Provvedimento 18 luglio 2011 - Specifiche
tecniche previste dall'art. 34, c.1, del regolamento concernente le regole
tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal D.lgs 82/2005 e successive modificazioni, ai sensi
dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Ddl 193/2009, convertito nella legge
24/2010
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n.
44 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011), portante
“Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010 n.24;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta
elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003,
n. 3»;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole
procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati
dell'amministrazione della giustizia»;
Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio 2009,
recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta
elettronica certificata assegnata ai cittadini»;
Rilevata la necessità di adottare le specifiche tecniche previste
dall’articolo 34, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 febbraio 2011,
n. 44;
Acquisito il parere espresso in data 17 giugno 2011 dal Garante per la
protezione dei dati personali;
Acquisito il parere espresso in data 15 giugno 2011 da DigitPA;
EMANA
il seguente provvedimento:
CAPO I – Principi generali
Art. 1 Ambito di applicazione
1.Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche previste
dall’articolo 34, comma 1, del regolamento concernente le regole tecniche
per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai
sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.
193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.
Art. 2 Definizioni
1.Ai fini del presente provvedimento, oltre alle definizioni contenute
nell’articolo 2 del regolamento, si intende:
a.regolamento: il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio
2011, n. 44, portante “Regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai
sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.
193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24;
b.CEC-PAC: Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica
Amministrazione e Cittadini, di cui al D.P.C.M. 6 maggio 2009;
c.CNS: Carta Nazionale dei Servizi;
d.CSV: Comma-separated values;
e.DTD: Document Type Definition;
f.DGSIA: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del
Ministero della Giustizia, responsabile per i sistemi informativi
automatizzati;
g.GSU: Sistema di gestione informatizzata dei registri per gli uffici
notifiche e protesti;
h.HSM: Hardware Security Module;
i.HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer;
j.IMAP: Internet Message Access Protocol;
k.PdA: Punto di Accesso, come definito all’art. 23 del regolamento;
l.PEC: Posta Elettronica Certificata;
m.POP: Post Office Protocol;
n.PP.AA.: Pubbliche Amministrazioni;
o.RdA: Ricevuta di Accettazione della Posta Elettronica Certificata;
p.RdAC: Ricevuta di Avvenuta Consegna della Posta Elettronica Certificata;
q.ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito
all’art. 7 del regolamento;
r.SMTP: Simple Mail Transfer Protocol;
s.UU.GG.: Uffici Giudiziari;
t.WSDL: Web Services Definition Language;
u.XML; eXtensible Markup Language;
v.XSD: XML Schema Definition;
w.SPC: Sistema Pubblico di Connettività;
x.PKCS#11: interfaccia di programmazione che consente di accedere alle
funzionalità crittografiche del token; tramite l’opportuna sequenza di
chiamate al token per mezzo dell’interfaccia PKCS#11 è possibile
implementare la procedura di identificazione.
y.CAdES (CMS Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica
definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle
specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni.
z.PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica
definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard
ISO/IEC 32000 e successive modificazioni.
aa.OID (Object IDentifier): codice univoco basato su una sequenza ordinata
di numeri per l’identificazione di evidenze informatiche utilizzate per la
rappresentazione di oggetti come estensioni, attributi, documenti e
strutture di dati in genere nell’ambito degli standard internazionali
relativi alla interconnessione dei sistemi aperti che richiedono
un’identificazione univoca in ambito mondiale.
CAPO II – Sistemi informatici del dominio giustizia
Art. 3 Infrastrutture informatiche – art. 3 del regolamento
1.Il sistema informatico del Ministero della giustizia è articolato, salvo
le infrastrutture unitarie e comuni, a livello interdistrettuale e
distrettuale. In fase transitoria e quando ragioni tecniche lo rendono
assolutamente necessario, possono essere mantenute strutture a livello
locale.
2.Fermo quanto previsto da altre disposizioni, costituiscono infrastrutture
unitarie e comuni le banche dati e i sistemi informatici indicati
nell’allegato 1.
3.Il sistema di posta elettronica certificata è gestito dal fornitore presso
la propria sala server, collegata ad SPC secondo le relative regole di
interoperabilità e sicurezza.
4.Il dispiegamento di detti sistemi rispetta le disposizioni di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 aprile 2009, recante “Nuove
regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati
dell'amministrazione della giustizia”.
5.Il Responsabile S.I.A. emana ed aggiorna periodicamente, con proprio
decreto, le linee guida per la organizzazione e gestione del sistema
informatico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le
linee guida sono rese note con gli opportuni strumenti di comunicazione ed
in ogni caso sul sito internet dell’Amministrazione.
6.Le strutture elaborative serventi ed i dati sono allocati in
corrispondenza delle componenti di cui ai commi precedenti.
Art. 4 Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della
giustizia – art. 4 del regolamento
1.Il Ministero della giustizia si avvale del proprio gestore di posta
elettronica certificata, che rilascia e gestisce apposite caselle di PEC
degli uffici giudiziari e degli UNEP da utilizzare esclusivamente per i
servizi previsti dal regolamento, nel rispetto delle specifiche tecniche
riportate in questo provvedimento.
2.Le caselle appartengono ad apposito sotto-dominio (civi-le.ptel.giustiziacert.it
e penale.ptel.giustiziacert.it) e possono ricevere unicamente messaggi di
posta elettronica certificata. I messaggi di posta elettronica ordinaria
vengono automaticamente scartati.
3.Il gestore dei servizi telematici utilizza i protocolli POP3, POP3S, IMAP,
IMAPS e SMTP per collegarsi al gestore di posta elettronica certificata del
Ministero.
4.La codifica dei singoli uffici, comprensiva del relativo indirizzo di PEC,
è contenuta nel catalogo dei servizi telematici di cui all’articolo 5, comma
3.
5.Non possono essere utilizzate diverse caselle di PEC per la trasmissione e
il deposito di atti processuali.
6.Il Ministero della giustizia conserva il log dei messaggi, transitati
attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata, per dieci
anni. A tal fine, il gestore di PEC del Ministero invia giornalmente, a una
casella di posta di sistema, il log in formato CSV. Il log, sottoscritto con
firma digitale o firma elettronica qualificata, è relativo a tutti gli
indirizzi del sotto-dominio delle caselle del processo telematico e contiene
tutti gli eventi relativi ai messaggi pervenuti, conservando le seguenti
informazioni:
a.il codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale;
b.la data e l’ora dell’evento;
c.il mittente del messaggio originale;
d.i destinatari del messaggio originale;
e.l’oggetto del messaggio originale;
f.il tipo di evento (accettazione, ricezione, consegna, emissione ricevute,
errore, ecc.);
g.il codice identificativo dei messaggi correlati generati (ricevute,
errori, ecc.);
h.il gestore mittente.
7.Un apposito modulo nell’ambito del portale dei servizi telematici
comprende i componenti funzionali necessari per l’acquisizione, il
salvataggio e l’interrogazione dei log prodotti dal servizio di PEC.
8.I web service d’interrogazione dei log PEC sono disponibili ai sistemi
interni al dominio Giustizia.
9.Le comunicazioni di atti e documenti tra l’ufficio del pubblico ministero
e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nella fase delle indagini
preliminari, avvengono mediante i gestori di posta elettronica certificata
delle forze di polizia, le cui caselle sono rese disponibili unicamente agli
utenti abilitati; in questo caso il gestore dei servizi telematici utilizza
un canale sicuro progetto da un meccanismo di crittografia ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 20.
Art. 5 Portale dei servizi telematici – art. 6 del regolamento
1.Il portale dei servizi telematici è accessibile all’indirizzo
www.processotelematico.giustizia.it ed è composto di una “area pubblica” e
di una “area riservata”.
2.L’“area pubblica”, dal titolo “Servizi online Uffici Giudiziari”, è
composta da tutte le pagine web e i servizi del portale disponibili ad
accesso senza l’impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione
e requisiti di legittimazione; in essa sono disponibili le seguenti
tipologie d’informazione:
a.Informazioni e documentazione sui servizi telematici del dominio
giustizia;
b.Raccolte giurisprudenziali;
c.Informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, rese
di-sponibili in forma anonima; in questo caso, i parametri e i risultati di
ricerca riportano unicamente i dati identificativi dei procedimenti (numero
di ruolo, numero di sentenza, ecc.), senza riferimenti in chiaro ai nomi o
ai dati personali delle parti e tali per cui non sia possibile risalire
all’identità dell’interessato. Il canale di comunicazione per l’accesso a
tali informazioni è cifrato (HTTPS).
3.Nell’area pubblica è consultabile il catalogo dei servizi telematici, che
si compone di una serie di file aventi lo scopo di censire, in forma
strutturata, tutte le informazioni relative ai servizi telematici, secondo
gli XSD di cui all’Allegato 10.
4.Per “area riservata” s’intende il contenitore di tutte le pagine e i
servizi del portale disponibili previa identificazione informatica, come
disciplinata dall’articolo 6.
5.Nell’area riservata sono disponibili informazioni, dati e provvedimenti
giudiziari in formato elettronico, secondo quanto previsto all’art. 27 del
regolamento, nonché i servizi di pagamento telematico e di richiesta copie.
Art. 6 Identificazione informatica – art. 6 del regolamento
1.L’identificazione informatica avviene sul portale dei servizi telematici
mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi e sul
punto di accesso mediante token crittografico (smart card, chiavetta USB o
altro dispositivo sicuro); in quest’ultimo caso, l’identificazione avviene
nel rispetto dei seguenti requisiti:
a.Il certificato deve essere rilasciato da una Certification Authority (CA),
accreditata da DigitPA, che si fa garante dell’identità del soggetto.
b.Il certificato deve rispettare il profilo del certificato previsto dalla
Carta Nazionale dei Servizi (CNS), facendo riferimento all’Appendice 1 del
documento rilasciato dal CNIPA: “Linee guida per l’emissione e l’utilizzo
della Carta Nazionale dei Servizi”. L’estensione Certificate Policy
(2.5.29.32) può essere valorizzata con un Object Identifier (OID) definito
dalla CA.
c.In termini di sicurezza, i dispositivi ammessi sono i dispositivi
personali consentiti per la firma elettronica qualificata e quindi smart
card e token USB, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I
dispositivi sicuri devono essere certificati Common Criteria EAL4+ con
traguardo di sicurezza o profilo di protezione conforme alle disposizioni
comunitarie.
d.In termini d’interoperabilità, sono ammissibili dispositivi che consentano
la disponibilità di entrambe le interfacce PKCS#11 e CSP; in particolare
entrambe le interfacce devono consentire l’accesso alla procedura
d’identificazione forte mediante digitazione del PIN da parte dell’utente;
il dispositivo deve inoltre rispettare la strutturazione del file system
come da specifiche CNS.
2.In fase di identificazione, il punto di accesso o il portale dei servizi
telematici verifica la validità del certificato presente nel token
crittografico utilizzato dall’utente che accede; prima di consentire
qualunque operazione, inoltre, il punto di accesso verifica che il token
crittografico sia collegato alla postazione; in caso contrario, invalida e
termina la sessione.
3.Il Ministero della giustizia verifica, anche attraverso opportune visite
ispettive, che i punti di accesso rispettino i predetti requisiti.
4.La violazione di queste regole di sicurezza comporta per il punto di
accesso la sospensione dell’autorizzazione a erogare i servizi, fino al
definitivo rispetto dei requisiti.
5.Possono essere utilizzati certificati di autenticazione non conformi alle
specifiche di cui sopra, purché emessi entro il 30 settembre 2011.
Art. 7 Registro generale degli indirizzi elettronici – art. 7 del
regolamento
1.Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) è gestito dal
Ministero della giustizia e contiene i dati identificativi nonché
l’indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni.
2.Il ReGIndE censisce i soggetti abilitati esterni che intendono fruire dei
servizi telematici di cui al presente regolamento.
3.I sistemi di gestione informatizzata dei registri di cancelleria
utilizzano il ReGIndE al fine di evitare l’inserimento manuale dei dati.
4.Le categorie di soggetti (nel prosieguo anche enti) il cui profilo
anagrafico alimenta il ReGIndE sono:
a.soggetti appartenenti ad un ente pubblico che svolgano uno specifico ruolo
nell’ambito di procedimenti (ad esempio avvocati e funzionari dell’INPS e
dell’Avvocatura dello Stato, avvocati e funzionari delle PP.AA.);
b.professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge (ad esempio
consiglio dell’ordine degli avvocati o consiglio nazionale del Notariato);
c.professionisti non iscritti ad alcun albo: tutti quei soggetti nominati
dal giudice come consulenti tecnici d’ufficio – o più in generale ausiliari
del giudice – non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono
ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al
Ministero della giustizia (ad eccezione degli avvocati).
5.Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili
alle PP.AA., qualora questi siano accessibili in via telematica ai sensi
dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, il cui contenuto occorre ai
sistemi del dominio Giustizia; da tali registri (tra cui il registro delle
imprese, delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini) sono recuperati
gli indirizzi di PEC dei professionisti e delle imprese, nonché gli
indirizzi CEC-PAC dei cittadini ivi censiti.
6.Il ReGIndE è direttamente accessibile dai sistemi interni al dominio
giustizia, attraverso un apposito web service.
7.Il ReGIndE è consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite il
proprio punto di accesso o tramite il Portale dei Servizi Telematici (area
riservata), su connessioni sicure (SSL v3), attraverso un apposito web
service; i relativi WSDL sono pubblicati nell’area pubblica del portale dei
servizi telematici.
Art. 8 Alimentazione del registro generale degli indirizzi elettronici –
art. 7 del regolamento
1.L’alimentazione del ReGIndE avviene previo invio al responsabile per i
sistemi informativi automatizzati di un documento di censimento contenente
le informazioni necessarie ad identificare:
a.l’ente stesso attraverso: codice ente, descrizione, codice fiscale/partita
iva;
b.il nominativo e il codice fiscale del delegato all’invio dell’albo, che
dovrà sottoscrivere con firma digitale o firma elettronica qualificata
l’albo in trasmissione;
c.la casella di PEC utilizzata per l’invio dell’albo.
2.Il documento di censimento di cui al comma precedente aderisce al modello
reperibile nell’area pubblica del portale e viene inviato all’indirizzo di
posta elettronica certificata del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it.
3.Terminate le operazioni di censimento da parte del responsabile per i
si-stemi informativi automatizzati, l’ente mittente del documento di
censimento riceve una risposta; in caso di esito positivo, l’ente può
procedere all’invio dell’albo secondo le seguenti specifiche:
a.il messaggio deve essere di posta elettronica certificata; non sono
considerati i messaggi di posta ordinaria;
b.non vi sono vincoli sull’oggetto né sul body del messaggio;
c.l’indirizzo di PEC mittente deve essere censito tra quelli delegati
all’invio e riportati nel documento di censimento;
d.deve essere allegato un solo file (ComunicazioniSoggetti.xml),
sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
e.la firma digitale o firma elettronica qualificata deve appartenere al
soggetto delegato di cui al comma 1, lettera b, sulla base del codice
fiscale censito;
f.il file ComunicazioniSoggetti.xml deve essere conforme all’XML-Schema di
cui all’Allegato 2;
g.il codice ente specificato nel file deve essere tra quelli censiti.
4.Il mancato rispetto di uno o più dei vincoli di cui all’articolo
precedente comporta un messaggio automatico di esito negativo; in questo
caso l’allegato ComunicazioniSoggetti.xml viene scartato.
5.A ogni invio corrisponde una risposta tramite PEC; il messaggio ha come
oggetto la medesima descrizione del messaggio originale con il suffisso “–
Esito” e riporta in allegato l’esito dell’elaborazione del messaggio con le
eventuali eccezioni; il formato del messaggio di esito, inviato come
allegato al messaggio di PEC, è descritto nell’Allegato 3.
6.L’esito si riferisce sia ad errori presenti sui dati e, quindi
riconducibili alle informazioni dei singoli soggetti (come ad esempio codice
fiscale inesistente), sia ad errori legati a vincoli e prerequisiti che
presuppongono la validità dell’invio di un albo (ad esempio: censimento
dell’ente richiedente e dei soggetti abilitati all’invio dell’albo).
7.Ad ogni nuovo indirizzo di PEC registrato nelle anagrafiche a seguito
dell’inserimento di un nuovo soggetto o di modifica di uno esistente, viene
inviato un messaggio di PEC di cortesia in cui si attesta l’avvenuta
registrazione.
Art. 9 Professionisti non iscritti in albi – art. 7 del regolamento
1.I professionisti non iscritti all’albo, oppure per i quali il proprio
ordine di appartenenza non abbia provveduto all’invio di copia dell’albo (ad
eccezione degli avvocati), si registrano al ReGIndE attraverso un Punto di
Accesso (PdA) o attraverso il Portale dei Servizi Telematici, previa
identificazione, effettuando altresì l’inserimento (upload) del file che
contiene copia informatica, in formato PDF, dell’incarico di nomina da parte
del giudice; tale file è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata dal soggetto che intende iscriversi.
2.Il PdA provvede a trasmettere l’avvenuta registrazione con le medesime
modalità di cui all’articolo precedente, con la differenza che il file
ComunicazioniSoggetti.xml è digitalmente sottoscritto con firma digitale o
firma elettronica qualificata dal PdA.
3.Qualora il professionista di cui al comma 1 s’iscriva ad un albo, oppure
pervenga copia dell’albo da parte dell’ordine di appartenenza, prevalgono i
dati trasmessi dall’ordine stesso; in questo caso il sistema cancella la
prima iscrizione e invia un messaggio PEC di cortesia al professionista.
Art. 10 Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni – art. 8 del
regolamento
1.I sistemi informatici a disposizione dei soggetti abilitati interni sono
conformi alle regole di cui al D.M. 27 aprile 2009 e mettono a disposizione
le funzioni relative a:
a.ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti
informatici;
b.consultazione e gestione del fascicolo informatico.
2.Per l’accesso ai sistemi di cui al comma precedente dall’interno degli
uffici giudiziari, l’identificazione è effettuata mediante coppia di
credenziali “nome utente/password” ovvero mediante identificazione
informatica ai sensi dell’articolo 6.
3.Per l’accesso ai sistemi di cui al comma 1 dall’esterno della Rete
Giustizia, l’identificazione è effettuata dal portale dei servizi telematici
sulla base del sistema “Active Directory Nazionale” (ADN) e secondo le
specifiche di cui all’articolo 6; ai soli fini del recupero dall’esterno
delle informazioni di registro da parte dei sistemi a disposizione dei
magistrati in ambito civile, è sufficiente l’identificazione sulla base del
sistema ADN purché l’interrogazione dei dati finalizzati al recupero preveda
l’indicazione del numero di ruolo generale nonché del codice fiscale
dell’attore principale e del convenuto principale del procedimento.
Art. 11 Fascicolo informatico – art. 9 del regolamento
1.Il fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute
di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie
informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei
medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
2.Il sistema di gestione del fascicolo informatico, realizzato secondo
quanto previsto all’articolo 41 del CAD, è la parte del sistema documentale
del Ministero della giustizia che si occupa di archiviare e reperire tutti i
documenti informatici, prodotti sia all'interno che all’esterno; fornisce
pertanto ai sistemi fruitori (sistemi di gestione dei registri di
cancelleria, gestore dei servizi telematici e strumenti a disposizione dei
magistrati) tutte le primitive – esposte attraverso appositi web service –
necessarie per il recupero, l’archiviazione e la conservazione dei documenti
informatici, secondo le normative in vigore; l’accesso al sistema di
gestione documentale avviene soltanto per il tramite dei sistemi fruitori,
che gestiscono le logiche di profilazione e autorizzazione.
3.Le operazioni di accesso al fascicolo informatico sono registrate in un
apposito file di log che contiene le seguenti informazioni:
a.il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’accesso;
b.il riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo
del documento nell’ambito del sistema documentale);
c.la data e l’ora dell’accesso.
4.Il suddetto file di log è sottoposto a procedura di conservazione, sempre
nell’ambito del sistema documentale, per cinque anni.
CAPO III – Trasmissione di atti e documenti informatici
Art. 12 Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico –
art. 11 del regolamento
a.L’atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti
requisiti:
a.è in formato PDF;
b.è privo di elementi attivi;
c.è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza
restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto
ammessa la scansione di immagini;
d.è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna,
pertanto il file ha la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m;
e.è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni
strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e
che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; esso è denominato
DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata.
b.La struttura del documento firmato è CAdES; il certificato di firma è
inserito nella busta crittografica La modalità di apposizione della firma
digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo “firme multiple
indipendenti” o parallele , e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno
con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della
busta). L’ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è
significativo e un’alterazione dell’ordinamento delle firme non pregiudica
la validità della busta crittografica; il file generato si presenta con
un’unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per
l’apposizione di una firma singola che per l’apposizione di firme multiple.
Art. 13 Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del regolamento
1.I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui
macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
a..pdf
b..odf
c..rtf
d..txt
e..jpg
f..gif
g..tiff
h..xml.
2.È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti
file nei formati previsti al comma precedente:
a..zip
b..rar
c..arj.
3.Gli allegati possono essere sottoscritta con firma digitale o firma
elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se
presente, deve essere applicata dopo la compressione.
Art. 14 Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e
degli utenti privati – art. 13 del regolamento
1.L’atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta “busta telematica”,
ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per
l’elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi
telematici); in particolare la busta contiene il file Atto.enc, ottenuto
dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta:
a.IndiceBusta.xml: il DTD è riportato nell’Allegato 4.
b.DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell’Allegato 5.
c.<nome file (libero)>.pdf.p7m: atto vero e proprio, in formato PDF,
sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata (firma
esterna).
d.AllegatoX.xxx[.p7m]: uno o più allegati nei formati di file di cui
all’articolo 13, eventualmente sottoscritti con firma digitale o firma
elettronica qualificata; il nome del file può essere scelto liberamente.
2.La cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di sessione (ChiaveSessione)
cifrata con il certificato del destinatario; IssuerDname è il Distinguished
Name della CA che ha emesso il certificato dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP
destinatario, SerialNumber è il numero seriale del certificato dell’ufficio
giudiziario o dell’UNEP destinatario; l’algoritmo utilizzato per
l’operazione di cifratura simmetrica del file è il 3DES e le chiavi
simmetriche di sessione sono cifrate utilizzando la chiave pubblica
contenuta nel certificato del destinatario; le chiavi di cifratura degli
uffici giudiziari sono disponibili nell’area pubblica del portale dei
servizi telematici (il relativo percorso e nome file è indicato nel catalogo
dei servizi telematici); lo standard previsto è il CAdES.
3.La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30
Megabyte.
4.La busta telematica viene trasmessa all’ufficio giudiziario destinatario
in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata che rispetta le
specifiche su mittente, destinatario, oggetto, corpo e allegati come
riportate nell’Allegato 6.
5.Il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio dal gestore della
posta elettronica certificata del Ministero della giustizia ed effettua le
verifiche formali sul messaggio; le eccezioni gestite sono le seguenti:
a.T001: l’indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE;
b.T002: Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche;
c.T003: la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita.
6.Il gestore dei servizi telematici, nel caso in cui il mittente sia un
avvocato, effettua l’operazione di certificazione, ossia recupera lo status
del difensore da ReGIndE; nel caso in cui lo status non sia “attivo”, viene
segnalato alla cancelleria.
7.Il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici
(formali) sulla busta telematica; le possibili anomalie all’esito
dell’elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le seguenti
tipologie:
a.WARN: anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni,
tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti
allegata all’atto introduttivo);
b.ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio
ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o
rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente
non firmatario dell’atto);
c.FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile
decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma
fondamentali per l’elaborazione).
8.La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è
pubblicata e aggiornata nell’area pubblica del portale dei servizi
telematici.
9.All’esito dei controlli di cui ai commi precedenti, il gestore dei servizi
telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica
certificata riportante eventuali eccezioni riscontrate.
10.Il gestore dei servizi telematici, all’esito dell’intervento
dell’ufficio, invia al depositante un messaggio di posta elettronica
certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione operato dalla
cancelleria o dalla segreteria dell’ufficio giudiziario destinatario.
Art. 15 Documenti probatori e allegati non
informatici – art. 14 del regolamento
1.I documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono
identificati e descritti in un’apposita sezione dell’atto del processo in
forma di documento informatico e comprendono, per l’individuazione dell’atto
di riferimento, i seguenti dati:
a.numero di ruolo della causa;
b.progressivo dell’allegato;
c.indicazione della prima udienza successiva al deposito.
Art. 16 Deposito dell’atto del processo da parte dei soggetti abilitati
interni – art. 15 del regolamento
1.I soggetti abilitati interni utilizzano appositi strumenti per la
redazione degli atti del processo in forma di documento informatico e per la
loro trasmissione alla cancelleria o alla segreteria dell’ufficio
giudiziario.
2.L’atto è inserito nella medesima busta telematica di cui all’articolo 14 e
viene trasmesso su canale sicuro (SSL v3) al gestore dei servizi telematici,
tramite collegamento sincrono (http/SOAP); si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 10, comma 2.
3.Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o
il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica in
formato PDF, e lo sottoscrive con firma digitale o firma elettronica
qualificata.
Art. 17 Comunicazioni per via telematica – art. 16 del regolamento
1.Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni per
via telematica, provenienti dall’ufficio giudiziario, alla casella di posta
elettronica certificata del soggetto abilitato esterno destinatario,
recuperando il relativo indirizzo sul ReGIndE; il formato del messaggio è
riportato nell’Allegato 8; la comunicazione è riportata nel corpo del
messaggio nonché nel file allegato Comunicazione.xml (il relativo DTD è
riportato nell’Allegato 4.
2.La cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario, attraverso
apposite funzioni messe a disposizione dai sistemi informatici di cui
all’articolo 10, provvede ad effettuare una copia informatica in formato PDF
di eventuali documenti cartacei da comunicare; la copia informatica è
conservata nel fascicolo informatico.
3.Il gestore dei servizi telematici recupera le ricevute della posta
elettronica certificata e gli avvisi di mancata consegna dal gestore di PEC
del Ministero e li conserva nel fascicolo informatico; la ricevuta di
avvenuta consegna è di tipo breve.
Art. 18 Comunicazioni contenenti dati sensibili – art. 16 del regolamento
1.La comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto: in
questo caso al destinatario viene recapitato l’avviso disponibilità della
comunicazione di cancelleria, se condo il formato riportato nell’Allegato 8;
il destinatario effettua il prelievo dell’atto integrale accedendo
all’indirizzo (URL) contenuto nel suddetto messaggio di PEC di avviso.
2.Il prelievo di cui al comma precedente avviene attraverso l’apposito
servizio proxy del portale dei servizi telematici, su canale sicuro
(protocollo SSL); tale servizio effettua l’identificazione informatica
dell’utente, ai sensi dell’articolo 6; il prelievo è consentito unicamente
se l’utente è registrato nel ReGIndE.
3.Il prelievo di cui al comma precedente avviene da un’apposita area di
do-wnload del gestore dei servizi telematici, dove viene gestita e mantenuta
un’apposita tabella recante le seguenti informazioni:
a.il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il prelievo o la
consultazione;
b.il riferimento al documento prelevato o consultato (codice univoco
inserito nell’URL inviato nell’avviso di cui al comma 4);
c.la data e l’ora di invio dell’avviso;
d.la data e l’ora del prelievo o della consultazione.
4.Le informazioni di cui al comma precedente vengono conservate per cinque
anni.
Art. 19 Notificazioni per via telematica – art. 17 del regolamento
1.Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 51, del decreto legge 5 giugno
2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
e successive modificazioni, le richieste telematiche di un'attività di
notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema
informatico dell'UNEP in formato XML, attraverso un colloquio diretto, via
web service, tra i rispettivi gestori dei servizi telematici, su canale
sicuro (SSL v3).
2.Le richieste di notifica effettuate dai soggetti abilitati esterni sono
inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dei
requisiti tecnici di cui agli articoli 12, 13 e 14; all’interno della busta
telematica è inserito il file RichiestaParte.xml, il cui XML-Schema è
riportato nell’Allegato 5.
3.All’UNEP può essere inviata, sempre all’interno della busta telematica, la
richiesta di pignoramento il cui XML-Schema è riportato nell’Allegato 5.
4.Alla notificazione per via telematica da parte dell’UNEP si applicano le
specifiche della comunicazione per via telematica di cui all’articolo 17; il
formato del messaggio di posta elettronica certificata è riportato
nell’Allegato 7.
5.Ai fini della notificazione per via telematica, il sistema informatico
dell’UNEP recupera l’indirizzo di posta elettronica del destinatario a
seconda della sua tipologia:
a.soggetti abilitati esterni e professionisti iscritti in albi o elenchi
costituiti ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185 convertito con legge del 28 gennaio 2009, n. 2: dal registro generale
degli indirizzi elettronici, ai sensi dell’articolo 7, comma 6;
b.imprese iscritte nel relativo registro: ai sensi dell’articolo 7, comma 5;
c.cittadini: ai sensi dell’articolo 7, comma 5.
6.Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette -
per via telematica a chi ha richiesto il servizio - il documento informatico
con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale o
firma elettronica qualificata e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché
le ricevute di posta elettronica certificata. La relazione di notificazione
è in formato XML e rispetta l’XML-Schema riportato nell’Allegato 5; se il
richiedente è un soggetto abilitato esterno, la trasmissione avviene via
posta elettronica certificata; il formato del messaggio è riportato
nell’Allegato 7.
Art. 20 Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari –
art. 19 del rego-lamento
1.Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l’ufficio del pubblico
ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su
canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia (SSL v3).
2.Il sistema di gestione del registro e il sistema documentale garantiscono
la tracciabilità delle attività, attraverso appositi file di log, conservati
nel sistema documentale stesso.
3.L’atto del processo rispetta le specifiche di cui agli articoli 12 e 13.
4.La comunicazione di atti e documenti nella fase di indagini preliminari
avviene tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche di cui
all’articolo 17; le caselle di PEC dell’ufficio del pubblico ministero sono
attivate presso i gestori di posta elettronica certificata della forze di
polizia.
5.Il gestore dei servizi telematici si collega alle caselle di cui al comma
precedente su canale sicuro, utilizzando i protocolli POP3Ss o HTTPS, al
fine di evitare la trasmissione in chiaro delle credenziali di accesso e dei
messaggi.
6.La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia è
effettuata per estratto, secondo le specifiche di cui all’articolo 18;
l’atto è protetto da meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche, con
le medesime specifiche di cui all’articolo 14 comma 2.
7.Gli atti contenuti nel fascicolo informatico, relativi alle indagini
preliminari, sono custoditi in una sezione distinta del sistema documentale;
ciascun atto potrà essere protetto da un meccanismo di crittografia basato
su chiavi asimmetriche, custodite e gestite nell’ambito di un sistema HSM
(hardware security module) appositamente dedicato alle operazioni di
cifratura e decifratura, invocato dalle applicazioni di gestione dei
registri. Ogni istanza della piattaforma di gestione documentale è dotata di
apparati HSM dedicati.
8.La trasmissione telematica delle informazioni relative alle notizie di
reato avviene tramite cooperazione applicativa tra il sistema di gestione
informatizzata dei registri presso l’ufficio del pubblico ministero e il
Sistema Informativo Interforze del Ministero dell’Interno, secondo le
specifiche del Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop), su canale cifrato
attraverso l’uso di certificati server. Le informazioni contenute nella
busta di e-Government prevista dalle specifiche SPCoop sono in formato XML.
Art. 21 Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno – art.
20 del regolamento
1.La casella di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato
esterno deve disporre di uno spazio disco minimo pari a 1 Gigabyte.
Art. 22 Richiesta delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento
1.Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al
procedimento è disponibile, sul punto di accesso e sul portale dei servizi
telematici, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i documenti
di cui richiedere copia e, in seguito al perfezionamento del pagamento,
inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa.
2.Il soggetto che ne ha diritto può richiedere:
a.copia semplice in formato digitale;
b.copia semplice per l’avvocato non costituito in formato digitale;
c.copia autentica in formato digitale;
d.copia esecutiva in formato digitale;
e.copia semplice in formato cartaceo;
f.copia autentica in formato cartaceo;
g.copia esecutiva in formato cartaceo.
3.I dati relativi alla richiesta sono inoltrati all’ufficio giudiziario
attraverso l’invocazione di un apposito web service; al richiedente è
restituito l’identificativo univoco della richiesta inoltrata. Tale
identificativo univoco è associato all’intero flusso di gestione della
richiesta e di rilascio della copia.
4.Nel caso in cui la copia non possa essere rilasciata il sistema, in
maniera automatica, comunica al richiedente l’impossibilità di evadere la
richiesta.
Art. 23 Rilascio delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento
1.Il rilascio della copia in formato digitale di atti e documenti viene
eseguito secondo le specifiche di cui all’articolo 16 del regolamento e
dell’art. 23-ter, comma 5 del CAD; la copia è inviata al richiedente in
allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, secondo il
formato riportato nell’Allegato 9.
2.Nel caso di copia di documenti contenenti dati sensibili o nel caso di
copia di documenti che eccedono il massimo consentito dalla posta
elettronica certificata, il messaggio di cui al comma precedente contiene
l’avviso di disponibilità della copia, secondo il formato riportato
nell’Allegato 9; il prelievo avviene secondo le specifiche di cui
all’articolo 18, commi 2, 3 e 4.
3.La copia, informatica o analogica, di documento informatico è corredata
del contrassegno di cui all’articolo 23-ter, comma 5, del CAD, al fine di
assicurare la provenienza e la conformità all’originale.
4.Il contrassegno di cui al comma precedente è generato elettronicamente su
ognuna delle pagine del documento e contiene, nella forma di codice
bidimensionale, la pagina del documento informatico di cui si rilascia copia
sottoscritta dal cancelliere con firma digitale o firma elettronica
qualificata al fine di attestarne la conformità all’originale.
5.Il contrassegno di cui al comma 3 consente la verifica automatica della
conformità della copia rilasciata, qualora riprodotta a stampa, al documento
informatico da cui è tratta nonché la verifica della firma digitale o firma
elettronica qualificata apposta sulla copia al momento del rilascio; tale
verifica può essere effettuata dal soggetto richiedente nonché dal soggetto
destinatario o beneficiario dell’atto tramite un software di visualizzazione
e verifica scaricabile gratuitamente dall’area pubblica del portale dei
servizi telematici e configurato per riconoscere esclusivamente i
contrassegni generati attraverso strumenti informatici della Giustizia.
6.Il codice bidimensionale di cui al comma 4 è generato tramite codifica
Data Matrix definita nello standard ISO/IEC (16022:2006).
CAPO IV – Consultazione delle informazioni del dominio giustizia
Art. 24 Requisiti di sicurezza – art. 26 del regolamento
1.L’architettura dei servizi di consultazione aderisce al modello MVC (Model
View Controller) e prevede il disaccoppiamento del front-end, localizzato
sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, dal back-end,
localizzato sul gestore dei servizi telematici, incaricato di esporre i
servizi sottoforma di web service (http/SOAP).
2.Il portale dei servizi telematici espone, attraverso un apposito servizio
proxy, i web service forniti dal gestore dei servizi telematici, a beneficio
dei punti di accesso e di applicazioni esterne.
3.I punti di accesso realizzano autonomamente la parte di front-end, che
deve essere localizzata all’interno della intranet del PdA stesso e non deve
essere accessibile direttamente dall’esterno.
4.I punti di accesso possono a loro volta esporre i web service forniti dal
gestore dei servizi telematici, a beneficio di applicazioni esterne.
5.Il protocollo di trasporto tra il punto di accesso e il proxy è HTTPS; la
serializzazione dei messaggi è nel formato XML/SOAP.
6.Le funzionalità fornite dai web service realizzati, nonché le relative
regole di invocazione, sono descritte tramite i WSDL pubblicati sull’area
pubblica del portale dei servizi telematici.
7.L’accesso ai servizi di consultazione avviene previa identificazione
informatica su di un punto di accesso o sul portale dei servizi telematici,
secondo le specifiche di cui all’articolo 6; a seguito di tale
identificazione, il punto di accesso o il portale dei servizi telematici
attribuiscono all’utente un ruolo di consultazione, a seconda del registro
di cancelleria; eseguita tale operazione, viene trasmesso al proxy di cui al
comma 2 il codice fiscale del soggetto che effettua l’accesso (nell’header
http) e il ruolo di consultazione stesso (nel messaggio SOAP); il proxy
verifica che il soggetto sia presente nel ReGIndE e in caso trattasi di un
avvocato che lo status non sia “radiato” o “cancellato”; qualora la verifica
abbia esito positivo, trasmette la richiesta al web service del gestore dei
servizi telematici.
8.In base al ruolo di consultazione di cui al comma precedente, il sistema
fornisce le autorizzazioni all’accesso rispetto alle informazioni
anagrafiche contenute nei sistemi di gestione dei registri o sulla base
dell’atto di delega previsto dal regolamento.
9.In fase di richiesta di attivazione, il punto di accesso può adottare
meccanismi di identificazione basati sulla gestione federata delle identità
digitali (modello GFID), secondo le specifiche di DigitPA; in questo caso,
il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, valutata la
soluzione proposta e opportunamente descritta nel piano della sicurezza,
approva il meccanismo di identificazione che soddisfa il livello di
sicurezza richiesto.
10.Fuori dai casi previsti ai commi 1 e 9, l’architettura dei servizi di
consultazione prevede in via residuale che il punto di accesso o il portale
dei servizi telematici effettuino, a seguito dell’identificazione di cui al
comma 7, un link diretto dalle proprie pagine alla pagina principale del
sito web che rende disponibili i servizi su canale sicuro (HTTPS); in questo
caso i dati identificativi del soggetto vengono inseriti nell’header HTTP
della richiesta.
11.I servizi di consultazione attivi sono elencati, per singolo ufficio, nel
catalogo dei servizi telematici, di cui all’articolo 5, comma 5.
12.L’elenco dei punti di accesso autorizzati è pubblicato nell’area pubblica
del portale dei servizi telematici e nel catalogo dei servizi telematici, di
cui all’articolo 5, comma 5.
13.Il punto di accesso si dota di un piano della sicurezza, depositato al
re-sponsabile per i sistemi informativi automatizzati unitamente all’istanza
di iscrizione all’elenco pubblico dei punti di accesso, che prevede la
trattazione, esaustiva e dettagliata, dei seguenti argomenti:
a.struttura logistica e operativa dell’organizzazione;
b.ripartizione e definizione delle responsabilità del personale addetto;
c.descrizione dei dispositivi installati;
d.descrizione dell’infrastruttura di protezione, per ciascun immobile
interessato (e rilevante ai fini della sicurezza);
e.descrizione delle procedure di registrazione delle utenze;
f.descrizione relativa all’implementazione dei meccanismi di identificazione
informatica;
g.qualora il PdA integri la gestione delle caselle di PEC dei propri utenti,
descrizione delle modalità di integrazione;
h.procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
i.procedura di gestione dei disastri;
j.analisi dei rischi e contromisure previste;
14.Ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco, il responsabile per i
sistemi in-formativi automatizzati verifica il piano della sicurezza di cui
al comma precedente e può disporre apposite verifiche in loco, in
particolare per accertare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza
riportate nel presente provvedimento.
15.Il punto di accesso abilita i propri iscritti unicamente a usufruire dei
servizi esplicitamente autorizzati dal responsabile per i sistemi
informativi automatizzati e riportati nel catalogo dei servizi telematici.
16.Il punto di accesso si dota di una casella di posta elettronica
certificata, che comunica al responsabile per i sistemi informativi
automatizzati, da utilizzarsi per inviare e ricevere comunicazioni con il
Ministero della giustizia.
Art. 25
Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – art.
28 del regolamento
1.L’utente accede ai servizi di consultazione previa registrazione presso un
punto di accesso autorizzato o presso il portale dei servizi telematici.
2.Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici effettuano la
registrazione del soggetto abilitato esterno o dell’utente privato,
prelevando il codice fiscale dal token crittografico dell’utente; attraverso
un’apposita maschera web, l’utente (senza poter modificare il codice
fiscale) completa i propri dati, inserendo almeno le seguenti informazioni:
a.nome e cognome
b.luogo e data di nascita
c.residenza
d.domicilio
e.ruolo
f.consiglio dell’ordine o ente di appartenenza
g.casella di posta elettronica certificata
3.I dati di cui al comma precedente, unitamente alla data in cui è avvenuta
la registrazione, sono archiviati e conservati per dieci anni.
4.Gli esperti e gli ausiliari del giudice, non iscritti ad alcun albo
professionale o per i quali il proprio ordine non abbia provveduto all’invio
dell’albo, presentano, all'atto della registrazione, copia elettronica in
formato PDF dell’incarico di nomina da parte del giudice; tale copia è
sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto
che s’iscrive.
5.Qualora il professionista sia iscritto ad un albo dei consulenti tecnici,
istituito presso un tribunale (ai sensi del Capo II, sezione 1, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), al PdA viene
presentata copia elettronica in formato PDF del provvedimento di iscrizione
all’albo stesso da parte del comitato; tale copia è sottoscritta con firma
digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che s’iscrive.
6.Il punto di accesso è tenuto a conservare i documenti informatici di cui
ai commi precedenti, e a renderli disponibili, su richiesta, al Ministero
della giustizia.
7.I punti di accesso trasmettono al Ministero della giustizia le
informazioni relative ai propri utenti registrati secondo le modalità di cui
all’allegato 11.
CAPO V – Pagamenti telematici
Art. 26 Requisiti relativi al processo di pagamento telematico – art. 30 del
regolamento
1.Al fine di comunicare in via telematica all’ufficio giudiziario l’avvenuto
pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato, la ricevuta
di versamento è inserita come allegato della busta telematica nel caso di
inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di
istanza gestita tramite un flusso sincrono.
2.Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, la ricevuta di
versamento è costituita dalla copia informatica dell’originale cartaceo
ottenuta per scansione e sottoscritta con firma digitale o firma elettronica
qualificata da chi ne fa uso, mentre nel caso di pagamento in modalità
telematica la ricevuta è costituita dal documento originale informatico in
formato XML, come disciplinato all’articolo 28, comma 2.
3.Il servizio di pagamento in modalità telematica è messo a disposizione dei
soggetti abilitati nell’ambito delle funzionalità del punto di accesso e del
portale dei servizi telematici, con lo scopo di permettere il versamento
attraverso strumenti telematici e di ricevere l’attestazione del versamento
attraverso il medesimo canale telematico; l’accesso ai servizi di pagamento
avviene previa identificazione informatica di cui all’articolo 6.
4.Nell’ambito del flusso per il pagamento telematico sono individuati i
se-guenti componenti architetturali:
a.Sistema dei Pagamenti (SP): infrastruttura del sistema finanziario
costituta dall’insieme di tutti gli strumenti con i quali possono essere
acquistati beni e servizi nell’economia, nonché dalle attività e dagli
intermediari che consentono l’effettivo trasferimento di tali strumenti da
un operatore ad un altro;
b.Sistema del Prestatore dei servizi di Pagamento (Psp): piattaforma
tecnologica operante presso gli istituti di credito, Poste Italiane o altri
soggetti abilitati che, ai sensi della normativa vigente e nell’ambito del
Sistema dei Pagamenti, mettono a disposizione degli utenti gli strumenti
atti ad effettuare il pagamento richiesto;
c.Front-End con il Sistema dei Pagamenti (FESP): componente infrastrutturale
(middleware) atto a facilitare lo scambio di informazioni tra i soggetti
attraverso la condivisione dei protocolli di colloquio (sia applicativi, che
di trasporto), l’implementazione delle logiche di elaborazione della
richiesta di pagamento e della ricevuta telematica nonché l’erogazione di
eventuali servizi aggiuntivi, tra cui la firma digitale dei documenti
scambiati. Le funzioni del componente possono essere integrate in un PdA,
integrate nel sistema offerto dal prestatore di servizi (Psp) o condivise
(anche da più amministrazioni) essendo messe a fattor comune nell’ambito
dell’infrastruttura di sistema della Pubblica Amministrazione (Nodo PA
all’interno di SPC);
d.Nodo PA: infrastruttura condivisa all’interno del SPC che gestisce il
colloquio con i prestatori dei servizi di pagamento (Psp) e può
anchesvolgere le funzioni previste per il FESP.
5.Le modalità tecniche d’interazione tra le componenti di cui al comma
precedentedevono essere caratterizzate dall’adozione di protocolli sicuri.
Nel caso in cui l’interazione avvenga tramite la rete SPC, il requisito è
garantito dalla natura riservata della rete stessa. In tutti gli altri casi,
il colloquio avviene attraverso l’utilizzo di certificati “server”
rilasciati da Certification Authority qualificate.
6.Le funzioni svolte dal portale dei servizi telematici integrano al loro
interno le funzioni di pagamento informatico, al fine di offrire all’utente
un servizio unico e completo. Le applicazioni offerte dai punti accesso si
uniformano a tale principio.
7.Per dare corso al pagamento il prestatore di servizi di pagamento (Psp)
concede “fiducia” all’identificazione, operata ai sensi del comma 3, dal
punto di accesso o dal portale dei servizi telematici. Ai fini del
completamento del processo di pagamento, il prestatore del servizio (Psp)
può richiedere all’utente di autenticarsi sul proprio sistema attraverso
l’immissione di ulteriori credenziali allo scopo rilasciate.
8.Il processo consente all’utente di scegliere tra diverse modalità di
pagamento messe a sua disposizione da una molteplicità di prestatori di
servizi di pagamento (Psp).
9.La ricevuta telematica restituita all’utente a fronte del pagamento
effettuato in via telematica costituisce prova del trasferimento
dell’importo versato sul conto corrente intestato alla Tesoreria dello
Stato.
10.I versamenti in Tesoreria sono effettuati in modalità telematica
attraverso quanto previsto dalla normativa vigente.
11.Per il recupero delle somme erroneamente versate si procede secondo le
modalità previste dalla legge.
Art. 27 Oggetti informatici interessati nel pagamento telematico – art. 30
del regolamento
1.La Richiesta di Pagamento Telematico (RPT), relativa al versamento di una
o più spettanze legate ad un medesimo servizio, è costituita da un file XML,
il cui XSD è riportato nell’Allegato 5, che:
a.definisce gli elementi necessari a caratterizzare i pagamenti, in
particolare qualifica il versamento con un identificativo univoco del
versamento di cui al successivo comma 5;
b.contiene i dati identificativi, variabili a seconda dell’operazione per
cui è richiesto il pagamento;
c.contiene una parte riservata (Dati Specifici Riscossione) per inserire
informazioni elaborabili automaticamente dai sistemi della Giustizia;
d.viene predisposta dal soggetto richiedente (portale dei servizi telematici
o punto di accesso) ed inviata al sistema del prestatore dei servizi di
pagamento (Psp) direttamente ovvero attraverso la componente architetturale
FESP;
e.può essere sottoscritta o meno con firma digitale ovvero con firma
elettronica qualificata dal soggetto pagatore, a seconda degli accordi
intercorsi con il Prestatore di Servizi di pagamento (PsP).
2.La Ricevuta Telematica (RT) è predisposta dal sistema del prestatore dei
servizi di pagamento (Psp) anche attraverso l’utilizzo della componente
architetturale FESP ed è restituita al soggetto richiedente a fronte di ogni
singola RPT: essa è costituita da un file XML, il cui XSD è riportato
nell’Allegato 5, che:
a.definisce gli elementi necessari a qualificare il pagamento, tra cui
l’esito del pagamento stesso e, in caso positivo, l’identificativo univoco
del pagamento assegnato dal sistema del prestatore dei servizi di pagamento
(Psp);
b.trasferisce inalterate le stesse informazioni ricevute in ingresso (RPT)
relative alla parte riservata (Dati Specifici Riscossione) a disposizione
della PA
3.Il soggetto che emette la Ricevuta Telematica (RT) di cui al comma 2, la
sottoscrive- ai sensi dell’art 30, comma 5 del regolamento- con firma
digitale o firma elettronica qualificata in formato CAdES; a tal fine
possono essere utilizzati certificati emessi da una autorità di
certificazione allo scopo messa a disposizione da DigitPA.
4.Al fine di qualificare in maniera univoca il versamento, è definito l’
identificativo di erogazione del servizio (CRS) che identifica univocamente
una richiesta di erogazione servizio da parte dei sistemi informatici del
dominio giustizia.
5.Il CRS è generato dal portale dei servizi telematici su specifica
richiesta del soggetto richiedente attraverso un servizio sincrono (tramite
web service i cui WSDL sono pubblicati sull’area pubblica del portale dei
servizi telematici) e ha il seguente formato: <check digits> <identificatore
univoco>, dove:
a.<check digit> costituisce il codice numerico di controllo (2 posizioni);
b.<identificatore univoco> è rappresentato da 33 posizioni alfanumeriche
così strutturate: <codice PdA richiedente><codice Sistema Gestore><codice
univoco operazione>; la sezione <codice PdA richiedente> (4 caratteri
alfanumerici) assicura flessibilità nella emissione del CRS; la sezione
<codice Sistema Gestore> (4 caratteri alfanumerici) rappresenta il sistema a
cui è destinata la ricevuta; la sezione <codice univoco operazione> (25
caratteri alfanumerici) contiene un codice ‘non ambiguo’ all’interno del
dominio entro il quale viene generato.
6.Il CRS viene inserito nella struttura RPT (elemento
identificativoUnivocoVersamento) e viene restituito al punto di accesso o al
portale dei servizi telematici all’interno della RT (elemento
identificativoUnivocoVersamento).
7.Al momento dell’accettazione della ricevuta di pagamento, il sistema
informatico dell’ufficio giudiziario controlla che il CRS non sia stato già
utilizzato in altre ricevute e, in tal caso, lo stesso viene annullato al
fine di non permettere il riutilizzo della stessa RT.
Art. 28 Riscontro del pagamento telematico – art. 30 del regolamento
1.Allo scopo di permettere all’Amministrazione di verificare e riscontrare
le ricevute generate a seguito di pagamento telematico, nell’ambito del
dominio giustizia è configurato un sottosistema per la memorizzazione e
gestione delle Ricevute Telematiche di cui all’articolo 27; il sottosistema
è denominato Repository Ricevute Telematiche (RRT) ed è accessibile a tutte
le applicazioni e ai sistemi del dominio Giustizia interessate dai pagamenti
telematici.
2. Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici provvede ad
inviare la RT al sistema RRT contestualmente al rilascio della stessa al
soggetto abilitato esterno richiedente.
3.Per l’invio della RT al Repository Ricevute Telematiche è messo a
disposizione un apposto servizio (web service) esposto nell’ambito del
portale dei servizi telematici; i relativi WSDL sono pubblicati nell’area
pubblica del portale dei servizi telematici.
4. Il sistema RRT permette la gestione delle RT e dei relativi CRS secondo
le modalità indicate nell’articolo 27.
5.Le informazioni relative ai pagamenti contenute nel sistema di cui al
comma 1 sono messe a disposizione, sulla base di specifica convenzione da
sottoscriversi con il responsabile per i sistemi informativi automatizzati,
degli enti e delle agenzie pubbliche per l’adempimento dei propri compiti di
verifica, controllo e contrasto all’evasione ed elusione.
6.I soggetti abilitati che hanno effettuato i versamenti in via informatica
possono consultare sul portale dei servizi telematici, previa
identificazione informatica di cui all’articolo 6, le informazioni relative
ai pagamenti contenute nel sistema di cui al comma 1.
Art. 29 Diritto di copia – art. 31 del regolamento
1.Il sistema informatico del Ministero della giustizia comunica
all’interessato l’importo da versare per i diritti di copia; tale importo è
calcolato, sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari,
in base alle indicazioni fornite dall’interessato al momento
dell’individuazione dei documenti di cui richiedere copia. L’informazione è
messa a disposizione dell’interessato attraverso il servizio di richiesta
copie attivo sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici;
unitamente all’importo dei diritti ed oneri viene comunicato all’interessato
anche l’identificativo univoco associato alla richiesta, associato
all’intero flusso di gestione della richiesta e rilascio della copia.
2.La richiesta di copia è soddisfatta solo dopo che è pervenuta la ricevuta
di versamento di cui all’articolo 27, comma 2.
CAPO VI – Disposizioni finali e transitorie
Art. 30 Gestione del transitorio – art. 35 del regolamento
1.Al momento dell’attivazione, sul ReGIndE di cui all’articolo 7,
dell’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto abilitato
esterno, il portale dei servizi telematici invia un messaggio di PEC al
medesimo soggetto comunicando l’avvenuta attivazione. La comunicazione
riporta espressa avvertenza che il soggetto abilitato esterno dovrà usare
per le successive trasmissioni unicamente la casella PEC.
2.Contestualmente all’invio della comunicazione di cui al comma 1, il
portale invia un messaggio di PEC alla casella di servizio del PdA, prevista
dall’articolo 25, comma 16.
3.A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il soggetto abilitato
esterno utilizza unicamente il sistema di trasmissione della posta
elettronica certificata, così come disciplinato nel presente provvedimento.
4.A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore dei servizi
telematici:
a.Invia comunicazioni e notificazioni solamente alla casella di PEC ivi
indicata;
b.Consente la ricezione di atti solo tramite PEC, rifiutando
automatica-mente il deposito tramite altro canale.
Art. 31 Efficacia
1.Il presente decreto acquista efficacia decorsi 15 giorni dalla sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2011
IL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Stefano Aprile
Ministero dell’economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria
generale dello stato
ufficio centrale del bilancio presso il ministero della giustizia
visto e registrato n. 11750/II.
Roma, 21 luglio 2011
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Stefano Pesce
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it