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita'
civile autoveicoli terrestri di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10), del
codice delle assicurazioni private, di cui al citato decreto legislativo n. 209
del 2005, sono tenute a indicare nella relazione o nella nota integrativa
allegata al bilancio annuale e a pubblicare sui propri siti internet o con altra
idonea forma di diffusione, una stima circa la riduzione degli oneri per i
sinistri derivante dall'accertamento delle frodi, conseguente all'attivita' di
controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta.
Art. 31
Contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di
assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per i
danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada
1. Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai
contratti di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi per danni
derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito l'ISVAP, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,
definisce le modalita' per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni,
prevedendo la loro sostituzione o integrazione con sistemi elettronici o
telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai
fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e
rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il regolamento di cui al
primo periodo definisce le caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa
il termine, non superiore a due anni dalla data della sua entrata in vigore, per
la conclusione del relativo processo di dematerializzazione.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dei dati
forniti gratuitamente dalle compagnie di assicurazione, forma periodicamente un
elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la
responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica ai rispettivi
proprietari l'inserimento dei veicoli nell'elenco di cui al primo periodo,
informandoli circa le conseguenze previste a loro carico nel caso in cui i
veicoli stessi siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a
queste equiparate. Il predetto elenco e' messo a disposizione delle forze di
polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del
proprietario del veicolo. Agli adempimenti di cui al comma 1 e di cui al primo
periodo del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. La violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli puo' essere rilevata, dandone
informazione agli automobilisti interessati, anche attraverso i dispositivi, le
apparecchiature e i mezzi tecnici per il controllo del traffico e per il
rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di circolazione, approvati o
omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
attraverso i dispositivi e le apparecchiature per il controllo a distanza
dell'accesso nelle zone a traffico limitato, nonche' attraverso altri sistemi
per la registrazione del transito dei veicoli sulle autostrade o sulle strade
sottoposte a pedaggio. La violazione deve essere documentata con sistemi
fotografici, di ripresa video o analoghi che, nel rispetto delle esigenze
correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare,
anche in momenti successivi, lo svolgimento dei fatti costituenti illecito
amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il
responsabile della circolazione. Qualora siano utilizzati i dispositivi, le
apparecchiature o i mezzi tecnici di cui al presente comma, non vi e' l'obbligo
di contestazione immediata. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sentiti l'ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la
protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche dei predetti
sistemi di rilevamento a distanza, nell'ambito di quelli di cui al primo
periodo, e sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
prevedendo a tal fine anche protocolli d'intesa con i comuni, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 32
Ispezione del veicolo, scatola nera, attestato di rischio,
liquidazione dei danni
1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui
al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano
proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il
veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad
ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione
rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui
l'assicurato acconsenta all'istallazione di meccanismi elettronici che
registrano l'attivita' del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i
costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto
alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.".
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio
devono comprendere la specificazione della tipologia del danno liquidato»; b)
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. La consegna
dell'attestazione sullo stato del rischio, ai sensi dei commi 1 e 1- bis,
nonche' ai sensi del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, e' effettuata
anche per via telematica, attraverso l'utilizzo delle banche dati elettroniche
di cui al comma 2 del presente articolo o di cui all'articolo 135»; c) al comma
2, le parole: «puo' prevedere » sono sostituite dalla seguente: «prevede »; d)
il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'attestazione sullo stato del
rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al
quale si riferisce l'attestato, e' acquisita direttamente dall'impresa
assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 2 del
presente articolo e di cui all'articolo 135».
3. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per i sinistri con soli danni a
cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalita' indicate
nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui
all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto
al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate
sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro
sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di
assicurazione formula al danneggiato congrua e motivata offerta per il
risarcimento, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene
di fare offerta. Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il
modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
Al fine di consentire l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno, le
cose danneggiate devono essere messe a disposizione per l'accertamento per
cinque giorni consecutivi non festivi, a far tempo dal giorno di ricevimento
della richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore. Il danneggiato puo'
procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del
termine indicato al periodo precedente, entro il quale devono essere comunque
completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell'assicuratore,
ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si
siano concluse prima della scadenza del predetto termine. Qualora le cose
danneggiate non siano state messe a disposizione per l'ispezione nei termini
previsti dal presente articolo, ovvero siano state riparate prima dell'ispezione
stessa, l'impresa, ai fini dell'offerta risarcitoria, effettuera' le proprie
valutazioni sull'entita` del danno solo previa presentazione di fattura che
attesti gli interventi riparativi effettuati. Resta comunque fermo il diritto
dell'assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla
riparazione»;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
«2-bis. A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, qualora
l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati
sinistri di cui all'articolo 135 e dal risultato della consultazione, avuto
riguardo al codice fiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati,
emergano almeno due parametri di significativita', come definiti dall'articolo 4
del provvedimento dell'ISVAP n. 2827 del 25 agosto 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010, l'impresa puo' decidere, entro i
termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, di non fare offerta di
risarcimento, motivando tale decisione con la necessita' di condurre ulteriori
approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione e` trasmessa
dall'impresa al danneggiato e all'ISVAP, al quale e` anche trasmessa la
documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni
dalla comunicazione della predetta decisione, l'impresa deve comunicare al
danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di
risarcimento. All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo
periodo, l'impresa puo' non formulare offerta di risarcimento, qualora, entro il
termine di cui al terzo periodo, presenti querela, nelle ipotesi in cui e`
prevista, informandone contestualmente l'assicurato nella comunicazione
concernente le determinazioni conclusive in merito alla richiesta di
risarcimento di cui al medesimo terzo periodo; in tal caso i termini di cui ai
commi 1 e 2 sono sospesi e il termine per la presentazione della querela, di cui
all'articolo 124, primo comma, del codice penale, decorre dallo spirare del
termine di trenta giorni entro il quale l'impresa comunica al danneggiato le sue
determinazioni conclusive.
Restano salvi i diritti del danneggiato in merito alla proponibilita'
dell'azione di risarcimento nei termini previsti dall'articolo 145, nonche' il
diritto del danneggiato di ottenere l'accesso agli atti nei termini previsti
dall'articolo 146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il danneggiato, in pendenza dei
termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito dal comma 5, non
puo' rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del
danno alle cose, nei termini di cui al comma 1, o del danno alla persona, da
parte dell'impresa. Qualora cio' accada, i termini per l'offerta risarcitoria o
per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare
offerta sono sospesi».
Art. 33
Sanzioni per frodi nell'attestazione delle invalidita' derivanti da
incidenti
1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1:
1) la parola: «micro-invalidita'» e` sostituita dalla seguente: «invalidita'»;
2) le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai
commi 1 e 3»;
b) dopo il comma 2 e` inserito il seguente:
«2-bis. Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose
conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della
societa' assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 1, in quanto
applicabile»;
c) nella rubrica, le parole: «micro-invalidita'» sono sostituite dalla seguente:
«invalidita'».
Art. 34
Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto
1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo
assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono
tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in
modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni
contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non
appartenenti a medesimi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni
obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti
internet.
2. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le
informazioni di cui al comma 1 e' affetto da nullita' rilevabile solo a favore
dell'assicurato.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione
da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato
all'agente, che risponde in solido con questo, in una misura non inferiore a
euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.
Art. 35
Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi
delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni
in materia di tesoreria unica
1. Al fine di accelerare il pagamento dei crediti commerciali esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto connessi a transazioni
commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture, certi, liquidi ed
esigibili, corrispondente a residui passivi del bilancio dello Stato, sono
adottate le seguenti misure:
a) i fondi speciali per la reiscrizione dei residui passivi perenti di parte
corrente e di conto capitale, di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono integrati rispettivamente degli importi di euro 2.000 milioni
e 700 milioni per l'anno 2012, mediante riassegnazione, previo versamento
all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, di una corrispondente
quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e
compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilita' speciale
1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Le assegnazioni disposte con
utilizzo delle somme di cui al periodo precedente non devono comportare, secondo
i criteri di contabilita' nazionale, peggioramento dell'indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni;
b) i crediti di cui al presente comma maturati alla data del 31 dicembre 2011,
su richiesta dei soggetti creditori, possono essere estinti, in luogo del
pagamento disposto con le risorse finanziarie di cui alla lettera a), anche
mediante assegnazione di titoli di Stato nel limite massimo di 2.000 milioni di
euro. L'importo di cui alla presente lettera puo' essere incrementato con
corrispondente riduzione degli importi di cui alla lettera a). Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente e sono stabilite le
caratteristiche dei titoli e le relative modalita' di assegnazione nonche' le
modalita' di versamento al titolo IV dell'entrata del bilancio dello Stato, a
fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, con utilizzo della
medesima contabilita' di cui alla lettera a). Le assegnazioni dei titoli di cui
alla presente lettera non sono computate nei limiti delle emissioni nette dei
titoli di Stato indicate nella Legge di bilancio.
2. Per provvedere all'estinzione dei crediti per spese relative a consumi
intermedi, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2011,
il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra le
regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le medesime modalita' di cui
alla circolare n. 38 del 15 dicembre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 5 dell'8 gennaio 2011, il fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per l'anno 2012, di un importo di
euro 1.000 milioni mediante riassegnazione previo versamento all'entrata del
bilancio dello Stato di euro 740 milioni delle risorse complessivamente
disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita' speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di
bilancio", e di euro 260 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi
derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17
dell'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' soppressa.
3. All'onere per interessi derivante dal comma 1, pari a 235 milioni di euro
annui a decorrere dal 2012, si provvede con la disposizione di cui al comma 4.
4. In relazione alle maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie
speciali dagli incrementi delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica
disposti dai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 30 dicembre
2011, concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della
cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa
sull'energia elettrica, il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a
statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano previsto
dall'articolo 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito
pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'Erario dai decreti
di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato.
5. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle
occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di assicurare alle agenzie fiscali ed all'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato la massima flessibilita' organizzativa, le stesse possono
derogare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, a condizione che sia comunque assicurata la neutralita'
finanziaria, prevedendo, ove necessario, la relativa compensazione, anche a
carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri
fondi analoghi; resta comunque ferma la riduzione prevista dall'articolo 9,
comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 78 del 2010. Per assicurare
la flessibilita' organizzativa e la continuita' delle funzioni delle pubbliche
amministrazioni, nel caso di vacanza dell'organo di vertice di cui all'articolo
16, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive
modifiche, nonche' per le ipotesi di assenza o impedimento del predetto organo,
le funzioni vicarie possono essere attribuite con decreto dell'organo di vertice
politico, tenuto conto dei criteri previsti dai rispettivi ordinamenti, per un
periodo determinato, al titolare di uno degli uffici di livello dirigenziale
generale compresi nelle strutture. Resta fermo quanto disposto dall'articolo
23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
7. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e'
soppresso.
8. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del
coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2014, il regime di tesoreria
unica previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e'
sospeso. Nello stesso periodo agli enti e organismi pubblici soggetti al regime
di tesoreria unica ai sensi del citato articolo 7 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e le relative norme
amministrative di attuazione. Restano escluse dall'applicazione della presente
disposizione le disponibilita' dei predetti enti e organismi pubblici rivenienti
da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non
sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte
dello Stato, delle regioni e delle altre pubbliche amministrazioni.
9. Entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o cassieri degli enti ed organismi
pubblici di cui al comma 8 provvedono a versare il 50 per cento delle
disponibilita' liquide esigibili depositate presso gli stessi alla data di
entrata in vigore del presente decreto sulle rispettive contabilita' speciali,
sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Il versamento della
quota rimanente deve essere effettuato entro il 16 aprile 2012. Gli eventuali
investimenti finanziari individuati con decreto del Ministro dell'Economia e
delle finanze - Dipartimento del Tesoro da emanare entro il 30 aprile 2012, sono
smobilizzati, ad eccezione di quelli in titoli di Stato italiani, entro il 30
giugno 2012 e le relative risorse versate sulle contabilita' speciali aperte
presso la tesoreria statale. Gli enti provvedono al riversamento presso i
tesorieri e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi
tesorieri o cassieri entro il 15 marzo 2012.
10. Fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilita' speciali di
cui al comma 9, per far fronte ai pagamenti disposti dagli enti ed organismi
pubblici di cui al comma 8, i tesorieri o cassieri degli stessi utilizzano
prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo
gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria
statale.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
l'articolo 29, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e fino
all'adozione del bilancio unico d'Ateneo ai dipartimenti e ai centri di
responsabilita' dotati di autonomia gestionale e amministrativa si applicano le
disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo.
12. A decorrere dall'adozione del bilancio unico d'Ateneo, le risorse liquide
delle universita', comprese quelle dei dipartimenti e degli altri centri dotati
di autonomia gestionale e amministrativa, sono gestite in maniera accentrata.
13. Fermi restando gli ordinari rimedi previsti dal codice civile, per effetto
delle disposizioni di cui ai precedenti commi, i contratti di tesoreria e di
cassa degli enti ed organismi di cui al comma 8 in essere alla data di entrata
in vigore del presente decreto possono essere rinegoziati in via diretta tra le
parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti
stessi. Se le parti non raggiungono l'accordo, gli enti ed organismi hanno
diritto di recedere dal contratto.
Art. 36
Regolazione indipendente in materia di trasporti
1. In attesa dell'istituzione di una specifica autorita' indipendente di
regolazione dei trasporti, per la quale il Governo presenta entro tre mesi dalla
data di conversione del presente decreto un apposito disegno di legge,
all'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Oltre alle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 21, comma 19, a decorrere
dal 30 giugno 2012 all'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, di cui
all'art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono attribuite, sino
all'istituzione della Autorita' di regolazione dei trasporti, competente anche
in materia di regolazione economica dei diritti e delle tariffe aeroportuali, le
funzioni previste dal presente articolo, ferme restando le competenze previste
dalla vigente normativa.
2. L'Autorita' e' competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle
relative infrastrutture ed in particolare provvede:
1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese
e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle
infrastrutture ferroviarie, portuali, alle reti autostradali, fatte salve le
competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui
all'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, e alla mobilita' urbana collegata a stazioni, aeroporti e
porti;
2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di
concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei
trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti
competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la
specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalita' di
finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori,
anche alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;
3) a stabilire le condizioni minime di qualita' dei servizi di trasporto
nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;
4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse
infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura
risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori
garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e
delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;
5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di
trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle
medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorita'
verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilita' del materiale rotabile
gia' al momento della gara non costituisce un requisito per la partecipazione
ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi
casi, all'impresa aggiudicataria e' concesso un tempo massimo di diciotto mesi,
decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale
rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;
6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove
concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con
determinazione dell'indicatore di produttivita' X a cadenza quinquennale per
ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi
di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi
relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli
ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere
una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per
confronto;
7) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria,
definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore
dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacita';
vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore
dell'infrastruttura; svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 39;
8) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di
offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualita' delle prestazioni alle
esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e
proporzionalita', allo scopo di garantire il diritto di mobilita' degli utenti
nel rispetto dei seguenti principi:
a) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base
a un'analisi per confronto nell'ambito di realta' comunitarie comparabili, a
seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci,
e' accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore
di coloro che gia' sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti
dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi gia' le
detiene, con facolta' di vendita o affitto, in un termine congruo oppure
attraverso altre adeguate modalita';
b) consentire ai titolari di licenza la possibilita' di essere sostituiti alla
guida da chiunque abbia i requisiti di professionalita' e moralita' richiesti
dalla normativa vigente;
c) prevedere la possibilita' di rilasciare licenze part- time e di consentire ai
titolari di licenza una maggiore flessibilita' nella determinazione degli orari
di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora
del giorno;
d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attivita' anche
al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo
assenso dei sindaci interessati e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera
a);
e) consentire una maggiore liberta' nell'organizzazione del servizio cosi' da
poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso
collettivo o altre forme;
f) consentire una maggiore liberta' nella fissazione delle tariffe, la
possibilita' di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando
la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori";
b) al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole "individuata ai sensi
del medesimo comma";
c) al comma 5, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del comma 2";
d) al comma 6, lettera a), sono soppresse le parole "individuata dal comma 2";
e) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente :
"6-bis) L'Autorita' puo' avvalersi di un contingente aggiuntivo di personale,
complessivamente non superiore alle ottanta unita' comandate da altre pubbliche
amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. ".
2. All'articolo 36, comma 2, lettera e) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono aggiunte
le seguenti parole: "secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla
competente Autorita' di regolazione, alla quale e' demandata la loro successiva
approvazione".
Art. 37
Misure per il trasporto ferroviario
1. L'Autorita' di cui all' articolo 37 nel settore del trasporto ferroviario
definisce, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni
e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e
le modalita' di finanziamento. L'Autorita' dopo un congruo periodo di
osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza
l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce
l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze
degli altri Stati membri dell'Unione Europea. In esito all'analisi, l'Autorita'
predispone una relazione al Governo e al Parlamento.
2. All'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come
modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole "ed i contratti collettivi nazionali di settore" sono soppresse;
b) la lettera b-bis) e' soppressa.
Art. 38
Liberalizzazione delle pertinenze delle strade
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, al comma 5-bis, dopo le parole "sono previste" inserire le parole
", secondo le modalita' fissate dall'Autorita' di regolazione dei trasporti".
Art. 39
Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e
disposizioni in materia di diritti connessi al diritto
d'autore
1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24 aprile 2001,
n. 170 sono aggiunte le seguenti:
e) gli edicolanti possono rifiutare le forniture di prodotti complementari
forniti dagli editori e dai distributori e possono altresi' vendere presso la
propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il
valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle
successive anticipazioni al distributore;
g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del
pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura
ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del
distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini
dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
f) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle
disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma
imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela
dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del
pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicita' di gestione nonche'
l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attivita'
di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di
cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, e' libera;
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Autorita'
Garante della Concorrenza e del Mercato, sono individuati, nell'interesse dei
titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto
sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi;
4. Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Societa' Italiana
Autori ed Editori (SIAE). Tutte le disposizioni incompatibili con il presente
articolo sono abrogate.
Art. 40
Disposizioni in materia di carta di identita' e in materia di anagrafe della
popolazione residente all'estero e l'attribuzione del
codice fiscale ai cittadini iscritti
1. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono
aggiunte, in fine, le seguenti: ", e definito un piano per il graduale rilascio,
a partire dai comuni identificati con il medesimo decreto, della carta d'identita'
elettronica sul territorio nazionale".
2. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo
modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito in legge del 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) Al comma 2, terzo periodo, le parole:
"rilasciate a partire dal 1° gennaio 2011 devono essere munite della fotografia
e" sono sostituite dalle seguenti:"di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto
legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo
2005, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche"
b) Il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"La carta di identita' valida per l'espatrio rilasciata ai minori di eta'
inferiore agli anni quattordici puo' riportare, a richiesta, il nome dei
genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identita' ai fini
dell'espatrio dei minori di anni quattordici e' subordinato alla condizione che
essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che
venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o
l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di
trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione e'
convalidata dalla questura o dalle autorita' consolari in caso di rilascio
all'estero."
3.All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato
dall'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge
30 luglio 2010, n. 122, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA) promuove la circolarita' delle
informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni
pubbliche centrali e locali collegate la disponibilita', in tempo reale, dei
dati relativi alle generalita', alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica,
all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia e dei cittadini
italiani residenti all'estero iscritti nell'Anagrafe della popolazione italiana
residente all'estero (AIRE), certificati dai comuni e, limitatamente al codice
fiscale, dall'Agenzia delle Entrate."
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
apportate le necessarie modifiche finalizzate ad armonizzare il decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, del 13 ottobre 2005, n. 240, recante il
"Regolamento di gestione dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 16 maggio 2005, n. 112, S.O., con la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n.
1228.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, al fine di soddisfare eventuali prestazioni di elaborazioni
aggiuntive riguardanti i dati contenuti nell'Indice nazionale delle anagrafi
(INA), di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ovvero nei casi
in cui venga richiesta per pubbliche finalita' ed ove possibile la
certificazione dei dati contenuti nell'INA,il Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali puo' stipulare convenzioni con enti, istituzioni ed altri
soggetti che svolgono pubbliche funzioni
6. Ai fini dell'individuazione di un codice unico identificativo da utilizzare
nell'ambito dei processi di interoperabilita' e di cooperazione applicativa che
definiscono il sistema pubblico di connettivita', ai sensi dell'articolo 72 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
l'amministrazione finanziaria attribuisce d'ufficio il codice fiscale ai
cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ai
quali non risulta attribuito, previo allineamento dei dati anagrafici in
possesso degli uffici consolari e delle AIRE comunali.
7. All'atto dell'iscrizione nell'AIRE e ai fini dell'attribuzione del codice
fiscale, i comuni competenti trasmettono all'anagrafe tributaria, per il tramite
del Ministero dell'interno, i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)
del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, con l'aggiunta della residenza all'estero
e con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale e' indicato il
comune di iscrizione nell'AIRE. Con le stesse modalita' i comuni trasmettono
all'anagrafe tributaria ogni variazione che si verifica nelle proprie anagrafi
riguardanti i cittadini iscritti nell'AIRE.
8. La rappresentanza diplomatico-consolare competente per territorio comunica ai
cittadini residenti all'estero l'avvenuta attribuzione d'ufficio del codice
fiscale.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo le amministrazioni interessate
provvedono nell'ambito delle risorse gia' disponibili a legislazione vigente.
Art. 41
Emissioni di obbligazioni da parte delle societa' di progetto -
project bond
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 e' sostituito
dal seguente:
"Art. 157 (Emissione di obbligazioni da parte delle societa' di progetto) (art.
37-sexies, legge n. 109/1994) - 1. Le societa' costituite al fine di realizzare
e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilita'
possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni,
anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile, purche'
destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come
definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58; dette obbligazioni sono nominative e non possono essere
trasferite a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente
ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio
associato all'operazione.
3. Le obbligazioni, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte
del concessionario, possono essere garantite dal sistema finanziario, da
fondazioni e da fondi privati, secondo le modalita' definite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti".
Art. 42
Alleggerimento e integrazione della disciplina del promotore per le
infrastrutture strategiche
1. All'articolo 175, il comma 14, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"14. I soggetti di cui all'articolo 153, comma 20, possono presentare al
soggetto aggiudicatore proposte relative alla realizzazione di infrastrutture
inserite nel programma di cui all'articolo 161, non presenti nella lista di cui
al comma 1 del presente articolo. Il soggetto aggiudicatore puo' riservarsi di
non accogliere la proposta ovvero di interrompere il procedimento, senza oneri a
proprio carico, prima che siano avviate le procedure di cui al settimo periodo
del presente comma. La proposta contiene il progetto preliminare redatto ai
sensi del comma 5, lettera a), lo studio di impatto ambientale, la bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di
cui all'articolo 153, comma 9, primo periodo, nonche' l'indicazione del
contributo pubblico eventualmente necessario alla realizzazione del progetto e
la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano
economico-finanziario comprende l'importo di cui all'articolo 153, comma 9,
secondo periodo; tale importo non puo' superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento. La proposta e' corredata delle autodichiarazioni relative al
possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 20, della cauzione di cui
all'articolo 75, e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura
dell'importo di cui all'articolo 153, comma 9, terzo periodo, nel caso di
indizione di gara. Il soggetto aggiudicatore promuove, ove necessaria, la
procedura di impatto ambientale e quella di localizzazione urbanistica, ai sensi
dell'articolo 165, comma 3, invitando eventualmente il proponente ad integrare
la proposta con la documentazione necessaria alle predette procedure. La
proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero, che ne cura
l'istruttoria ai sensi dell'articolo 165, comma 4. Il progetto preliminare e'
approvato dal CIPE ai sensi dell'articolo 169-bis, unitamente allo schema di
convenzione e al piano economico-finanziario. Il soggetto aggiudicatore ha
facolta' di richiedere al proponente di apportare alla proposta le modifiche
eventualmente intervenute in fase di approvazione da parte del CIPE. Se il
proponente apporta le modifiche richieste assume la denominazione di promotore e
la proposta e' inserita nella lista di cui al comma 1 ed e' posta a base di gara
per l'affidamento di una concessione ai sensi dell'articolo 177, cui partecipa
il promotore con diritto di prelazione, di cui e' data evidenza nel bando di
gara. Se il promotore non partecipa alla gara, il soggetto aggiudicatore
incamera la cauzione di cui all'articolo 75. I concorrenti devono essere in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 153, comma 8. Si applica l'articolo
153, commi 4 e 19, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo periodo. Il
soggetto aggiudicatario e' tenuto agli adempimenti previsti dall'articolo 153,
comma 13, secondo e terzo periodo.".
Art. 43
Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie
1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave
situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, si
ricorre in via prioritaria e fermo restando quanto previsto in materia di
permuta, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di
effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura
finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di
finanza di progetto, previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalita' e limiti
di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le
specificita', anche ordinamentali, del settore carcerario.
2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico -
finanziario dell'investimento al concessionario e' riconosciuta, a titolo di
prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi,
a esclusione della custodia, le cui modalita' sono definite al momento
dell'approvazione del progetto e da corrispondersi successivamente alla messa in
esercizio dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. E' a esclusivo
rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della costruzione e
della gestione dell'opera. La concessione ha durata non superiore a venti anni.
3. Se il concessionario non e' una societa' integralmente partecipata dal
Ministero dell'Economia, il concessionario prevede che le fondazioni di origine
bancaria ovvero altri enti pubblici o con fini non lucrativa contribuiscono alla
realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di
almeno il venti per cento del costo di investimento.
Art. 44
Contratto di disponibilita'
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 15-bis, e' inserito il seguente:
"15-bis.1. Il "contratto di disponibilita'" e' il contratto mediante il quale
sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a
disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di
proprieta' privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di
un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio
rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la
costante fruibilita' dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalita'
previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la
risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti.";
b) all'articolo 3, comma 15-ter, secondo periodo, dopo le parole: "la locazione
finanziaria," sono inserite le seguenti: "il contratto di disponibilita',";
c) alla rubrica del capo III, della parte II, del titolo III, dopo le parole:
"della locazione finanziaria per i lavori" sono aggiunte le seguenti: "e del
contratto di disponibilita'";
d) dopo l'articolo 160-bis, e' inserito il seguente:
"Art. 160-ter (Contratto di disponibilita'). 1. L'affidatario del contratto di
disponibilita' e' retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad
adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:
a) un canone di disponibilita', da versare soltanto in corrispondenza alla
effettiva disponibilita' dell'opera; il canone e' proporzionalmente ridotto o
annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilita' della stessa per
manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico
dell'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;
b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso d'opera, comunque non
superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell'opera, in caso di
trasferimento della proprieta' dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice;
c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni
gia' versati e all'eventuale contributo in corso d'opera di cui alla precedente
lettera b), al valore di mercato residuo dell'opera, da corrispondere, al
termine del contratto, in caso di trasferimento della proprieta' dell'opera
all'amministrazione aggiudicatrice.
2. L'affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica
dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione
aggiudicatrice.
3. Il bando di gara e' pubblicato con le modalita' di cui all'articolo 66 ovvero
di cui all'articolo 122, secondo l'importo del contratto, ponendo a base di gara
un capitolato prestazionale, predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice,
che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve
assicurare l'opera costruita e le modalita' per determinare la riduzione del
canone di disponibilita', nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono
contenere un progetto preliminare rispondente alle caratteristiche indicate nel
capitolato prestazionale e sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75;
il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui
all'articolo 113. Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte
dell'affidatario e' dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al
mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla
messa a disposizione dell'opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento
del costo annuo operativo di esercizio e con le modalita' di cui all'articolo
113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento
contrattuale. L'amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con
il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo 83.
Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in
base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte.
Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico
degli investimenti e finanziati nell'ambito del contratto di disponibilita'.
4. Al contratto di disponibilita' si applicano le disposizioni previste dal
presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle
procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.
5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in
corso d'opera sono redatti a cura dell'affidatario; l'affidatario ha la facolta'
di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicita' di
costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme
e provvedimenti di pubbliche autorita' vigenti e sopravvenuti; il progetto
definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d'opera sono ad ogni
effetto approvati dall'affidatario, previa comunicazione all'amministrazione
aggiudicatrice e, ove prescritto, alle terze autorita' competenti. Il rischio
della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorita' competenti
della progettazione e delle eventuali varianti e' a carico dell'affidatario.
6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la
realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del
capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e puo'
prescrivere, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori
eseguiti ovvero, sempreche' siano assicurate le caratteristiche funzionali
essenziali, la riduzione del canone di disponibilita'. Il contratto individua,
anche a salvaguardia degli enti finanziatori, il limite di riduzione del canone
di disponibilita' superato il quale il contratto e' risolto. L'adempimento degli
impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al
positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione
della stessa secondo le modalita' previste dal contratto di disponibilita'.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle infrastrutture
di cui alla parte II, titolo III, capo IV. In tal caso l'approvazione dei
progetti avviene secondo le procedure previste agli articoli 165 e seguenti".
Art. 45
Documentazione a corredo del PEF per le opere di interesse strategico
1. Al fine di consentire di pervenire con la massima celerita' all'assegnazione,
da parte del CIPE, delle risorse finanziarie per i progetti delle infrastrutture
di interesse strategico di cui all'articolo 4, comma 134, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, il piano economico e finanziario che accompagna la
richiesta di assegnazione delle risorse, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, comma 140, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
integrato dai seguenti elementi:
a) per la parte generale, oltre al bacino di utenza, sono indicate le stime di
domanda servite dalla realizzazione delle infrastruttura realizzate con il
finanziamento autorizzato;
b) il costo complessivo dell'investimento deve comprendere non solo il
contributo pubblico a fondo perduto richiesto al CIPE, ma anche, ove esista, la
quota parte di finanziamento diverso dal pubblico;
c) l'erogazione prevista deve dare conto del consumo di tutti i finanziamenti
assegnati al progetto in maniera coerente con il cronoprogramma di attivita'; le
erogazioni annuali devono dare distinta indicazione delle quote di finanziamento
pubbliche e private individuate nel cronoprogramma;
d) le indicazioni relative ai ricavi, sono integrate con le indicazioni dei
costi, articolati in costi di costruzione, costi dovuti ad adeguamenti normativi
riferiti alla sicurezza, costi dovuti ad adempimenti o adeguamenti riferibili
alla legislazione ambientale, costi relativi alla manutenzione ordinaria
dell'infrastruttura articolati per il periodo utile dell'infrastruttura, costi
fideiussori; in ogni caso, il calcolo dell'adeguamento monetario, si intende con
l'applicazione delle variazioni del tasso di inflazione al solo anno di inizio
delle attivita' e non puo' essere cumulato;
e) per i soggetti aggiudicatori dei finanziamenti che siano organizzati in forma
di societa' per azioni, e' indicato anche l'impatto sui bilanci aziendali
dell'incremento di patrimonio derivante dalla realizzazione dell'infrastruttura
e, per le infrastrutture a rete, l'impatto delle esternalita' positive, come la
cattura del valore immobiliare, su altri investimenti; tale impatto e'
rendicontato annualmente nelle relazioni che la societa' vigilata comunica
all'ente vigilante.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono introdotte eventuali
modifiche ed integrazioni all'elencazione di cui al comma 1.
Art. 46
Disposizioni attuative del dialogo competitivo
1. All'articolo 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente:
"18-bis. Il regolamento definisce le ulteriori modalita' attuative della
disciplina prevista dal presente articolo".
Art. 47
Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche
alla legge n. 717/1949
1. All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' le
Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano
all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare
all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale
prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:
- due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed
inferiore a cinque milioni di euro;
- un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed
inferiore a venti milioni;
- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro."
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici
destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso
civile che militare, nonche' gli edifici a qualsiasi uso destinati, che
importino una spesa non superiore a un milione di euro."
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici per i
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato
pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa
all'edificio.
Art. 48
Norme in materia di dragaggi
1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"Articolo 5-bis (Disposizioni in materia di dragaggio)
1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi
dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche
contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attivita' di
bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura
bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad
evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo
alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al
comma 3, e' presentato dall'autorita' portuale o, laddove non istituita,
dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo
tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione
definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della
Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull'assoggettabilita'
o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni
dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti
previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3
aprile 2006 n. 152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di
pubblicita'.
2. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio possono essere immessi o
refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Restano salve le eventuali competenze della regione
territorialmente interessata. I materiali di dragaggio possono essere utilizzati
anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su
autorizzazione della regione territorialmente competente. I materiali derivanti
dalle attivita' di dragaggio di cui al comma 1, o da attivita' di dragaggio da
realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di cui all'articolo 252 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed
integrazioni, che presentino all'origine o a seguito di trattamenti livelli di
inquinamento non superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione
d'uso, nella Colonna A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della
Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da
compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'articolo 9 del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 aprile 1998, n.88, e successive
modificazioni, possono essere impiegati a terra, secondo le modalita' previste
dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 6. Considerata la
natura dei materiali di dragaggio, derivanti da ambiente marino, ai fini del
test di cessione di cui all'articolo 9 del citato decreto ministeriale del 5
febbraio 1998, non sono considerati i parametri cloruri e solfati a condizione
che le relative operazioni siano autorizzate dalle ARPA territorialmente
competenti. La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovra' essere
indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 1 o in quello di bonifica di
cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione dei progetti autorizza
la realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego,
i quantitativi e le percentuali di sostituzione in luogo dei corrispondenti
materiali naturali e costituisce autorizzazione al recupero.
3. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio di cui al comma 1, o da
attivita' di dragaggio da realizzare nell'ambito di procedimenti di bonifica di
cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero ogni loro
singola frazione ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri
trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa
l'ottimizzazione dello stadio di disidratazione, se non pericolosi all'origine o
a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli
inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione
degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione,
possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente
competente, ovvero con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7
novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
4 dicembre 2008, n. 284 e fatte salve le disposizioni in materia tutela di
immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o
comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, il cui progetto
e' approvato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Le stesse strutture
devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato
artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di
permeabilita' almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale
dello spessore di cento centimetri con coefficiente di permeabilita' pari a 1,0
x 10-9 m/s. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativi
alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono
certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui
al termine delle attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino
livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella I,
dell'Allegato 5 degli allegati della parte quarta, del decreto legislativo n.
152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'ara derivante
dall'attivita' di colmata in relazione alla destinazione d'uso. E' fatta salva
l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica.
Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti
eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza
che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilita'
delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve
essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura
diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di
interesse il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per l'applicazione
dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati" elaborati dall'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore
di sanita' e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I
principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono
riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la
verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati
dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilita' delle
concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1.
4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di
strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di
provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni
di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e successive modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneita'
delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle
norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e
garantiscono l'idoneita' dell'impresa. Le Autorita' Marittime competenti per
provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo
idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali,
nell'ambito delle attivita' di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto
ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito
prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato
decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del
7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono
apportate con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e
del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di
strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita'
di dragaggio nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a
dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato in trenta mesi
senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli
inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate
per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della
vigente normativa ambientale nell'eventualita' di una diversa destinazione e
gestione a terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio.
6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, con
proprio decreto, le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e di
recupero dei relativi materiali.
7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione
disciplina il procedimento di adozione del Piano Regolatore Portuale, garantendo
la partecipazione delle province e dei comuni interessati.
8. Nel caso in cui non trovino applicazione i commi da 1 a 3 e sia necessaria la
preventiva bonifica dei fondali, al procedimento di cui al comma 7, partecipa un
rappresentante del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del
mare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
9. I progetti di scavo dei fondali delle aree portuali sono approvati con le
modalita' di cui al comma 7.
10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in
siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, possono essere immersi in mare
con autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere
diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto
di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre
strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale
ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con
autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo
21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.".
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
abrogati i commi da 11-bis a 11-sexies, dell'articolo 5, della legge 28 gennaio
1994, n. 84.
Art. 49
Utilizzo terre e rocce da scavo
1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo e' regolamentato con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 50
Disposizioni in materia di concessioni di costruzione e gestione di
opere pubbliche
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 144, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. I bandi e
i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e
il piano economico finanziario, sono definiti in modo da assicurare adeguati
livelli di bancabilita' dell'opera.";
b) all'articolo 159, comma 1, lettera a), le parole: "equivalenti a quelle
possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione" sono
sostituite dalle seguenti: "corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o
negli atti in forza dei quali la concessione e' stata affidata, avendo comunque
riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento
dello stesso alla data del subentro".
Art. 51
Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni
1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
le parole: "quaranta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta per
cento".
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Art. 52
Semplificazione nella redazione e accelerazione dell'approvazione dei
progetti
1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 93, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E'
consentita altresi' l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione
purche' il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il
livello omesso e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e
c)";
b) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le stazioni appaltanti hanno facolta' di sottoporre al procedimento di
approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a
quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le
approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La
dichiarazione di pubblica utilita' di cui agli articoli 12 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive
modificazioni, puo' essere disposta anche quando l'autorita' espropriante
approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica
utilita'";
c) all'articolo 128, comma 6, dopo le parole: "inferiore a un milione di euro,
previa approvazione" e' inserita la seguente: "almeno", e, dopo le parole:
"superiore a un milione di euro, previa approvazione" sono inserite le seguenti:
"almeno della".
2. All'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207, dopo le parole: "Il progetto e' redatto," sono inserite le
seguenti: "salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, ultimo periodo, del
codice e".
Art. 53
Allineamento alle norme europee della regolazione progettuale delle
infrastrutture ferroviarie e stradali e disposizioni in materia di
gallerie stradali
1. La progettazione delle nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocita'
avviene secondo le relative specifiche tecniche; le specifiche tecniche previste
per l'alta capacita' sono utilizzate esclusivamente laddove cio' risulti
necessario sulla base delle stime delle caratteristiche della domanda.
2. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove
infrastrutture ferroviarie nazionali nonche' agli adeguamenti di quelle
esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali piu' stringenti rispetto a
quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma
4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate da una stima
dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a
quelli minimi definiti dai CST e da una analisi di sostenibilita' economica e
finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie,
corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione.
La loro efficacia e' subordinata all'individuazione delle risorse pubbliche
necessarie per coprire tali sovraccosti.".
4. Non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove
gallerie stradali e autostradali nonche' agli adeguamenti di quelle esistenti,
parametri e standard tecnici e funzionali piu' stringenti rispetto a quelli
previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, le parole: "ed i collaudi" sono sostituite dalle
seguenti: "e le verifiche funzionali";
b) all'articolo 11, comma 1, le parole: "dei collaudi" sono sostituite dalle
seguenti: "delle verifiche funzionali".
Art. 54
Emissione di obbligazioni di scopo da parte degli enti locali garantite da beni
immobili patrimoniali ai fini della realizzazione
di opere pubbliche
1. All'articolo 35, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il comma 1, e'
inserito il seguente:
"1.bis. I comuni, le province, le citta' metropolitane e, previa autorizzazione
di ciascun partecipante, le unioni di comuni, le comunita' montane e i consorzi
tra enti locali, per il finanziamento di singole opere pubbliche, possono
attivare prestiti obbligazionari di scopo legati alla realizzazione delle opere
stesse e garantiti da un apposito patrimonio destinato. Tale patrimonio e'
formato da beni immobili disponibili di proprieta' degli enti locali di cui al
primo periodo, per un valore almeno pari all'emissione obbligazionaria, ed e'
destinato esclusivamente alla soddisfazione degli obbligazionisti. Su tale
patrimonio non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai
portatori dei titoli emessi dall'ente locale. Con apposito regolamento, da
emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle
infrastrutture e dei trasporti, determina le modalita' di costituzione e di
gestione del predetto patrimonio destinato a garantire le obbligazioni per il
finanziamento delle opere pubbliche.".
Art. 55
Affidamento concessioni relative a infrastrutture strategiche sulla
base anche del progetto definitivo
1. All'articolo 177, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, dopo le parole: "Per l'affidamento delle concessioni si pone a
base di gara il progetto preliminare" sono inserite le seguenti "ovvero il
progetto definitivo".
Art. 56
Norma nel settore edilizio
1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 e' aggiunto
il seguente:
"9-bis. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per
i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e
comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.
Art. 57
Ripristino IVA per housing sociale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 e' sostituito dal seguente:
"8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di
terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di
veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione
edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i
beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e
affittati, escluse le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore
abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati
abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di
piani di edilizia abitativa convenzionata, di fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008 ed escluse le locazioni di
fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di
diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei
soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel
relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione;"
b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis e' sostituito dal seguente:
"8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli
di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d)
ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell'intervento, e cessioni, per le quali nel
relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per
l'imposizione, di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non
inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale
convenzionata ovvero destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta'
sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le
politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008;"
all'articolo 36, al terzo comma sesto periodo, dopo le parole "che effettuano
sia locazioni," sono inserite le seguenti: "o cessioni," e dopo le parole
"dell'articolo 19-bis, sia locazioni" sono inserite le seguenti: "o cessioni";
c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies e' sostituito dal
seguente:
"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in
esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata e locazioni di
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della
solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro
per le politiche giovanili e le attivita' sportive, del 22 aprile 2008"
Art. 58
Semplificazione procedure Piano nazionale di edilizia abitativa
1. All'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi:
"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli
accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli
accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di
programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse
finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.".
2. All'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, sono aggiunti
i seguenti periodi:
"Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli
accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli
accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di
programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse
finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.".
3. Agli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 2, del Piano nazionale
di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 luglio 2009 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41,
commi 4 e 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 59
Extragettito IVA per le societa' di progetto per le opere portuali
1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "Unione Europea," sono inserite le
seguenti parole: "nonche', limitatamente alle grandi infrastrutture portuali,
per un periodo non superiore ai 15 anni, il 25% dell'incremento del gettito di
imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di importazione
riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento";
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
" 2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma 1, lettera b) su cui
calcolare la quota del 25 per cento, e' determinato per ciascun anno di
esercizio dell'infrastruttura:
a) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare
delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;
b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di infrastrutture
esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni
dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite
nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio
dell'infrastruttura oggetto dell'intervento.
2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei
vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati, nel loro
importo complessivo, anche con riferimento all'intero sistema portuale.
2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le
modalita' di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito
di cui ai commi 2-bis e 2-ter, di corresponsione della quota di incremento del
predetto gettito alla societa' di progetto, nonche' ogni altra disposizione
attuativa della disposizione di cui ai predetti commi 2-bis e 2-ter.".
Art. 60
Regime doganale delle unita' da diporto
1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Le navi, ad esclusione di
quelle da diporto, e gli aeromobili costruiti all'estero o provenienti da
bandiera estera si intendono destinati al consumo nel territorio doganale quando
vengono iscritti nelle matricole o nei registri di cui rispettivamente agli
articoli 146 e 753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di
quelle da diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti nelle
matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al consumo fuori del
territorio doganale quando vengono cancellati dalle matricole o dai registri
stessi per uno dei motivi indicati nel primo comma, lettere c) e d),
rispettivamente degli articoli 163 e 762 del codice medesimo."
2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo
le parole: "Unione europea" sono inserite le seguenti: "o extraeuropei".
Art. 61
Anticipo recupero accise per autotrasportatori
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun
anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "a pena di decadenza, entro il mese
successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare";
2) al comma 6, le parole "dell'anno" sono sostituite dalle seguenti: "del
periodo";
b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro l'anno solare in cui e' sorto" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a
quello in cui e' sorto".
2 . A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con le modalita'
e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n. 277 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 53 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3 . Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 10 della legge 12
novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) e' ridotta di 26,4 milioni di
euro.
4. In tutti i casi nei quali disposizioni di legge determinano aumenti
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante il maggior onere
conseguente all'aumento dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come
carburante e' sempre rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6,
comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.
26, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente
agli esercenti le attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16. Coerentemente, all'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n.
183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2012)" sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 30 le parole "sulla benzina senza piombo" sono sostituite dalle
seguenti: "sulla benzina con piombo"
b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi:
"30-bis) All'aumento di accisa sulle benzine disposto con il provvedimento di
cui al comma precedente, non si applica l'articolo 1, comma 154, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto con il provvedimento
di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante e'
rimborsato, con le modalita' previste dall'articolo 6, comma 2, primo e secondo
periodo, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le
attivita' di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n.
452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16."
Art. 62
Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di
prodotti agricoli e agroalimentari
1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e
alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono
stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullita' la
durata, le quantita' e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le
modalita' di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a
principi di trasparenza, correttezza, proporzionalita' e reciproca
corrispettivita' delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullita'
del contratto puo' anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti
che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, e' vietato:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o
altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonche' condizioni
extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuita' e
regolarita' delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni
da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o
dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche
tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le
condizioni di approvvigionamento.
3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere
effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni
dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed
entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci. Gli interessi
decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In
questi casi il saggio degli interessi e' maggiorato di ulteriori due punti
percentuali ed e' inderogabile.
4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano
in una delle seguenti categorie:
a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data
di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta
giorni;
b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante
aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti
a trattamenti atti a prolungare la durabilita degli stessi per un periodo
superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche
fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2
oppure
aW superiore a 0,91
oppure
pH uguale o superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del
consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 e'
sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro
20.000,00. L'entita' della sanzione e' determinata facendo riferimento al valore
dei beni oggetto di cessione.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del
consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La
misura della sanzione e' determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto
dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del
debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 e' punito con sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entita' della sanzione
viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e
della misura dei ritardi.
8. L'Autorita' Garante per la Concorrenza ed il Mercato e' incaricata della
vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e all'irrogazione delle
sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal
fine, l'Autorita' puo' avvalersi del supporto operativo della Guardia di
Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento
degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della
predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorita' provvede
d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attivita' di
cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' disponibili a legislazione vigente.
9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e
7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e
ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo
derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' Garante
Concorrenza e Mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare
iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e
per finanziare attivita' di ricerca, studio e analisi in materia alimentare
nell'ambito dell'Osservatorio unico delle Attivita' produttive, nonche' nello
stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e
forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.
10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno
derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle
associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali
presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Le stesse
associazioni sono altresi' legittimate ad agire, a tutela degli interessi
collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della
presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di
procedura civile.
11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'art 4 del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 13 maggio
2003.
Art. 63
Attivazione nuovi "contratti di filiera"
1. I rientri di capitale e interessi dei mutui erogati per conto del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali dall'Istituto Sviluppo
Agroalimentare (ISA) S.p.A. per il finanziamento dei contratti di filiera di cui
all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, sono utilizzati per finanziamenti agevolati dei contratti di
filiera e di distretto di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 2011, n. 4,
secondo le modalita' stabilite dal decreto interministeriale 22 novembre 2007.
2. ISA S.p.A., su indicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, e' autorizzata a mettere a disposizione per finanziamenti agevolati
le risorse finanziarie per la realizzazione dei contratti di filiera e di
distretto di cui al comma 1, per un importo non superiore a 5 milioni di euro
annui per un triennio e comunque nel limite delle risorse rivenienti dai rientri
di capitale di cui al comma 1, secondo le modalita' che verranno stabilite con
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
3. Restano fermi i versamenti all'entrata di ISA, ai fini del raggiungimento
degli obiettivi di risparmio del Ministero fissati dal decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148.
Art. 64
Attuazione della Decisione della Commissione Europea C(2011) 2929
1. All'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo
la parola 'regionale' sono aggiunte le seguenti: "nonche' mediante finanziamenti
erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato, a
valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011)
2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni".
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non
regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo credito di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
3. All'articolo 17, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
dopo le parole 'la propria attivita', sono aggiunte le seguenti: 'di assunzione
di rischio per garanzie'.
Art. 65
Impianti fotovoltaici in ambito agricolo
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari
fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non e' consentito
l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli
collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo
entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata
presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a
condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque
rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre cosi'
come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010,
si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su
edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre - a seguito
dell'intervento - devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della
superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie
totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.
4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28
sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2.
Art. 66
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei
dati forniti dall'Agenzia del demanio nonche' su segnalazione dei soggetti
interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non
utilizzabili per altre finalita' istituzionali, di proprieta' dello Stato non
ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio
2010, n. 85, nonche' di proprieta' degli enti pubblici nazionali, da alienare a
cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione
del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta
pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione
del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai
citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo
dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma
e' determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con il decreto di cui al
primo periodo sono altresi' stabilite le modalita' di attuazione del presente
articolo.
2. I beni di cui al comma 1 possono formare oggetto delle operazioni di riordino
fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
3. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di
favorire lo sviluppo dell'imprenditorialita' agricola giovanile e' riconosciuto
il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, cosi' come definiti
ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
4. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le
agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228.
5. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprieta' dei terreni
alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al
capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e
successive modificazioni.
6. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6
dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente
l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree.
7. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti
interessati possono vendere, per le finalita' e con le modalita' di cui al comma
1, i beni di loro proprieta' agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli
attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine
possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere.
L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali gia' proprietari dei
proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.
8. Ai terreni alienati ai sensi del presente articolo non puo' essere attribuita
una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di
venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri
immobiliari.
9. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi
precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le
attivita' svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti
territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e,
in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
10. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni
e' abrogato.
Art. 67
Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 5
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo' stipulare
con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse
istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o piu' delle seguenti attivita':
a) promozione delle attivita' produttive nell'ambito degli ecosistemi acquatici
attraverso l'utilizzo di tecnologie ecosostenibili;
b) promozione di azioni finalizzate alla tutela dell'ambiente marino e costiero;
c) tutela e valorizzazione delle tradizioni alimentari locali, dei prodotti
tipici, biologici e di qualita', anche attraverso l'istituzione di consorzi
volontari per la tutela del pesce di qualita', anche in forma di Organizzazioni
di produttori;
d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita' delle filiere
agroalimentare ittiche;
e) agevolazioni per l'accesso al credito per le imprese della pesca e
dell'acquacoltura;
f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel quadro
della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli
operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformita' ai principi
della legislazione vigente in materia;
g) assistenza tecnica alle imprese di pesca nel quadro delle azioni previste
dalla politica comune della pesca (PCP) e degli affari marittimi.
2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e nei limiti delle
risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per il credito
peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
giugno 2003."
Art. 68
Repertorio nazionale dei dispositivi medici
1. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d), le parole: «contributo pari al 5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «contributo pari al 5,5 per cento»;
b) alla lettera e), le parole da: «Per l'inserimento delle informazioni» fino a:
«manutenzione del repertorio generale di cui alla lettera a)» sono soppresse.
Art. 69
Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore di
servizi
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 le
parole: «30 giorni prima, salvo i casi di urgenza», sono sostituite dalle
seguenti: «in anticipo».
Art. 70
Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari
aree
1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, puo' anche essere destinata al finanziamento degli aiuti
de minimis a favore delle piccole e medie imprese, come individuate dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate
nelle aree individuate ai sensi del medesimo articolo 10, comma 1-bis, e degli
aiuti a finalita' regionale, nel rispetto del regolamento 1998/2006/CE e del
regolamento 800/2008/CE.
Art. 71
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Capo stabilisce i principi comuni per la determinazione e la
riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al
traffico commerciale.
2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e' istituita l'Autorita' nazionale
di vigilanza, di cui all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione
economica nonche' di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei
sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti, inclusi metodi di
tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che
garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi.
3. I modelli di tariffazione, approvati dall'Autorita' previo parere del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dell'Economia e
delle Finanze, sono orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a
obiettivi di efficienza nonche', nell'ambito di una crescita bilanciata della
capacita' aeroportuale, all'incentivazione degli investimenti correlati anche
all'innovazione tecnologica, alla sicurezza dello scalo ed alla qualita' dei
servizi.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa istruttoria dell'Autorita'
di vigilanza di cui all'articolo 73, trasmette annualmente alla Commissione
europea una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al
presente Capo e della normativa comunitaria.
5. Le disposizioni di cui al presente Capo non si applicano ai diritti riscossi
per la remunerazione di servizi di navigazione aerea di rotta e di terminale, di
cui al regolamento (CE) n. 1794/2006 della Commissione, del 6 dicembre 2006, ne'
ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui
all'allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, di attuazione della
direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2006, relativa al libero
accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della
Comunita', ne' ai diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle
persone con disabilita' e alle persone a mobilita' ridotta di cui al regolamento
(CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
Art. 72
Definizioni
1. Ai fini dei presente Capo si intende per:
a) aeroporto: qualsiasi terreno appositamente predisposto per l'atterraggio, il
decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi che esso puo'
comportare per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili
nonche' gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei
commerciali;
b) gestore aeroportuale: il soggetto al quale le disposizioni legislative,
regolamentari o contrattuali affidano, insieme con altre attivita' o in via
esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture
aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le
attivita' dei vari operatori presenti negli aeroporti e nella rete aeroportuale
di interesse;
c) utente dell'aeroporto: qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per
via aerea passeggeri, posta e merci, da e per l'aeroporto di base;
d) diritti aeroportuali: i prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e
pagati dagli utenti dell'aeroporto per l'utilizzo delle infrastrutture e dei
servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono
connessi all'atterraggio, al decollo, all'illuminazione e al parcheggio degli
aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci, nonche' ai
corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate dei beni di uso
comune e dei beni di uso esclusivo;
e) rete aeroportuale: un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale da
uno Stato membro, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale.
Art. 73
Autorita' nazionale di vigilanza
1. Nelle more dell'istituzione dell'autorita' indipendente di regolazione dei
trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto le funzioni
dell'Autorita' di vigilanza sono svolte dall'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC).
2. Al fine dello svolgimento delle funzioni, di cui all'articolo 71, comma 3,
attribuite all'Autorita' di vigilanza, nell'ambito dell'ENAC e' istituita la
«Direzione diritti aeroportuali», apposita struttura nei limiti della dotazione
organica, finanziaria e strumentale disponibile all'entrata in vigore del
presente decreto, che opera con indipendenza di valutazione e di giudizio.
3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialita' e l'indipendenza dell'Autorita'
di vigilanza, l'attivita' della Direzione, di cui al comma 2, e' separata dalle
altre attivita' svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e
contabili e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni
sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i responsabili del
trattamento di dati privilegiati.
4. La Direzione diritti aeroportuali e' costituita da un dirigente e da un
massimo di dodici esperti in materia giuridico-economica nonche' da cinque
unita' di personale tecnico amministrativo inquadrati rispettivamente nel ruolo
dirigenziale, professionale e tecnico amministrativo del vigente contratto di
lavoro ENAC. Il Direttore generale dell'ENAC provvede all'individuazione del
personale, che mantiene il trattamento giuridico ed economico vigente
all'entrata in vigore del presente decreto, prioritariamente nell'ambito della
Direzione centrale sviluppo economico.
5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed al
funzionamento dell'Autorita' di vigilanza, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa istruttoria dell'ENAC, e' fissata la misura dei diritti a
carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui
all'articolo 71, da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura.
6. Il decreto, di cui al comma 5, dispone in ordine alla corresponsione degli
importi all'ENAC, da effettuarsi alle scadenze e con le modalita' previste per
il versamento del canone di concessione aeroportuale nonche' all'eventuale
adeguamento della misura. Con lo stesso decreto e' ridotto il contributo dello
Stato al funzionamento dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non
piu' sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata
in Autorita' ai sensi del presente Capo.
Art. 74
Reti aeroportuali
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza
Unificata, sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano.
2. L'Autorita' di vigilanza puo' autorizzare il gestore aeroportuale di una rete
aeroportuale ad introdurre un sistema di tariffazione aeroportuale comune e
trasparente da applicare all'intera rete, fermi restando i principi di cui al
successivo articolo 80, comma 1.
3. L'Autorita' di vigilanza, nel rispetto della normativa europea, informandone
la Commissione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministero dell'economia e delle finanze, puo' consentire al gestore aeroportuale
di applicare un sistema di tariffazione comune e trasparente presso gli
aeroporti che servono la stessa citta' o agglomerato urbano, purche' ciascun
aeroporto rispetti gli obblighi in materia di trasparenza di cui all'articolo
77.
Art. 75
Non discriminazione
1. I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare
discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorita' di vigilanza puo',
comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi
di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con impatto
economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati
ai principi di pertinenza, obiettivita' e trasparenza.
Art. 76
Determinazione diritti aeroportuali. Consultazione
1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorita'
di vigilanza, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo
11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, predispone specifici modelli
tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti passeggeri
registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli
aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1.
2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorita'
ai sensi del comma 1, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo
sottopone all'Autorita' di vigilanza che verifica la corretta applicazione del
modello tariffario in coerenza anche agli obblighi di concessione.
3. E' istituita una procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore
aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto, che possono essere rappresentati da
referenti con delega o dalle associazioni di riferimento. Sulla base della
stessa procedura, il gestore garantisce lo svolgimento di una consultazione
periodica, almeno una volta all'anno, dell'utenza aeroportuale.
4. L'Autorita' di vigilanza puo' motivatamente richiedere lo svolgimento di
consultazioni tra le parti interessate e, in particolare, dispone che il gestore
aeroportuale consulti gli utenti dell'aeroporto prima che siano finalizzati
piani relativi a nuovi progetti di infrastrutture aeroportuali approvati dall'ENAC
- Direzione centrale infrastrutture aeroporti - che incidono sulla
determinazione della misura tariffaria.
5. L'Autorita' di vigilanza pubblica una relazione annuale sull'attivita' svolta
fornendo, su richiesta dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'economia e delle finanze, tutte le informazioni, in particolare, sulle
procedure di determinazione dei diritti aeroportuali.
6. Per gli aeroporti aventi una soglia di traffico pari o inferiore al milione
di movimento passeggeri annuo, l'Autorita' individua entro sessanta giorni
dall'inizio della sua attivita', modelli semplificati di aggiornamento, anche
annuale, dei diritti ancorati al criterio dell'effettivo valore dei beni fruiti
dall'utenza.
Art. 77
Trasparenza
1. L'Autorita' di vigilanza dispone, ogni qual volta si procede alle
consultazioni di cui all'articolo 76, che i gestori aeroportuali forniscano ad
ogni utente dell'aeroporto o ai referenti con delega o alle associazioni di
riferimento, adeguate informazioni sugli elementi utilizzati per la
determinazione del sistema o dell'ammontare di tutti i diritti riscossi in
ciascun aeroporto.
2. Le informazioni, di cui al comma 1, fatte salve le integrazioni richieste
dall'Autorita' di vigilanza, comprendono:
a) l'elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti a corrispettivo dei
diritti aeroportuali riscossi;
b) la metodologia utilizzata per il calcolo dei diritti aeroportuali che include
metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati,
che garantiscono annualmente gli incrementi inflattivi;
c) i sistemi di tariffazione che devono essere orientati ai costi delle
infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza nonche', nell'ambito di
una crescita bilanciata della capacita' aeroportuale, all'incentivazione degli
investimenti correlati all'innovazione tecnologica e sicurezza dello scalo ed
alla qualita' dei servizi;
d) la struttura dei costi relativamente alle infrastrutture e ai servizi ai
quali i diritti aeroportuali sono connessi;
e) gli introiti dei diritti e il costo dei servizi forniti in cambio;
f) qualsiasi finanziamento erogato da autorita' pubbliche per le infrastrutture
e per i servizi ai quali i diritti aeroportuali si riferiscono;
g) le previsioni riguardanti la situazione dell'aeroporto per quanto attiene ai
diritti, all'evoluzione del traffico, nonche' agli investimenti previsti;
h) l'utilizzazione effettiva delle infrastrutture e delle installazioni
aeroportuali nel corso di un periodo determinato;
i) i risultati attesi dai grandi investimenti proposti con riguardo ai loro
effetti sulla capacita' dell'aeroporto.
3. L'Autorita' di vigilanza dispone che gli utenti dell'aeroporto comunichino al
gestore aeroportuale, prima di ogni consultazione, informazioni, in particolare,
riguardanti:
a) le previsioni del traffico;
b) le previsioni relative alla composizione e all'utilizzo previsto della flotta
aerea dell'utente dell'aeroporto;
c) le esigenze dell'utente dell'aeroporto;
d) i progetti di sviluppo nell'aeroporto.
4. Le informazioni comunicate ai sensi del presente articolo sono, a norma della
legislazione di riferimento, da trattare come informazioni riservate ed
economicamente sensibili e, nel caso di gestori aeroportuali quotati in borsa,
sono applicati gli specifici regolamenti di riferimento.
Art. 78
Norme di qualita'
1. Ai fini del funzionamento degli aeroporti, l'Autorita' di vigilanza adotta le
misure necessarie per consentire al gestore aeroportuale e agli utenti
dell'aeroporto interessati, che possono essere rappresentati da referenti con
delega o dalle associazioni di riferimento, di procedere a negoziati allo scopo
di concludere un accordo sul livello di servizio, con specifico riguardo alla
qualita' dei servizi prestati, nel rispetto degli impegni assunti dal gestore
con la stipula della convenzione di concessione.
2. L'accordo, di cui al comma 1, stabilisce il livello del servizio che deve
essere fornito dal gestore aeroportuale a fronte dei diritti aeroportuali
riscossi.
3. I negoziati di cui al comma 1, possono essere organizzati nel quadro delle
consultazioni di cui all'articolo 76.
Art. 79
Differenziazione dei servizi
1. L'Autorita' di vigilanza autorizza il gestore aeroportuale a variare la
qualita' e l'estensione di particolari servizi, terminali o parti dei terminali
degli aeroporti, allo scopo di fornire servizi personalizzati ovvero un
terminale o una parte di terminale specializzato.
2. L'ammontare dei diritti aeroportuali puo' essere differenziato in funzione
della qualita' e dell'estensione dei servizi, di cui al comma 1, e dei relativi
costi o di qualsiasi altra motivazione oggettiva, trasparente e non
discriminatoria.
3. Qualora il numero degli utenti dell'aeroporto che desiderano accedere ai
servizi personalizzati, di cui al comma 1, o a un terminale o una parte di
terminale specializzato ecceda il numero di utenti che e' possibile accogliere a
causa di vincoli di capacita' dell'aeroporto, l'accesso e' stabilito in base a
criteri pertinenti, obiettivi, trasparenti e non discriminatori, proposti dal
gestore ed approvati dall'Autorita' di vigilanza.
Art. 80
Vigilanza sulla determinazione dei diritti aeroportuali per l'utilizzo delle
infrastrutture e dei servizi in regime di esclusiva
1. L'Autorita' di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei
diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l'utilizzo delle
infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli
aeroporti, siano applicati i seguenti principi di:
a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza;
b) consultazione degli utenti aeroportuali;
c) non discriminazione;
d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media
europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche
infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso.
2. L'Autorita' di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma
1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore,
adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito.
3. Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l'Autorita' di vigilanza
dispone l'applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime.
4. L'Autorita' di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore
aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta,
assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti.
5. Il gestore aeroportuale puo', entro sette giorni dal ricevimento della
comunicazione, di cui al comma 4, presentare controdeduzioni scritte all'Autorita'
di vigilanza, che, qualora valuti siano venute meno le cause di sospensione di
cui al comma 2, comunica per scritto al gestore la conclusione della procedura
di sospensione.
6. L'Autorita' di vigilanza, decorso inutilmente il termine, di cui al comma 4,
adotta i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della determinazione dei
diritti aeroportuali.
Art. 81
Aeroporti militari aperti al traffico civile
1. Nella determinazione dei diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti
militari aperti al traffico civile, si tiene conto anche delle infrastrutture e
dei servizi forniti dall'Aeronautica militare, che stipula apposita convenzione
con il gestore aeroportuale, per la definizione degli stessi e l'individuazione
delle modalita' per il ristoro dei costi sostenuti.
Art. 82
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente Capo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti
derivanti dal presente Capo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 83
Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
1. All'articolo 68 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma
1-bis e' soppresso.
Art. 84
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009,
n. 107
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, le parole "provenienti o dirette all'estero" sono
sostituite dalle seguenti: "in provenienza o a destinazione di porti situati al
di fuori dell'Unione europea".
b) all'articolo 2, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3 bis). I trasporti fra porti nazionali ed i trasporti fra porti nazionali e
porti di altri Stati membri dell'Unione europea sono assoggettati al medesimo
trattamento per quanto concerne l'applicazione della tassa di ancoraggio e della
tassa portuale di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 del presente
regolamento.";
c) all'Allegato, nell'intestazione della terza colonna, le parole "Aliquota per
traffico di cabotaggio" sono sostituite dalle seguenti: "Aliquota per traffico
di cabotaggio ed intracomunitario".
Art. 85
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211
1. All'articolo 7, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "comitato etico" e' inserita la
seguente: "coordinatore";
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "comitato etico" e' inserita la
seguente: "coordinatore";
c) al comma 3, le parole "Il parere favorevole puo' essere solo accettato ovvero
rifiutato nel suo complesso dai comitati etici degli altri centri italiani
partecipanti alla sperimentazione stessa" sono sostituite dalle seguenti: "I
comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione
sono competenti a valutare la fattibilita' locale della sperimentazione e si
limitano ad accettare o a rifiutare nel suo complesso il parere favorevole del
comitato etico di coordinamento";
d) al comma 3, le parole da "I comitati etici dei centri partecipanti" a
"protocollo" sono soppresse;
e) al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole "comitato etico" e' inserita la
seguente: "coordinatore";
f) al comma 4, dopo le parole "comitato etico" e' inserita la seguente:
"coordinatore".
Art. 86
Servizio di gestione automatizzata dei pagamenti e dei corrispettivi
dovuti per le pratiche di motorizzazione
1. All'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo
periodo e' soppresso.
2. La convenzione per la gestione automatizzata dei pagamenti dei corrispettivi
dovuti dall'utenza per le pratiche automobilistiche e dei servizi connessi,
stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici e Poste
Italiane S.p.A. il 22 marzo 2004 e approvata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze del 4 maggio 2004, termina con il decorso del periodo di nove anni
previsto dall'articolo 8, primo comma, della convenzione medesima.
3. Alla scadenza del contratto di cui al comma 2, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti affida l'espletamento del servizio previsto
dall'articolo 4, comma 171, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 nel rispetto
della normativa dell'Unione europea. Nel caso in cui ritenga di non poter far
ricorso ad una procedura di gara pubblica, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti da' adeguata pubblicita' alla scelta, motivandola anche in base ad
un'analisi del mercato e contestualmente trasmette una relazione contenente gli
esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta
giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere,
se non reso, si intende espresso in senso favorevole.
4. Ai fini previsti dal comma 3 il Ministero delle infrastrutture dei trasporti
effettua, entro il 30 settembre 2012, un'indagine di mercato volta a verificare
l'interesse degli operatori economici all'esecuzione del servizio, tenuto conto
delle esigenze tecniche e organizzative richieste per l'espletamento dello
stesso.
5. Le attivita' di cui al comma 4 sono svolte dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti senza nuovi oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 87
Prestazione transfrontaliera di servizi in Italia dei consulenti in
materia di brevetti
1. All'articolo 201, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il
comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. I cittadini dell'Unione europea
abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato membro
possono essere iscritti all'albo secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 206.".
2. All'articolo 203, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 3
e' sostituito dal seguente: "3. I soggetti di cui all'articolo 201, comma 4-bis,
che intendono esercitare l'attivita' di rappresentanza in Italia a titolo
occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei
consulenti in proprieta' industriale, previa trasmissione da parte dell'autorita'
competente della dichiarazione preventiva di cui all'articolo 10, del decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 206. L'iscrizione rileva ai soli fini
dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale
o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.".
Art. 88
Applicazione del regime ordinario di deducibilita' degli interessi
passivi per le societa', a prevalente capitale pubblico, fornitrici
di acqua, energia e teleriscaldamento, nonche' servizi di
smaltimento e depurazione
1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le parole da ", nonche' alle societa' il cui capitale sociale" fino alla
fine del periodo sono soppresse.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione
di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. In relazione alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a decorrere dal 2014, e'
corrispondentemente incrementato lo stanziamento relativo al Fondo ammortamento
dei titoli di Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 89
Esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione
europea del 17 novembre 2011, causa C-496/09
1. Entro il giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto
l'INPS provvede ad effettuare il pagamento dell'importo di 30 milioni di euro a
favore della Commissione UE sul conto «Risorse proprie dell'Unione europea», in
esecuzione della sentenza n. C-496/09 del 17 novembre 2011, della Corte Europea
di Giustizia.
2. Il predetto pagamento di 30 milioni di euro e le eventuali altre penalita'
inflitte dalle Istituzioni comunitarie per il mancato recupero degli sgravi
contributivi illegittimi, di cui alla citata sentenza della Corte di giustizia
n. C-496/09, fanno carico sulle risorse recuperate dall'INPS a fronte dei
medesimi sgravi contributivi in esecuzione delle decisioni comunitarie.
Art. 90
Interventi per favorire l'afflusso di capitale di rischio verso le
nuove imprese
1. All'articolo 31 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole "armonizzati UE" sono soppresse;
b) al comma 3:
1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente "b) avere sede operativa in
Italia;";
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente "c) le relative quote od azioni
devono essere direttamente detenute, in via prevalente, da persone fisiche;";
c) al comma 5:
1) dopo la parola "modalita'" sono inserite le seguenti "attuative e";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Le quote di investimento oggetto
delle misure di cui al presente articolo devono essere inferiori a 2,5 milioni
di euro per piccola e media impresa destinataria su un periodo di dodici mesi.".
Art. 91
Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della
residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali.
Procedura d'infrazione n. 2010/4141
1. All'articolo 166 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-ter,
sono aggiunti i seguenti: "2-quater. I soggetti che trasferiscono la residenza,
ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione europea
ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, con i
quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia
di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla
direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, in alternativa a quanto
stabilito al comma 1, possono richiedere la sospensione degli effetti del
realizzo ivi previsto in conformita' ai principi sanciti dalla sentenza 29
novembre 2011, causa C-371-10, National Grid Indus BV.
2-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura
non regolamentare sono adottate le disposizioni di attuazione del comma
2-quater, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la
decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e
le modalita' di versamento.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai trasferimenti effettuati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il decreto da adottare ai sensi del comma 2-quinquies dell'articolo 166 del
citato testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, e' emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Art. 92
Tutela procedimentale dell'operatore in caso di controlli eseguiti
successivamente all'effettuazione dell'operazione doganale
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo il
comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Nel rispetto del principio di
cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo
la notifica all'operatore interessato, qualora si tratti di revisione eseguita
in ufficio, o nel caso di accessi - ispezioni - verifiche, dopo il rilascio al
medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono
essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base
delle irregolarita', delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi
dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato
puo' comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti
dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate
dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo
comma 5.".
2. All'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, comma 7, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad
oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del testo Unico delle
disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni
dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374.".
3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate e, in particolare, gli
uffici incaricati degli accertamenti doganali e della revisione dei medesimi,
provvederanno agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle predette
disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Art. 93
Preclusione all'esercizio della rivalsa al cessionario o committente
dell'imposta pagata in conseguenza di accertamento o rettifica
1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Il contribuente ha diritto
di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di
accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti
dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore
imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il
committente puo' esercitare il diritto alla detrazione, al piu' tardi, con la
dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto
l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa ed alle condizioni
esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione.".
Art. 94
Domanda di sgravio dei diritti doganali
1. Avverso i provvedimenti di diniego di rimborso, di sgravio o di non
contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali adottati dall'autorita'
doganale nelle ipotesi di cui agli articoli 871 e 905 del Regolamento (CEE)
della Commissione del 2 luglio 1993, n. 2454 resta sempre ammesso ricorso
giurisdizionale alla Commissione Tributaria competente. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 95
Modifiche alla unificazione dell'aliquota sulle rendite finanziarie
1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 7, le parole: ", ovvero sui redditi di capitale e sui redditi
diversi di natura finanziaria" sono soppresse;
b) al comma 8, dopo le parole: "di cui all'articolo 27," inserire le seguenti:
"comma 3, terzo periodo e";
c) al comma 13, alla lettera a), numero 3), dopo le parole "operano sui predetti
proventi una ritenuta con aliquota del 20 per cento" sono inserite le seguenti:
"ovvero con la minore aliquota prevista per i titoli di cui alle lettere a) e b)
del comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.";
d) dopo il comma 18 e' aggiunto il seguente: "18-bis. Nel decreto-legge 20
giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425, il comma 9 dell'articolo 7 e' abrogato.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,5 milioni annui a
decorrere dall'anno 2012, si provvede con quota parte del maggior gettito di
spettanza erariale derivante dal comma 4 dell'articolo 35 del presente decreto.
Art. 96
Residenza OICR
1. L'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' cosi' modificato:
a) al comma 1 la lettera c) e' cosi' sostituita. " c) gli enti pubblici e
privati diversi dalle societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato";
b) al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole "Si considerano altresi'
residenti nel territorio dello Stato" sono aggiunte le seguenti parole "gli
organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e";
c) il comma 5-quinquies e' cosi' sostituito: "5-quinquies. I redditi degli
organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, diversi
dai fondi immobiliari, e quelli con sede in Lussemburgo, gia' autorizzati al
collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, sono esenti dalle
imposte sui redditi purche' il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia
sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. Le ritenute operate sui redditi di
capitale sono a titolo definitivo. Non si applicano le ritenute previste dai
commi 2 e 3 dell'articolo 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti e depositi
bancari, e le ritenute previste dai commi 3-bis e 5 del medesimo articolo 26 e
dall'articolo 26-quinquies del predetto decreto nonche' dall'articolo 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni.
Art. 97
Modifiche al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' al
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
1. Al fine di dare attuazione al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del
18 Dicembre 2008, recante modifica al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del
Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla
protezione dell'euro contro la falsificazione, alla Decisione 2010/14 della
Banca centrale europea del 16 settembre 2010 relativa ai controlli di
autenticita' ed idoneita' delle banconote denominate in euro ed al loro
ricircolo, nonche' al Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 dicembre 2010, relativo alla autenticazione delle monete
metalliche in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione ed
al fine di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8 - (Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche
in euro).
1. I gestori del contante si assicurano dell'autenticita' e dell'idoneita' a
circolare delle banconote e delle monete metalliche in euro che intendono
rimettere in circolazione e provvedono affinche' siano individuate quelle false
e quelle inidonee alla circolazione.
2. Agli effetti della presente sezione, per gestori del contante si intendono le
banche e, nei limiti della loro attivita' di pagamento, le Poste Italiane
S.p.A., gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento
nonche' gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla
distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:
a) i soggetti la cui attivita' consiste nel cambiare banconote o monete
metalliche di altre valute;
b) i soggetti che svolgono attivita' di custodia e/o trasporto di denaro
contante di cui all'art. 14, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231, limitatamente all'esercizio dell'attivita' di trattamento
del denaro contante;
c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casino', che partecipano a
titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote
mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attivita'
accessorie.
3. Le verifiche sulle banconote in euro, previste al comma 1, sono svolte
conformemente alla Decisione della Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16
settembre 2010 e successive modificazioni relativa ai controlli di autenticita'
ed idoneita' delle banconote denominate in euro ed al loro ricircolo. Le
verifiche sulle monete metalliche in euro, previste al comma 1, sono svolte
conformemente alla normativa europea e, in particolare, al Regolamento (CE) n.
1338/2001, come modificato dal Regolamento (CE) n. 44/2009 e dal Regolamento
(UE) n. 1210/2010.
4. I gestori del contante ritirano dalla circolazione le banconote e le monete
metalliche in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o
sufficiente motivo di credere che siano false e le trasmettono senza indugio,
rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato.
5. I gestori del contante, nei limiti delle attivita' indicate al comma 2,
ritirano dalla circolazione le banconote e le monete metalliche in euro da essi
ricevute che risultano inidonee alla circolazione ma che non risultano sospette
di falsita' e ne corrispondono il controvalore al portatore. Le banconote e le
monete metalliche sono trasmesse, rispettivamente, alla Banca d'Italia e al
Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC, presso l'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato.
La corresponsione del controvalore delle banconote che risultano inidonee alla
circolazione in quanto danneggiate o mutilate e' subordinata al rispetto dei
requisiti previsti dalla Decisione della Banca Centrale Europea 2003/4 del 20
marzo 2003.
La corresponsione del controvalore delle monete metalliche che risultano
inidonee alla circolazione in quanto danneggiate e' subordinata al rispetto dei
requisiti previsti dalla normativa europea e, in particolare, al Regolamento
(UE), n. 1210/2010. In relazione a quanto previsto dell'articolo 8, paragrafo 2,
del Regolamento (UE) n. 1210/2010, le monete metalliche in euro non adatte alla
circolazione che siano state deliberatamente alterate o sottoposte a
procedimenti aventi il prevedibile effetto di alterarle non possono essere
rimborsate.
6. Al "Centro nazionale di analisi delle monete - CNAC" presso l'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'elenco pubblicato dalla Banca
Centrale Europea nella GUCE del 19 luglio 2002 C 173/02, sono attribuiti i
compiti e le funzioni di cui al Regolamento (UE) n. 1210/2010 e
specificatamente:
- ricezione delle monete metalliche in euro sospette di essere contraffatte e di
quelle non adatte alla circolazione;
- effettuazione dei test di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n.
1210/2010, sulle apparecchiature per il trattamento delle monete metalliche in
euro;
- effettuazione dei controlli annuali di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 6 del
Regolamento (UE) n. 1210/2010;
- formazione del personale in conformita' alle modalita' definite dagli Stati
membri.
7. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso i gestori del contante al
fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla Decisione della
Banca Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive
modificazioni, dal presente articolo e dalle disposizioni attuative del
medesimo, con riferimento alle banconote in euro. Per l'espletamento dei
controlli nei confronti dei gestori del contante sottoposti a vigilanza
ispettiva del Corpo della Guardia di Finanza ai sensi dell'art. 53, comma 2, del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, la
Banca d'Italia puo' avvalersi, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa
all'uopo stipulati, della collaborazione del predetto Corpo, che esegue gli
accertamenti richiesti con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente. Gli
ispettori possono chiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritengono
necessari, nonche' prelevare esemplari di banconote processate al fine di
sottoporle a verifica presso la Banca d'Italia; in tal caso il soggetto
ispezionato ha diritto di far presenziare un proprio rappresentante alla
verifica.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, il "Centro
nazionale di analisi delle monete - CNAC" e le altre autorita' nazionali
competenti, di cui al decreto 26 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 271 del 19 novembre
2002, stipuleranno appositi protocolli d'intesa al fine di coordinare le
attivita' di cui agli articoli 8 ed 8-bis del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, come
modificati e integrati dal presente articolo.
9. La Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, emanano
disposizioni attuative del presente articolo, anche con riguardo alle procedure,
all'organizzazione occorrente per il trattamento del contante, ai dati e alle
informazioni che i gestori del contante sono tenuti a trasmettere, nonche',
relativamente alle monete metalliche in euro, alle misure necessarie a garantire
la corretta attuazione del Regolamento (UE) n. 1210/2010. Le disposizioni
emanate ai sensi del presente comma sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
10. In caso di violazione delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca
Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni,
al Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008, recante
modifiche al Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001, al
Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento e del Consiglio del 15 dicembre
2010, al presente articolo, nonche' delle disposizione attuative di cui al comma
9, la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito
delle rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro,
applicano, nei confronti dei gestori del contante, una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Per le sanzioni erogate dalla Banca
d'Italia si applica, in quanto compatibile, l'articolo 145 del Decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal Decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
11. Qualora, nel corso di un'ispezione, la Banca d'Italia individui casi di
inosservanza delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale
Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al
presente articolo, nonche' delle disposizioni attuative di cui al comma 9,
richiede al gestore del contante di adottare misure correttive entro un arco di
tempo specificato. Finche' non sia stato posto rimedio all'inosservanza
contestata, la Banca d'Italia puo' vietare al soggetto in questione di rimettere
in circolazione il taglio o i tagli di banconote interessati. In ogni caso, il
comportamento non collaborativo del gestore del contante nei confronti della
Banca d'Italia in relazione a un'ispezione costituisce di per se' inosservanza
ai sensi del presente articolo e delle relative disposizioni attuative. Nel caso
in cui la violazione sia dovuta a un difetto del tipo di apparecchiatura per il
trattamento delle banconote, cio' puo' comportare la sua cancellazione
dall'elenco delle apparecchiature conformi alla normativa pubblicato sul sito
della Banca Centrale Europea.
12. Le violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca Centrale
Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni, al
presente articolo, nonche' delle disposizione attuative di cui al comma 9, da
parte di banche o di altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di
pagamento sono valutate dalla Banca d'Italia per i profili di rilievo che esse
possono avere per l'attivita' di vigilanza.
13. In caso di violazioni delle disposizioni di cui alla Decisione della Banca
Centrale Europea (ECB/2010/14) del 16 settembre 2010 e successive modificazioni,
al presente articolo, nonche' delle disposizioni attuative di cui al comma 9a ,
da parte di gestori del contante diversi da quelli previsti al comma 12, la
Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle finanze, nell'ambito delle
rispettive competenze sulle banconote e monete metalliche in euro, informano l'autorita'
di controllo competente perche' valuti l'adozione delle misure e delle sanzioni
previste dalla normativa vigente.
14. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, la Banca d'Italia
pubblica sul proprio sito internet i provvedimenti di rigore adottati nei
confronti dei gestori del contante per l'inosservanza del presente articolo o
delle disposizioni attuative del medesimo."
b) dopo l'articolo 8 sono aggiunti i seguenti:
"Art. 8-bis. - (Disposizioni concernenti la custodia delle banconote e delle
monete metalliche in euro sospette di falsita').
1. La Banca d'Italia mantiene in custodia le banconote in euro sospette di
falsita' ritirate dalla circolazione ovvero oggetto di sequestro ai sensi delle
norme di procedura penale fino alla loro trasmissione all'Autorita' competente.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Banca d'Italia trasmette, nei casi
previsti dal Regolamento (CE) n. 1338/2001 come modificato dal Regolamento (CE)
n. 44/2009, le banconote di cui al comma 1 alle altre Banche Centrali Nazionali,
alla Banca Centrale Europea e ad altre istituzioni ed organi competenti
dell'Unione europea.
3. La Banca d'Italia informa preventivamente l'Autorita' Giudiziaria della
trasmissione delle banconote ai sensi del comma 2 quando la trasmissione
concerne tutte le banconote in euro in custodia nonche' quando le verifiche cui
la trasmissione e' finalizzata possono determinare la distruzione di tutte le
banconote custodite che presentano le medesime caratteristiche di
falsificazione.
4. Dal momento della trasmissione eseguita in conformita' ai commi 2 e 3, con
riferimento alle banconote trasmesse, non si applicano alla Banca d'Italia le
disposizioni nazionali che obbligano il custode a conservare presso di se' le
cose e a presentarle a ogni richiesta dell'autorita' giudiziaria. Se e' disposta
la restituzione agli aventi diritto di banconote gia' trasmesse ai sensi dei
commi 2 e 3, delle quali non e' stata riconosciuta la falsita' in giudizio, la
Banca d'Italia mette a disposizione degli aventi diritto l'importo equivalente.
5. Alla Banca d'Italia non e' dovuto alcun compenso per la custodia delle
banconote in euro sospette di falsita' e la medesima non e' tenuta a versare
cauzione per la custodia di banconote oggetto di sequestro penale.
6. Le competenze e le funzioni svolte dalla Banca d'Italia in relazione alle
banconote sospette di falsita', di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo,
sono esercitate dall' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato quando si tratta
di monete metalliche, fermo quanto gia' previsto dall'articolo 1 della legge 20
aprile 1978 n.154 e dall'articolo 8 della presente legge.
7. Con decreto del Ministro della Giustizia possono essere emanate disposizioni
per l'applicazione dei commi precedenti e per il loro coordinamento con le
vigenti norme in materia penale e processuale penale, sentita la Banca d'Italia
e il Ministero dell'Economia e delle finanze con riguardo, rispettivamente, alle
banconote e alle monete metalliche in euro. Il decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 8-ter. - (Segreto d'ufficio).
1. Le notizie, le informazioni e i dati in possesso delle autorita' pubbliche in
ragione dell'esercizio dei poteri previsti nella presente sezione sono coperti
dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione e
possono essere utilizzati dalle predette autorita' soltanto per le finalita'
istituzionali ad esse assegnate dalla legge. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per
le indagini o per i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.".
2. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato
dalla legge di conversione 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 152 e' sostituito dal seguente:
"152. I gestori del contante trasmettono, per via telematica, al Ministero
dell'Economia e delle finanze i dati e le informazioni relativi al ritiro dalla
circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsita',
secondo le disposizioni applicative stabilite dal Ministero dell'economia e
delle finanze con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.".
b) il comma 153 e' sostituito dal seguente:
"153. In caso di violazione del comma 152 del presente articolo o delle
disposizioni applicative del medesimo comma, al gestore del contante
responsabile e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro
5.000. La competenza ad applicare la sanzione spetta al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.".
c) dopo il comma 153 aggiungere il seguente:
"153-bis. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni applicative di cui al
comma 152, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di
inoltro al Ministero dell'economia e delle finanze di dati e informazioni.".
3. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni competenti provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 98
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 gennaio 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it