Notificazioni per via telematica - dominio
giustizia - Registro generale degli indirizzi elettronici - Trasmissione dei
documenti - Pagamenti telematici - contributo unificato - Decreto del Ministro della giustizia in data
21 febbraio 2011 recante «Regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai
sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.
193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.»
Il Ministro della Giustizia
di concerto con
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante
«Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario»,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010 n.24;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice
dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visti gli articoli 16 e 16 bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico
nazionale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 »;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123,
recante «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e
telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo
dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta
elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003,
n. 3»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 17 luglio 2008, recante
«Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici
nel processo civile»;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole
procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati
dell'amministrazione della giustizia»;
Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio 2009,
recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta
elettronica certificata assegnata ai cittadini»;
Rilevata la necessità di adottare le regole tecniche previste dall’articolo
4, comma 1, del citato decreto, in sostituzione delle regole tecniche
adottate con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n.
123 e con il decreto del Ministro della Giustizia 17 luglio 2008;
Acquisito il parere espresso in data 15 luglio 2010 dal Garante per la
protezione dei dati personali;
Acquisito il parere espresso in data 20 luglio 2010 da DigitPA;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva
per gli atti normativi nell’adunanza del 25 novembre 2010 e quello espresso
nell’adunanza del 20 dicembre 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18
gennaio 2011;
Provvedimento 18 luglio 2011 - Specifiche
tecniche previste dall'art. 34, c.1, del regolamento concernente le regole
tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal D.lgs 82/2005 e successive modificazioni, ai sensi
dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Ddl 193/2009, convertito nella legge
24/2010
Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati
Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n.
44 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011), portante
“Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4,
commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella
legge 22 febbraio 2010 n.24;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in
materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta
elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003,
n. 3»;
Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole
procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati
dell'amministrazione della giustizia»;
Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 6 maggio 2009,
recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta
elettronica certificata assegnata ai cittadini»;
Rilevata la necessità di adottare le specifiche tecniche previste
dall’articolo 34, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 febbraio 2011,
n. 44;
Acquisito il parere espresso in data 17 giugno 2011 dal Garante per la
protezione dei dati personali;
Acquisito il parere espresso in data 15 giugno 2011 da DigitPA;
EMANA
il seguente provvedimento:
omissis articoli inseriti
Art. 31 Efficacia
1.Il presente decreto acquista efficacia decorsi 15 giorni dalla sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 luglio 2011
IL RESPONSABILE PER I SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Stefano Aprile
Ministero dell’economia e delle finanze - dipartimento della ragioneria
generale dello stato
ufficio centrale del bilancio presso il ministero della giustizia
visto e registrato n. 11750/II.
Roma, 21 luglio 2011
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Stefano Pesce
CAPO I – Principi generali
Art. 1 Ambito di applicazione
1.Il presente provvedimento stabilisce le specifiche tecniche previste
dall’articolo 34, comma 1, del regolamento concernente le regole tecniche
per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai
sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.
193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24.
Art. 2 Definizioni
1.Ai fini del presente provvedimento, oltre alle definizioni contenute
nell’articolo 2 del regolamento, si intende:
a.regolamento: il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio
2011, n. 44, portante “Regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai
sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.
193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24;
b.CEC-PAC: Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica
Amministrazione e Cittadini, di cui al D.P.C.M. 6 maggio 2009;
c.CNS: Carta Nazionale dei Servizi;
d.CSV: Comma-separated values;
e.DTD: Document Type Definition;
f.DGSIA: Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del
Ministero della Giustizia, responsabile per i sistemi informativi
automatizzati;
g.GSU: Sistema di gestione informatizzata dei registri per gli uffici
notifiche e protesti;
h.HSM: Hardware Security Module;
i.HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer;
j.IMAP: Internet Message Access Protocol;
k.PdA: Punto di Accesso, come definito all’art. 23 del regolamento;
l.PEC: Posta Elettronica Certificata;
m.POP: Post Office Protocol;
n.PP.AA.: Pubbliche Amministrazioni;
o.RdA: Ricevuta di Accettazione della Posta Elettronica Certificata;
p.RdAC: Ricevuta di Avvenuta Consegna della Posta Elettronica Certificata;
q.ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, come definito
all’art. 7 del regolamento;
r.SMTP: Simple Mail Transfer Protocol;
s.UU.GG.: Uffici Giudiziari;
t.WSDL: Web Services Definition Language;
u.XML; eXtensible Markup Language;
v.XSD: XML Schema Definition;
w.SPC: Sistema Pubblico di Connettività;
x.PKCS#11: interfaccia di programmazione che consente di accedere alle
funzionalità crittografiche del token; tramite l’opportuna sequenza di
chiamate al token per mezzo dell’interfaccia PKCS#11 è possibile
implementare la procedura di identificazione.
y.CAdES (CMS Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica
definito nella norma ETSI TS 101 733 V1.7.4 e basata a sua volta sulle
specifiche RFC 3852 e RFC 2634 e successive modificazioni.
z.PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di busta crittografica
definito nella norma ETSI TS 102 778 basata a sua volta sullo standard
ISO/IEC 32000 e successive modificazioni.
aa.OID (Object IDentifier): codice univoco basato su una sequenza ordinata
di numeri per l’identificazione di evidenze informatiche utilizzate per la
rappresentazione di oggetti come estensioni, attributi, documenti e
strutture di dati in genere nell’ambito degli standard internazionali
relativi alla interconnessione dei sistemi aperti che richiedono
un’identificazione univoca in ambito mondiale.
ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
CAPO I – PRINCIPI GENERALI
ART. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per l'adozione nel
processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24, recante
«Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario» ed
in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice
dell'amministrazione digitale” e successive modificazioni.
ART. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) dominio giustizia: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante
il quale il Ministero della giustizia tratta in via informatica e telematica
qualsiasi tipo di attività, di dato, di servizio, di comunicazione e di
procedura;
b) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che
fornisce l’accesso ai servizi telematici resi disponibili dal dominio
giustizia, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente
decreto;
c) punto di accesso: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce ai
soggetti abilitati esterni al dominio giustizia i servizi di connessione al
portale dei servizi telematici, secondo le regole tecnico-operative
riportate nel presente decreto;
d) gestore dei servizi telematici: sistema informatico, interno al dominio
giustizia, che consente l’interoperabilità tra i sistemi informatici
utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici
e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia;
e) posta elettronica certificata: sistema di posta elettronica nel quale è
fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la
consegna di documenti informatici, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
f) identificazione informatica: operazione di identificazione in rete del
titolare della carta nazionale dei servizi o di altro dispositivo
crittografico, mediante un certificato di autenticazione, secondo la
definizione di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modificazioni;
g) firma digitale: firma elettronica avanzata, basata su un certificato
qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, e generata mediante
un dispositivo per la creazione di una firma sicura, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
h) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo d’ufficio,
contenente gli atti del processo come documenti informatici, oppure le copie
informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto
cartaceo, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale;
i) codice dell’amministrazione digitale (CAD): decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale” e successive
modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e successive modificazioni;
m) soggetti abilitati: i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di
consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici
relativi al processo. In particolare si intende per:
1) soggetti abilitati interni: i magistrati, il personale degli uffici
giudiziari e degli UNEP;
2) soggetti abilitati esterni: i soggetti abilitati esterni privati e i
soggetti abilitati esterni pubblici;
3) soggetti abilitati esterni privati: i difensori delle parti private, gli
avvocati iscritti negli elenchi speciali, gli esperti e gli ausiliari del
giudice;
4) soggetti abilitati esterni pubblici: gli avvocati, i procuratori dello
Stato e gli altri dipendenti di amministrazioni statali, regionali,
metropolitane, provinciali e comunali;
n) utente privato: la persona fisica o giuridica, quando opera al di fuori
dei casi previsti dalla lettera m);
o) certificazione del soggetto abilitato esterno privato: attestazione di
iscrizione all'albo, all’albo speciale, al registro ovvero di possesso della
qualifica che legittima l’esercizio delle funzioni professionali e l'assenza
di cause ostative all’accesso;
p) certificazione del soggetto abilitato esterno pubblico: attestazione di
appartenenza del soggetto all’amministrazione pubblica e dello svolgimento
di funzioni tali da legittimare l’accesso;
q) specifiche tecniche: le disposizioni di carattere tecnico emanate, ai
sensi dell’articolo 34, dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e il Garante
per la protezione dei dati personali, limitatamente ai profili inerenti la
protezione dei dati personali;
r) spam: messaggi indesiderati;
s) software antispam: software studiato e progettato per rilevare ed
eliminare lo spam;
t) log: documento informatico contenente la registrazione cronologica di una
o più operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema
informatico;
u) richiesta di pagamento telematico (RPT): struttura standardizzata che
definisce gli elementi necessari a caratterizzare il pagamento e qualifica
il versamento con un identificativo univoco, nonché contiene i dati
identificativi, variabili secondo il tipo di operazione, e una parte
riservata per inserire informazioni elaborabili automaticamente dai sistemi
informatici;
v) ricevuta telematica (RT): struttura standardizzata, emessa a fronte di
una RPT, che definisce gli elementi necessari a qualificare il pagamento e
trasferisce inalterate le informazioni della RPT relative alla parte
riservata;
z) identificativo univoco di erogazione del servizio (CRS): identifica
univocamente una richiesta di erogazione del servizio ed è associato alla
RPT e alla RT al fine di qualificare in maniera univoca il versamento;
aa) prestatore dei servizi di pagamento: gli istituti di credito, Poste
Italiane e gli altri soggetti che, ai sensi del decreto legislativo 27
gennaio 2010 n.11 e successive modifiche ed integrazioni, mettono a
disposizione strumenti atti ad effettuare pagamenti.
CAPO II – SISTEMI INFORMATICI DEL DOMINIO GIUSTIZIA
ART. 3
(Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia)
1. I sistemi del dominio giustizia sono strutturati in conformità al codice
dell’amministrazione digitale, alle disposizioni del Codice in materia di
protezione dei dati personali e in particolare alle prescrizioni in materia
di sicurezza dei dati, nonché al decreto ministeriale emanato a norma
dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del Ministro della
giustizia 27 marzo 2000, n. 264.
2. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia è responsabile dello sviluppo, del funzionamento e della
gestione dei sistemi informatici del dominio giustizia.
3. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di livello
distrettuale o interdistrettuale, secondo le specifiche di cui all’articolo
34.
Art. 3 Infrastrutture informatiche – art.
3 del regolamento
1.Il sistema informatico del Ministero della giustizia è articolato, salvo
le infrastrutture unitarie e comuni, a livello interdistrettuale e
distrettuale. In fase transitoria e quando ragioni tecniche lo rendono
assolutamente necessario, possono essere mantenute strutture a livello
locale.
2.Fermo quanto previsto da altre disposizioni, costituiscono infrastrutture
unitarie e comuni le banche dati e i sistemi informatici indicati
nell’allegato 1.
3.Il sistema di posta elettronica certificata è gestito dal fornitore presso
la propria sala server, collegata ad SPC secondo le relative regole di
interoperabilità e sicurezza.
4.Il dispiegamento di detti sistemi rispetta le disposizioni di cui al
decreto del Ministro della giustizia in data 27 aprile 2009, recante “Nuove
regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati
dell'amministrazione della giustizia”.
5.Il Responsabile S.I.A. emana ed aggiorna periodicamente, con proprio
decreto, le linee guida per la organizzazione e gestione del sistema
informatico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le
linee guida sono rese note con gli opportuni strumenti di comunicazione ed
in ogni caso sul sito internet dell’Amministrazione.
6.Le strutture elaborative serventi ed i dati sono allocati in
corrispondenza delle componenti di cui ai commi precedenti.
ART. 4
(Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia)
1. Salvo quanto previsto all’articolo 19, il Ministero della giustizia si
avvale di un proprio servizio di posta elettronica certificata conforme a
quanto previsto dal codice dell’amministrazione digitale.
2. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari e
degli UNEP, da utilizzare unicamente per i servizi di cui al presente
decreto, sono pubblicati sul portale dei servizi telematici e rispettano le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
3. Il Ministero della giustizia garantisce la conservazione dei log dei
messaggi transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica
certificata per cinque anni.
Art. 4 Gestore della posta elettronica
certificata del Ministero della giustizia – art. 4 del regolamento
1.Il Ministero della giustizia si avvale del proprio gestore di posta
elettronica certificata, che rilascia e gestisce apposite caselle di PEC
degli uffici giudiziari e degli UNEP da utilizzare esclusivamente per i
servizi previsti dal regolamento, nel rispetto delle specifiche tecniche
riportate in questo provvedimento.
2.Le caselle appartengono ad apposito sotto-dominio (civi-le.ptel.giustiziacert.it
e penale.ptel.giustiziacert.it) e possono ricevere unicamente messaggi di
posta elettronica certificata. I messaggi di posta elettronica ordinaria
vengono automaticamente scartati.
3.Il gestore dei servizi telematici utilizza i protocolli POP3, POP3S, IMAP,
IMAPS e SMTP per collegarsi al gestore di posta elettronica certificata del
Ministero.
4.La codifica dei singoli uffici, comprensiva del relativo indirizzo di PEC,
è contenuta nel catalogo dei servizi telematici di cui all’articolo 5, comma
3.
5.Non possono essere utilizzate diverse caselle di PEC per la trasmissione e
il deposito di atti processuali.
6.Il Ministero della giustizia conserva il log dei messaggi, transitati
attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata, per dieci
anni. A tal fine, il gestore di PEC del Ministero invia giornalmente, a una
casella di posta di sistema, il log in formato CSV. Il log, sottoscritto con
firma digitale o firma elettronica qualificata, è relativo a tutti gli
indirizzi del sotto-dominio delle caselle del processo telematico e contiene
tutti gli eventi relativi ai messaggi pervenuti, conservando le seguenti
informazioni:
a.il codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale;
b.la data e l’ora dell’evento;
c.il mittente del messaggio originale;
d.i destinatari del messaggio originale;
e.l’oggetto del messaggio originale;
f.il tipo di evento (accettazione, ricezione, consegna, emissione ricevute,
errore, ecc.);
g.il codice identificativo dei messaggi correlati generati (ricevute,
errori, ecc.);
h.il gestore mittente.
7.Un apposito modulo nell’ambito del portale dei servizi telematici
comprende i componenti funzionali necessari per l’acquisizione, il
salvataggio e l’interrogazione dei log prodotti dal servizio di PEC.
8.I web service d’interrogazione dei log PEC sono disponibili ai sistemi
interni al dominio Giustizia.
9.Le comunicazioni di atti e documenti tra l’ufficio del pubblico ministero
e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nella fase delle indagini
preliminari, avvengono mediante i gestori di posta elettronica certificata
delle forze di polizia, le cui caselle sono rese disponibili unicamente agli
utenti abilitati; in questo caso il gestore dei servizi telematici utilizza
un canale sicuro progetto da un meccanismo di crittografia ai sensi di
quanto previsto dall’articolo 20.
ART. 5
(Gestore dei servizi telematici)
1. Il gestore dei servizi telematici assicura l’interoperabilità tra i
sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale
dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della giustizia.
ART. 6
(Portale dei servizi telematici)
1. Il portale dei servizi telematici consente l’accesso da parte dell’utente
privato alle informazioni, ai dati e ai provvedimenti giudiziari secondo
quanto previsto dall’articolo 51 del codice in materia di protezione dei
dati personali.
2. L’accesso di cui al comma 1 avviene a norma dell’articolo 64 del codice
dell’amministrazione digitale e secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell’articolo 34.
3. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti
abilitati esterni i servizi di consultazione, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 34.
4. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione i servizi di
pagamento telematico, secondo quanto previsto dal capo V del presente
decreto.
5. Il portale dei servizi telematici mette a disposizione dei soggetti
abilitati e degli utenti privati, in un’apposita area, i documenti che
contengono dati sensibili oppure che eccedono le dimensioni del messaggio di
posta elettronica certificata di cui all’articolo 13, comma 8, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34 e nel rispetto dei
requisiti di sicurezza di cui all’articolo 26.
6. Il portale dei servizi telematici consente accesso senza l’impiego di
apposite credenziali, sistemi di identificazione e requisiti di
legittimazione, alle
informazioni ed alla documentazione sui servizi telematici del dominio
giustizia, alle raccolte giurisprudenziali e alle informazioni essenziali
sullo stato dei procedimenti pendenti, che vengono rese disponibili in forma
anonima.
Art. 5 Portale dei servizi telematici –
art. 6 del regolamento
1.Il portale dei servizi telematici è accessibile all’indirizzo
www.processotelematico.giustizia.it ed è composto di una “area pubblica” e
di una “area riservata”.
2.L’“area pubblica”, dal titolo “Servizi online Uffici Giudiziari”, è
composta da tutte le pagine web e i servizi del portale disponibili ad
accesso senza l’impiego di apposite credenziali, sistemi di identificazione
e requisiti di legittimazione; in essa sono disponibili le seguenti
tipologie d’informazione:
a.Informazioni e documentazione sui servizi telematici del dominio
giustizia;
b.Raccolte giurisprudenziali;
c.Informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, rese
di-sponibili in forma anonima; in questo caso, i parametri e i risultati di
ricerca riportano unicamente i dati identificativi dei procedimenti (numero
di ruolo, numero di sentenza, ecc.), senza riferimenti in chiaro ai nomi o
ai dati personali delle parti e tali per cui non sia possibile risalire
all’identità dell’interessato. Il canale di comunicazione per l’accesso a
tali informazioni è cifrato (HTTPS).
3.Nell’area pubblica è consultabile il catalogo dei servizi telematici, che
si compone di una serie di file aventi lo scopo di censire, in forma
strutturata, tutte le informazioni relative ai servizi telematici, secondo
gli XSD di cui all’Allegato 10.
4.Per “area riservata” s’intende il contenitore di tutte le pagine e i
servizi del portale disponibili previa identificazione informatica, come
disciplinata dall’articolo 6.
5.Nell’area riservata sono disponibili informazioni, dati e provvedimenti
giudiziari in formato elettronico, secondo quanto previsto all’art. 27 del
regolamento, nonché i servizi di pagamento telematico e di richiesta copie.
Art. 6 Identificazione informatica – art. 6 del regolamento
1.L’identificazione informatica avviene sul portale dei servizi telematici
mediante carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi e sul
punto di accesso mediante token crittografico (smart card, chiavetta USB o
altro dispositivo sicuro); in quest’ultimo caso, l’identificazione avviene
nel rispetto dei seguenti requisiti:
a.Il certificato deve essere rilasciato da una Certification Authority (CA),
accreditata da DigitPA, che si fa garante dell’identità del soggetto.
b.Il certificato deve rispettare il profilo del certificato previsto dalla
Carta Nazionale dei Servizi (CNS), facendo riferimento all’Appendice 1 del
documento rilasciato dal CNIPA: “Linee guida per l’emissione e l’utilizzo
della Carta Nazionale dei Servizi”. L’estensione Certificate Policy
(2.5.29.32) può essere valorizzata con un Object Identifier (OID) definito
dalla CA.
c.In termini di sicurezza, i dispositivi ammessi sono i dispositivi
personali consentiti per la firma elettronica qualificata e quindi smart
card e token USB, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. I
dispositivi sicuri devono essere certificati Common Criteria EAL4+ con
traguardo di sicurezza o profilo di protezione conforme alle disposizioni
comunitarie.
d.In termini d’interoperabilità, sono ammissibili dispositivi che consentano
la disponibilità di entrambe le interfacce PKCS#11 e CSP; in particolare
entrambe le interfacce devono consentire l’accesso alla procedura
d’identificazione forte mediante digitazione del PIN da parte dell’utente;
il dispositivo deve inoltre rispettare la strutturazione del file system
come da specifiche CNS.
2.In fase di identificazione, il punto di accesso o il portale dei servizi
telematici verifica la validità del certificato presente nel token
crittografico utilizzato dall’utente che accede; prima di consentire
qualunque operazione, inoltre, il punto di accesso verifica che il token
crittografico sia collegato alla postazione; in caso contrario, invalida e
termina la sessione.
3.Il Ministero della giustizia verifica, anche attraverso opportune visite
ispettive, che i punti di accesso rispettino i predetti requisiti.
4.La violazione di queste regole di sicurezza comporta per il punto di
accesso la sospensione dell’autorizzazione a erogare i servizi, fino al
definitivo rispetto dei requisiti.
5.Possono essere utilizzati certificati di autenticazione non conformi alle
specifiche di cui sopra, purché emessi entro il 30 settembre 2011.
ART. 7
(Registro generale degli indirizzi elettronici)
1. Il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero
della giustizia, contiene i dati identificativi e l’indirizzo di posta
elettronica certificata dei soggetti abilitati esterni di cui al comma 3 e
degli utenti privati di cui al comma 4.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito
mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui all’articolo 16,
comma 7, del Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge
del 28 gennaio 2009 n° 2, inviati al Ministero della giustizia secondo le
specifiche tecniche di cui all’articolo 34.
3. Per i soggetti abilitati esterni non iscritti negli albi di cui al comma
2, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
4. Per le persone fisiche, quali utenti privati, che non operano nelle
qualità di cui ai commi 2 e 3, gli indirizzi sono consultabili ai sensi
dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
maggio 2009, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
34.
5. Per le imprese, gli indirizzi sono consultabili, senza oneri, ai sensi
dell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, con le modalità di cui al
comma 10 del medesimo articolo e secondo le specifiche tecniche di cui
all'articolo 34.
6. Il registro generale degli indirizzi elettronici è accessibile ai
soggetti abilitati mediante le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34.
Art. 7 Registro generale degli indirizzi
elettronici – art. 7 del regolamento
1.Il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) è gestito dal
Ministero della giustizia e contiene i dati identificativi nonché
l’indirizzo di PEC dei soggetti abilitati esterni.
2.Il ReGIndE censisce i soggetti abilitati esterni che intendono fruire dei
servizi telematici di cui al presente regolamento.
3.I sistemi di gestione informatizzata dei registri di cancelleria
utilizzano il ReGIndE al fine di evitare l’inserimento manuale dei dati.
4.Le categorie di soggetti (nel prosieguo anche enti) il cui profilo
anagrafico alimenta il ReGIndE sono:
a.soggetti appartenenti ad un ente pubblico che svolgano uno specifico ruolo
nell’ambito di procedimenti (ad esempio avvocati e funzionari dell’INPS e
dell’Avvocatura dello Stato, avvocati e funzionari delle PP.AA.);
b.professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge (ad esempio
consiglio dell’ordine degli avvocati o consiglio nazionale del Notariato);
c.professionisti non iscritti ad alcun albo: tutti quei soggetti nominati
dal giudice come consulenti tecnici d’ufficio – o più in generale ausiliari
del giudice – non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono
ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al
Ministero della giustizia (ad eccezione degli avvocati).
5.Il ReGIndE non gestisce informazioni già presenti in registri disponibili
alle PP.AA., qualora questi siano accessibili in via telematica ai sensi
dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, il cui contenuto occorre ai
sistemi del dominio Giustizia; da tali registri (tra cui il registro delle
imprese, delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini) sono recuperati
gli indirizzi di PEC dei professionisti e delle imprese, nonché gli
indirizzi CEC-PAC dei cittadini ivi censiti.
6.Il ReGIndE è direttamente accessibile dai sistemi interni al dominio
giustizia, attraverso un apposito web service.
7.Il ReGIndE è consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite il
proprio punto di accesso o tramite il Portale dei Servizi Telematici (area
riservata), su connessioni sicure (SSL v3), attraverso un apposito web
service; i relativi WSDL sono pubblicati nell’area pubblica del portale dei
servizi telematici.
Art. 8 Alimentazione del registro generale degli indirizzi elettronici –
art. 7 del regolamento
1.L’alimentazione del ReGIndE avviene previo invio al responsabile per i
sistemi informativi automatizzati di un documento di censimento contenente
le informazioni necessarie ad identificare:
a.l’ente stesso attraverso: codice ente, descrizione, codice fiscale/partita
iva;
b.il nominativo e il codice fiscale del delegato all’invio dell’albo, che
dovrà sottoscrivere con firma digitale o firma elettronica qualificata
l’albo in trasmissione;
c.la casella di PEC utilizzata per l’invio dell’albo.
2.Il documento di censimento di cui al comma precedente aderisce al modello
reperibile nell’area pubblica del portale e viene inviato all’indirizzo di
posta elettronica certificata del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it.
3.Terminate le operazioni di censimento da parte del responsabile per i
si-stemi informativi automatizzati, l’ente mittente del documento di
censimento riceve una risposta; in caso di esito positivo, l’ente può
procedere all’invio dell’albo secondo le seguenti specifiche:
a.il messaggio deve essere di posta elettronica certificata; non sono
considerati i messaggi di posta ordinaria;
b.non vi sono vincoli sull’oggetto né sul body del messaggio;
c.l’indirizzo di PEC mittente deve essere censito tra quelli delegati
all’invio e riportati nel documento di censimento;
d.deve essere allegato un solo file (ComunicazioniSoggetti.xml),
sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata;
e.la firma digitale o firma elettronica qualificata deve appartenere al
soggetto delegato di cui al comma 1, lettera b, sulla base del codice
fiscale censito;
f.il file ComunicazioniSoggetti.xml deve essere conforme all’XML-Schema di
cui all’Allegato 2;
g.il codice ente specificato nel file deve essere tra quelli censiti.
4.Il mancato rispetto di uno o più dei vincoli di cui all’articolo
precedente comporta un messaggio automatico di esito negativo; in questo
caso l’allegato ComunicazioniSoggetti.xml viene scartato.
5.A ogni invio corrisponde una risposta tramite PEC; il messaggio ha come
oggetto la medesima descrizione del messaggio originale con il suffisso “–
Esito” e riporta in allegato l’esito dell’elaborazione del messaggio con le
eventuali eccezioni; il formato del messaggio di esito, inviato come
allegato al messaggio di PEC, è descritto nell’Allegato 3.
6.L’esito si riferisce sia ad errori presenti sui dati e, quindi
riconducibili alle informazioni dei singoli soggetti (come ad esempio codice
fiscale inesistente), sia ad errori legati a vincoli e prerequisiti che
presuppongono la validità dell’invio di un albo (ad esempio: censimento
dell’ente richiedente e dei soggetti abilitati all’invio dell’albo).
7.Ad ogni nuovo indirizzo di PEC registrato nelle anagrafiche a seguito
dell’inserimento di un nuovo soggetto o di modifica di uno esistente, viene
inviato un messaggio di PEC di cortesia in cui si attesta l’avvenuta
registrazione.
Art. 9 Professionisti non iscritti in albi – art. 7 del regolamento
1.I professionisti non iscritti all’albo, oppure per i quali il proprio
ordine di appartenenza non abbia provveduto all’invio di copia dell’albo (ad
eccezione degli avvocati), si registrano al ReGIndE attraverso un Punto di
Accesso (PdA) o attraverso il Portale dei Servizi Telematici, previa
identificazione, effettuando altresì l’inserimento (upload) del file che
contiene copia informatica, in formato PDF, dell’incarico di nomina da parte
del giudice; tale file è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata dal soggetto che intende iscriversi.
2.Il PdA provvede a trasmettere l’avvenuta registrazione con le medesime
modalità di cui all’articolo precedente, con la differenza che il file
ComunicazioniSoggetti.xml è digitalmente sottoscritto con firma digitale o
firma elettronica qualificata dal PdA.
3.Qualora il professionista di cui al comma 1 s’iscriva ad un albo, oppure
pervenga copia dell’albo da parte dell’ordine di appartenenza, prevalgono i
dati trasmessi dall’ordine stesso; in questo caso il sistema cancella la
prima iscrizione e invia un messaggio PEC di cortesia al professionista.
ART. 8
(Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni)
1. I sistemi informatici del dominio giustizia mettono a disposizione dei
soggetti abilitati interni le funzioni di ricezione, accettazione e
trasmissione dei dati e dei documenti informatici nonché di consultazione e
gestione del fascicolo informatico, secondo le specifiche di cui
all’articolo 34.
2. L’accesso dei soggetti abilitati interni è effettuato con le modalità
definite dalle specifiche tecniche di cui all’articolo 34, che consentono
l’accesso anche dall’esterno del dominio giustizia.
3. Nelle specifiche di cui al comma 2 sono disciplinati i requisiti di
legittimazione e le credenziali di accesso al sistema da parte delle
strutture e dei soggetti abilitati interni.
Art. 10 Sistemi informatici per i soggetti
abilitati interni – art. 8 del regolamento
1.I sistemi informatici a disposizione dei soggetti abilitati interni sono
conformi alle regole di cui al D.M. 27 aprile 2009 e mettono a disposizione
le funzioni relative a:
a.ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti
informatici;
b.consultazione e gestione del fascicolo informatico.
2.Per l’accesso ai sistemi di cui al comma precedente dall’interno degli
uffici giudiziari, l’identificazione è effettuata mediante coppia di
credenziali “nome utente/password” ovvero mediante identificazione
informatica ai sensi dell’articolo 6.
3.Per l’accesso ai sistemi di cui al comma 1 dall’esterno della Rete
Giustizia, l’identificazione è effettuata dal portale dei servizi telematici
sulla base del sistema “Active Directory Nazionale” (ADN) e secondo le
specifiche di cui all’articolo 6; ai soli fini del recupero dall’esterno
delle informazioni di registro da parte dei sistemi a disposizione dei
magistrati in ambito civile, è sufficiente l’identificazione sulla base del
sistema ADN purché l’interrogazione dei dati finalizzati al recupero preveda
l’indicazione del numero di ruolo generale nonché del codice fiscale
dell’attore principale e del convenuto principale del procedimento.
Art. 11 Fascicolo informatico – art. 9 del regolamento
1.Il fascicolo informatico raccoglie i documenti (atti, allegati, ricevute
di posta elettronica certificata) da chiunque formati, nonché le copie
informatiche dei documenti; raccoglie altresì le copie informatiche dei
medesimi atti quando siano stati depositati su supporto cartaceo.
2.Il sistema di gestione del fascicolo informatico, realizzato secondo
quanto previsto all’articolo 41 del CAD, è la parte del sistema documentale
del Ministero della giustizia che si occupa di archiviare e reperire tutti i
documenti informatici, prodotti sia all'interno che all’esterno; fornisce
pertanto ai sistemi fruitori (sistemi di gestione dei registri di
cancelleria, gestore dei servizi telematici e strumenti a disposizione dei
magistrati) tutte le primitive – esposte attraverso appositi web service –
necessarie per il recupero, l’archiviazione e la conservazione dei documenti
informatici, secondo le normative in vigore; l’accesso al sistema di
gestione documentale avviene soltanto per il tramite dei sistemi fruitori,
che gestiscono le logiche di profilazione e autorizzazione.
3.Le operazioni di accesso al fascicolo informatico sono registrate in un
apposito file di log che contiene le seguenti informazioni:
a.il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l’accesso;
b.il riferimento al documento prelevato o consultato (codice identificativo
del documento nell’ambito del sistema documentale);
c.la data e l’ora dell’accesso.
4.Il suddetto file di log è sottoposto a procedura di conservazione, sempre
nell’ambito del sistema documentale, per cinque anni.
ART. 9
(Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico)
1. Il Ministero della giustizia gestisce i procedimenti utilizzando le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, raccogliendo in un
fascicolo informatico gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute di
posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque
formati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati
depositati su supporto cartaceo.
2. Il sistema di gestione del fascicolo informatico è la parte del sistema
documentale del Ministero della giustizia dedicata all'archiviazione e al
reperimento di tutti i documenti informatici, prodotti sia all'interno che
all’esterno, secondo le specifiche tecniche di cui all’articolo 34.
3. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta
e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando
gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto
cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla
disciplina processuale vigente.
4. Il fascicolo informatico reca l’indicazione:
a) dell’ufficio titolare del procedimento, che cura la costituzione e la
gestione del fascicolo medesimo;
b) dell’oggetto del procedimento;
c) dell’elenco dei documenti contenuti.
5. Il fascicolo informatico è formato in modo da garantire la facile
reperibilità ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla
data di deposito, al loro contenuto, ed alle finalità dei singoli documenti.
6. Con le specifiche tecniche di cui all’articolo 34 sono definite le
modalità per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al
fascicolo informatico.
ART. 10
(Infrastruttura di comunicazione)
1. I sistemi informatici del dominio giustizia utilizzano l'infrastruttura
tecnologica resa disponibile nell'ambito del Sistema Pubblico di
Connettività per le comunicazioni con l’esterno del dominio giustizia.
CAPO III – TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI
ART. 11
(Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico)
1. L’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi
attivi ed è redatto nei formati previsti dalle specifiche tecniche di cui
all’articolo 34; le informazioni strutturate sono in formato XML, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, pubblicate sul
portale dei servizi telematici.
2. La nota di iscrizione a ruolo può essere trasmessa per via telematica
come documento informatico sottoscritto con firma digitale; le relative
informazioni sono contenute nelle informazioni strutturate di cui al primo
comma, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
CAPO III – Trasmissione di atti e
documenti informatici
Art. 12 Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico –
art. 11 del regolamento
a.L’atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti
requisiti:
a.è in formato PDF;
b.è privo di elementi attivi;
c.è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza
restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto
ammessa la scansione di immagini;
d.è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna,
pertanto il file ha la seguente denominazione: <nome file libero>.pdf.p7m;
e.è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni
strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e
che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; esso è denominato
DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata.
b.La struttura del documento firmato è CAdES; il certificato di firma è
inserito nella busta crittografica La modalità di apposizione della firma
digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo “firme multiple
indipendenti” o parallele , e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno
con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della
busta). L’ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è
significativo e un’alterazione dell’ordinamento delle firme non pregiudica
la validità della busta crittografica; il file generato si presenta con
un’unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per
l’apposizione di una firma singola che per l’apposizione di firme multiple.
ART. 12
(Formato dei documenti informatici allegati)
1. I documenti informatici allegati all’atto del processo sono privi di
elementi attivi e hanno i formati previsti dalle specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. E’ consentito l’utilizzo dei formati compressi, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, purché contenenti solo file
nei formati previsti dal comma precedente.
Art. 13 Formato dei documenti informatici
allegati – art. 12 del regolamento
1.I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui
macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
a..pdf
b..odf
c..rtf
d..txt
e..jpg
f..gif
g..tiff
h..xml.
2.È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti
file nei formati previsti al comma precedente:
a..zip
b..rar
c..arj.
3.Gli allegati possono essere sottoscritta con firma digitale o firma
elettronica qualificata; nel caso di formati compressi la firma digitale, se
presente, deve essere applicata dopo la compressione.
Art. 14 Trasmissione dei documenti da
parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati – art. 13 del
regolamento
1.L’atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta “busta telematica”,
ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per
l’elaborazione da parte del sistema ricevente (gestore dei servizi
telematici); in particolare la busta contiene il file Atto.enc, ottenuto
dalla cifratura del file Atto.msg, il quale contiene a sua volta:
a.IndiceBusta.xml: il DTD è riportato nell’Allegato 4.
b.DatiAtto.xml: gli XSD sono riportati nell’Allegato 5.
c.<nome file (libero)>.pdf.p7m: atto vero e proprio, in formato PDF,
sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata (firma
esterna).
d.AllegatoX.xxx[.p7m]: uno o più allegati nei formati di file di cui
all’articolo 13, eventualmente sottoscritti con firma digitale o firma
elettronica qualificata; il nome del file può essere scelto liberamente.
2.La cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di sessione (ChiaveSessione)
cifrata con il certificato del destinatario; IssuerDname è il Distinguished
Name della CA che ha emesso il certificato dell’ufficio giudiziario o dell’UNEP
destinatario, SerialNumber è il numero seriale del certificato dell’ufficio
giudiziario o dell’UNEP destinatario; l’algoritmo utilizzato per
l’operazione di cifratura simmetrica del file è il 3DES e le chiavi
simmetriche di sessione sono cifrate utilizzando la chiave pubblica
contenuta nel certificato del destinatario; le chiavi di cifratura degli
uffici giudiziari sono disponibili nell’area pubblica del portale dei
servizi telematici (il relativo percorso e nome file è indicato nel catalogo
dei servizi telematici); lo standard previsto è il CAdES.
3.La dimensione massima consentita per la busta telematica è pari a 30
Megabyte.
4.La busta telematica viene trasmessa all’ufficio giudiziario destinatario
in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata che rispetta le
specifiche su mittente, destinatario, oggetto, corpo e allegati come
riportate nell’Allegato 6.
5.Il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio dal gestore della
posta elettronica certificata del Ministero della giustizia ed effettua le
verifiche formali sul messaggio; le eccezioni gestite sono le seguenti:
a.T001: l’indirizzo del mittente non è censito in ReGIndE;
b.T002: Il formato del messaggio non è aderente alle specifiche;
c.T003: la dimensione del messaggio eccede la dimensione massima consentita.
6.Il gestore dei servizi telematici, nel caso in cui il mittente sia un
avvocato, effettua l’operazione di certificazione, ossia recupera lo status
del difensore da ReGIndE; nel caso in cui lo status non sia “attivo”, viene
segnalato alla cancelleria.
7.Il gestore dei servizi telematici effettua i controlli automatici
(formali) sulla busta telematica; le possibili anomalie all’esito
dell’elaborazione della busta telematica sono codificate secondo le seguenti
tipologie:
a.WARN: anomalia non bloccante; si tratta in sostanza di segnalazioni,
tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti
allegata all’atto introduttivo);
b.ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio
ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o
rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente
non firmatario dell’atto);
c.FATAL: eccezione non gestita o non gestibile (esempio: impossibile
decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma
fondamentali per l’elaborazione).
8.La codifica puntuale degli errori indicati al comma precedente è
pubblicata e aggiornata nell’area pubblica del portale dei servizi
telematici.
9.All’esito dei controlli di cui ai commi precedenti, il gestore dei servizi
telematici invia al depositante un messaggio di posta elettronica
certificata riportante eventuali eccezioni riscontrate.
10.Il gestore dei servizi telematici, all’esito dell’intervento
dell’ufficio, invia al depositante un messaggio di posta elettronica
certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione operato dalla
cancelleria o dalla segreteria dell’ufficio giudiziario destinatario.
ART. 13
(Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli
utenti privati)
1. I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da
parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante
l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro
generale degli indirizzi elettronici, all’indirizzo di posta elettronica
certificata dell’ufficio destinatario, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. I documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal
dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta
consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero
della giustizia.
3. Nel caso previsto dal comma 2 la ricevuta di avvenuta consegna attesta,
altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio
giudiziario competente. Quando la ricevuta è rilasciata dopo le ore 14 il
deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente
successivo.
4. Ai fini della comunicazione prevista dall’articolo 170, quarto comma, del
codice di procedura civile, la parte che procede al deposito invia ai
procuratori delle parti costituite copia informatica dell'atto e dei
documenti allegati con le modalità previste dall'articolo 18 del presente
decreto. Fuori del caso di rifiuto per omessa sottoscrizione, il rigetto del
deposito da parte dell’ufficio non impedisce il successivo deposito entro i
termini assegnati o previsti dal codice di procedura civile.
5. La certificazione dei professionisti abilitati e dei soggetti abilitati
esterni pubblici è effettuata dal gestore dei servizi telematici sulla base
dei dati presenti nel registro generale degli indirizzi elettronici, secondo
le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
6. Al fine di garantire la riservatezza dei documenti da trasmettere, il
soggetto abilitato esterno utilizza un meccanismo di crittografia, secondo
le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
7. Il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l’esito dei
controlli effettuati dal dominio giustizia nonché dagli operatori della
cancelleria o della segreteria, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell’articolo 34.
8. La dimensione massima del messaggio è stabilita nelle specifiche tecniche
di cui all’articolo 34. Se il messaggio eccede tale dimensione, il gestore
dei servizi telematici genera e invia automaticamente al mittente un
messaggio di errore, contenente l'avviso del rifiuto del messaggio, secondo
le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
9. I soggetti abilitati esterni possono avvalersi dei servizi del punto di
accesso, di cui all’articolo 23, per la trasmissione dei documenti; in tale
caso il punto di accesso si attiene alle modalità di trasmissione dei
documenti di cui al presente articolo.
ART. 14
(Documenti probatori e allegati non informatici)
1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato non
elettronico sono identificati e descritti in una apposita sezione delle
informazioni strutturate di cui all’articolo 11, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario provvede ad
effettuare copia informatica dei documenti probatori e degli allegati su
supporto cartaceo e ad inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la
firma digitale ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 22, comma 3
del codice dell’amministrazione digitale.
Art. 15 Documenti probatori e allegati non
informatici – art. 14 del regolamento
1.I documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono
identificati e descritti in un’apposita sezione dell’atto del processo in
forma di documento informatico e comprendono, per l’individuazione dell’atto
di riferimento, i seguenti dati:
a.numero di ruolo della causa;
b.progressivo dell’allegato;
c.indicazione della prima udienza successiva al deposito.
Art. 16 Deposito dell’atto del processo da parte dei soggetti abilitati
interni – art. 15 del regolamento
1.I soggetti abilitati interni utilizzano appositi strumenti per la
redazione degli atti del processo in forma di documento informatico e per la
loro trasmissione alla cancelleria o alla segreteria dell’ufficio
giudiziario.
2.L’atto è inserito nella medesima busta telematica di cui all’articolo 14 e
viene trasmesso su canale sicuro (SSL v3) al gestore dei servizi telematici,
tramite collegamento sincrono (http/SOAP); si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 10, comma 2.
3.Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere o
il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica in
formato PDF, e lo sottoscrive con firma digitale o firma elettronica
qualificata.
ART. 15
(Deposito dell’atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni)
1. L’atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto
abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato nel
fascicolo informatico, previa attestazione del deposito da parte della
cancelleria o della
segreteria dell’ufficio giudiziario mediante apposizione della data e della
propria firma digitale.
2. In caso di atto formato da organo collegiale l’originale del
provvedimento è sottoscritto con firma digitale anche dal presidente.
3. Quando l’atto è redatto dal cancelliere o dal segretario dell’ufficio
giudiziario questi vi appone la propria firma digitale e ne effettua il
deposito nel fascicolo informatico.
4. Se il provvedimento del magistrato è in formato cartaceo, il cancelliere
o il segretario dell’ufficio giudiziario ne estrae copia informatica nei
formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
34 e vi appone la sua firma digitale, ove previsto.
ART. 16
(Comunicazioni per via telematica)
1. La comunicazione per via telematica dall'ufficio giudiziario ad un
soggetto abilitato esterno o all’utente privato avviene mediante invio di un
messaggio dall’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio
giudiziario mittente all’indirizzo di posta elettronica certificata del
destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici,
ovvero per la persona fisica consultabile ai sensi dell’articolo 7 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 e per
l’impresa indicato nel registro delle imprese, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. La cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario provvede ad
effettuare una copia informatica dei documenti cartacei da comunicare nei
formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
34, che conserva nel fascicolo informatico.
3. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento
in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del
gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli
effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell’amministrazione
digitale.
4. Fermo quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito
o la forza maggiore, si procede ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del
decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nel caso in cui
viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche
della posta elettronica certificata.
5. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono
conservati nel fascicolo informatico.
6. La comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto
con contestuale messa a disposizione dell’atto integrale nell’apposita area
del portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite
ai sensi dell’articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui
all’articolo 26, con modalità tali da garantire l’identificazione
dell’autore dell’accesso e la tracciabilità delle relative attività.
7. Nel caso previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2 e 3, ma la comunicazione si intende perfezionata il giorno feriale
successivo al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna
breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del
destinatario.
8. Si applica, in ogni caso, il disposto dell’articolo 49 del codice
dell’amministrazione digitale .
Art. 17 Comunicazioni per via telematica –
art. 16 del regolamento
1.Il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le comunicazioni per
via telematica, provenienti dall’ufficio giudiziario, alla casella di posta
elettronica certificata del soggetto abilitato esterno destinatario,
recuperando il relativo indirizzo sul ReGIndE; il formato del messaggio è
riportato nell’Allegato 8; la comunicazione è riportata nel corpo del
messaggio nonché nel file allegato Comunicazione.xml (il relativo DTD è
riportato nell’Allegato 4.
2.La cancelleria o la segreteria dell’ufficio giudiziario, attraverso
apposite funzioni messe a disposizione dai sistemi informatici di cui
all’articolo 10, provvede ad effettuare una copia informatica in formato PDF
di eventuali documenti cartacei da comunicare; la copia informatica è
conservata nel fascicolo informatico.
3.Il gestore dei servizi telematici recupera le ricevute della posta
elettronica certificata e gli avvisi di mancata consegna dal gestore di PEC
del Ministero e li conserva nel fascicolo informatico; la ricevuta di
avvenuta consegna è di tipo breve.
Art. 18 Comunicazioni contenenti dati sensibili – art. 16 del regolamento
1.La comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto: in
questo caso al destinatario viene recapitato l’avviso disponibilità della
comunicazione di cancelleria, se condo il formato riportato nell’Allegato 8;
il destinatario effettua il prelievo dell’atto integrale accedendo
all’indirizzo (URL) contenuto nel suddetto messaggio di PEC di avviso.
2.Il prelievo di cui al comma precedente avviene attraverso l’apposito
servizio proxy del portale dei servizi telematici, su canale sicuro
(protocollo SSL); tale servizio effettua l’identificazione informatica
dell’utente, ai sensi dell’articolo 6; il prelievo è consentito unicamente
se l’utente è registrato nel ReGIndE.
3.Il prelievo di cui al comma precedente avviene da un’apposita area di
do-wnload del gestore dei servizi telematici, dove viene gestita e mantenuta
un’apposita tabella recante le seguenti informazioni:
a.il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il prelievo o la
consultazione;
b.il riferimento al documento prelevato o consultato (codice univoco
inserito nell’URL inviato nell’avviso di cui al comma 4);
c.la data e l’ora di invio dell’avviso;
d.la data e l’ora del prelievo o della consultazione.
4.Le informazioni di cui al comma precedente vengono conservate per cinque
anni.
ART. 17
(Notificazioni per via telematica)
1. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 51, del decreto legge 25
giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni, le richieste telematiche di un'attività
di notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al
sistema informatico dell'UNEP, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell’articolo 34.
2. Le richieste di altri soggetti sono inoltrate all'UNEP tramite posta
elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34.
3. La notificazione per via telematica da parte dell’UNEP rispetta i
requisiti richiesti per la comunicazione da un ufficio giudiziario verso i
soggetti abilitati esterni di cui all’articolo 16.
4. Il sistema informatico dell’UNEP individua l’indirizzo di posta
elettronica del destinatario dal registro generale degli indirizzi
elettronici, dal registro delle imprese o dagli albi o elenchi costituiti ai
sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per il cittadino
dall’elenco reso consultabile ai sensi dell’articolo 7 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2009 in base alle specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
5. Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette
per via telematica a chi ha richiesto il servizio il documento informatico
con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale e
congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica
certificata, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
34.
6. L'ufficiale giudiziario, se non procede alla notificazione per via
telematica, effettua la copia cartacea del documento informatico,
attestandone la conformità all'originale, e provvede a notificare la copia
stessa nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di procedura
civile.
Art. 19 Notificazioni per via telematica –
art. 17 del regolamento
1.Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 51, del decreto legge 5 giugno
2008 n. 112 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)
e successive modificazioni, le richieste telematiche di un'attività di
notificazione da parte di un ufficio giudiziario sono inoltrate al sistema
informatico dell'UNEP in formato XML, attraverso un colloquio diretto, via
web service, tra i rispettivi gestori dei servizi telematici, su canale
sicuro (SSL v3).
2.Le richieste di notifica effettuate dai soggetti abilitati esterni sono
inoltrate all'UNEP tramite posta elettronica certificata, nel rispetto dei
requisiti tecnici di cui agli articoli 12, 13 e 14; all’interno della busta
telematica è inserito il file RichiestaParte.xml, il cui XML-Schema è
riportato nell’Allegato 5.
3.All’UNEP può essere inviata, sempre all’interno della busta telematica, la
richiesta di pignoramento il cui XML-Schema è riportato nell’Allegato 5.
4.Alla notificazione per via telematica da parte dell’UNEP si applicano le
specifiche della comunicazione per via telematica di cui all’articolo 17; il
formato del messaggio di posta elettronica certificata è riportato
nell’Allegato 7.
5.Ai fini della notificazione per via telematica, il sistema informatico
dell’UNEP recupera l’indirizzo di posta elettronica del destinatario a
seconda della sua tipologia:
a.soggetti abilitati esterni e professionisti iscritti in albi o elenchi
costituiti ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185 convertito con legge del 28 gennaio 2009, n. 2: dal registro generale
degli indirizzi elettronici, ai sensi dell’articolo 7, comma 6;
b.imprese iscritte nel relativo registro: ai sensi dell’articolo 7, comma 5;
c.cittadini: ai sensi dell’articolo 7, comma 5.
6.Il sistema informatico dell'UNEP, eseguita la notificazione, trasmette -
per via telematica a chi ha richiesto il servizio - il documento informatico
con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale o
firma elettronica qualificata e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché
le ricevute di posta elettronica certificata. La relazione di notificazione
è in formato XML e rispetta l’XML-Schema riportato nell’Allegato 5; se il
richiedente è un soggetto abilitato esterno, la trasmissione avviene via
posta elettronica certificata; il formato del messaggio è riportato
nell’Allegato 7.
ART. 18
(Notificazioni per via telematica tra avvocati)
1. Nel caso previsto dall’articolo 4, legge 21 gennaio 1994, n. 53, il
difensore può eseguire la notificazione ai soggetti abilitati esterni con
mezzi telematici, anche previa estrazione di copia informatica del documento
cartaceo. A tale scopo trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta
con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del
destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici,
nella forma di allegato al messaggio di posta elettronica certificata
inviato al destinatario. Nel corpo del messaggio è inserita la relazione di
notificazione che contiene le informazioni di cui all’articolo 3, comma 2,
della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dell'indirizzo di posta elettronica
certificata presso il quale l'atto è stato inviato, nonché del numero di
registro cronologico di cui all'articolo 8 della suddetta legge. La
notificazione si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta
elettronica certificata del destinatario.
2. Quando il difensore procede ai sensi dell’articolo 170, comma 4, del
codice di procedura civile, la comunicazione delle memorie è effettuata
mediante invio di copia della memoria alle parti costituite a mente del
comma 1.
3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere visione degli atti del
procedimento tramite accesso al portale dei servizi telematici e, nei casi
previsti, anche tramite il punto di accesso.
ART. 19
(Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari)
1. Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l’ufficio del pubblico
ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su
canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. Le specifiche tecniche assicurano l’identificazione dell’autore
dell’accesso e la tracciabilità delle relative attività, anche mediante
l’utilizzo di misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle previste dal
disciplinare tecnico di cui all’allegato B del codice in materia di
protezione dei dati personali.
3. Per le comunicazioni di atti e documenti del procedimento di cui al comma
1 sono utilizzati i gestori di posta elettronica certificata delle forze di
polizia. Gli indirizzi di posta elettronica certificata sono resi
disponibili unicamente agli utenti abilitati sulla base delle specifiche
stabilite ai sensi dell’articolo 34.
4. Alle comunicazioni previste dal presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell’articolo 16, commi 1, 2, 3, 4 e 5 , e
dell’articolo 20.
5. L’atto del processo in forma di documento informatico è privo di elementi
attivi ed è redatto dalle forze di polizia nei formati previsti dalle
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34; le informazioni
strutturate sono in formato XML, secondo le specifiche tecniche stabilite ai
sensi dell’articolo 34. L’atto del processo, protetto da meccanismi di
crittografia, è sottoscritto con firma digitale. Si applicano, in quanto
compatibili, l’articolo 14 del presente decreto, nonché gli articoli 20 e 21
del codice dell’amministrazione digitale .
6. La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia,
successivamente al deposito previsto dall’articolo 15, è effettuata per
estratto con contestuale messa a disposizione dell’atto integrale, protetto
da meccanismo di crittografia, in apposita area riservata all’interno del
dominio giustizia, accessibile solo dagli appartenenti alle forze di polizia
legittimati , secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi
dell’articolo 34 e nel rispetto dei requisiti di sicurezza di cui
all’articolo 26.
7. Per la gestione del fascicolo informatico si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9, commi da 1 a 5. Agli
atti contenuti nel fascicolo informatico, custodito in una sezione distinta
del sistema documentale di cui all’articolo 9, protetta da un meccanismo di
crittografia secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo
34, hanno accesso unicamente i soggetti abilitati interni appositamente
abilitati. Alla conclusione delle indagini preliminari, e in ogni altro caso
in cui il fascicolo o parte di esso deve essere consultato da soggetti
abilitati esterni o da utenti privati, questi accedono alla copia resa
disponibile mediante il punto di accesso e il portale dei servizi
telematici, secondo quanto previsto al capo IV.
8. Per la trasmissione telematica dei flussi informativi sintetici delle
notizie di reato e dei relativi esiti tra il Centro Elaborazione Dati del
Servizio per il Sistema Informativo Interforze, di cui all’articolo 8, della
legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, e il
sistema dei registri delle notizie di reato delle Procure della Repubblica
sono utilizzate le infrastrutture di connettività delle pubbliche
amministrazioni che consentono una interconnessione tra le Amministrazioni,
secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34. Il
canale di comunicazione è protetto con le modalità di cui al comma 1.
9. Per assicurare la massima riservatezza della fase delle indagini
preliminari la base di dati dei registri di cui al comma 8 è custodita, con
le speciali misure di cui al comma 2, separatamente rispetto a quella
relativa ai procedimenti per i quali è stato emesso uno degli atti di cui
all’articolo 60, del codice di procedura penale, in infrastrutture
informatiche di livello distrettuale o interdistrettuale individuate dal
responsabile per i sistemi informativi automatizzati. I compiti di vigilanza
sulle procedure di sicurezza adottate sulla base dati prevista dal presente
comma sono svolti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello competenti
in relazione all’ufficio giudiziario titolare dei dati, avvalendosi del
personale tecnico individuato dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati.
Art. 20 Disposizioni particolari per la
fase delle indagini preliminari – art. 19 del regolamento
1.Nelle indagini preliminari le comunicazioni tra l’ufficio del pubblico
ministero e gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria avvengono su
canale sicuro protetto da un meccanismo di crittografia (SSL v3).
2.Il sistema di gestione del registro e il sistema documentale garantiscono
la tracciabilità delle attività, attraverso appositi file di log, conservati
nel sistema documentale stesso.
3.L’atto del processo rispetta le specifiche di cui agli articoli 12 e 13.
4.La comunicazione di atti e documenti nella fase di indagini preliminari
avviene tramite posta elettronica certificata, secondo le specifiche di cui
all’articolo 17; le caselle di PEC dell’ufficio del pubblico ministero sono
attivate presso i gestori di posta elettronica certificata della forze di
polizia.
5.Il gestore dei servizi telematici si collega alle caselle di cui al comma
precedente su canale sicuro, utilizzando i protocolli POP3Ss o HTTPS, al
fine di evitare la trasmissione in chiaro delle credenziali di accesso e dei
messaggi.
6.La comunicazione degli atti del processo alle forze di polizia è
effettuata per estratto, secondo le specifiche di cui all’articolo 18;
l’atto è protetto da meccanismo di crittografia a chiavi asimmetriche, con
le medesime specifiche di cui all’articolo 14 comma 2.
7.Gli atti contenuti nel fascicolo informatico, relativi alle indagini
preliminari, sono custoditi in una sezione distinta del sistema documentale;
ciascun atto potrà essere protetto da un meccanismo di crittografia basato
su chiavi asimmetriche, custodite e gestite nell’ambito di un sistema HSM
(hardware security module) appositamente dedicato alle operazioni di
cifratura e decifratura, invocato dalle applicazioni di gestione dei
registri. Ogni istanza della piattaforma di gestione documentale è dotata di
apparati HSM dedicati.
8.La trasmissione telematica delle informazioni relative alle notizie di
reato avviene tramite cooperazione applicativa tra il sistema di gestione
informatizzata dei registri presso l’ufficio del pubblico ministero e il
Sistema Informativo Interforze del Ministero dell’Interno, secondo le
specifiche del Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop), su canale cifrato
attraverso l’uso di certificati server. Le informazioni contenute nella
busta di e-Government prevista dalle specifiche SPCoop sono in formato XML.
ART. 20
(Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno)
1. Il gestore di posta elettronica certificata del soggetto abilitato
esterno, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e dal decreto ministeriale 2
novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e
la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata», è
tenuto ad adottare software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di
messaggi di posta elettronica indesiderati.
2. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotare il terminale informatico
utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici
per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a
prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati.
3. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a conservare, con ogni mezzo
idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio
giustizia.
4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio
disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all’articolo 34.
5. Il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di servizio automatico
di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta
elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello
spazio disco a disposizione.
6. La modifica dell’indirizzo elettronico può avvenire dall’1 al 31 gennaio
e dall’1 al 31 luglio.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora la modifica
dell’indirizzo si renda necessaria per cessazione dell’attività da parte del
gestore di posta elettronica certificata.
Art. 21 Requisiti della casella di PEC del
soggetto abilitato esterno – art. 20 del regolamento
1.La casella di posta elettronica certificata di un soggetto abilitato
esterno deve disporre di uno spazio disco minimo pari a 1 Gigabyte.
ART. 21
(Richiesta delle copie di atti e documenti)
1. Il rilascio della copia di atti e documenti del processo avviene, previa
verifica del regolare pagamento dei diritti previsti, tramite invio
all’indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. L’atto o il documento che contiene dati sensibili o di grandi dimensioni
è messo a disposizione nell’apposita area del portale dei servizi
telematici, nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti ai sensi
dell’articolo 34.
3. Nel caso di richiesta di copia informatica, anche parziale, conforme al
documento originale in formato cartaceo, il cancelliere ne attesta la
conformità all’originale sottoscrivendola con la propria firma digitale.
Art. 22 Richiesta delle copie di atti e
documenti – art. 21 del regolamento
1.Per la richiesta telematica di copie di atti e documenti relativi al
procedimento è disponibile, sul punto di accesso e sul portale dei servizi
telematici, un servizio sincrono attraverso il quale individuare i documenti
di cui richiedere copia e, in seguito al perfezionamento del pagamento,
inoltrare la richiesta effettiva della copia stessa.
2.Il soggetto che ne ha diritto può richiedere:
a.copia semplice in formato digitale;
b.copia semplice per l’avvocato non costituito in formato digitale;
c.copia autentica in formato digitale;
d.copia esecutiva in formato digitale;
e.copia semplice in formato cartaceo;
f.copia autentica in formato cartaceo;
g.copia esecutiva in formato cartaceo.
3.I dati relativi alla richiesta sono inoltrati all’ufficio giudiziario
attraverso l’invocazione di un apposito web service; al richiedente è
restituito l’identificativo univoco della richiesta inoltrata. Tale
identificativo univoco è associato all’intero flusso di gestione della
richiesta e di rilascio della copia.
4.Nel caso in cui la copia non possa essere rilasciata il sistema, in
maniera automatica, comunica al richiedente l’impossibilità di evadere la
richiesta.
Art. 23 Rilascio delle copie di atti e documenti – art. 21 del regolamento
1.Il rilascio della copia in formato digitale di atti e documenti viene
eseguito secondo le specifiche di cui all’articolo 16 del regolamento e
dell’art. 23-ter, comma 5 del CAD; la copia è inviata al richiedente in
allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata, secondo il
formato riportato nell’Allegato 9.
2.Nel caso di copia di documenti contenenti dati sensibili o nel caso di
copia di documenti che eccedono il massimo consentito dalla posta
elettronica certificata, il messaggio di cui al comma precedente contiene
l’avviso di disponibilità della copia, secondo il formato riportato
nell’Allegato 9; il prelievo avviene secondo le specifiche di cui
all’articolo 18, commi 2, 3 e 4.
3.La copia, informatica o analogica, di documento informatico è corredata
del contrassegno di cui all’articolo 23-ter, comma 5, del CAD, al fine di
assicurare la provenienza e la conformità all’originale.
4.Il contrassegno di cui al comma precedente è generato elettronicamente su
ognuna delle pagine del documento e contiene, nella forma di codice
bidimensionale, la pagina del documento informatico di cui si rilascia copia
sottoscritta dal cancelliere con firma digitale o firma elettronica
qualificata al fine di attestarne la conformità all’originale.
5.Il contrassegno di cui al comma 3 consente la verifica automatica della
conformità della copia rilasciata, qualora riprodotta a stampa, al documento
informatico da cui è tratta nonché la verifica della firma digitale o firma
elettronica qualificata apposta sulla copia al momento del rilascio; tale
verifica può essere effettuata dal soggetto richiedente nonché dal soggetto
destinatario o beneficiario dell’atto tramite un software di visualizzazione
e verifica scaricabile gratuitamente dall’area pubblica del portale dei
servizi telematici e configurato per riconoscere esclusivamente i
contrassegni generati attraverso strumenti informatici della Giustizia.
6.Il codice bidimensionale di cui al comma 4 è generato tramite codifica
Data Matrix definita nello standard ISO/IEC (16022:2006)
CAPO IV – CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA
ART. 22
(Servizi di consultazione)
1. Ai fini di cui agli articoli 50, comma 1, 52 e 56 del codice
dell’amministrazione digitale, l’accesso ai servizi di consultazione delle
informazioni rese disponibili dal dominio giustizia avviene tramite un punto
di accesso o tramite il portale dei servizi telematici, nel rispetto dei
requisiti di sicurezza di cui all’articolo 26.
ART. 23
(Punto di accesso)
1. Il punto di accesso può essere attivato esclusivamente dai soggetti
indicati dai commi 6 e 7.
2. Il punto di accesso fornisce un’adeguata qualità dei servizi, dei
processi informatici e dei relativi prodotti, idonea a garantire la
sicurezza del sistema, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui
all’articolo 26.
3. Il punto di accesso fornisce adeguati servizi di formazione e assistenza
ai propri utenti, anche relativamente ai profili tecnici.
4. La violazione da parte del gestore di un punto di accesso dei livelli di
sicurezza e di servizio comporta la sospensione dell’autorizzazione ad
erogare i servizi fino al ripristino di tali livelli.
5. Il Ministero della giustizia dispone ispezioni tecniche, anche a
campione, per verificare l’attuazione delle prescrizioni di sicurezza.
6. Possono gestire uno o più punti di accesso:
a) i consigli degli ordini professionali, i collegi ed i Consigli nazionali
professionali, limitatamente ai propri iscritti;
b) il Consiglio nazionale forense, ove delegato d uno o più consigli degli
ordini degli avvocati, limitatamente agli iscritti del consiglio delegante;
c) il Consiglio nazionale del notariato, limitatamente ai propri iscritti;
d) l'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni statali o equiparate, e gli
enti pubblici, limitatamente ai loro iscritti e dipendenti;
e) le Regioni, le città metropolitane, le provincie ed i Comuni, o enti
consorziati tra gli stessi.
f) Le Camere di Commercio, per le imprese iscritte nel relativo registro.
7. I punti di accesso possono essere altresì gestiti da società di capitali
in possesso di un capitale sociale interamente versato non inferiore a un
milione di euro.
ART. 24
(Elenco pubblico dei punti di accesso)
1. L’elenco pubblico dei punti di accesso attivi presso il Ministero della
giustizia comprende le seguenti informazioni:
a) identificativo del punto di accesso;
b) sede legale del soggetto titolare del punto di accesso;
c) indirizzo internet;
d) dati relativi al legale rappresentante del punto di accesso o a un suo
delegato, comprendenti: nome, cognome, codice fiscale, indirizzo di posta
elettronica certificata, numero di telefono e di fax;
e) recapiti relativi ai referenti tecnici da contattare in caso di problemi;
ART. 25
(Iscrizione nell’elenco pubblico dei punti di accesso)
1. Il soggetto che intende costituire un punto di accesso inoltra domanda di
iscrizione nell’elenco pubblico dei punti di accesso secondo il modello e
con le modalità stabilite dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia con apposito decreto, da
adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Ministero della giustizia decide sulla domanda entro trenta giorni,
con provvedimento motivato, anche sulla base di apposite verifiche,
effettuabili anche da personale esterno all’Amministrazione, da questa
delegato, con costi a carico del richiedente.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero della giustizia
delega la responsabilità del processo di identificazione dei soggetti
abilitati esterni al punto di accesso. Il Ministero della giustizia può
delegare la responsabilità del processo di identificazione degli utenti
privati agli enti pubblici di cui all’articolo 23, comma 6, lettera e).
4. Il Ministero della giustizia può verificare l’adempimento degli obblighi
assunti da parte del gestore del punto di accesso di propria iniziativa
oppure su segnalazione. In caso di violazione si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 23, comma 3.
ART. 26
(Requisiti di sicurezza)
1. L’accesso ai servizi di consultazione delle informazioni rese disponibili
dal dominio giustizia avviene mediante identificazione sul punto di accesso
o sul portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 34.
2. Il punto di accesso stabilisce la connessione con il portale dei servizi
telematici mediante un collegamento sicuro con mutua autenticazione secondo
le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
3. A seguito dell’identificazione viene in ogni caso trasmesso al gestore
dei servizi telematici il codice fiscale del soggetto che effettua
l’accesso.
4. I punti di accesso garantiscono un’adeguata sicurezza del sistema con le
modalità tecniche specificate in un apposito piano depositato unitamente
all’istanza di cui all’articolo 25, a pena di inammissibilità della stessa.
CAPO IV – Consultazione delle informazioni
del dominio giustizia
Art. 24 Requisiti di sicurezza – art. 26 del regolamento
1.L’architettura dei servizi di consultazione aderisce al modello MVC (Model
View Controller) e prevede il disaccoppiamento del front-end, localizzato
sul punto di accesso o sul portale dei servizi telematici, dal back-end,
localizzato sul gestore dei servizi telematici, incaricato di esporre i
servizi sottoforma di web service (http/SOAP).
2.Il portale dei servizi telematici espone, attraverso un apposito servizio
proxy, i web service forniti dal gestore dei servizi telematici, a beneficio
dei punti di accesso e di applicazioni esterne.
3.I punti di accesso realizzano autonomamente la parte di front-end, che
deve essere localizzata all’interno della intranet del PdA stesso e non deve
essere accessibile direttamente dall’esterno.
4.I punti di accesso possono a loro volta esporre i web service forniti dal
gestore dei servizi telematici, a beneficio di applicazioni esterne.
5.Il protocollo di trasporto tra il punto di accesso e il proxy è HTTPS; la
serializzazione dei messaggi è nel formato XML/SOAP.
6.Le funzionalità fornite dai web service realizzati, nonché le relative
regole di invocazione, sono descritte tramite i WSDL pubblicati sull’area
pubblica del portale dei servizi telematici.
7.L’accesso ai servizi di consultazione avviene previa identificazione
informatica su di un punto di accesso o sul portale dei servizi telematici,
secondo le specifiche di cui all’articolo 6; a seguito di tale
identificazione, il punto di accesso o il portale dei servizi telematici
attribuiscono all’utente un ruolo di consultazione, a seconda del registro
di cancelleria; eseguita tale operazione, viene trasmesso al proxy di cui al
comma 2 il codice fiscale del soggetto che effettua l’accesso (nell’header
http) e il ruolo di consultazione stesso (nel messaggio SOAP); il proxy
verifica che il soggetto sia presente nel ReGIndE e in caso trattasi di un
avvocato che lo status non sia “radiato” o “cancellato”; qualora la verifica
abbia esito positivo, trasmette la richiesta al web service del gestore dei
servizi telematici.
8.In base al ruolo di consultazione di cui al comma precedente, il sistema
fornisce le autorizzazioni all’accesso rispetto alle informazioni
anagrafiche contenute nei sistemi di gestione dei registri o sulla base
dell’atto di delega previsto dal regolamento.
9.In fase di richiesta di attivazione, il punto di accesso può adottare
meccanismi di identificazione basati sulla gestione federata delle identità
digitali (modello GFID), secondo le specifiche di DigitPA; in questo caso,
il responsabile per i sistemi informativi automatizzati, valutata la
soluzione proposta e opportunamente descritta nel piano della sicurezza,
approva il meccanismo di identificazione che soddisfa il livello di
sicurezza richiesto.
10.Fuori dai casi previsti ai commi 1 e 9, l’architettura dei servizi di
consultazione prevede in via residuale che il punto di accesso o il portale
dei servizi telematici effettuino, a seguito dell’identificazione di cui al
comma 7, un link diretto dalle proprie pagine alla pagina principale del
sito web che rende disponibili i servizi su canale sicuro (HTTPS); in questo
caso i dati identificativi del soggetto vengono inseriti nell’header HTTP
della richiesta.
11.I servizi di consultazione attivi sono elencati, per singolo ufficio, nel
catalogo dei servizi telematici, di cui all’articolo 5, comma 5.
12.L’elenco dei punti di accesso autorizzati è pubblicato nell’area pubblica
del portale dei servizi telematici e nel catalogo dei servizi telematici, di
cui all’articolo 5, comma 5.
13.Il punto di accesso si dota di un piano della sicurezza, depositato al
re-sponsabile per i sistemi informativi automatizzati unitamente all’istanza
di iscrizione all’elenco pubblico dei punti di accesso, che prevede la
trattazione, esaustiva e dettagliata, dei seguenti argomenti:
a.struttura logistica e operativa dell’organizzazione;
b.ripartizione e definizione delle responsabilità del personale addetto;
c.descrizione dei dispositivi installati;
d.descrizione dell’infrastruttura di protezione, per ciascun immobile
interessato (e rilevante ai fini della sicurezza);
e.descrizione delle procedure di registrazione delle utenze;
f.descrizione relativa all’implementazione dei meccanismi di identificazione
informatica;
g.qualora il PdA integri la gestione delle caselle di PEC dei propri utenti,
descrizione delle modalità di integrazione;
h.procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
i.procedura di gestione dei disastri;
j.analisi dei rischi e contromisure previste;
14.Ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco, il responsabile per i
sistemi in-formativi automatizzati verifica il piano della sicurezza di cui
al comma precedente e può disporre apposite verifiche in loco, in
particolare per accertare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza
riportate nel presente provvedimento.
15.Il punto di accesso abilita i propri iscritti unicamente a usufruire dei
servizi esplicitamente autorizzati dal responsabile per i sistemi
informativi automatizzati e riportati nel catalogo dei servizi telematici.
16.Il punto di accesso si dota di una casella di posta elettronica
certificata, che comunica al responsabile per i sistemi informativi
automatizzati, da utilizzarsi per inviare e ricevere comunicazioni con il
Ministero della giustizia.
ART. 27
(Visibilità delle informazioni)
1. Ad eccezione della fase di cui all’articolo 19, il dominio giustizia
consente al soggetto abilitato esterno l’accesso alle informazioni contenute
nei fascicoli dei procedimenti in cui è costituito o svolge attività di
esperto o ausiliario. L’utente privato accede alle informazioni contenute
nei fascicoli dei procedimenti in cui è parte mediante il portale dei
servizi telematici e, nei casi previsti dall’articolo 23, comma 6, lettere
e) ed f), e comma 7, mediante il punto di accesso.
2. È sempre consentito l’accesso alle informazioni necessarie per la
costituzione o l’intervento in giudizio in modo tale da garantire la
riservatezza dei nomi delle parti e limitatamente ai dati identificativi del
procedimento.
3. In caso di delega, rilasciata ai sensi dell’articolo 9 regio decreto
legge 27 novembre 1933, n. 1578, il dominio giustizia consente l’accesso
alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti patrocinati dal
delegante, previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega
stessa al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti
adempimenti. L’accesso è consentito fino alla comunicazione della revoca
della delega.
4. La delega, sottoscritta con firma digitale, è rilasciata in conformità
alle specifiche di strutturazione di cui all’articolo 35, comma 4.
5. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di
consultazione nel limite dell’incarico ricevuto e della autorizzazione
concessa dal giudice.
6. Salvo quanto previsto dal comma 2, gli avvocati e i procuratori dello
Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti in
cui è parte una pubblica amministrazione la cui difesa in giudizio è stata
assunta dal soggetto che effettua l’accesso.
ART. 28
(Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati)
1. L’accesso ai servizi di consultazione resi disponibili dal dominio
giustizia si ottiene previa registrazione presso il punto di accesso
autorizzato o presso il portale dei servizi telematici, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, comma 1.
2. I punti di accesso trasmettono al Ministero della giustizia le
informazioni relative ad i propri utenti registrati, secondo le specifiche
tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34, comma 1.
Art. 25 Registrazione dei soggetti
abilitati esterni e degli utenti privati – art. 28 del regolamento
1.L’utente accede ai servizi di consultazione previa registrazione presso un
punto di accesso autorizzato o presso il portale dei servizi telematici.
2.Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici effettuano la
registrazione del soggetto abilitato esterno o dell’utente privato,
prelevando il codice fiscale dal token crittografico dell’utente; attraverso
un’apposita maschera web, l’utente (senza poter modificare il codice
fiscale) completa i propri dati, inserendo almeno le seguenti informazioni:
a.nome e cognome
b.luogo e data di nascita
c.residenza
d.domicilio
e.ruolo
f.consiglio dell’ordine o ente di appartenenza
g.casella di posta elettronica certificata
3.I dati di cui al comma precedente, unitamente alla data in cui è avvenuta
la registrazione, sono archiviati e conservati per dieci anni.
4.Gli esperti e gli ausiliari del giudice, non iscritti ad alcun albo
professionale o per i quali il proprio ordine non abbia provveduto all’invio
dell’albo, presentano, all'atto della registrazione, copia elettronica in
formato PDF dell’incarico di nomina da parte del giudice; tale copia è
sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto
che s’iscrive.
5.Qualora il professionista sia iscritto ad un albo dei consulenti tecnici,
istituito presso un tribunale (ai sensi del Capo II, sezione 1, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), al PdA viene
presentata copia elettronica in formato PDF del provvedimento di iscrizione
all’albo stesso da parte del comitato; tale copia è sottoscritta con firma
digitale o firma elettronica qualificata dal soggetto che s’iscrive.
6.Il punto di accesso è tenuto a conservare i documenti informatici di cui
ai commi precedenti, e a renderli disponibili, su richiesta, al Ministero
della giustizia.
7.I punti di accesso trasmettono al Ministero della giustizia le
informazioni relative ai propri utenti registrati secondo le modalità di cui
all’allegato 11.
ART. 29
(Orario di disponibilità dei servizi di consultazione)
1. Il portale dei servizi telematici garantisce la disponibilità dei servizi
di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal
lunedì al venerdì, e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni
ventiquattro e trentuno dicembre.
CAPO V – PAGAMENTI TELEMATICI
ART. 30
(Pagamenti)
1. Il pagamento del contributo unificato e degli altri diritti e spese è
effettuato nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La ricevuta e la
attestazione di pagamento o versamento è allegata alla nota di iscrizione a
ruolo o ad altra istanza inviata all’ufficio, secondo le specifiche tecniche
stabilite ai sensi dell’articolo 34, ed è conservata dall’interessato per
essere esibita a richiesta dell’ufficio.
2. Il pagamento di cui al comma 1 può essere effettuato per via telematica
con le modalità e gli strumenti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni e dalle altre
disposizioni normative e regolamentari relative al riversamento delle
entrate alla Tesoreria dello Stato.
3. L’interazione tra le procedure di pagamento telematico messe a
disposizione dal prestatore del servizio di pagamento, il punto di accesso e
il portale dei servizi telematici avviene su canale sicuro, secondo le
specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34.
4. Il processo di pagamento telematico assicura l’univocità del pagamento
mediante l’utilizzo della richiesta di pagamento telematico (RPT), della
ricevuta telematica (RT) e dell’identificativo univoco di erogazione del
servizio (CRS) che impediscono, mediante l’annullamento del CRS, un secondo
utilizzo della RT. Le specifiche tecniche sono definite ai sensi
dell’articolo 34.
5. La ricevuta telematica, firmata digitalmente dal prestatore del servizio
di pagamento che effettua la riscossione o da un soggetto da questo
delegato, costituisce prova del pagamento alla Tesoreria dello Stato ed è
conservata nel fascicolo informatico.
6. L’ufficio verifica periodicamente con modalità telematiche la regolarità
delle ricevute o attestazioni e il buon esito delle transazioni di pagamento
telematico.
CAPO V – Pagamenti telematici
Art. 26 Requisiti relativi al processo di pagamento telematico – art. 30 del
regolamento
1.Al fine di comunicare in via telematica all’ufficio giudiziario l’avvenuto
pagamento delle spese, dei diritti e del contributo unificato, la ricevuta
di versamento è inserita come allegato della busta telematica nel caso di
inoltro via PEC, oppure è associata alla richiesta telematica nel caso di
istanza gestita tramite un flusso sincrono.
2.Nel caso di pagamento eseguito in modalità non telematica, la ricevuta di
versamento è costituita dalla copia informatica dell’originale cartaceo
ottenuta per scansione e sottoscritta con firma digitale o firma elettronica
qualificata da chi ne fa uso, mentre nel caso di pagamento in modalità
telematica la ricevuta è costituita dal documento originale informatico in
formato XML, come disciplinato all’articolo 28, comma 2.
3.Il servizio di pagamento in modalità telematica è messo a disposizione dei
soggetti abilitati nell’ambito delle funzionalità del punto di accesso e del
portale dei servizi telematici, con lo scopo di permettere il versamento
attraverso strumenti telematici e di ricevere l’attestazione del versamento
attraverso il medesimo canale telematico; l’accesso ai servizi di pagamento
avviene previa identificazione informatica di cui all’articolo 6.
4.Nell’ambito del flusso per il pagamento telematico sono individuati i
se-guenti componenti architetturali:
a.Sistema dei Pagamenti (SP): infrastruttura del sistema finanziario
costituta dall’insieme di tutti gli strumenti con i quali possono essere
acquistati beni e servizi nell’economia, nonché dalle attività e dagli
intermediari che consentono l’effettivo trasferimento di tali strumenti da
un operatore ad un altro;
b.Sistema del Prestatore dei servizi di Pagamento (Psp): piattaforma
tecnologica operante presso gli istituti di credito, Poste Italiane o altri
soggetti abilitati che, ai sensi della normativa vigente e nell’ambito del
Sistema dei Pagamenti, mettono a disposizione degli utenti gli strumenti
atti ad effettuare il pagamento richiesto;
c.Front-End con il Sistema dei Pagamenti (FESP): componente infrastrutturale
(middleware) atto a facilitare lo scambio di informazioni tra i soggetti
attraverso la condivisione dei protocolli di colloquio (sia applicativi, che
di trasporto), l’implementazione delle logiche di elaborazione della
richiesta di pagamento e della ricevuta telematica nonché l’erogazione di
eventuali servizi aggiuntivi, tra cui la firma digitale dei documenti
scambiati. Le funzioni del componente possono essere integrate in un PdA,
integrate nel sistema offerto dal prestatore di servizi (Psp) o condivise
(anche da più amministrazioni) essendo messe a fattor comune nell’ambito
dell’infrastruttura di sistema della Pubblica Amministrazione (Nodo PA
all’interno di SPC);
d.Nodo PA: infrastruttura condivisa all’interno del SPC che gestisce il
colloquio con i prestatori dei servizi di pagamento (Psp) e può
anchesvolgere le funzioni previste per il FESP.
5.Le modalità tecniche d’interazione tra le componenti di cui al comma
precedentedevono essere caratterizzate dall’adozione di protocolli sicuri.
Nel caso in cui l’interazione avvenga tramite la rete SPC, il requisito è
garantito dalla natura riservata della rete stessa. In tutti gli altri casi,
il colloquio avviene attraverso l’utilizzo di certificati “server”
rilasciati da Certification Authority qualificate.
6.Le funzioni svolte dal portale dei servizi telematici integrano al loro
interno le funzioni di pagamento informatico, al fine di offrire all’utente
un servizio unico e completo. Le applicazioni offerte dai punti accesso si
uniformano a tale principio.
7.Per dare corso al pagamento il prestatore di servizi di pagamento (Psp)
concede “fiducia” all’identificazione, operata ai sensi del comma 3, dal
punto di accesso o dal portale dei servizi telematici. Ai fini del
completamento del processo di pagamento, il prestatore del servizio (Psp)
può richiedere all’utente di autenticarsi sul proprio sistema attraverso
l’immissione di ulteriori credenziali allo scopo rilasciate.
8.Il processo consente all’utente di scegliere tra diverse modalità di
pagamento messe a sua disposizione da una molteplicità di prestatori di
servizi di pagamento (Psp).
9.La ricevuta telematica restituita all’utente a fronte del pagamento
effettuato in via telematica costituisce prova del trasferimento
dell’importo versato sul conto corrente intestato alla Tesoreria dello
Stato.
10.I versamenti in Tesoreria sono effettuati in modalità telematica
attraverso quanto previsto dalla normativa vigente.
11.Per il recupero delle somme erroneamente versate si procede secondo le
modalità previste dalla legge.
Art. 27 Oggetti informatici interessati nel pagamento telematico – art. 30
del regolamento
1.La Richiesta di Pagamento Telematico (RPT), relativa al versamento di una
o più spettanze legate ad un medesimo servizio, è costituita da un file XML,
il cui XSD è riportato nell’Allegato 5, che:
a.definisce gli elementi necessari a caratterizzare i pagamenti, in
particolare qualifica il versamento con un identificativo univoco del
versamento di cui al successivo comma 5;
b.contiene i dati identificativi, variabili a seconda dell’operazione per
cui è richiesto il pagamento;
c.contiene una parte riservata (Dati Specifici Riscossione) per inserire
informazioni elaborabili automaticamente dai sistemi della Giustizia;
d.viene predisposta dal soggetto richiedente (portale dei servizi telematici
o punto di accesso) ed inviata al sistema del prestatore dei servizi di
pagamento (Psp) direttamente ovvero attraverso la componente architetturale
FESP;
e.può essere sottoscritta o meno con firma digitale ovvero con firma
elettronica qualificata dal soggetto pagatore, a seconda degli accordi
intercorsi con il Prestatore di Servizi di pagamento (PsP).
2.La Ricevuta Telematica (RT) è predisposta dal sistema del prestatore dei
servizi di pagamento (Psp) anche attraverso l’utilizzo della componente
architetturale FESP ed è restituita al soggetto richiedente a fronte di ogni
singola RPT: essa è costituita da un file XML, il cui XSD è riportato
nell’Allegato 5, che:
a.definisce gli elementi necessari a qualificare il pagamento, tra cui
l’esito del pagamento stesso e, in caso positivo, l’identificativo univoco
del pagamento assegnato dal sistema del prestatore dei servizi di pagamento
(Psp);
b.trasferisce inalterate le stesse informazioni ricevute in ingresso (RPT)
relative alla parte riservata (Dati Specifici Riscossione) a disposizione
della PA
3.Il soggetto che emette la Ricevuta Telematica (RT) di cui al comma 2, la
sottoscrive- ai sensi dell’art 30, comma 5 del regolamento- con firma
digitale o firma elettronica qualificata in formato CAdES; a tal fine
possono essere utilizzati certificati emessi da una autorità di
certificazione allo scopo messa a disposizione da DigitPA.
4.Al fine di qualificare in maniera univoca il versamento, è definito l’
identificativo di erogazione del servizio (CRS) che identifica univocamente
una richiesta di erogazione servizio da parte dei sistemi informatici del
dominio giustizia.
5.Il CRS è generato dal portale dei servizi telematici su specifica
richiesta del soggetto richiedente attraverso un servizio sincrono (tramite
web service i cui WSDL sono pubblicati sull’area pubblica del portale dei
servizi telematici) e ha il seguente formato: <check digits> <identificatore
univoco>, dove:
a.<check digit> costituisce il codice numerico di controllo (2 posizioni);
b.<identificatore univoco> è rappresentato da 33 posizioni alfanumeriche
così strutturate: <codice PdA richiedente><codice Sistema Gestore><codice
univoco operazione>; la sezione <codice PdA richiedente> (4 caratteri
alfanumerici) assicura flessibilità nella emissione del CRS; la sezione
<codice Sistema Gestore> (4 caratteri alfanumerici) rappresenta il sistema a
cui è destinata la ricevuta; la sezione <codice univoco operazione> (25
caratteri alfanumerici) contiene un codice ‘non ambiguo’ all’interno del
dominio entro il quale viene generato.
6.Il CRS viene inserito nella struttura RPT (elemento
identificativoUnivocoVersamento) e viene restituito al punto di accesso o al
portale dei servizi telematici all’interno della RT (elemento
identificativoUnivocoVersamento).
7.Al momento dell’accettazione della ricevuta di pagamento, il sistema
informatico dell’ufficio giudiziario controlla che il CRS non sia stato già
utilizzato in altre ricevute e, in tal caso, lo stesso viene annullato al
fine di non permettere il riutilizzo della stessa RT.
Art. 28 Riscontro del pagamento telematico – art. 30 del regolamento
1.Allo scopo di permettere all’Amministrazione di verificare e riscontrare
le ricevute generate a seguito di pagamento telematico, nell’ambito del
dominio giustizia è configurato un sottosistema per la memorizzazione e
gestione delle Ricevute Telematiche di cui all’articolo 27; il sottosistema
è denominato Repository Ricevute Telematiche (RRT) ed è accessibile a tutte
le applicazioni e ai sistemi del dominio Giustizia interessate dai pagamenti
telematici.
2. Il punto di accesso o il portale dei servizi telematici provvede ad
inviare la RT al sistema RRT contestualmente al rilascio della stessa al
soggetto abilitato esterno richiedente.
3.Per l’invio della RT al Repository Ricevute Telematiche è messo a
disposizione un apposto servizio (web service) esposto nell’ambito del
portale dei servizi telematici; i relativi WSDL sono pubblicati nell’area
pubblica del portale dei servizi telematici.
4. Il sistema RRT permette la gestione delle RT e dei relativi CRS secondo
le modalità indicate nell’articolo 27.
5.Le informazioni relative ai pagamenti contenute nel sistema di cui al
comma 1 sono messe a disposizione, sulla base di specifica convenzione da
sottoscriversi con il responsabile per i sistemi informativi automatizzati,
degli enti e delle agenzie pubbliche per l’adempimento dei propri compiti di
verifica, controllo e contrasto all’evasione ed elusione.
6.I soggetti abilitati che hanno effettuato i versamenti in via informatica
possono consultare sul portale dei servizi telematici, previa
identificazione informatica di cui all’articolo 6, le informazioni relative
ai pagamenti contenute nel sistema di cui al comma 1.
ART. 31
(Diritto di copia)
1. L’interessato, all’atto della richiesta di copia, richiede l’indicazione
dell’importo del diritto corrispondente che gli è comunicato senza ritardo
con mezzi telematici dall’ufficio, secondo le specifiche stabilite ai sensi
dell’articolo 34.
2. Alla richiesta di copia è associato un identificativo univoco che, in
caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene evidenziato
nel sistema informatico per consentire il versamento secondo le modalità
previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
e successive modificazioni.
3. La ricevuta telematica è associata all’identificativo univoco.
Art. 29 Diritto di copia – art. 31 del
regolamento
1.Il sistema informatico del Ministero della giustizia comunica
all’interessato l’importo da versare per i diritti di copia; tale importo è
calcolato, sulla base delle vigenti disposizioni normative e regolamentari,
in base alle indicazioni fornite dall’interessato al momento
dell’individuazione dei documenti di cui richiedere copia. L’informazione è
messa a disposizione dell’interessato attraverso il servizio di richiesta
copie attivo sul punto di accesso e sul portale dei servizi telematici;
unitamente all’importo dei diritti ed oneri viene comunicato all’interessato
anche l’identificativo univoco associato alla richiesta, associato
all’intero flusso di gestione della richiesta e rilascio della copia.
2.La richiesta di copia è soddisfatta solo dopo che è pervenuta la ricevuta
di versamento di cui all’articolo 27, comma 2.
ART. 32
(Registrazione, trascrizione e voltura degli atti)
1. La registrazione, la trascrizione e la voltura degli atti avvengono in
via telematica nelle forme previste dall’articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive
modificazioni.
ART. 33
(Pagamento dei diritti di notifica)
1. Il pagamento dei diritti di notifica viene effettuato nelle forme
previste dall’articolo 30.
2. L’UNEP rende pubblici gli importi dovuti a titolo di anticipazione.
Eseguita la notificazione, l’UNEP comunica l’importo definitivo e
restituisce il documento informatico notificato previo versamento del
conguaglio dovuto dalla parte oppure unitamente al rimborso del maggior
importo versato in acconto.
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 34
(Specifiche tecniche)
1. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e,
limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le specifiche di cui al comma precedente vengono rese disponibili
mediante pubblicazione nell’area pubblica del portale dei servizi
telematici.
3. Fino all’emanazione delle specifiche tecniche di cui al comma 1,
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni
anteriormente vigenti.
ART. 35
(Disposizioni finali e transitorie)
1. L’attivazione della trasmissione dei documenti informatici è preceduta da
un decreto dirigenziale che accerta l’installazione e l’idoneità delle
attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di
comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio.
2. L’indirizzo elettronico già previsto dal decreto del Ministro della
Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnicooperative per l'uso di
strumenti informatici e telematici nel processo civile» è utilizzabile per
un periodo transitorio non superiore a sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. La data di attivazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata di
cui all’articolo 4, comma 2, è stabilita, per ciascun ufficio giudiziario,
con apposito decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia che attesta la funzionalità del
sistema di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.
4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli
informatici sono definite con decreto del responsabile per i sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate
nell’area pubblica del portale dei servizi telematici.
5. Fino all’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 4, conservano
efficacia le caratteristiche di strutturazione dei modelli informatici di
cui al decreto del Ministro della giustizia 10 luglio 2009, recante “Nuova
strutturazione dei modelli informatici relativa all'uso di strumenti
informatici e telematici nel processo civile e introduzione dei modelli
informatici per l'uso di strumenti informatici e telematici nelle procedure
esecutive individuali e concorsuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
165 del 18 luglio 2009 – s.o. n. 120.
CAPO VI – Disposizioni finali e transitorie
Art. 30 Gestione del transitorio – art. 35 del regolamento
1.Al momento dell’attivazione, sul ReGIndE di cui all’articolo 7,
dell’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto abilitato
esterno, il portale dei servizi telematici invia un messaggio di PEC al
medesimo soggetto comunicando l’avvenuta attivazione. La comunicazione
riporta espressa avvertenza che il soggetto abilitato esterno dovrà usare
per le successive trasmissioni unicamente la casella PEC.
2.Contestualmente all’invio della comunicazione di cui al comma 1, il
portale invia un messaggio di PEC alla casella di servizio del PdA, prevista
dall’articolo 25, comma 16.
3.A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il soggetto abilitato
esterno utilizza unicamente il sistema di trasmissione della posta
elettronica certificata, così come disciplinato nel presente provvedimento.
4.A decorrere dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore dei servizi
telematici:
a.Invia comunicazioni e notificazioni solamente alla casella di PEC ivi
indicata;
b.Consente la ricezione di atti solo tramite PEC, rifiutando
automatica-mente il deposito tramite altro canale.
ART. 36
(Adeguamento delle regole tecnicooperative)
1. Le regole tecnicooperative sono adeguate all'evoluzione scientifica e
tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
ART. 37
(Efficacia)
1. Il presente decreto acquista efficacia il trentesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
2. Dalla data di cui al comma 1, cessano di avere efficacia nel processo
civile le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123 e del decreto del Ministro della giustizia 17 luglio
2008.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 febbraio 2011
Il Ministro della Giustizia
On. Avv. Angelino Alfano
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
On. Prof. Renato Brunetta
Visto, il Guardasigilli
On. Avv. Angelino Alfano
Registrato alla Corte dei Conti
Addì 11 aprile 2011-04-14 Reg. n. 8 Fog. N. 84
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
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