Concorso, per
esami, a 13 posti di magistrato ordinario riservato alla provincia autonoma di Bolzano -
Decreto 12 ottobre 2010 - Concorso, per esami, a 13 posti di magistrato ordinario
riservato alla provincia autonoma di Bolzano 21 ottobre 2010 (pubblicato nella G.U. n. 84
del 22 ottobre 2010 4a serie speciale concorsi ed esami)
Decreto 12 ottobre 2010 - Concorso, per esami, a 13 posti di magistrato
ordinario riservato alla provincia autonoma di Bolzano 21 ottobre 2010 (pubblicato nella
G.U. n. 84 del 22 ottobre 2010 4a serie speciale concorsi ed esami)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15
ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, ordinamento giudiziario, e successive
modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante le norme
per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali e successive
modifiche;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili
dello Stato;
Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modifiche, concernente norme sulla
costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive
modifiche, concernente disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo
1958, n. 195;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente
lapprovazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modifiche, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di
Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, e successive
modifiche, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano;
Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme sul servizio militare di leva e
sulla ferma di leva prolungata, e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 521 recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per
le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, concernente anagrafe e censimento degli italiani
allestero;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista
per l'ammissione ai concorsi;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione
sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap;
Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174,
regolamento recante norme sullaccesso dei cittadini degli Stati membri
dellUnione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;
Visto il decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, concernente le norme di attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche
al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente
proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego;
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di
coscienza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente disposizioni per
disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dellart. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272, concernente norme di attuazione dello
statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente integrazioni e modifiche al
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di personale
dipendente delle agenzie e ruolo unico dei dirigenti in provincia di Bolzano;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il Codice in materia di
protezione dei dati personali;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente sospensione anticipata del servizio
obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché
delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente la nuova disciplina
dellaccesso in magistratura e successive modifiche;
Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sullordinamento
giudiziario;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile;
Visto il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86 recante norme di attuazione dello
Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige sullequipollenza degli attestati
di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca;
Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività
economica;
Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 12 maggio 2010
DECRETA
Art. 1
Posti messi a concorso
E indetto un concorso, per esami, a 13 posti di magistrato ordinario per gli uffici
giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, di cui 9 riservati al gruppo di lingua
tedesca, 3 riservati al gruppo di lingua italiana e 1 riservato al gruppo di lingua
ladina.
Art. 2
Requisiti per l'ammissione al concorso
Per essere ammesso al concorso é necessario che l'aspirante:
a.sia cittadino italiano ed appartenga o sia aggregato ad uno dei tre gruppi linguistici
italiano, tedesco e ladino;
b.abbia l'esercizio dei diritti civili;
c.sia di condotta incensurabile;
d.sia in possesso dell'attestato previsto dagli artt. 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificati dal decreto
legislativo 14 maggio 2010, n. 86;
e.sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira;
f.sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato
eventualmente chiamato;
g.non sia stato dichiarato per tre volte non idoneo nel concorso per esami alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda;
h.rientri, senza possibilità di cumulare le anzianità di servizio previste come
necessarie nelle singole ipotesi, in una delle seguenti categorie:
1.magistrati amministrativi e contabili;
2.procuratori dello Stato che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
3.dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni
dellarea C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto
Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il
rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono
incorsi in sanzioni disciplinari;
4.appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in
possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
5.dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della
pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali,
che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era
richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si
tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle
predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
6.avvocati iscritti allalbo che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
7.coloro i quali hanno svolto le funzioni di magistrato onorario (giudice di pace, giudice
onorario di tribunale, vice procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno
sei anni senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni
disciplinari;
8.laureati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non
si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore
a quattro anni e del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le
professioni legali previste dallarticolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
1997, n. 398, e successive modifiche;
9.laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza, al termine di un corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda
laurea, ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
10.laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni, salvo che non si tratti di seconda
laurea, ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al
termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di
specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;
11.laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di un corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso
di laurea anteriormente allanno accademico 1998 1999;
i.sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle leggi vigenti.
Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
serie speciale, concorsi ed esami -.
Art. 3
Domanda di ammissione e termine per la presentazione
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta compilando l'apposito modulo
(modello A) predisposto dall' Amministrazione, reperibile presso tutte le Procure della
Repubblica, e sul sito internet www.giustizia.it alla voce strumenti/concorsi,
esami, assunzioni.
La domanda di partecipazione deve essere presentata o spedita, esclusivamente a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale nel cui circondario il candidato è residente, entro il termine di trenta giorni
decorrente dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono state
presentate o spedite oltre il termine indicato nel comma precedente.
I candidati residenti allestero possono presentare o spedire la domanda
all'autorità consolare competente o alla Procura della Repubblica di Roma.
I candidati aventi temporaneamente dimora fuori del territorio dello Stato, possono
presentare o spedire la domanda alla Procura della Repubblica di residenza.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data
risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante.
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
1.il proprio cognome e nome;
2.la data e il luogo di nascita;
3.il codice fiscale;
4.di essere cittadini italiani;
5.di avere lesercizio dei diritti civili (in caso negativo, laspirante dovrà
compilare la dichiarazione sostitutiva di cui al modello B, allegando la fotocopia del
documento di identità);
6.di essere di condotta incensurabile (in caso negativo, laspirante dovrà compilare
il modello B con le modalità previste al n. 5);
7.di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali
ovvero procedimenti per lapplicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in
caso positivo, laspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste al
n. 5);
8.di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (in caso
positivo, laspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n.
5);
9.di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad indagini preliminari (in caso
positivo, laspirante dovrà compilare il modello B con le modalità previste al n.
5);
10.di non essere stati esclusi dallelettorato politico attivo, destituiti ovvero
licenziati o dispensati dallimpiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un
impiego statale a seguito dellaccertamento che limpiego stesso è stato
conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile
(in caso positivo, laspirante dovrà compilare il modello B con le modalità
previste al n. 5);
11.di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati
eventualmente chiamati;
12.di essere fisicamente idonei ad esercitare limpiego cui aspirano;
13.se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli
artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove
scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi. Tali richieste sono da
documentare allegando alla domanda di partecipazione apposita certificazione rilasciata da
competente struttura sanitaria;
14.il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P.);
15.i numeri telefonici di reperibilità
16.il luogo ove desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso qualora
sia diverso da quello di residenza (indicando, altresi, fax ed e.mail, se disponibili). In
assenza di tale dichiarazione le comunicazioni saranno inviate al luogo di residenza;
17.lindicazione del gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione (allegando
alla domanda di partecipazione, in plico chiuso, la certificazione prevista dallart.
20 ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752);
18.il conseguimento dellattestato o titolo equipollente previsti dagli artt. 3 e 4,
comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come
modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86 (da allegare alla domanda di
partecipazione in originale o in copia autentica ovvero da documentare con
autocertificazione utilizzando il modello C, allegato al bando);
19.l'Università presso la quale è stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data
del conseguimento;
20.leventuale precedente prima laurea, lUniversità dove è stata conseguita e
la data del conseguimento;
21.la categoria di appartenenza di cui allart. 2, lettera h, n. 1-11;
22.la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal candidato
fra le seguenti: inglese, francese e spagnolo;
23.ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, i candidati, devono, altresì, dichiarare la lingua, italiana o tedesca, nella quale
intendono sostenere le prove di esame.
In calce alla domanda ed alle dichiarazioni sostitutive di cui ai modelli B e C
l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, dichiarando di essere consapevole
delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi della normativa vigente.
Alla domanda debbono essere allegate le fotocopie di un documento di riconoscimento e del
codice fiscale nonché una fotografia formato tessera.
I modelli A, B e C sono allegati al presente decreto.
I modelli B e C, ove prodotti, fanno parte integrante della domanda di partecipazione.
Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato per posta al Ministero della
Giustizia - Dipartimento dellOrganizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
- Direzione Generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi, via Arenula n. 70, 00186 Roma,
ovvero anche solo via fax (0668897783)
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della
domanda o di altre comunicazioni ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano
ricevute dal candidato a causa dellinesatta indicazione del recapito o della mancata
o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione
stessa.
Art. 4 Cause di esclusione dal concorso
Non sono ammessi al concorso:
a.coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;
b.coloro le cui domande di partecipazione sono state presentate o spedite oltre il termine
di scadenza del bando;
c.coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono
stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione
del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad
inidoneità. Produce inoltre gli stessi effetti dellinidoneità l'annullamento di un
lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia
stato in tutto o in parte copiato da quello di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero
quando l'elaborato sia stato reso riconoscibile;
d.coloro che per le informazioni raccolte, non risultino, secondo il giudizio del
Consiglio Superiore della Magistratura, di condotta incensurabile;
Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dellaspirante si considerano
non presentate.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito linteressato, può escludere da
uno o più concorsi successivi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un
concorso, sia stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad
utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano
turbato le operazioni del concorso.
L'ammissione al concorso per ciascun candidato è deliberata dal Consiglio Superiore della
Magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione
in magistratura e delle altre condizioni richieste dal bando di concorso.
Art. 5
Prove concorsuali
L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale.
La prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici vertenti su:
a.diritto civile;
b.diritto penale;
c.diritto amministrativo.
Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno a disposizione otto ore
dalla dettatura della traccia.
La prova orale verte su:
a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano;
b. procedura civile;
c. diritto penale;
d. procedura penale;
e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario;
f. diritto commerciale e fallimentare;
g. diritto del lavoro e della previdenza sociale;
h. diritto comunitario;
i. diritto internazionale pubblico e privato;
l. elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario;
m. colloquio su una lingua straniera scelta fra le seguenti: inglese, spagnolo e francese.
Ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
le prove di concorso devono tener conto del particolare ordinamento giuridico
amministrativo della provincia di Bolzano.
Le prove si svolgeranno secondo le procedure previste dallart. 8 del regio decreto
15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e dallart. 3 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
Art. 6 Commissione esaminatrice
La commissione di esame é nominata con decreto del Ministro della Giustizia, previa
delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, nei quindici giorni antecedenti
linizio della prova scritta, ed é composta da sei membri che conoscano la lingua
italiana e la lingua tedesca, tre appartenenti al gruppo di lingua italiana e tre
appartenenti al gruppo di lingua tedesca, scelti da un elenco di nomi predisposto dal
Consiglio Superiore della Magistratura di intesa con la provincia di Bolzano.
Per ciascun gruppo linguistico sono nominati membri della commissione due magistrati, che
non hanno fatto parte della commissione esaminatrice del concorso precedentemente bandito,
ed un docente universitario.
Presiede la commissione, senza voto determinante, il magistrato nominato dal Consiglio
Superiore della Magistratura.
Con decreto del Ministro della Giustizia, terminata la valutazione degli elaborati scritti
e previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, sono nominati componenti
della commissione esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi alla prova orale, ai sensi dell'art. 1, n. 6, del decreto legislativo 5 aprile
2006, n. 160, nel testo vigente.
Le attività di segreteria della commissione sono esercitate da personale amministrativo
di area C, in servizio presso il Ministero della Giustizia e sono coordinate dal titolare
dellUfficio competente per il concorso.
Art. 7 Diario delle prove scritte
Le prove di esame si svolgeranno in Roma.
Il diario contenente la disciplina delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica 4ª serie speciale, concorsi ed esami , del 4
marzo 2011.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale verrà data notizia di eventuali differimenti.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
I concorrenti ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi, senza alcun preavviso,
nella sede desame, nei giorni e nelle ore stabilite per lo svolgimento delle
operazioni preliminari e per lo svolgimento delle prove medesime, muniti di valido
documento di riconoscimento.
Art. 8 Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei
Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in
ciascuna delle materie della prova scritta.
Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data
comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere detta prova.
Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna delle
materie della prova orale, e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua
straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a
108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto.
Art. 9 Termini per la produzione dei titoli di preferenza
I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 10, devono essere posseduti non oltre
la data di scadenza del bando.
I documenti comprovanti il possesso o le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli
artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità, devono essere presentati, a
pena di decadenza, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dellOrganizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione Generale dei Magistrati Ufficio
III Concorsi - via Arenula n. 70, 00186 Roma, entro il giorno in cui il candidato sostiene
la prova orale.
Art. 10 Titoli di preferenza a parità di merito ed a parità di merito e titoli
Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche, a parità di merito, sono preferiti:
1.gli insigniti di medaglia al valor militare;
2.i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3.i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4.i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5.gli orfani di guerra;
6.gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7.gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8.i feriti in combattimento;
9.gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra,
nonché i capi di famiglia numerosa;
10.i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11.i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12.i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13.i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14.i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15.i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli
vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16.coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
17.coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno nell'Amministrazione della Giustizia;
18.i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19.gli invalidi e i mutilati civili;
20.i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma
o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza é determinata:
a.dal numero dei figli a carico;
b.dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche, ovvero dall'aver
prestato servizio militare di leva;
c.dalla minore età.
Art. 11 Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei
I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti
riportati, con l'osservanza, in caso di parità, delle disposizioni generali vigenti sui
titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10.
La commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, terminati i lavori,
forma la graduatoria che é immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio
Superiore della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro della Giustizia.
Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei
vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della
graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia entro
dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria é pubblicata senza ritardo
nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia e dalla pubblicazione decorre il
termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli
eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di
trenta giorni, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura.
Art. 12 Nomina a magistrato ordinario
I concorrenti dichiarati idonei allesito del concorso per esami sono classificati
secondo il numero totale dei punti riportati e, nello stesso ordine, sono nominati, con
decreto ministeriale, magistrati ordinari in tirocinio nei limiti dei posti messi a
concorso e nei tempi, anche diversi, consentiti dallart. 9, commi 5 e 7, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122.
I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta
inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte dell'organo di controllo.
I vincitori potranno proporre domanda di trasferimento solo dopo la scadenza del termine
previsto dall'ultimo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752.
Art. 13 Termini per la presentazione dei documenti di rito
Entro il primo mese di servizio, i vincitori, nominati sotto condizione risolutiva
dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovranno presentare i documenti di
rito, attestanti il possesso dei requisiti stessi, che saranno richiesti, anche con
riferimento alle modalità, con l'invito ad assumere servizio.
Art. 14 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dellart. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della Giustizia
Dipartimento dellOrganizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi -
Direzione Generale dei Magistrati Ufficio III Concorsi -, per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente allinstaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena lesclusione dal concorso.
I predetti dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione
giuridico-economica del candidato.
Linteressato gode dei diritti di cui allart. 7 del citato decreto legislativo
e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero della Giustizia -
Dipartimento dellOrganizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione
Generale dei Magistrati Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del suddetto Ufficio
III Concorsi.
I risultati delle prove scritte e la graduatoria finale vengono resi disponibili sul sito
del Ministero della Giustizia www.giustizia.it, alla voce strumenti/concorsi, esami,
assunzioni.
Roma, 12 ottobre 2010
IL MINISTRO
Angelino Alfano
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Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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