| Codice della proprietà industriale (MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 13 gennaio 2010, n. 33 Regolamento di attuazione del
Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.
30. (GU n. 56 del 9-3-2010 - Suppl. Ordinario n. 48)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DECRETO 13 gennaio 2010, n. 33
Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. (10G0044)
(GU n. 56 del 9-3-2010 - Suppl. Ordinario n. 48)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
VISTO larticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge
17 luglio 2006, n. 233;
VISTO il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante Codice della proprietà
industriale, a norma dellarticolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
VISTI in particolare gli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che prevedono che con decreto del Ministro delle
attività produttive (ora sviluppo economico) vengano stabilite le modalità di deposito
delle domande, delle istanze, degli atti e documenti, dei ricorsi notificati, le modalità
di opposizione, le modalità di deposito delle domande di trascrizione e annotazione, di
convocazione e di svolgimento dellassemblea degli iscritti allalbo dei
consulenti in proprietà industriale e le modalità di svolgimento delle votazioni, delle
operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197;
CONSIDERATA la necessità di definire la regolamentazione attuativa del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, delineando la disciplina dei procedimenti previsti
dagli articoli 147, 149, 151, 184, 195, 197, 212 e 214 secondo criteri di semplificazione
e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi;
UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione normativa per gli atti
consultivi nelladunanza del 23 luglio 2009;
VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota
del 9 novembre 2009;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1 (Deposito in formato cartaceo)
1. Salvo ove diversamente previsto dal presente regolamento, le domande, le istanze, gli
atti, i documenti ed i ricorsi notificati di cui allarticolo 147, comma 1 del Codice
della proprietà industriale, dora innanzi denominato
Codice, nonché le traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle
domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti europei concessi o
mantenuti in forma modificata, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice, sono depositati
presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere
trasmessi a cura degli uffici riceventi, dopo aver svolto le formalità di cui ai commi 2,
3, 4 e 5, allUfficio italiano brevetti e marchi entro i dieci giorni successivi al
deposito, con un servizio postale espresso che ne attesti la tempestiva ricezione.
2. Le domande nazionali di brevetto, di registrazione, di privativa per nuova varietà
vegetale, le istanze successive ad esse connesse e le traduzioni di cui al comma 1, sono
redatte in conformità ai moduli, ove previsti, stabiliti con circolare dellUfficio
italiano brevetti e marchi, disponibili presso lo stesso Ufficio e presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e devono essere firmate dal richiedente o
dal suo mandatario.
3. Laddetto alla ricezione, nella parte del modulo riservata allufficio
ricevente, appone la data, il numero progressivo di deposito, la propria firma e il timbro
dellufficio.
4. Le istanze connesse alle domande già depositate o i ricorsi notificati devono essere
accompagnati dal verbale di deposito, che deve essere redatto in due originali e due copie
e deve essere firmato dal depositante e sottoscritto dal funzionario ricevente. Detto
verbale, cui vengono attribuiti una data e un numero di deposito, deve indicare:
a) data e numero della domanda o del titolo concesso;
b) nome e domicilio eletto in Italia del richiedente e, se vi sia, del suo mandatario;
c) elenco dei documenti allegati.
5. Un originale e due copie del verbale di deposito, di cui al comma 4, devono essere
inviati, insieme agli atti depositati, allUfficio italiano brevetti e marchi entro
il termine e con le modalità di cui al comma 1.
6. LUfficio ricevente rilascia attestazione dellavvenuto deposito.
7. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti ed i ricorsi notificati nonché le
traduzioni in lingua italiana delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei
testi pubblicati dei brevetti europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui al
comma 1, possono essere depositati anche presso lUfficio italiano brevetti e marchi
mediante servizio postale ed in tal caso si considera data di deposito la data di
ricezione da parte dellUfficio.
8. LUfficio italiano brevetti e marchi, dopo avere accertata la ricevibilità, ai
sensi dellarticolo 148, comma 1 del Codice, delle domande depositate mediante
servizio postale, appone la data di cui al comma 3 ed invia la documentazione alla Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma per la verbalizzazione.
9. LUfficio assicura il servizio di ricezione del deposito delle risposte ai propri
rilievi, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore generale per la lotta
alla contraffazione Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 2 (Deposito telematico e modalità di trasmissione)
1. Il deposito delle domande, istanze, atti e documenti di cui allarticolo 147,
comma 1 del Codice può essere effettuato anche per via telematica secondo le modalità
previste dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 aprile 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289,
emanati nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice della
digitalizzazione della pubblica amministrazione.
Art. 3 (Termini per il deposito)
1. Se i termini prescritti per il deposito di domande, atti, documenti, ricorsi notificati
di cui allarticolo 147, comma 1 del Codice e delle traduzioni in lingua italiana
delle rivendicazioni delle domande di brevetto europeo e dei testi pubblicati dei brevetti
europei concessi o mantenuti in forma modificata, di cui agli articoli 54 e 56 del Codice,
e per il versamento di tasse scadono di sabato, di domenica o in un giorno festivo
nazionale, ovvero in un giorno nel quale gli uffici competenti a ricevere il deposito
sono, per qualsiasi causa, chiusi, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo nel
quale gli uffici stessi sono aperti. Uguale proroga è concessa quando si tratti di
chiusura determinata da festività locali o di eventi interruttivi del servizio, incluso
quello telematico, che riguardino singoli uffici, a condizione che l'ufficio ricevente
sia:
a) per il deposito di domanda con rivendicazione di priorità, quello della residenza o
della sede del richiedente o del suo mandatario;
b) per gli adempimenti successivi al deposito di una domanda, per gli atti o per i
ricorsi, quello in cui era stata depositata la domanda. Nel caso in cui, precedentemente
alladempimento successivo, la domanda sia stata trasferita ad altro richiedente o
sia stato modificato il mandatario, si applica la disposizione di cui alla precedente
lettera a).
2. I termini richiamati al comma 1 si considerano inoltre rispettati quando la loro
mancata osservanza sia stata determinata da interruzione, anche all'estero, del servizio
postale utilizzato, salvo che norme speciali contenute in convenzioni internazionali, cui
la Repubblica Italiana abbia aderito, prevedano una disciplina diversa, a condizione che
il plico sia stato spedito, con un servizio di posta che attesti la ricezione della
documentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine, sempre che non
fosse già in atto l'interruzione.
3. L'interessato deve precisare e provare la causa che gli ha impedito di osservare i
termini prescritti.
Art. 4 (Integrazione delle domande)
1. Lintegrazione spontanea della domanda, di cui allarticolo 148, comma 4 del
Codice, può essere fatta dal richiedente prima di ricevere dallUfficio italiano
brevetti e marchi la comunicazione, di cui al comma 2 del medesimo articolo 148.
2. La traduzione di cui allarticolo 148, comma 5 del Codice deve essere depositata
entro il termine di due mesi dalla data di deposito della domanda. Detto termine non è
prorogabile per il deposito della traduzione della descrizione e delle rivendicazioni di
una domanda di brevetto per invenzione industriale o modello di utilità nel qual caso il
mancato deposito della traduzione entro detto termine determina il rifiuto della domanda e
si applica larticolo 173, comma 7 del Codice.
3. Il termine di cui al comma 2 per il deposito della traduzione si applica anche quando
la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una domanda
anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo Stato in cui è avvenuto
il deposito ed i dati identificativi del richiedente.
4. Se la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferimento ad una
domanda anteriore depositata presso un ufficio estero e non soggetta a pubblicazione, deve
essere presentata copia autentica della domanda estera.
Detta copia autentica e la traduzione devono essere depositati entro il termine di cui al
comma 2.
Art. 5 (Irricevibilità)
1. Le domande, le istanze e i ricorsi non redatti in lingua italiana e non recanti la
traduzione in lingua italiana prevista dallarticolo 148, comma 5 del Codice, sono
irricevibili.
2. LUfficio italiano brevetti e marchi, accertata la irricevibilità, la dichiara ai
sensi dellarticolo 148 del Codice, comma 1 ed invia la comunicazione al richiedente
assegnando il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi ai sensi
dellarticolo 135, comma 1 del Codice.
Art. 6 (Traduzione in lingua italiana)
1. La traduzione in lingua italiana di cui allarticolo 148, comma 5 del Codice può
essere dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario.
2. LUfficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere che sia prodotta una
traduzione asseverata mediante giuramento di fronte al Tribunale.
Art. 7 (Deposito delle domande di brevetto europeo)
1. Il deposito delle domande di brevetto europeo, di cui allarticolo 149 del Codice,
avviene direttamente o tramite un servizio postale, che attesti la ricezione della
documentazione, presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Roma, delegata allo svolgimento di tale funzione, che provvede a trasmettere entro il
termine di cui allarticolo 1, comma 1 la documentazione allUfficio italiano
brevetti e marchi.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma determina la data
di ricezione ed il numero della domanda secondo quanto disposto dalla Convenzione sul
brevetto europeo e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Se viene rivendicata la priorità di una domanda di brevetto depositata in Italia da
oltre novanta giorni, non assoggettata al vincolo del segreto, non si applica
larticolo 198, comma 1 del Codice.
4. Il deposito delle domande di brevetto europeo può essere effettuato anche per via
telematica secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle attività
produttive del 10 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2006, n. 98 e
dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289, emanati nel rispetto del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82 Codice della digitalizzazione della pubblica
amministrazione.
Art. 8 (Deposito della domanda internazionale per invenzione industriale)
1. Le domande internazionali di cui allarticolo 151 del Codice sono depositate
presso lUfficio italiano brevetti e marchi direttamente o tramite un servizio
postale che attesti la ricezione da parte dellUfficio.
2. LUfficio determina la data di deposito ed il numero internazionale secondo quanto
disposto dal Trattato di cooperazione in materia di brevetti e dal relativo regolamento di
esecuzione.
3. Se viene rivendicata la priorità di una domanda di brevetto depositata in Italia da
oltre novanta giorni, non assoggettata al vincolo del segreto, non si applica
larticolo 198, comma 1 del Codice.
4. Il deposito delle domande internazionali può essere effettuato anche per via
telematica secondo le modalità previste con decreto del Direttore generale per la lotta
alla contraffazione Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 9 (Trasformazione del brevetto europeo)
1. LUfficio italiano brevetti e marchi, ricevuta la richiesta di trasformazione di
cui allarticolo 58 del Codice, invita linteressato, assegnandogli un termine
non inferiore a due mesi, a pagare i diritti previsti per la domanda di brevetto
nazionale, a integrare i dati mancanti per lesame secondo la procedura nazionale
nonché a produrre, ove manchi, la lettera dincarico se vi sia mandatario ovvero la
dichiarazione di elezione di domicilio in Italia e traduzione in lingua italiana del testo
originario della domanda di brevetto europeo nonché, eventualmente, una traduzione del
testo della stessa domanda modificata nel corso della procedura davanti allUfficio
europeo dei brevetti.
2. Qualora, entro il termine assegnato o eventualmente prorogato, non siano state
completamente soddisfatte le condizioni previste al comma 1, lUfficio respinge la
domanda. I diritti eventualmente pagati sono rimborsati, ad eccezione dei diritti relativi
alla domanda di brevetto.
3. Alla domanda di brevetto derivata dalla trasformazione sono applicabili, salvo quanto
disposto dal comma 1 dellarticolo 137 della Convenzione sul brevetto europeo, le
disposizioni in vigore per le domande di brevetto italiano.
Art. 10 (Registro italiano dei brevetti europei)
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi iscrive in apposito registro, di cui
allarticolo 139 del Codice, i brevetti europei per i quali è stata richiesta la
convalida unitamente alle indicazioni riportate nel registro europeo dei brevetti.
2. Nel registro si devono riportare la data e il numero di deposito delle traduzioni di
cui all'articolo 56, comma 3, del Codice, gli atti elencati all'articolo 138 del Codice,
le annotazioni e le tasse di mantenimento annuali.
Art. 11 (Domanda di registrazione di marchio)
1. Salvo quanto stabilito dallarticolo 148, comma 1 del Codice in tema di
ricevibilità, la domanda di registrazione di marchio deve contenere, oltre quanto
indicato allarticolo 156 del Codice:
a) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la
denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dellente
richiedente; il richiedente, se risiede allestero, deve eleggere il suo domicilio in
Italia ai sensi dellarticolo 197 del Codice;
b) lindicazione del tipo di marchio ossia se si tratti di marchio verbale, quando
costituito solo da lettere o numeri arabi o romani in carattere da stampa normali; se
figurativo quando costituito da elementi grafici o figurativi accompagnati o meno da
elementi verbali; se tridimensionale; se sonoro;
c) lindicazione del colore o dei colori, compresi il bianco e il nero, quando tali
colori costituiscono caratteristica del marchio stesso;
d) lindicazione del codice internazionale dei colori quando il marchio consiste
esclusivamente nelle combinazioni o nelle tonalità cromatiche;
e) lindicazione che si tratta di domanda di registrazione di un marchio collettivo;
in tale caso occorre allegare alla domanda copia, debitamente sottoscritta dal
richiedente, del regolamento concernente luso, i controlli e le sanzioni di cui
allarticolo 11, comma 2 del Codice;
f) la traduzione in lingua italiana del marchio se esso comprende parole di senso compiuto
espresse in altra lingua;
g) un esemplare della riproduzione del marchio. Nel caso di deposito cartaceo l
esemplare deve essere stampato su carta bianca comune e deve essere inscrivibile in uno
spazio di dimensioni massime di 8 cm X 8 cm. Nel caso di marchio tridimensionale la
riproduzione del marchio deve consistere in una riproduzione grafica o fotografica in due
dimensioni; detta riproduzione può, a scelta del richiedente, essere accompagnata da
ulteriori prospettive del marchio, fino ad un massimo di cinque, se indispensabili alla
sua individuazione. Nel caso siano stati rivendicati i colori, lesemplare deve
risultare con i colori descritti;
h) l'elenco dei prodotti o dei servizi, preceduto dallindicazione del numero della
classe ovvero il titolo della classe con il numero della stessa qualora in questo secondo
caso si voglia rivendicare tutti i prodotti o servizi della classe.
2. La domanda di registrazione di marchio può contenere la descrizione del marchio che
metta in evidenza, ai soli fini di informazione, i caratteri delle sue diverse parti.
Art. 12 (Consenso o autorizzazione alla registrazione del marchio)
1. Qualora si intenda registrare come marchio un ritratto di persona o un segno notorio,
con la domanda di registrazione di marchio deve essere prodotto il consenso di cui
allarticolo 8, commi 1 e 3 del Codice. LUfficio ha facoltà di chiedere che la
sottoscrizione del consenso sia autenticata.
2. Qualora si intenda registrare come marchio uno stemma o altro segno considerato nelle
convenzioni internazionali vigenti in materia o un segno contenente simboli, emblemi e
stemmi che rivestano un interesse pubblico, con la domanda di registrazione di marchio
deve essere prodotta lautorizzazione di cui allarticolo 10 del Codice.
Art. 13 (Documentazione a sostegno dellacquisita distintività)
1. Quando nella domanda di registrazione per marchio dimpresa si rivendica il
carattere distintivo del segno a seguito delluso che ne sia stato fatto prima della
domanda di registrazione ai sensi dellarticolo 13, comma 2 del Codice, è necessario
produrre al momento del deposito della domanda stessa la documentazione a sostegno.
Art. 14 (Divisione della domanda in caso di più marchi)
1. Il provvedimento col quale lUfficio invita linteressato a limitare la
domanda ad un solo marchio, ai sensi dellarticolo 158, comma 2 del Codice indica il
termine entro il quale linteressato deve provvedere alla limitazione. Si applica
larticolo 173 del Codice in quanto compatibile.
Art. 15 (Divisione della domanda di marchio in domande parziali)
1. Nei casi indicati nellarticolo 158, comma 3 del Codice il richiedente, con
apposita istanza diretta allUfficio italiano brevetti e marchi può dividere la
domanda originaria dichiarando che una parte dei prodotti o servizi compresi nella domanda
originaria è oggetto di una o più domande parziali.
2. Listanza di divisione della domanda originaria deve contenere:
a) il numero di fascicolo della domanda originaria;
b) il nome e il domicilio o la sede del richiedente;
c) lelenco dei prodotti o dei servizi che sono oggetto della domanda parziale
ovvero, se si richiede la divisione in più di una domanda parziale, lelenco dei
prodotti e dei servizi per ciascuna domanda parziale;
d) lelenco dei prodotti e dei servizi che rimangono nella domanda originaria.
3. LUfficio, se rileva che le condizioni di cui al comma 2 non sono state rispettate
o che lelenco dei prodotti e servizi che costituiscono la domanda parziale coincide
anche solo in parte con lelenco dei prodotti e servizi che rimane nella domanda
originaria, invita il richiedente a correggere listanza assegnando il termine per la
risposta.
Art. 16 (Esame dei marchi internazionali)
1. Qualora, a seguito dellesame effettuato ai sensi dellarticolo 171 del
Codice, lUfficio Italiano Brevetti e Marchi ritenga che il marchio non possa essere
registrato, in tutto o in parte, invia allOrganizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale una notifica di rifiuto provvisorio ex officio alla registrazione
internazionale. Il provvedimento deve contenere lindicazione dei motivi sui quali si
basa il rifiuto, con riferimento alle condizioni di registrabilità dei marchi nazionali,
oggetto di accertamento ai sensi dellarticolo 170, comma 1, lettera a) del Codice,
ed il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un
mandatario nominato ai sensi dellarticolo 201 del Codice, può presentare le proprie
deduzioni.
2. Se il titolare della registrazione internazionale, previa indicazione o elezione di
domicilio ai sensi dellarticolo 197, comma 1 del Codice, non presenta le proprie
deduzioni nel termine di cui al comma 1, ovvero se lUfficio ritiene di non dover
accogliere le deduzioni formulate, lUfficio Italiano Brevetti e Marchi emette un
provvedimento di conferma del rifiuto, che è comunicato al titolare della registrazione
internazionale o al suo mandatario nominato ai sensi dellarticolo 201 del Codice.
Contro tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione dei ricorsi, ai sensi degli
articoli 135 e seguenti del Codice, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione del provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto
una parte dei prodotti e servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i
servizi per i quali il marchio non è registrabile.
3. Al termine del procedimento avviato con lemissione ex officio di un rifiuto
provvisorio alla registrazione lUfficio Italiano Brevetti e Marchi invia
allOrganizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale:
a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio, se ritiene che sussistano le condizioni
per assicurare la protezione del marchio in Italia;
b) una notifica di rifiuto definitivo, se ritiene che il marchio non sia registrabile in
Italia e il provvedimento di conferma del rifiuto di cui al comma 2, comunicato al
titolare della registrazione internazionale o al mandatario, sia divenuto inoppugnabile
per decorso dei termini di impugnazione o si siano conclusi gli eventuali ricorsi proposti
avverso tale provvedimento. Se il rifiuto riguarda soltanto una parte dei prodotti e
servizi, il provvedimento di rifiuto indica i prodotti e i servizi per i quali il marchio
non è registrabile.
Art. 17 (Marchi collettivi internazionali)
1. Per i marchi collettivi internazionali, registrati presso lOrganizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale ai sensi dellAccordo di Madrid sulla
registrazione internazionale dei marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, copia,
debitamente sottoscritta dal richiedente, del regolamento che disciplina luso del
marchio, previsto dallarticolo 11 del Codice, deve essere presentata, previa
elezione di domicilio nello Stato ai sensi dellarticolo 197, comma 1 del Codice o
tramite mandatario, nominato ai sensi dellarticolo 201 del Codice, direttamente
allUfficio italiano brevetti e marchi entro tre mesi dalla data in cui
lOrganizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale notifica la registrazione
internazionale o la sua estensione successiva allUfficio.
2. Il regolamento, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione
in lingua italiana dichiarata conforme ai sensi dellarticolo 6.
Art. 18 (Domanda di rinnovazione del marchio)
1. La domanda di rinnovazione del marchio d'impresa deve contenere, oltre a quanto
previsto dall'art. 159 del Codice, i dati del marchio da rinnovare. La domanda contiene il
numero e la data della registrazione da rinnovare, nonché il numero e la data del primo
deposito. Nella domanda si deve indicare se la rinnovazione è richiesta soltanto per una
parte dei prodotti e servizi protetti dalla precedente registrazione.
2. Per i marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale, ai sensi dell'Accordo di Madrid relativo alla registrazione
internazionale dei marchi e del Protocollo relativo a tale Accordo, la rinnovazione ha
luogo mediante il pagamento delle tasse prescritte dalla Regola 30 e seguente del
Regolamento Comune allAccordo e al Protocollo, da effettuarsi direttamente
all'Ufficio Internazionale nei sei mesi precedenti la scadenza, ovvero entro sei mesi
successivi con l'aggiunta di una soprattassa, e della tassa nazionale prevista. Di tale
pagamento e degli eventuali ulteriori adempimenti prescritti dallarticolo 159 del
Codice deve essere data prova all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Art. 19 (Marchio già registrato all'estero)
1. Il richiedente che nella domanda di registrazione faccia riferimento ad una precedente
registrazione ottenuta per lo stesso identico marchio in altro Stato da lui o da un suo
avente causa, dovrà unire alla domanda un certificato dal quale risulti in quale data e
sotto quale numero d'ordine sia stata fatta la registrazione all'estero.
2. Se la registrazione all'estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve
produrre il titolo di acquisto con il quale sia stato attuato il trasferimento del
marchio.
3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua
italiana dichiarata conforme ai sensi dellarticolo 6.
Art. 20 (Osservazioni di terzi alla registrazione dei marchi)
1. Le osservazioni, di cui agli articoli 174 e 175 del Codice, redatte in lingua italiana
ai sensi dellarticolo 148, comma 5 del Codice, sono presentate su carta libera.
Art. 21 (Descrizione e rivendicazioni della domanda di brevetto)
1. Salvo quanto stabilito dallarticolo 148, comma 1 del Codice in tema di
ricevibilità, la domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale o per
modello di utilità deve contenere oltre a quanto indicato allarticolo 160, comma 1
del Codice, il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio della persona fisica o la
denominazione, la sede e la nazionalità della persona giuridica o dellente
richiedente. Il richiedente, se risiede allestero, deve eleggere il suo domicilio in
Italia ai sensi dellarticolo 197 del Codice.
2. La domanda di brevetto per invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico
di origine animale o vegetale, deve contenere la dichiarazione di provenienza del
materiale biologico utilizzato di cui allarticolo 5, comma 2 del decreto legge 10
gennaio 2006, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78. La
mancanza della dichiarazione è annotata sul registro dei titoli di proprietà
industriale.
3. La descrizione di cui allarticolo 160, comma 3, lettera a) e comma 4, del Codice
deve:
a) specificare il campo della tecnica a cui linvenzione fa riferimento;
b) indicare lo stato della tecnica preesistente, per quanto a conoscenza
dellinventore, che sia utile alla comprensione dellinvenzione ed
alleffettuazione della ricerca, fornendo eventualmente i riferimenti a documenti
specifici;
c) esporre linvenzione in modo tale che il problema tecnico e la soluzione proposta
possano essere compresi;
d) descrivere brevemente gli eventuali disegni;
e) descrivere in dettaglio almeno un modo di attuazione dellinvenzione, fornendo
esempi appropriati e facendo riferimento ai disegni, laddove questi siano presenti;
f) indicare esplicitamente, se ciò non risulti già ovvio dalla descrizione o dalla
natura dellinvenzione, il modo in cui linvenzione può essere utilizzata in
ambito industriale.
4. Le rivendicazioni di cui allarticolo 160, comma 4 del Codice definiscono le
caratteristiche specifiche dellinvenzione per le quali si chiede protezione. Devono
essere chiare, concise, trovare completo supporto nella descrizione ed essere redatte in
un documento separato secondo le seguenti formalità:
a) devono essere indicate con numeri arabi consecutivi;
b) la caratteristica tecnica rivendicata deve essere esplicitamente descritta:
il richiamo alle figure è consentito solo a scopo di maggior chiarezza;
c) le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni, qualora facciano
riferimento ai disegni, possono essere seguite dal numero corrispondente alle parti
illustrate dagli stessi fermo restando che tale riferimento non costituisce una
limitazione della rivendicazione.
Art. 22 (Domanda di brevetto)
1. Nel caso di deposito cartaceo la descrizione, il riassunto, le rivendicazioni ed i
disegni acclusi alle domande di brevettazione devono essere impressi in modo indelebile
con linee e caratteri a stampa neri su carta bianca forte di formato A4 (29,7 x 21 cm).
Per i disegni e per il testo, i margini superiore e inferiore e i margini a sinistra e a
destra sono di almeno 2,5 cm. Gli stessi formati devono essere rispettati nel caso in cui
il testo del brevetto e dei disegni sia allegato ad una domanda depositata con il sistema
telematico.
2. Il testo è scritto con interlinea 1½ e carattere le cui maiuscole corrispondano ad
una altezza di 0,21 cm. LUfficio stabilisce con circolare la data a partire dalla
quale la presentazione del testo debba essere tale da permettere il riconoscimento ottico
dei caratteri ovvero lacquisizione elettronica del testo medesimo.
3. I disegni, che possono essere anche eseguiti a mano, compresi in una o più tavole,
devono essere numerati progressivamente ed i numeri dei disegni stessi, nonché i numeri e
le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella
descrizione.
4. Ove con il deposito della domanda siano stati presentati una descrizione o disegni
provvisori, lesemplare definitivo depositato deve essere presentato entro due mesi.
5. Se la domanda di brevetto per invenzione ha per oggetto o utilizza materiale biologico
di origine umana, il consenso di cui allarticolo 5, comma 3 decreto legge 10 gennaio
2006, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, consiste in
una dichiarazione, allegata alla domanda, con la quale il richiedente afferma che
linvenzione non rientra nella fattispecie di cui al citato articolo 5, comma 3 o, in
alternativa, che il consenso è stato acquisito.
6. La dichiarazione di cui allarticolo 5, comma 4 del decreto legge 10 gennaio 2006,
n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, può consistere in
una autocertificazione.
7. La mancanza della dichiarazione di cui al comma 5 e al comma 6 è annotata sul registro
dei titoli di proprietà industriale.
8. Se la domanda riguarda una invenzione biotecnologica con la quale si richiede la
protezione di sequenze di nucleotidi o aminoacidi, dette sequenze devono essere fornite in
formato elettronico, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore Generale per
la lotta alla contraffazione Ufficio Italiano Brevetti Marchi.
Art. 23 (Divisione della domanda in caso di più invenzioni o modelli di utilità in essa
presenti)
1. Il provvedimento col quale lUfficio invita linteressato a limitare la
domanda ad una sola invenzione o modello di utilità ai sensi dellarticolo 161,
comma 2 del Codice, indica il termine entro il quale linteressato deve provvedere
alla limitazione. Si applica larticolo 173 del Codice in quanto compatibile.
Art. 24 (Ricerca di anteriorità)
1. LUfficio europeo dei brevetti (EPO) è lautorità competente ad effettuare
la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione
industriale depositate presso lUfficio italiano brevetti e marchi.
Le modalità sono stabilite da unapposita Convenzione stipulata tra il Ministero
dello sviluppo economico Ufficio italiano brevetti e marchi e lOrganizzazione
europea dei brevetti.
Art. 25 (Domanda di registrazione del disegno o modello)
1. Salvo quanto stabilito dallarticolo 148, comma 1 del Codice in tema di
ricevibilità, la domanda di registrazione del disegno o modello deve contenere oltre a
quanto indicato allarticolo 167, comma 1, del Codice il cognome, il nome, la
nazionalità e il domicilio della persona fisica o la denominazione, la sede e la
nazionalità della persona giuridica o dellente richiedente. Il richiedente, se
risiede allestero, deve eleggere il suo domicilio in Italia ai sensi
dellarticolo 197 del Codice.
2. La riproduzione grafica del disegno o modello o il campione dei prodotti stessi di cui
all'art. 167, comma 2 del Codice, deve rappresentare il disegno o modello in modo chiaro e
completo.
3. Se il colore o i colori del disegno o modello costituiscono caratteristiche di cui si
chiede la registrazione, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori
rivendicati.
4. Alla riproduzione grafica del disegno o modello o dei prodotti nonché
alleventuale descrizione si applicano le indicazioni previste all articolo 22.
La riproduzione grafica può anche essere ottenuta mediante la fotografia, la stampa o un
processo analogo.
5. In caso di disegni o modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole
dimensioni, può essere presentata, in luogo della riproduzione grafica, una tavola su cui
è fissato il campione del prodotto la cui fabbricazione deve formare oggetto del diritto
esclusivo.
Questa disposizione si applica ad esempio ai modelli relativi ai tessuti, ai merletti,
alle carte da parati.
6. Qualora la registrazione sia richiesta per un deposito multiplo, ove si tratti di
modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente due sole dimensioni, i singoli
modelli devono essere individuati o da altrettante riproduzioni grafiche o da altrettante
tavole su cui sono fissati i rispettivi campioni.
7. La descrizione, se presentata, può concludersi con una o più rivendicazioni in cui
sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto di registrazione.
Art. 26 (Divieto di denominazioni nella registrazione di disegni e modelli)
1. La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere i prodotti,
può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi delle norme sui marchi.
Art. 27 (Identificazione della topografia)
1. Ai fini dell'identificazione della topografia, in conformità all'art. 168 comma 2
lett. a) del Codice, deve essere allegato in formato A4 (210 x 297), oppure in formato
diverso purché ripiegato in formato A4, almeno uno dei seguenti elementi:
a) un disegno o una fotografia rappresentante una configurazione degli strati del prodotto
a semiconduttori;
b) i disegni e le fotografie delle maschere o parti di maschere per la fabbricazione dei
prodotti a semiconduttori;
c) i disegni o le fotografie dei disegni dei singoli strati dei prodotti a semiconduttori.
2. I disegni o le fotografie devono essere sufficientemente chiari affinché la topografia
risulti identificabile all'esame.
3. Oltre ai suddetti disegni e/o fotografie può essere depositata una descrizione che
consenta una migliore identificazione della topografia o delle parti più caratteristiche
di essa.
4. Possono inoltre essere presentanti, ai fini di una migliore identificazione della
topografia, nastri magnetici, tabulati, microfilms o altri supporti di dati, secondo
standard definiti dall'amministrazione, sui quali la topografia è registrata sotto forma
codificata e uno o più esemplari del prodotto a semiconduttori.
5. Ove una topografia non rappresenti l'intera superficie del prodotto, occorre
evidenziare tale circostanza.
6. I disegni o fotografie, la relativa descrizione nonché l'eventuale documentazione
aggiuntiva, sono firmati dal richiedente o dal suo mandatario.
Art. 28 (Protezione temporanea)
1. Il certificato di cui all'articolo 169, comma 5 del Codice deve contenere:
a) il cognome il nome e il domicilio dell'espositore;
b) la data in cui il prodotto o il materiale che incorpora il diritto di marchio è stato
consegnato per l'esposizione nonché il tipo di prodotto o di materiale incorporante il
marchio;
c) una rappresentazione del marchio come esposto.
Art. 29 (Ritiro, rettifiche, integrazioni della domanda)
1. Il ritiro di cui allarticolo 172, comma 1 del Codice, deve essere fatto con
apposita istanza e può riguardare più domande dello stesso titolare. Con la stessa
istanza deve essere chiesto il rimborso delle tasse di cui allarticolo 229 del
Codice.
2. La facoltà di correzione, di cui allarticolo 172, comma 2 del Codice, può
essere esercitata con una sola richiesta anche quando la correzione concerne più domande
di registrazione ovvero di brevetto aventi lo stesso titolare, a condizione che la
correzione sia la stessa per ciascuna domanda e che i numeri di deposito siano contenuti
nella richiesta.
3. Il titolare di una registrazione o di un brevetto può richiedere la correzione di un
errore, imputabile allUfficio italiano brevetti e marchi, relativo alla
registrazione o al brevetto stesso ovvero alla relativa pubblicazione Una sola richiesta
è sufficiente quando la correzione concerne più registrazioni ovvero più brevetti
aventi lo stesso titolare, a condizione che la correzione sia la stessa per ciascuna
registrazione e che i numeri di tutte le registrazioni o di tutti i brevetti siano
indicati nella richiesta.
4. Il provvedimento di rifiuto dellistanza di ritiro, di rettifica o di integrazione
della domanda di deposito deve contenere il termine per ricorrere davanti alla Commissione
dei ricorsi.
Art. 30 (Istanze di continuazione della procedura)
1. Listanza per la continuazione della procedura di cui allarticolo 192 del
Codice deve essere presentata entro il termine di due mesi a decorrere dalla scadenza del
termine di cui allarticolo 173, comma 1, se non è stata richiesta la proroga,
ovvero a decorrere dalla scadenza del termine di cui allarticolo 191, comma 2
qualora sia stata richiesta la proroga.
2. Allistanza di continuazione di cui al comma 1 devono essere unite
lattestazione del pagamento del diritto previsto e la prova di aver compiuto
latto omesso entro il termine di cui al comma 1.
Art. 31 (Istanze di reintegrazione)
1. Alle istanze di reintegrazione si applicano le disposizioni dellarticolo 173 del
Codice in quanto compatibili.
Art. 32 (Raccolta delle domande e dei titoli di proprietà industriale)
1. I titoli di proprietà industriale, oltre alle indicazioni di cui agli articoli 185 e
197, commi 2 e 6 del Codice, devono contenere:
a) l'Ufficio ricevente in cui è stata depositata la domanda;
b) la data e il numero di concessione;
c) per le invenzioni, i modelli di utilità, i disegni e modelli, il relativo titolo;
d) il nome dellinventore;
e) per le topografie dei prodotti a semiconduttori il titolo e la decorrenza della
protezione;
f) per i marchi d'impresa l'indicazione dei prodotti o servizi che il marchio è destinato
a contraddistinguere con annesso un esemplare della riproduzione del marchio; se si tratti
di marchio collettivo; lindicazione dei colori se rivendicati; della data da cui
decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di
precedente domanda comunitaria, tenuto conto anche delleventuale rivendicazione
della preesistenza, o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo di Madrid;
g) per le rinnovazioni dei marchi d'impresa il numero e la data di deposito della prima
domanda di registrazione e il numero e la data dellultima registrazione da
rinnovare.
2. Il titolo di proprietà industriale deve riportare lindicazione delle sentenze
pervenute che pronunciano la nullità o la decadenza del titolo stesso, stabiliscono il
diritto di essere riconosciuto inventore o autore o titolare dei diritto di proprietà
industriale.
3. I titoli di proprietà industriale sono redatti in un originale e sono contrassegnati,
a seconda del tipo di diritto di proprietà industriale, dal numero progressivo di
concessione del brevetto o di registrazione. Una copia conforme alloriginale del
titolo è rimessa all'interessato; una copia è conservata nel fascicolo corrispondente,
se loriginale è in formato cartaceo.
4. I verbali delle trascrizioni sono riuniti in un apposita raccolta.
5. La raccolta delle domande di deposito in formato elettronico costituisce il registro
delle domande dei titoli di proprietà industriale.
6. La raccolta dei brevetti e delle registrazioni in formato elettronico costituisce il
registro dei titoli di proprietà industriale.
Art. 33 (Visioni e riproduzioni)
1. Ai sensi dellarticolo 186, commi 2 e 3 del Codice, può essere presa visione ed
estratta copia di tutta la documentazione presente nel fascicolo dellUfficio,
inerente una domanda, un brevetto, una registrazione o unistanza purché non sia
stata invocata la riservatezza o non ricorrano i presupposti di esclusione dal diritto di
accesso secondo la vigente normativa.
2. Sono esclusi dallaccesso, in materia di certificati complementari di protezione,
i decreti di autorizzazione di immissione al commercio con gli allegati riassunti delle
caratteristiche tecniche del prodotto. Dei decreti è consentita la visione e
lestrazione di copia solo degli estratti, se presenti.
3. Lesaminatore appone lindicazione riservato sui documenti per i
quali è stata invocata la riservatezza.
4. Dopo laccessibilità al pubblico del brevetto, la descrizione e i disegni possono
essere riprodotti, anche su supporto informatico, e posti in vendita a cura
dellUfficio italiano brevetti e marchi. Il prezzo di vendita viene stabilito con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
delleconomia e delle finanze. Tali riproduzioni sono inviate gratuitamente alle
Camere di Commercio nonché agli enti indicati in apposito elenco da compilarsi a cura del
Ministero dello sviluppo economico. Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici brevetti
di altri Stati.
Art. 34 (Mandato)
1. La nomina del mandatario può essere fatta ai sensi dellarticolo 201, comma 2 del
Codice nella domanda di deposito; in tal caso la domanda deve essere firmata
congiuntamente dal richiedente e dal suo mandatario.
Altresì la nomina può essere fatta con un separato atto che può consistere in una
procura notarile o in una lettera dincarico.
2. La lettera dincarico può essere generale o specifica e questultima può
essere singola o multipla; la lettera dincarico specifica deve contenere
obbligatoriamente lindicazione delle privative cui si riferisce oppure del documento
presentato che le individua. In ogni domanda successiva a quella con la quale la lettera
dincarico generale o multipla è stata depositata, devono essere indicati gli
estremi del deposito della predetta lettera dincarico.
3. Il deposito della lettera dincarico deve essere accompagnato
dallattestazione del pagamento del diritto o della tassa ove previsto.
4. Le lettere dincarico generale sono riunite in unapposita raccolta che
permetta il loro reperimento.
Art. 35 (Albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi)
1. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ovvero nel caso in cui sia
comunicata la revoca del domicilio eletto e finché non sia comunicata nuova elezione di
domicilio nello Stato nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni
e notificazioni si eseguono mediante affissione di copia dell'atto o avviso del contenuto
di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 36 (Tasse e diritti di deposito)
1. La prova del pagamento delle tasse ovvero dei diritti dovuti per la domanda e per la
brevettazione o per la registrazione deve essere unita alla domanda.
Art. 37 (Obbligo dellindicazione del codice fiscale)
1. Le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali
finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole,
alimentari e forestali hanno lobbligo di indicare nella domanda di deposito per
invenzione industriale e per il modello di utilità il codice fiscale, come condizione di
ottenimento dellesenzione dal pagamento dei diritti di cui allarticolo 2 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.
2. I soggetti indicati al comma 1, di nazionalità straniera, devono specificare sulla
domanda di deposito la condizione per la quale deve essere concessa lesenzione dal
pagamento dei diritti di cui allarticolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2007, n. 81.
Art. 38 (Tasse e diritti di mantenimento)
1. Il pagamento è annuale per i brevetti dinvenzione e quinquennale per i modelli
di utilità e disegni e modelli. La tassa o il diritto di mantenimento in vita è dovuto
entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda. Possono
essere pagate anticipatamente più annualità se riferite allo stesso brevetto.
2. Le tasse per il mantenimento in vita delle privative per varietà vegetali sono dovute,
per la durata della privativa di cui allart. 109, comma 1, del Codice, a partire
dalla concessione della privativa medesima. Il pagamento è annuale ed è dovuto
anticipatamente entro il mese corrispondente a quello in cui la domanda è stata concessa.
3. La proroga della durata del disegno o modello, di cui allarticolo 37 del Codice,
si ottiene con il pagamento del diritto prescritto. Nel caso in cui, al momento del
pagamento del diritto di mantenimento per un disegno o modello multiplo, il titolare abbia
dichiarato di rinunciare a tutti i disegni salvo uno, il diritto di mantenimento dovuto
sarà quello previsto per i disegni o modelli singoli.
4. Alla concessione del brevetto o della registrazione, le tasse o i diritti eventualmente
scaduti sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di rilascio
dellattestato di concessione o di registrazione. Uguale termine si applica per il
pagamento della prima annualità delle tasse relative alle nuove varietà vegetali.
5. Per i brevetti europei validi in Italia il diritto annuale è dovuto a partire
dallanno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo è stata
menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti e deve essere pagato entro il mese
corrispondente a quello di deposito della domanda di brevetto europeo.
6. Scaduti i termini previsti ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 per il pagamento delle tasse ovvero
dei diritti di mantenimento, il pagamento è ammesso entro i sei mesi successivi ai sensi
del decreto di cui allarticolo 227, comma 2, del Codice.
7. Il mantenimento della registrazione di marchio è effettuato entro i termini e con le
modalità di cui allarticolo 159 del Codice.
8. Listanza di continuazione della procedura di cui allarticolo 192 del Codice
deve essere accompagnata dal pagamento del diritto previsto.
Art. 39 (Termine della decadenza)
1. Il ritardo del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione
industriale, del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la
registrazione di disegno o modello comporta la decadenza del diritto di proprietà
industriale dalla data di scadenza del quarto anno per il brevetto per invenzione
industriale e dalla data di scadenza del quinto anno per il brevetto per modello di
utilità e per la registrazione di disegno o modello.
Art. 40 (Trascrizione)
1. Devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente
con la dichiarazione dellavvenuta trascrizione:
a) la domanda di trascrizione di cambiamento di titolarità, conseguente ad atti di
cessione o ad atti societari di fusione, scissione, divisione o successione o a sentenze
che dichiarano lesistenza degli atti di cui alle lettere a), b) e c)
dellarticolo 138 del Codice ovvero la domanda di trascrizione di atti che
costituiscono, modificano o estinguono diritti personali o reali di godimento o diritti di
garanzia;
b) la domanda di trascrizione degli atti di pignoramento, aggiudicazione in seguito a
vendita forzata, sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale
pignorati per essere restituiti al debitore, espropriazione per causa di pubblica
utilità, nonché delle sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e
relative domande giudiziali, e delle sentenze che dispongono la conversione di titoli di
proprietà industriale nulli e relative domande giudiziali.
2. Alla domanda di trascrizione debbono essere uniti:
a) copia dellatto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dellatto che
costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia
di cui al comma 1, lettera a), ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1,
lettera b), osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto
dellatto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal
Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione, una
dichiarazione di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con
lelencazione dei diritti oggetto della cessione. LUfficio italiano brevetti e
marchi può richiedere che la copia dellatto o dellestratto sia certificata
conforme alloriginale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica
competente;
b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.
3. Nel caso in cui la domanda di trascrizione sia accompagnata da copia autentica
dellatto pubblico estero o dalloriginale o copia autentica della scrittura
privata autenticata allestero, vanno anche osservate le norme della legge notarile
sul deposito presso un notaio o un archivio notarile italiano.
4. Ove la domanda di trascrizione sia accompagnata da un estratto dellatto di cui al
comma 2, lettera a) o da una certificazione del Registro delle Imprese o di altra
autorità competente, questi atti non soggiacciono allobbligo fiscale della
registrazione.
5. Per gli atti provenienti dallestero la traduzione è sempre dovuta e si applica
larticolo 6.
6. Alla domanda di trascrizione si applica la procedura di cui allarticolo 173 del
Codice, per quanto compatibile.
7. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano anche alle domande
di iscrizione nel registro internazionale di cambiamenti di titolarità ovvero di
restrizioni del diritto del titolare di disporre della registrazione internazionale, in
quanto compatibili con le norme internazionali. In questo caso le domande devono essere
redatte in unico esemplare. Ad esse devono essere uniti il documento comprovante il
pagamento della tassa prescritta e leventuale modulo di richiesta fornito
dallUfficio internazionale, compilato in duplice esemplare.
Art. 41 (Annotazione)
1. La domanda di annotazione, di cui allarticolo 197, comma 3 del Codice, deve
essere redatta in un unico esemplare e deve contenere:
a) le indicazioni per individuare il titolare del brevetto o del marchio;
b) lelezione del domicilio nello Stato da parte del richiedente o del suo mandatario
per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del codice della proprietà
industriale;
c) gli estremi di brevettazione o di registrazione dei titoli di proprietà industriale
oggetto della domanda;
d) le variazioni, tassativamente previste dal codice della proprietà industriale,
suscettibili di essere annotate.
2. La domanda di annotazione di rinuncia totale o parziale ad un diritto di proprietà
industriale deve essere accompagnata da una dichiarazione in bollo del titolare dello
stesso avente natura di scrittura privata non autenticata soggetta alle norme della legge
sul Registro ove occorra.
Art. 42 (Riserva di deposito)
1. I documenti, di cui è fatta riserva allatto del deposito devono essere
depositati presso gli Uffici di cui allarticolo 147, comma 1 del Codice entro il
termine di due mesi dalla data del deposito stesso.
2. Fino alla presentazione della lettera dincarico la copia autentica è rilasciata
solo su richiesta del titolare e si applica larticolo 173, comma 3 del Codice.
Art. 43 (Pubblicazioni)
1. I Bollettini ufficiali - di seguito denominati Bollettini dei titoli
di proprietà industriale e delle relative domande, comprese quelle di trascrizione, sono
redatti ai sensi degli articoli 186, comma 8, 187, 188, 189 e 190 del Codice.
2. Sui Bollettini sono pubblicate anche le notizie concernenti:
a) il ritiro di domande, già pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 1,
del Codice e 29, comma 1 del presente regolamento;
b) le correzioni di errori imputabili al richiedente, di integrazione, limitazione o
precisazione di domande già pubblicate, depositate ai sensi degli articoli 172, comma 2,
del Codice e 29, comma 2 del presente regolamento;
c) le rettifiche di errori, imputabili allUfficio, relativi a domande o
registrazioni già pubblicate, depositate ai sensi dellarticolo 29, comma 3 del
presente regolamento;
d) i rifiuti definitivi.
3. La pubblicazione del Bollettino può essere fatta su supporto cartaceo o informatico.
Il Bollettino può essere reso disponibile e distribuito in rete telematica.
Art. 44 (Pubblicazioni relative a domande e registrazioni di marchio nazionale)
1. Ai sensi dellarticolo 187, comma 1, lettere a), b), d), del Codice, sono
pubblicate sul Bollettino dei marchi dimpresa anche le seguenti notizie relative a:
a) domande di marchio già pubblicate, se considerate come modificate in seguito a
rettifiche dovute ad errori dellUfficio relativi alla riproduzione del marchio o
allelenco di prodotti e servizi;
b) domande di marchi, ritenuti registrabili, oggetto dellesame anticipato di cui
allarticolo 120, comma 1, del Codice;
c) domande di marchi ritenuti registrabili dopo il passaggio in giudicato della sentenza
di accoglimento del ricorso avverso il rifiuto dellUfficio;
2. La pubblicazione della domanda di marchio, o della relativa registrazione se la domanda
non è stata ancora pubblicata, oltre quanto previsto dagli articoli 156, 157, 158 e 159
del Codice, indica:
a) le notizie di cui allarticolo 11;
b) lindicazione della richiesta di estensione allestero della protezione del
marchio, ai sensi dellaccordo di Madrid, con leventuale avviso di cui
allarticolo 179, comma 2, del Codice.
Art. 45 (Procedure di segretazione militare)
1. Lautorizzazione di cui allarticolo 198, comma 1 del Codice è dovuta se i
residenti in Italia sono gli aventi diritto al brevetto nel territorio dello Stato.
2. Le domande di cui allart. 198 comma 1 del Codice concernenti invenzioni di
interesse per la difesa realizzate interamente o principalmente nel territorio di uno
Stato estero parte dellAccordo Quadro firmato a Farnborough il 27 luglio 2000 e
ratificato con legge 26 giugno 2003, n.
146, possono essere depositate, previa notifica al Ministero dello sviluppo economico,
prioritariamente nel territorio di quello Stato, in conformità alle disposizioni
internazionali vigenti.
3. Le disposizioni di cui allarticolo 198 del Codice non si applicano alle domande
di brevetto europeo divisionali, di cui allarticolo 76 della Convenzione sul
brevetto europeo e allarticolo 161 del Codice, se sono passati novanta giorni dal
deposito della domanda principale.
4. Laccertamento per stabilire se loggetto di una domanda debba essere
eventualmente vincolato al segreto di cui agli articoli 150 e 154 del Codice, deve
concludersi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di deposito e,
qualora una priorità sia stata rivendicata, entro il termine perentorio di tredici mesi
dalla data di priorità.
5. Qualora la domanda depositata ai sensi degli articoli 149 e 152 del Codice non sia in
lingua italiana, il termine di novanta giorni di cui al comma 4 decorre dalla data di
ricevimento del testo in lingua italiana dichiarato conforme dal titolare o dal suo
mandatario ovvero dal ricevimento di sufficiente documentazione in lingua italiana che
illustri la domanda, fatta salva la possibilità del Servizio militare brevetti di
richiedere il deposito del testo integrale.
6. Entro i termini di cui al comma 4 il Ministero della Difesa può imporre il vincolo del
segreto e chiedere allUfficio italiano brevetti e marchi di non procedere alla
trasmissione della domanda agli uffici internazionali competenti; lUfficio dà
comunicazione della richiesta allinteressato, diffidandolo ad osservare
lobbligo del segreto. Decorsi i termini, senza ulteriori comunicazioni,
lUfficio trasmette la domanda agli uffici internazionali competenti.
7. Lavente diritto al brevetto può depositare presso il Servizio militare brevetti,
domanda di brevetto proponendone la classifica di segretezza in conformità alle leggi
nazionali e agli accordi internazionali vigenti e, in segu ito allapposizione della
classifica di segretezza da parte del Ministero della Difesa, può procedere, per il
tramite del Servizio militare brevetti, al deposito della medesima domanda classificata
nei Paesi con cui esista trattamento di reciprocità.
8. Si applicano le disposizioni dellarticolo 198, commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20,
21, 22 e 23 del Codice.
Art. 46 (Atto di opposizione)
1. Ai sensi e nei termini di cui allarticolo 176, comma 1, del Codice, può essere
depositata opposizione alle domande o registrazioni di marchio, ivi indicate, ed a quelle
pubblicate ai sensi dellarticolo 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente
decreto, da parte dei soggetti legittimati ai sensi dellarticolo 177 del Codice.
2. Latto di opposizione, recante i dati di cui allarticolo 176, comma 2, del
Codice, e redatto in lingua italiana a pena dirricevibilità ai sensi
dellarticolo 5 del presente regolamento, firmato dallopponente o dal suo
mandatario, include:
a) riguardo alla domanda o registrazione contro cui viene proposta opposizione:
1) il numero, la data di deposito e di eventuale priorità, oppure di registrazione e di
pubblicazione;
2) una riproduzione del marchio, come pubblicato;
3) lindicazione dei prodotti e servizi e relative classi, elencati nella medesima
domanda o registrazione, nei confronti dei quali è proposta lopposizione;
4) il nome del richiedente che ha presentato la domanda o che ha ottenuto la registrazione
e contro cui viene proposta lopposizione;
b) riguardo al marchio o ai diritti anteriori su cui si fonda lopposizione, salvo il
caso di cui allarticolo 8 del Codice:
1) il numero di domanda o di registrazione del marchio o dei marchi anteriori;
lindicazione che il marchio anteriore è un marchio nazionale, comunitario, oppure
oggetto di registrazione internazionale estesa allItalia, e, se il marchio è stato
oggetto di cessione parziale, limitazione, divisione, rinnovazione o rinuncia, la relativa
specificazione;
2) la data di deposito o di registrazione nonché le eventuali date di priorità o di
preesistenza italiana, con lindicazione dei rispettivi numeri di domanda e
registrazione e, nel caso di priorità, del Paese di origine;
3) una riproduzione, del marchio o dei marchi anteriori;
4) lelenco, con le rispettive classi, dei prodotti e servizi per i quali il marchio
anteriore è stato depositato o registrato e su cui si fonda lopposizione;
c) riguardo allopponente e allopposizione:
1) il nome dellopponente, del suo mandatario, se vi sia, e lindicazione del
domicilio eletto, il titolo di legittimazione a proporre opposizione e, se del caso,
lindicazione di agire in qualità di avente causa del titolare del marchio anteriore
risultante nel Registro ufficiale;
2) i motivi su cui si basa lopposizione, nonché, nel caso di un diritto di cui
allart. 8 del Codice, la specificazione di tale diritto e lindicazione della
mancanza del proprio consenso alla registrazione;
d) riguardo al pagamento dei diritti di opposizione:
1) lattestazione dellavvenuto pagamento.
Art. 47 (Modalità di deposito della opposizione e della documentazione successiva)
1. Latto di opposizione, indirizzato ed inviato direttamente ed esclusivamente
allUfficio Opposizione dellUfficio Italiano Brevetti e Marchi, è redatto in
conformità al modulo predisposto dallUfficio, in tre copie, di cui loriginale
in regola con limposta di bollo ai sensi dellarticolo 225 del Codice, ovvero
in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a
titolo di ricevuta. La data di ricevimento attestata dallUfficio Italiano Brevetti e
Marchi, è considerata data di deposito dellopposizione.
2. Se latto di opposizione è inviato tramite il servizio postale alla sede
dellUfficio Italiano Brevetti e Marchi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno
o tramite altri servizi di spedizione, la data di ricevimento della raccomandata o del
plico è considerata data di deposito.
3. Latto di opposizione può essere inviato per via telematica ai sensi
dellarticolo 2.
4. Ogni documentazione o comunicazione successiva alla presentazione dellatto di
opposizione è inviata con le modalità sopra indicate direttamente ed esclusivamente
allUfficio Italiano Brevetti e Marchi. La traduzione dei documenti, depositati in
lingua straniera, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di deposito del documento originale. Alla traduzione si applica larticolo 6.
Art. 48 (Istruttoria)
1. Entro due mesi dalla scadenza del termine per depositare latto di opposizione
lUfficio verifica la ricevibilità, lammissibilità dellopposizione ed
il regolare pagamento dei diritti di opposizione, ai sensi degli articoli 176, commi 1 e
3, e 178, comma 1, del Codice.
2. Latto è irricevibile, ai sensi dellarticolo 148, comma 1 del Codice, se
lopponente risulta non identificabile o non raggiungibile.
3. Latto è inammissibile se:
a) è stato depositato prima della pubblicazione del marchio contro il quale è diretto
ovvero dopo il decorso del termine di tre mesi dalle date di pubblicazione di cui agli
articoli 175, comma 1, del Codice, e 44, comma 1, lettere a), b) e c) del presente
regolamento;
b) non contiene le indicazioni di cui allarticolo 176, comma 2, del Codice;
c) fa valere impedimenti diversi da quelli previsti dallarticolo 12, comma 1,
lettere d) ed e), del Codice, o relativi alla mancanza di consenso di cui
allarticolo 8 del Codice;
d) lopponente non è legittimato a presentare lopposizione;
e) manca la sottoscrizione dellopponente o del suo mandatario;
f) è diretto contro due o più domande e, a seguito della richiesta dellUfficio di
limitare loggetto dellopposizione ad una sola domanda entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione,
lopponente non accoglie linvito o non replica alla richiesta.
4. Se allatto di opposizione non è allegata lattestazione dellavvenuto
pagamento dei diritti, lopposizione si considera ritirata ai sensi
dellarticolo 176, comma 3, del Codice.
5. Se lopposizione non può proseguire per una delle cause indicate ai commi 3 e 4,
lUfficio, con la comunicazione di cui allarticolo 49, comma 1, informa
lopponente che può presentare ricorso alla Commissione Ricorsi ai sensi
dellarticolo 58, comma 1, salvo il caso di irricevibilità di cui al comma 2, in cui
la relativa comunicazione è resa pubblica tramite affissione allalbo
dellUfficio italiano brevetti e marchi di cui allarticolo 35.
Art. 49 (Prima comunicazione alle parti)
1. Entro il termine di cui allarticolo 178, comma 1, del Codice, lUfficio,
dopo aver effettuato le verifiche di cui allarticolo 48, commi 1 e 2, invia
latto di opposizione al richiedente, ed informa le parti circa:
a) le notizie di cui allarticolo 8, comma 1, legge n. 241 del 7 agosto 1990;
b) i provvedimenti di cui allarticolo 51;
c) i provvedimenti di improcedibilità, sospensione ed estinzione della procedura di cui
agli articoli 48, comma 5, 54 e 57;
d) la facoltà di procedere ad un accordo di conciliazione, ai sensi dellarticolo
178, comma 1, del Codice, entro due mesi dalla data della comunicazione e la possibilità
di estendere tale termine con comune istanza di proroga, presentata prima della scadenza,
ai sensi dellarticolo 60, comma 2;
e) la facoltà per lopponente, di cui allarticolo 176, comma 4, del Codice;
f) le facoltà, per il richiedente, di ritirare, dividere la domanda, limitare o precisare
i prodotti e servizi rivendicati nella domanda e oggetto dellatto oppositivo, e, per
lopponente, di ritirare in tutto o in parte lopposizione, finché
lUfficio non ha deciso, rispettivamente, in merito alla domanda o
allopposizione ai sensi degli articoli 172, commi 1 e 2, e 181, comma 1, lettera c),
del Codice.
2. Se, al termine del periodo utile per un accordo di conciliazione, la domanda non viene
ritirata o limitata, lUfficio invia al richiedente la documentazione consegnata
dallopponente, di cui allart. 176, comma 4, del Codice, fissando un termine di
sessanta giorni dalla data di ricevimento della propria comunicazione per la presentazione
di prime deduzioni in merito e per leventuale deposito dellistanza di cui
allarticolo 53, comma 1.
Art. 50 (Opposizione a registrazione internazionale)
1. Se è presentata opposizione ad una registrazione internazionale, che designa
lItalia ai sensi dellAccordo di Madrid per la registrazione internazionale dei
marchi o del Protocollo relativo a tale Accordo, lUfficio italiano brevetti e
marchi, se non vi ha già provveduto, esamina il marchio oggetto della registrazione
internazionale ai sensi dellarticolo 171, comma 1, del Codice.
2. Se dallesame effettuato ai sensi dellarticolo 171 del Codice, emergono
motivi per un rifiuto ex officio, ai sensi dellarticolo 16, lUfficio italiano
brevetti e marchi invia allOrganizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
una notifica di rifiuto provvisorio basata su tali motivi e sullopposizione. La
notifica, oltre le notizie di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), deve contenere
il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale, tramite un
mandatario nominato ai sensi dellarticolo 201 del Codice, può presentare le proprie
deduzioni.
Per quanto riguarda il procedimento inerente al rifiuto per motivi assoluti di impedimento
si applicano le disposizioni di cui allarticolo 16, commi 2 e 3.
3. Se non ricorrono le condizioni per rifiutare il marchio per motivi assoluti
dimpedimento, lUfficio italiano brevetti e marchi invia
allOrganizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di rifiuto
provvisorio alla registrazione internazionale basata sullopposizione.
La notifica di rifiuto provvisorio di protezione sulla base di unopposizione
contiene:
a) il numero della registrazione internazionale;
b) lindicazione che il rifiuto si basa sulla presentazione di unopposizione;
c) il nome e lindirizzo della parte che ha presentato opposizione;
d) il numero e la data di deposito della domanda o registrazione di marchio, su cui si
fonda lopposizione nonché il numero e la data di registrazione se disponibile, la
data delleventuale priorità, la riproduzione del marchio, lelenco dei
prodotti e dei servizi su cui si fonda lopposizione, lindicazione dei prodotti
e servizi della registrazione internazionale rispetto ai quali lopposizione è
presentata e gli articoli di legge essenziali che danno luogo al diritto alla
presentazione dellopposizione;
e) il termine entro il quale il titolare della registrazione internazionale può
richiedere, tramite un mandatario nominato ai sensi dellarticolo 201 del Codice,
copia dellatto di opposizione sul quale è stato basato il rifiuto.
4. Se il titolare della registrazione internazionale non ha richiesto copia dellatto
di opposizione nel termine e con le modalità di cui al comma 3, lettera e),
lUfficio emette il rifiuto definitivo ai sensi dellarticolo 171, comma 6, del
Codice. Per i ricorsi avverso tale provvedimento si applica larticolo 58, comma 1.
5. Il procedimento di opposizione è sospeso fino a quando non siano scaduti i termini per
il rifiuto indicati dallarticolo 171, comma 3, del Codice o si siano conclusi i
relativi procedimenti di esame, di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso in cui
lUfficio italiano brevetti e marchi abbia emesso un provvedimento di rifiuto ex
officio, il procedimento di opposizione rimane sospeso fino a quando non sia stata inviata
allOrganizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una notifica di ritiro del
rifiuto provvisorio o una notifica di rifiuto definitivo.
6. Se, a conclusione del procedimento avviato con lemissione ex officio di un
rifiuto provvisorio alla registrazione, è stato notificato un rifiuto definitivo
parziale, lUfficio invita lopponente a comunicare, entro un termine fissato
dallUfficio, se intende ritirare lopposizione. In caso di conferma da parte
dellopponente di voler procedere con lopposizione o di mancata risposta nel
termine fissato, lUfficio comunica alle parti la facoltà di raggiungere un accordo
di conciliazione, ai sensi dellarticolo 171, comma 5 del Codice, e prosegue con la
procedura di opposizione.
7. Al temine del procedimento di opposizione lUfficio italiano brevetti e marchi
invia allOrganizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale:
a) una notifica di ritiro del rifiuto provvisorio, se ricorrono le cause di estinzione
della procedura di opposizione ai sensi dellarticolo 181, comma 1, lettere a), b),
c) ed e) del Codice o se lopposizione è respinta e il relativo provvedimento è
divenuto inoppugnabile;
b) una notifica di rifiuto definitivo se è emesso il rifiuto di cui al comma 4 ovvero se
lopposizione è accolta per la totalità o una parte dei prodotti e servizi indicati
nella registrazione e il provvedimento dellUfficio, comunicato al titolare della
registrazione internazionale o al mandatario nominato ai sensi dellarticolo 201 del
Codice, è divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per
lavvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento.
Art. 51 (Assegnazione delle opposizioni)
1. Ultimata la fase istruttoria, il dirigente responsabile dellUfficio Opposizione
assegna lopposizione o le eventuali opposizioni plurime, riunite ai sensi
dellarticolo 178, comma 6, del Codice, agli esaminatori secondo lordine
cronologico ai sensi dellarticolo 11, comma 1, del decreto del Ministro per la
funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2001, n.
84.
2. Nel caso di più opposizioni, riunite in un unico procedimento, lUfficio può
decidere, al termine dellistruttoria, di non trattarle congiuntamente e di
sospendere alcune di esse per procedere inizialmente con quella che appare assorbire negli
effetti, se accolta, anche le altre.
Art. 52 (Fase di merito)
1. Ai sensi dellart. 178, comma 3 del Codice, lUfficio, se lo ritiene
opportuno, invita le parti a presentare, entro un termine da esso fissato, ulteriori
documenti, deduzioni, osservazioni in merito alle allegazioni, deduzioni ed osservazioni
delle altre parti. Le comunicazioni di ciascuna parte vengono trasmesse allaltra e
lUfficio, se ne ravvisa lopportunità, concede un termine per rispondere.
2. Se il richiedente limita o precisa i prodotti e servizi originariamente elencati ai
sensi dellarticolo 172, comma 2, del Codice, lUfficio ne dà comunicazione
allopponente e lo invita a dichiarare, entro il termine da esso fissato se, ed
eventualmente, contro quali prodotti e servizi residui, intenda mantenere
lopposizione.
3. Se il richiedente non presenta deduzioni nel termine fissato, lUfficio decide
sullopposizione in base ai documenti di cui dispone.
Art. 53 (Prova duso)
1. Ai sensi dellarticolo 178, comma 5, del Codice, listanza del richiedente,
per ottenere la prova duso del marchio da parte dellopponente, deve essere
presentata allUfficio non oltre il termine indicato dallarticolo 52, comma 1,
per la presentazione delle prime deduzioni.
2. Se, a norma dell articolo 178, comma 4, del Codice, lopponente deve fornire
la prova delleffettivo uso del marchio o lesistenza di legittime ragioni per
la mancata utilizzazione, lUfficio invita lopponente a fornire la prova entro
trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
A tal fine, lopponente dovrà provare luso nel periodo quinquennale che
precede la data di pubblicazione della domanda nazionale o della registrazione
internazionale nei cui confronti lopposizione è proposta.
3. Se lopponente non fornisce tale prova entro il termine stabilito ed eventualmente
prorogato, e se non vi sono altri marchi o diritti anteriori a fondamento
dellopposizione, lUfficio rigetta lopposizione. Se la prova è fornita
solo per una parte dei prodotti o servizi alla base dellopposizione, lUfficio
esamina lopposizione in relazione ai soli prodotti e servizi per i quali la prova è
fornita.
4. Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare luso del marchio
sono costituiti da documentazione relativa al luogo, al tempo, alla estensione e alla
natura dellutilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i
quali esso è registrato e sui quali si fonda lopposizione. Le prove possono
consistere nella presentazione di documenti e campioni di imballaggi, etichette, listini
dei prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie,
inserzioni sui giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari.
Art. 54 (Sospensione)
1. Il procedimento di opposizione è sospeso:
a) nei casi di cui allarticolo 180, comma 1, del Codice;
b) nel caso di rifiuto del marchio internazionale, oggetto di opposizione, fino
alladozione del provvedimento definitivo; il procedimento di opposizione è sospeso
fino a quando non sono scaduti i termini per il rifiuto ai sensi dellarticolo 5
dellAccordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi o
dellarticolo 5 del relativo Protocollo, o si è concluso il relativo procedimento di
esame, di cui allarticolo 50, comma 1. In tale caso, il procedimento di opposizione
rimane sospeso fino alla data di invio allOrganizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale della notifica di ritiro del rifiuto provvisorio o di notifica di un rifiuto
definitivo, divenuto inoppugnabile per decorso dei termini di impugnazione o per
lavvenuta definizione degli eventuali ricorsi proposti avverso tale provvedimento;
c) su istanza del richiedente, se lopposizione si fonda su una domanda di marchio
comunitario, pubblicata da meno di tre mesi, fino alla scadenza del termine medesimo utile
per presentare opposizione presso lUfficio Armonizzazione Mercato Interno (U.A.M.I.)
contro la domanda medesima o, scaduto tale termine, fino alla registrazione di tale
marchio;
d) su istanza del richiedente, se la registrazione del marchio comunitario
dellopponente è soggetta ad un procedimento di annullamento o decadenza presso
lU.A.M.I., fino alla decisione di questultimo.
2. La revoca della sospensione, prevista allarticolo 180, comma 2, del Codice, si
applica anche alle lettere c) e d) del comma 1.
Art. 55 (Documentazione)
1. Alla documentazione presente nel fascicolo relativo allatto di opposizione si
applica larticolo 33 del presente regolamento.
Art. 56 (Decisione)
1. Al termine del procedimento, ai sensi dellarticolo 178, comma 7, del Codice,
lUfficio Italiano Brevetti e Marchi decide lopposizione entro ventiquattro
mesi dalla data di deposito dellatto di opposizione, salvi i periodi di sospensione,
di cui allarticolo 54.
2. Lopposizione può essere ritirata sino a quando lUfficio non ha emesso la
decisione.
3. Il rimborso del diritto di opposizione di cui allarticolo 229, comma 1 del
Codice, si applica, su istanza dellopponente, anche se lopposizione è
ritirata in seguito a rettifica di errore relativo alla domanda o alla registrazione di
marchio, pubblicata ai sensi dellarticolo 43, comma 2, lettera c).
4. Nella decisione di rigetto o di accoglimento dellopposizione, lUfficio
stabilisce se la parte soccombente deve rimborsare in parte o per intero allaltra
parte i costi sopportati relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di
euro 300,00, alle spese di rappresentanza professionale nel procedimento.
5. Ogni decisione sullesito della procedura, ai sensi degli articoli 178, 180, 181 e
182 del Codice, è comunicata alle parti del procedimento che possono ricorrere ai sensi
dellarticolo 58.
6. Le decisioni sullopposizione sono pubbliche e di esse si può estrarre copia ai
sensi dellarticolo 33.
Art. 57 (Estinzione)
1. Lopposizione si estingue:
a) nei casi di cui all articolo 181 del Codice;
b) nel caso di mancato pagamento dei diritti di cui allarticolo 48, comma 4;
c) nel caso di radiazione totale del marchio, designante lItalia, su richiesta
dellUfficio di proprietà industriale dorigine, ai sensi allarticolo
171, comma 8, del Codice.
2. Nel caso di radiazione parziale del marchio internazionale, il procedimento si estingue
limitatamente alla parte del marchio radiata.
Art. 58 (Ricorso)
1. Entro il termine previsto dallarticolo 182 del Codice, decorrente dalla data di
ricevimento della comunicazione dellUfficio, che informa le parti dei provvedimenti
di inammissibilità e di rigetto dellopposizione nonché di ogni decisione che
comporta il rigetto totale o parziale dei diritti di una delle parti del procedimento
oppositivo, è ammesso ricorso alla Commissione dei Ricorsi di cui allarticolo 135
del Codice.
2. Il ricorso ha effetto sospensivo dellefficacia delle decisioni
sullopposizione.
Art. 59 (Reintegrazione)
1. Il divieto di cui allarticolo 193, comma 4, del Codice, si applica anche alla
consegna di documenti consegnati, da entrambe le parti, successivamente al deposito
dellatto di opposizione.
Art. 60 (Proroga)
1. Ai termini della procedura di opposizione si applica larticolo 191 del Codice.
2. Nel caso di cui allarticolo 178, comma 1, del Codice, la proroga può essere
rinnovata più volte per il periodo massimo di un anno a decorrere dalla data della prima
comunicazione dellUfficio.
Art. 61 (Correzioni ed integrazioni)
1. Fatto salvo il caso di errori materiali o evidenti, non sono ammesse correzioni né
integrazioni allopposizione o alla documentazione già depositata eccetto il caso in
cui sono presentate entro il termine fissato per il rispettivo deposito.
Art. 62 (Nomina degli esaminatori)
1. L'esame finale del corso di formazione di cui allarticolo 183, comma 2, del
Codice, tende ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo
specifico della procedura di opposizione. La frequenza al corso è considerata assolta con
una frequenza pari ai quattro quinti delle ore di lezione. L'esame consiste in: 1) una
prova pratica di decisione su unopposizione; 2) una prova orale in merito alla
procedura di opposizione.
Lesame è superato con il raggiungimento del punteggio minimo di sei decimi in
ciascuna prova.
2. Sono nominati con precedenza i funzionari che prestano servizio presso lUfficio
Opposizione.
3. A parità di punteggio, costituisce titolo di precedenza la minore età.
4. LUfficio organizza il corso ogni due anni dopo aver verificato il numero di
opposizioni pervenute, la vacanza di posti di esaminatori e la disponibilità di idonei ai
corsi precedenti.
5. Gli esaminatori esterni, nominati ai sensi dellarticolo 183, comma 3, del Codice,
devono dichiarare di non essere soggetti alle cause dincompatibilità previste
dallarticolo 205, comma 1, del Codice, o da altre norme vigenti in materia. Gli
avvocati ed i consulenti a qualsiasi titolo, se nominati esaminatori esterni, devono
astenersi nei casi di opposizioni in cui vi è conflitto dinteresse, anche
indiretto.
6. Il decreto di nomina degli esaminatori è rinnovabile alla scadenza su proposta del
dirigente responsabile dellUfficio Opposizione.
Art. 63 (Responsabilità degli esaminatori)
1. Gli esaminatori, provenienti dallUfficio italiano brevetti e marchi, devono
astenersi dal trattare unopposizione se hanno partecipato allesame del marchio
oggetto di opposizione.
2. Gli esaminatori sono tenuti al rispetto del Codice di comportamento di buona
amministrazione, provvedono alla decisione entro sessanta giorni dallultimo termine
utile, assegnato alle parti per depositare la rispettiva documentazione e riferiscono
sullo stato delle opposizioni assegnate con relazione semestrale al dirigente responsabile
dellUfficio Opposizione.
3. Gli esaminatori, se non possono adempiere allincarico, devono informarne
tempestivamente lUfficio Opposizione. Il dirigente responsabile
dellUfficio Opposizione provvede a sostituire gli esaminatori impediti o
inadempienti.
4. Se impediti o inadempienti, gli esaminatori sono rimossi dallincarico con decreto
del Direttore Generale. Se inadempienti senza giusta causa, gli esaminatori non possono
ricevere analogo incarico in futuro.
5. Gli esaminatori, se le decisioni delle opposizioni loro assegnate sono state impugnate
davanti alla Commissione dei ricorsi, collaborano con lUfficio
Opposizione partecipando, ove richiesti, alle sedute della stessa insieme al
dirigente responsabile dellUfficio medesimo.
Art. 64 (Esame di abilitazione per liscrizione alla Sezione Brevetti ovvero Marchi
dellAlbo)
1. LEsame di abilitazione per liscrizione nella Sezione Brevetti consiste in:
a) una prova pratica scritta di redazione di un brevetto per invenzione o modello di
utilità e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale;
b) una prova orale di teoria, relativa alle normative in materia di brevetti per
invenzioni e per modelli di utilità, comprendente:
1) nozioni di diritto pubblico e privato e della concorrenza, di procedura civile, di
chimica, o meccanica o elettricità;
2) diritto dei brevetti per invenzione e per modello di utilità e delle relative
procedure di deposito, concessione, ricorso;
3) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;
4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;
5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra linglese, il
tedesco o il francese.
2. LEsame di abilitazione per liscrizione nella Sezione Marchi consiste in:
a) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai requisiti e criteri di
registrabilità dei marchi, alla classificazione dei prodotti e servizi, al deposito e
prosecuzione delle domande, allinterpretazione delle norme di legge in materia di
marchi;
b) una prova orale sulle seguenti materie:
1) nozioni di diritto pubblico e privato e di procedura civile e della concorrenza;
2) diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e delle denominazioni dorigine o
indicazioni di provenienza e delle relative procedure di deposito, concessione, ricorso;
3) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;
4) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;
5) conoscenza a livello professionale di almeno una lingua scelta fra linglese e il
francese.
Art. 65 (Convocazione e svolgimento dellassemblea degli iscritti allAlbo)
1. Lassemblea è convocata dal Presidente del Consiglio dellOrdine mediante
avviso contenente lindicazione del giorno, dellora e del luogo
delladunanza e lelenco delle materie da trattare. Lavviso è spedito per
posta raccomandata o con altri mezzi quali telefax, posta elettronica, o altri che
potranno essere introdotti in futuro, i quali garantiscano la prova dellavvenuto
ricevimento almeno otto giorni prima dellassemblea.
2. Lassemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio dellOrdine o, in sua
assenza dal Vice-Presidente, o, in mancanza di questultimo, dalliscritto
allOrdine più anziano per iscrizione e, a parità di iscrizione, più anziano di
età fra gli intervenuti. Il presidente dellassemblea nomina il
segretarioverbalizzante.
Art. 66 (Svolgimento delle votazioni)
1. Il Consiglio dellOrdine provvede ad inviare, insieme allavviso di
convocazione dellassemblea, a ciascuno degli iscritti la scheda elettorale, una
busta anonima per linserimento della scheda e una seconda busta predisposta
nominativamente e con timbro e firma del Consiglio. Tale ultima busta, contenente la busta
anonima, è firmata dal votante e fatta pervenire chiusa al presidente dellassemblea
alluopo convocata.
2. Il presidente dellassemblea verifica e fa constatare lintegrità di
ciascuna busta predisposta dal Consiglio, ne estrae la busta con la scheda e la depone
nellurna.
3. Decorse due ore dallinizio delle operazioni di voto, il presidente, dopo aver
ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, dichiara
chiusa la votazione e procede, anche attraverso un suo delegato, pubblicamente alle
operazioni di apertura delle buste e di scrutinio, assistito da due scrutatori da lui
scelti prima della votazione fra gli elettori presenti.
4. Compiuto lo scrutinio il presidente ne dichiara il risultato e fa la proclamazione
degli eletti, dandone pronta comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, al
direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed al presidente della commissione dei
ricorsi, nonché al Ministro di giustizia.
5. Il verbale delle operazioni elettorali, le schede e il verbale dello scrutinio sono
inviati al Ministro di giustizia, il quale, entro trenta giorni dall'avvenuta
comunicazione, ordina la rinnovazione delle operazioni se accerta che esse si sono svolte
senza l'osservanza delle norme contenute in questo articolo o nell'articolo 213 del Codice
o, comunque, illegittimamente.
Art. 67 (Convenzioni)
1. In attuazione di quanto previsto dallarticolo 223, comma 4, del decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, lUfficio italiano brevetti e marchi è
autorizzato a stipulare apposite convenzioni con Poste Italiane S.p.a. al fine di mettere
a disposizione dellutenza sistemi che permettano anche in via telematica pagamenti
individuali o massivi dei diritti e di ottenere tempestivamente i rendiconti relativi a
tali pagamenti e nel formato utile alla loro gestione.
Art. 68 (Abrogazioni)
1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 ottobre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2007, n. 250, è sostituito dagli articoli 24, 37, 39 e 67
del presente regolamento.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 gennaio 2010
Il Ministro: SCAJOLA
Visto, il Guardasigilli: ALFANO
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010.
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n.
100.
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