Mediazione -
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta
del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione,
nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo
16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 ottobre 2010 , n. 180 (Gazzetta Ufficiale 4
novembre 2010)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 ottobre 2010 , n. 180
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta
del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione,
nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo
16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203)
Capo I Disposizioni generali
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione
dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2010;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
c) «mediazione»: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e
finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole
per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa;
d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che,
individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso,
del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio
medesimo;
e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento
della mediazione;
f) «organismo»: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui puo'
svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo;
g) «regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione
e dei relativi costi, adottato
dall'organismo;
h) «indennita'»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di
mediazione fornito dagli organismi;
i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero;
l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco;
m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l'attivita' di formazione
dei mediatori;
n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni,
presso cui si svolge l'attivita' di formazione
dei mediatori;
o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di
cui all'articolo 18, comma 2, lettera i),
assicurando l'idoneita' dell'attivita' svolta dagli enti di formazione;
p) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario,
internazionale o straniero;
r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica;
s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Capo I Disposizioni generali
Art. 2 Oggetto
1. Il presente decreto disciplina:
a) l'istituzione del registro presso il Ministero;
b) i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro, nonche' la vigilanza, il
monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro;
c) l'istituzione dell'elenco presso il Ministero;
d) i criteri e le modalita' di iscrizione nell'elenco, nonche' la vigilanza, il
monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall'elenco;
e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennita' spettanti agli
organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonche' i criteri per
l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti dagli
enti privati.
Capo II Registro degli organismi
Art. 3 Registro
1. E' istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione.
2. Il registro e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie
e strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e'
responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata
con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale. Ai fini della vigilanza
sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di
consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile
esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo
economico.
3. Il registro e' articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei mediatori;
sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale;
sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo;
sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione del registro avviene con modalita' informatiche che assicurano la
possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' connessa ai compiti di tenuta di
cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e' regolato
dalle vigenti disposizioni di legge.
Capo II Registro degli organismi
Art. 4 Criteri per l'iscrizione nel registro
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti
pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica la professionalita' e l'efficienza dei richiedenti e, in
particolare:
a) la capacita' finanziaria e organizzativa del richiedente, nonche' la compatibilita'
dell'attivita' di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della
dimostrazione della capacita' finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non
inferiore a quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla costituzione di una societa' a
responsabilita' limitata; ai fini della dimostrazione della capacita' organizzativa, il
richiedente deve attestare di poter svolgere l'attivita' di mediazione in almeno due
regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli
accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c);
b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non
inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilita' a qualunque titolo derivante dallo
svolgimento dell'attivita' di mediazione;
c) i requisiti di onorabilita' dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei
predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto
giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca
articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e
funzionale;
e) le garanzie di indipendenza, imparzialita' e riservatezza nello svolgimento del
servizio di mediazione, nonche' la conformita' del regolamento alla legge e al presente
decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilita'
a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
g) la sede dell'organismo.
3. Il responsabile verifica altresi':
a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di
studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa,
devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno
biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18;
c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilita':
a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non
sospesa;
b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i
mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte i),
sezione B e parte ii), sezione B.
4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli
ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della
sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l'organismo e dei
requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli
degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l'iscrizione
e' sempre subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del
responsabile, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo.
Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, e' fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 10.
5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma
2, lettera b), puo' essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione. Il
possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), e' attestato mediante la produzione
di copia della polizza assicurativa.
Capo II Registro degli organismi
Art. 5 Procedimento di iscrizione
1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalita' di
svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui
la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative e' data adeguata
pubblicita', anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda e', in ogni
caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui
all'articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennita' redatta secondo i
criteri stabiliti nell'articolo 16; per gli enti privati l'iscrizione nel registro
comporta l'approvazione delle tariffe.
2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono
trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalita' che assicurano la certezza
dell'avvenuto ricevimento.
3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti
dalla data di ricevimento della domanda.
La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati puo' essere effettuata dal
responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione
integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni.
4. Quando e' scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che
il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.
Capo II Registro degli organismi
Art. 6 Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore
1. Il richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei mediatori
che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio.
2. L'elenco dei mediatori e' corredato:
a) della dichiarazione di disponibilita', sottoscritta dal mediatore e contenente
l'indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto;
b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti
di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
c) dell'attestazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c);
d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie
all'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale.
3. Nessuno puo' dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per piu' di
cinque organismi.
4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo,
commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi
professionali,
costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative
deontologiche. Il responsabile e' tenuto a informarne gli organi competenti.
Capo II Registro degli organismi
Art. 7 Regolamento di procedura
1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che e'
derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile
dell'organismo.
2. L'organismo puo' prevedere nel regolamento:
a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti;
b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto
legislativo, la stessa puo' provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto
sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono
offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima puo' essere formulata dal
mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o piu' parti al procedimento di
mediazione;
c) la possibilita' di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri
organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di
mediazione, nonche' di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su
protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del
Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima
controversia;
d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in
materie giuridiche;
e) che la mediazione svolta dall'organismo medesimo e' limitata a specifiche materie,
chiaramente individuate.
3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilita' allo svolgimento dell'incarico
da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della
sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10.
4. Il regolamento non puo' prevedere che l'accesso alla mediazione si svolge
esclusivamente attraverso modalita' telematiche.
5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:
a) che il procedimento di mediazione puo' avere inizio solo dopo la sottoscrizione da
parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialita' di cui all'articolo 14,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo;
b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene
consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve
essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e
l'indicazione delle sue generalita', deve essere trasmessa per via telematica al
responsabile, con modalita' che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento;
c) la possibilita' di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della
sua eventuale designazione da parte dell'organismo.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento
garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che
il responsabile dell'organismo e' tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente
registrato e numerato nell'ambito del registro degli
affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti
nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria
sessione separata.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto
quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Capo II Registro degli organismi
Art. 8 Obblighi degli iscritti
1. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le
vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini
dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei
mediatori.
2. Il responsabile dell'organismo e' tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno
richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo,
anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.
3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresi' la proposta del mediatore di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi
dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo.
Capo II Registro degli organismi
Art. 9 Effetti dell'iscrizione
1. Il provvedimento di iscrizione e' comunicato al richiedente con il numero d'ordine
attribuito nel registro.
2. A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per
giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione.
3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l'organismo e' tenuto, negli atti,
nella corrispondenza, nonche' nelle forme di pubblicita' consentite, a fare menzione del
numero d'ordine.
4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo,
ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli
predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet.
Capo II Registro degli organismi
Art. 10 Sospensione e cancellazione dal registro
1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita,
ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o
di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la
sospensione e, nei casi piu' gravi, la cancellazione dal registro.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresi' la cancellazione
degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio.
3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere una nuova
iscrizione, prima che sia decorso un anno.
4. Spetta al responsabile, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere
di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi
e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato
il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi
interessati.
Capo II Registro degli organismi
Art. 11 Monitoraggio
1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e
congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione
inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei
procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi.
I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria
e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo
della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell'indennita' ai sensi dell'articolo
17, comma 5, del decreto legislativo.
2. Il Ministero procede altresi' alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati
relativi all'applicazione, nel processo, dell'articolo 13, comma 1, del decreto
legislativo.
3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della
determinazione delle indennita' spettanti agli organismi pubblici.
Capo III Servizio di mediazione e prestazione del mediatore
Art. 12 Registro degli affari di mediazione
1. Ciascun organismo e' tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di
mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati
identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata
del procedimento e il relativo esito.
2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, e' fatto obbligo
all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un
triennio dalla data della loro conclusione.
Capo III Servizio di mediazione e prestazione del mediatore
Art. 13 Obblighi di comunicazione al responsabile
1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo, trasmette al responsabile e all'organismo copia del provvedimento di diniego.
Capo III Servizio di mediazione e prestazione del mediatore
Art. 14 Natura della prestazione
1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.
Capo III Servizio di mediazione e prestazione del mediatore
Art. 15 Divieti inerenti al servizio di mediazione
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non puo'
assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano
presso di se', anche in virtu' di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2,
lettera c).
Capo IV Indennita'
Art. 16 Criteri di determinazione dell'indennita'
1. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennita' complessiva, e' dovuto da ciascuna
parte un importo di euro 40,00 che e' versato dall'istante al momento del deposito della
domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione
al procedimento.
3. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella
A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come
determinato a norma della medesima tabella A:
a) puo' essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della
particolare importanza, complessita' o difficolta' dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della
mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo;
d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo;
e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha
introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite
ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile;
l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di
procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole
divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo
comunica alle parti.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di
mediazione in misura non inferiore alla meta'.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero
procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse
rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento
ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu' mediatori ausiliari,
ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi
dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito
al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennita', quando piu' soggetti rappresentano un
unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno
stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma
4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo.
Resta altresi' ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
Capo V Enti di formazione e formatori
Art. 17 Elenco degli enti di formazione
1. E' istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attivita' di
formazione dei mediatori.
2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e'
responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata
con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.
3. L'elenco e' articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:
parte i): enti pubblici;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
parte ii): enti privati;
sezione A: elenco dei formatori;
sezione B: elenco dei responsabili scientifici;
sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.
5. La gestione dell'elenco avviene con modalita' informatiche che assicurano la
possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' connessa ai compiti di tenuta di
cui al presente decreto.
6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle
altre annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.
Capo V Enti di formazione e formatori
Art. 18 Criteri per l'iscrizione nell'elenco
1. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti
pubblici e privati.
2. Il responsabile verifica l'idoneita' dei richiedenti e, in particolare:
a) la capacita' finanziaria e organizzativa del richiedente, nonche' la compatibilita'
dell'attivita' di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della
dimostrazione della capacita' finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non
inferiore a quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla costituzione di una societa' a
responsabilita' limitata;
b) i requisiti di onorabilita' dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei
predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico
ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione
interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l'attivita' di formazione
presso il richiedente;
e) la sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche
per lo svolgimento dell'attivita' didattica;
f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non
inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta
partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in
una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata
distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per
oggetto le seguenti materie:
normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e
conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e
di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa,
anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operativita'
delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti
della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilita' del
mediatore;
g) la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di
durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici
avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in
alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto
le materie di cui alla lettera f);
h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di
aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la
loro pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione;
i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara
fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle
controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di
aggiornamento.
3. Il responsabile verifica altresi':
a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l'idoneita' alla
formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre
contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa
delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualita' di
mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per
tutti i docenti, di avere svolto attivita' di docenza in corsi o seminari in materia di
mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini
professionali, enti pubblici o loro organi, universita' pubbliche o private riconosciute,
nazionali o straniere, nonche' di impegnarsi a partecipare in qualita' di discente presso
i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio;
b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilita' previsti
dall'articolo 4, comma 3, lettera c).
Capo V Enti di formazione e formatori
Art. 19 Procedimento d'iscrizione e vigilanza
1. Al procedimento di iscrizione nell'elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e
alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto
compatibili.
Capo VI Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Art. 20 Disciplina transitoria
1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi gia' iscritti nel registro
previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto
previsto dal comma 2, il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi dei
requisiti previsti dall'articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o
modifiche necessarie. Se l'organismo ottempera alle richieste del responsabile entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in
difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.
2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1
devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in
alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione
o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque
concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei
mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attivita' di
mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno
immediata comunicazione al responsabile.
3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di
formazione, gia' accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della
giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile
verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall'articolo 18 e
comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'ente ottempera
alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si
intende decaduta.
4. I formatori abilitati a prestare la loro attivita' presso gli enti di cui al comma 3
devono acquisire, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
requisiti di aggiornamento indicati nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla
scadenza dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare
l'attivita' di formazione. Dell'avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno
immediata comunicazione al responsabile.
Capo VI Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Art. 21 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 ottobre 2010
Il Ministro della giustizia: Alfano
Il Ministro dello sviluppo economico: Romani
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010 Ministeri istituzionali -
registro n. 17, foglio n. 279
Capo VI Disciplina transitoria ed entrata in vigore
Tabella A
(articolo 16, comma 4)
Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.
5_in_evidenza
Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
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La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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