Mediazione in materia civile e commerciale (Direttiva
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa
a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale -
Gazzetta ufficiale L 136 del 24/05/2008)
Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio
2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e
commerciale Gazzetta ufficiale L 136 del 24/05/2008
Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008
relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo
61, lettera c), e l’articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],
considerando quanto segue:
(1) La Comunità si è prefissa l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio
di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione
delle persone.
A tal fine, la Comunità deve adottare, tra l’altro, le misure nel settore della
cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento
del mercato
interno.
(2) Il principio dell’accesso alla giustizia è fondamentale e, al fine di
agevolare un miglior accesso alla giustizia, il Consiglio europeo nella riunione
di Tampere del 15 e
16 ottobre 1999 ha invitato gli Stati membri ad istituire procedure
extragiudiziali e alternative.
(3) Nel maggio 2000 il Consiglio ha adottato conclusioni sui metodi alternativi
di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, sancendo che
l’
istituzione di principi fondamentali in questo settore è un passo essenziale
verso l’appropriato sviluppo e l’operatività dei procedimenti stragiudiziali per
la
composizione delle controversie in materia civile e commerciale così come per
semplificare e migliorare l’accesso alla giustizia.
(4) Nell’aprile del 2002 la Commissione ha presentato un Libro verde relativo ai
modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e
commerciale,
prendendo in esame la situazione attuale circa i metodi alternativi di
risoluzione delle controversie nell’Unione europea e intraprendendo
consultazioni ad ampio raggio
con gli Stati membri e le parti interessate sulle possibili misure per
promuovere l’utilizzo della mediazione.
(5) L’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte
della politica dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza
e giustizia,
dovrebbe comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di
risoluzione delle controversie. La presente direttiva dovrebbe contribuire al
corretto
funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto concerne la
disponibilità dei servizi di mediazione.
(6) La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e
rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure
concepite in
base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno
maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più
facilmente una
relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche
più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.
(7) Al fine di promuovere ulteriormente l’utilizzo della mediazione e per
garantire che le parti che vi ricorrono possano fare affidamento su un contesto
giuridico certo
è necessario introdurre un quadro normativo che affronti, in particolare, gli
elementi chiave della procedura civile.
(8) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla
mediazione nelle controversie transfrontaliere, ma nulla dovrebbe vietare agli
Stati
membri di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione
interni.
(9) La presente direttiva non dovrebbe minimamente impedire l’utilizzazione di
tecnologie moderne di comunicazione nei procedimenti di mediazione.
(10) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai procedimenti in cui due o più
parti di una controversia transfrontaliera tentino esse stesse di raggiungere
volontariamente una composizione amichevole della loro controversia con
l’assistenza di un mediatore. Essa dovrebbe applicarsi in materia civile e
commerciale, ma
non ai diritti e agli obblighi su cui le parti non hanno la facoltà di decidere
da sole in base alla pertinente legge applicabile. Tali diritti e obblighi sono
particolarmente
frequenti in materia di diritto di famiglia e del lavoro.
(11) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle trattative
precontrattuali o ai procedimenti di natura arbitrale quali talune forme di
conciliazione dinanzi ad un
organo giurisdizionale, i reclami dei consumatori, l’arbitrato e la valutazione
di periti o i procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una
raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la
risoluzione della controversia.
(12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai casi in cui un organo
giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto
nazionale prescrive la
mediazione. La presente direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un
giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla
mediazione
condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario
relativo alla questione o alle questioni oggetto della controversia. Tuttavia,
la presente
direttiva non dovrebbe estendersi ai tentativi dell’organo giurisdizionale o del
giudice chiamato a risolvere la controversia nel contesto del procedimento
giudiziario
concernente tale controversia, ovvero ai casi in cui l’organo giurisdizionale o
il giudice adito richiedano l’assistenza o la consulenza di una persona
competente.
(13) La mediazione di cui alla presente direttiva dovrebbe essere un
procedimento di volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse
stesse il
procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi
momento. Tuttavia, in virtù del diritto nazionale, l’organo giurisdizionale
dovrebbe
avere la possibilità di fissare un termine al processo di mediazione. Inoltre,
l’organo giurisdizionale dovrebbe, se del caso, poter richiamare l’attenzione
delle parti sulla
possibilità di mediazione.
(14) La presente direttiva dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale
che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o
sanzioni,
purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto
di accesso al sistema giudiziario. Del pari, la presente direttiva non dovrebbe
pregiudicare gli
attuali sistemi di mediazione autoregolatori nella misura in cui essi trattano
aspetti non coperti dalla presente direttiva.
(15) Ai fini della certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe indicare
la data pertinente per determinare se una controversia che le parti tentano di
risolvere con
la mediazione sia una controversia transfrontaliera o meno. In mancanza di un
accordo scritto, si dovrebbe ritenere che le parti concordino di ricorrere alla
mediazione
nel momento in cui intraprendono un’azione specifica per avviare il procedimento
di mediazione.
(16) Al fine di garantire la fiducia reciproca necessaria in relazione alla
riservatezza, all’effetto sui termini di decadenza e prescrizione nonché al
riconoscimento e all’
esecuzione degli accordi risultanti dalla mediazione, gli Stati membri
dovrebbero incoraggiare, in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, la
formazione dei
mediatori e l’introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità in
merito alla fornitura dei servizi di mediazione.
(17) Gli Stati membri dovrebbero definire tali meccanismi, che possono includere
il ricorso a soluzioni basate sul mercato, e non dovrebbero essere tenuti a
fornire
alcun finanziamento al riguardo. I meccanismi dovrebbero essere volti a
preservare la flessibilità del procedimento di mediazione e l’autonomia delle
parti e a garantire
che la mediazione sia condotta in un modo efficace, imparziale e competente. I
mediatori dovrebbero essere a conoscenza dell’esistenza del codice europeo di
condotta dei mediatori, che dovrebbe anche essere disponibile su Internet per il
pubblico.
(18) Nell’ambito della protezione dei consumatori, la Commissione ha adottato
una raccomandazione [3] che stabilisce i criteri minimi di qualità che gli
organi
extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie
in materia di consumo dovrebbero offrire agli utenti. Qualunque mediatore o
organizzazione che rientri nell’ambito di applicazione di tale raccomandazione
dovrebbe essere incoraggiato a rispettare i principi in essa contenuti. Allo
scopo di
agevolare la diffusione delle informazioni relative a tali organi, la
Commissione dovrebbe predisporre una banca dati di modelli extragiudiziali di
composizione delle
controversie che secondo gli Stati membri rispettano i principi di tale
raccomandazione.
(19) La mediazione non dovrebbe essere ritenuta un’alternativa deteriore al
procedimento giudiziario nel senso che il rispetto degli accordi derivanti dalla
mediazione
dipenda dalla buona volontà delle parti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto
garantire che le parti di un accordo scritto risultante dalla mediazione possano
chiedere
che il contenuto dell’accordo sia reso esecutivo. Dovrebbe essere consentito a
uno Stato membro di rifiutare di rendere esecutivo un accordo soltanto se il
contenuto
è in contrasto con il diritto del suddetto Stato membro, compreso il diritto
internazionale privato, o se tale diritto non prevede la possibilità di rendere
esecutivo il
contenuto dell’accordo in questione. Ciò potrebbe verificarsi qualora l’obbligo
contemplato nell’accordo non possa per sua natura essere reso esecutivo.
(20) Il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione reso esecutivo in
uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuto e dichiarato esecutivo negli altri
Stati
membri in conformità della normativa comunitaria o nazionale applicabile, ad
esempio in base al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre
2000,
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale [4], o al regolamento (CE) n.
2201/2003
del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento
e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di
responsabilità
genitoriale [5].
(21) Il regolamento (CE) n. 2201/2003 prevede specificamente che, per essere
esecutivi in un altro Stato membro, gli accordi fra le parti debbano essere
esecutivi
nello Stato membro in cui sono stati conclusi. Conseguentemente, se il contenuto
di un accordo risultante dalla mediazione in materia di diritto di famiglia non
è
esecutivo nello Stato membro in cui l’accordo è stato concluso e in cui se ne
chiede l’esecuzione, la presente direttiva non dovrebbe incoraggiare le parti ad
aggirare
la legge di tale Stato membro rendendo l’accordo in questione esecutivo in un
altro Stato membro.
(22) La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme vigenti negli Stati
membri in materia di esecuzione di accordi risultanti da una mediazione.
(23) La riservatezza nei procedimenti di mediazione è importante e quindi la
presente direttiva dovrebbe prevedere un grado minimo di compatibilità delle
norme di
procedura civile relative alla maniera di proteggere la riservatezza della
mediazione in un successivo procedimento giudiziario o di arbitrato in materia
civile e
commerciale.
(24) Per incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione, gli Stati membri
dovrebbero provvedere affinché le loro norme relative ai termini di prescrizione
o
decadenza non impediscano alle parti di adire un organo giurisdizionale o di
ricorrere all’arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di mediazione. Gli
Stati membri
dovrebbero assicurarsi che ciò si verifichi anche se la presente direttiva non
armonizza le norme nazionali relative ai termini di prescrizione e decadenza. Le
disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza negli accordi
internazionali resi esecutivi negli Stati membri, ad esempio nella normativa in
materia di
trasporto, dovrebbero essere fatte salve dalla presente direttiva.
(25) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la divulgazione al pubblico di
informazioni su come contattare mediatori e organizzazioni che forniscono
servizi di
mediazione. Dovrebbero inoltre incoraggiare i professionisti del diritto a
informare i loro clienti delle possibilità di mediazione.
(26) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare
meglio" [6] gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici,
nell’interesse
proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la
concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
(27) La presente direttiva cerca di promuovere i diritti fondamentali e tiene
conto dei principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione
europea.
(28) Poiché l’obiettivo della presente direttiva non può essere realizzato in
misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o
degli effetti
dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può
intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato; la
presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo
in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(29) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che
istituisce la
Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato l’intenzione di
partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.
(30) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della
Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce
la Comunità
europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva e non
è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1 Obiettivo e ambito di applicazione
1. La presente direttiva ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione
alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle
medesime
incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione
tra mediazione e procedimento giudiziario.
2. La presente direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere, in
materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non
riconosciuti alle parti dalla
pertinente legge applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia
fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o
omissioni
nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
3. Nella presente direttiva per "Stato membro" si intendono gli Stati membri ad
eccezione della Danimarca.
Articolo 2 Controversie transfrontaliere
1. Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera si intende
una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede
abitualmente in uno
Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:
a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della
controversia;
b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;
c) l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o
d) ai fini dell’articolo 5, un invito è rivolto alle parti.
2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia
transfrontaliera si intende altresì una controversia in cui un procedimento
giudiziario o di
arbitrato risultante da una mediazione tra le parti è avviato in uno Stato
membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano
abitualmente alla data
di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).
3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio è stabilito in conformità degli
articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.
Articolo 3 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) per "mediazione" si intende un procedimento strutturato, indipendentemente
dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse
stesse, su
base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con
l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti,
suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di
uno Stato membro.
Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di
alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso
esclude i
tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine
di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del
procedimento giudiziario oggetto della medesima;
b) per "mediatore" si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la
mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla
denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato
e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.
Articolo 4 Qualità della mediazione
1. Gli Stati membri incoraggiano in qualsiasi modo da essi ritenuto appropriato
l’elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e delle
organizzazioni che forniscono servizi di mediazione nonché l’ottemperanza ai
medesimi, così come qualunque altro efficace meccanismo di controllo della
qualità
riguardante la fornitura di servizi di mediazione.
2. Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei
mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera
efficace, imparziale e
competente in relazione alle parti.
Articolo 5 Ricorso alla mediazione
1. L’organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene
appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a
ricorrere alla
mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Può altresì invitare le parti
a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali
sessioni
hanno luogo e sono facilmente accessibili.
2. La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che
rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o
sanzioni, sia prima
che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non
impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.
Articolo 6 Esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione
1. Gli Stati membri assicurano che le parti, o una di esse con l’esplicito
consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un
accordo scritto
risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Il contenuto di tale accordo è
reso esecutivo salvo se, nel caso in questione, il contenuto dell’accordo è
contrario alla
legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di
detto Stato membro non ne prevede l’esecutività.
2. Il contenuto dell’accordo può essere reso esecutivo in una sentenza, in una
decisione o in un atto autentico da un organo giurisdizionale o da un’altra
autorità
competente in conformità del diritto dello Stato membro in cui è presentata la
richiesta.
3. Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organi giurisdizionali o le
altre autorità competenti a ricevere le richieste conformemente ai paragrafi 1 e
2.
4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le norme applicabili al
riconoscimento e all’esecuzione in un altro Stato membro di un accordo reso
esecutivo in conformità del paragrafo 1.
Articolo 7 Riservatezza della mediazione
1. Poiché la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezza,
gli Stati membri garantiscono che, a meno che le parti non decidano
diversamente, né
i mediatori né i soggetti coinvolti nell’amministrazione del procedimento di
mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di
arbitrato in
materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un
procedimento di mediazione o connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui:
a) ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico dello
Stato membro interessato, in particolare sia necessario per assicurare la
protezione degli
interessi superiori dei minori o per scongiurare un danno all’integrità fisica o
psicologica di una persona; oppure
b) la comunicazione del contenuto dell’accordo risultante dalla mediazione sia
necessaria ai fini dell’applicazione o dell’esecuzione di tale accordo.
2. Il paragrafo 1 non impedisce in alcun modo agli Stati membri di adottare
misure più restrittive per tutelare la riservatezza della mediazione.
Articolo 8 Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza
1. Gli Stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono la mediazione
nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di
avviare
un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per
il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di
prescrizione o
decadenza.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni relative ai termini di
prescrizione o decadenza previste dagli accordi internazionali di cui gli Stati
membri sono
parte.
Articolo 9 Informazioni al pubblico
Gli Stati membri incoraggiano, in qualsiasi modo ritengano appropriato, la
divulgazione al pubblico, in particolare via Internet, di informazioni sulle
modalità per
contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione.
Articolo 10 Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità
competenti
La Commissione mette a disposizione del pubblico, tramite qualsiasi mezzo
appropriato, le informazioni sugli organi giurisdizionali o sulle autorità
competenti
comunicate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3.
Articolo 11 Revisione
Entro il 21 maggio 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al
Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione
sull’attuazione della
presente direttiva. La relazione esamina lo sviluppo della mediazione
nell’Unione europea e l’impatto della presente direttiva negli Stati membri. Se
del caso, la
relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.
Articolo 12 Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva
anteriormente al 21
maggio 2011, fatta eccezione per l’articolo 10, per il quale tale data è fissata
al più tardi al 21 novembre 2010. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un
riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento
all’atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati
membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali
disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla
presente direttiva.
Articolo 13 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 14 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 21 maggio 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. Pöttering
Per il Consiglio
Il presidente
J. Lenarcic
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5_in_evidenza
Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
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Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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