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-Contrasto della pedofilia e della pornografia minorile - Regolamento
recante modifica al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, che regola la
composizione e i compiti dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia
e della pornografia minorile. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' DECRETO 21 dicembre 2010, n.254
G.U. n. 26 del 2 febbraio 2011
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI
OPPORTUNITA'
DECRETO 21 dicembre 2010, n.254
Regolamento recante modifica al decreto 30 ottobre 2007, n. 240, che
regola la composizione e i compiti dell'Osservatorio per il contrasto
della pedofilia e della pornografia minorile. (11G0027)
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri ed in particolare l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269,
che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le
funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le
pubbliche amministrazioni in materia di prevenzione, assistenza,
anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale
e dall'abuso sessuale;
Visto l'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n.
269, cosi' come modificata dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38, che
istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le Pari opportunita' - l'Osservatorio per il
contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;
Visto l'articolo 1, comma 22, lettera d) del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233;
Vista la dichiarazione ed il Piano d'Azione adottati nel corso del
Primo Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale a fini
commerciali dei minori che si e' tenuto a Stoccolma (Svezia) dal 27
al 31 agosto 1996;
Vista la dichiarazione ed il Piano d'Azione adottati dai
partecipanti dall'Europa e dall'Asia Centrale alla Conferenza
«Protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale» tenutasi a
Budapest il 20 ed il 21 novembre 2001;
Vista la dichiarazione mondiale di Yokohama, adottata nel corso del
II Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale a fini
commerciali dei minori tenutosi a Yokohama dal 17 al 20 dicembre
2001;
Visto il Patto di Rio de Janeiro per prevenire e porre fine allo
sfruttamento sessuale dei bambini e degli adolescenti, scaturito dal
III Congresso Mondiale contro lo sfruttamento sessuale di bambini ed
adolescenti, tenutosi in Brasile dal 25 al 28 novembre 2008;
Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro per le
politiche della famiglia 30 ottobre 2007, n. 240 recante «Attuazione
dell'articolo 17, comma 1-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, in
materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo
sfruttamento sessuale e dall'abuso e istituzione dell'Osservatorio
per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio
2008, con il quale l'On. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna e' stata
nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 maggio 2008, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
stato conferito l'incarico per le Pari Opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 giugno 2008, recante delega di funzioni al predetto Ministro senza
portafoglio in materia di «coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione,
assistenza, anche in sede legale e tutela dei minori dallo
sfruttamento e dall'abuso sessuale ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, nonche' relative al contrasto
alla pedopornografia di cui alla legge 6 febbraio 2006, n. 38»;
Visto il decreto del Ministro per le pari opportunita', On. Maria
Rosaria Carfagna 15 dicembre 2009, registrato alla Corte dei conti in
data 21 gennaio 2010, col quale, in attuazione dell'articolo 17,
comma 1 della legge 3 agosto 1998, n. 269 e' stato ricostituito
presso il Dipartimento per le pari opportunita' il «Comitato
interministeriale di coordinamento per la lotta alla pedofilia»
denominato C.I.C.Lo.Pe.;
Ritenuta la necessita' di provvedere all'aggiornamento del
regolamento adottato con il predetto decreto n. 240 del 2007 sulla
base delle deleghe conferite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri al Ministro per le pari opportunita';
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
prot. n. Gab. CDPO 0017443 P-2.34.1.5 in data 3 dicembre 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2010;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 240
1. Al regolamento di cui al decreto ministeriale 30 ottobre 2007,
n. 240 sono apportate le seguenti modifiche:
a) agli articoli 1, 2, comma 2, 3, 4 e 5, le espressioni
«Ministro delle politiche per la famiglia», «Dipartimento per le
politiche della famiglia» e «Capo del Dipartimento per le politiche
della famiglia» sono rispettivamente sostituite da «Ministro per le
pari opportunita'», «Dipartimento per le pari opportunita'» e «Capo
del Dipartimento per le pari opportunita'»;
b) il comma 1 dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«l'Osservatorio opera presso il Dipartimento per le pari
opportunita', e' presieduto dal Capo del Dipartimento per le pari
opportunita' ed e' composto da cinque componenti designati dal
Ministro per le pari opportunita', di cui uno con funzioni di
coordinatore tecnico scientifico, da un componente designato dal
Ministro o Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri con delega per le politiche della famiglia, da
tre componenti designati rispettivamente dal Capo della Polizia e dai
Comandanti Generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza nonche' da tre componenti designati dalle associazioni
nazionali maggiormente rappresentative nel settore della lotta al
fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale in danno dei
minori».
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 dicembre 2010
Il Ministro
per le pari opportunita'
Carfagna
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 91
Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista
- www.foroeuropeo.it
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Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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