| Mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali (DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010,
n. 28 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (GU n.
53 del 5-3-2010 ) Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2010)
DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010 , n. 28 Attuazione dell'articolo 60 della legge 18
giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali. (10G0050)
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 60 della legge 19 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo in
materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali;
Vista la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
28 ottobre 2009;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio
2010;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) mediazione: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e
finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole
per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente,
svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della
mediazione;
d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale puo' svolgersi il procedimento di
mediazione ai sensi del presente decreto;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della
giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonche', sino all'emanazione di
tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della
giustizia 23 luglio 2004, n. 222.
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2 Controversie oggetto di mediazione
1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile
e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente
decreto.
2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle
controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle carte dei
servizi.
Capo II DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Art. 3 Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle
parti.
2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi
dell'articolo 9, nonche' modalita' di nomina del mediatore che ne assicurano
l'imparzialita' e l'idoneita' al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita'.
4. La mediazione puo' svolgersi secondo modalita' telematiche previste dal regolamento
dell'organismo.
Art. 4 Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata
mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di piu' domande relative alla
stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale e'
stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo
alla data della ricezione della comunicazione.
2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito
della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente
decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa
altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e'
condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita
chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il
contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene
l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo
dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se
non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facolta' di
chiedere la mediazione.
Art. 5 Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia,
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla
circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e
finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi
del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione
dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le
materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di
procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione
e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata
esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni
previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice,
anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato
dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' invitare le stesse a procedere alla
mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione
delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione
della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia'
stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di mediazione.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei
provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle
istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui
all'articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo
703, terzo comma, del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione
forzata;
e) nei procedimenti in camera di consiglio;
f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il
contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di
mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su
eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo
la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro
fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono
iniziati, ma non conclusi. La domanda e' presentata davanti all'organismo indicato dalla
clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo
iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le
parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto
costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce
sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di
mediazione impedisce altresi' la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce
la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza,
decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria
dell'organismo.
Art. 6 Durata
1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di
mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della
stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del
quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione
feriale.
Art. 7 Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. Il periodo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24
marzo 2001, n. 89.
Art. 8 Procedimento
1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile
dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre
quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono
comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura
della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche,
l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede dell'organismo di mediazione
o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.
3. Il mediatore si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo amichevole di
definizione della controversia.
4. Quando non puo' procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore puo'
avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento
di procedura dell'organismo deve prevedere le modalita' di calcolo e liquidazione dei
compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il
giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo
116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Art. 9 Dovere di riservatezza
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque
nell'ambito del procedimento di mediazione e' tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto
alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni
separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le
informazioni, il mediatore e' altresi' tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre
parti.
Art. 10 Inutilizzabilita' e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di
mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche
parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo
consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto
delle stesse dichiarazioni e informazioni non e' ammessa prova testimoniale e non puo'
essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non puo' essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e
delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorita'
giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Al mediatore si applicano le disposizioni
dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per
il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto
applicabili.
Art. 11 Conciliazione
1. Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e'
allegato il testo dell'accordo medesimo.
Quando l'accordo non e' raggiunto, il mediatore puo' formulare una proposta di
conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le
parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della
formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di
cui all'articolo 13.
2. La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno
pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto
della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non puo' contenere alcun riferimento alle
dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti
aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere
sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della
sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Se con l'accordo le
parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643
del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del
processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo' prevedere il pagamento di una
somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il
ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione
della proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica
l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere.
Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle
parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale e' depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso e'
rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Art. 12 Efficacia esecutiva ed esecuzione
1. Il verbale di accordo, il cui contenuto non e' contrario all'ordine pubblico o a norme
imperative, e' omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della
regolarita' formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede
l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale e'
omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere
esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata,
per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 13 Spese processuali
1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto
della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla
formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte
soccombente relative allo stesso periodo, nonche' al versamento all'entrata del bilancio
dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato
dovuto. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 92 e 96 del codice di procedura
civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' alle spese per
l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui
all'articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al
contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, puo'
nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per
l'indennita' corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui
all'articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le
ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti
davanti agli arbitri.
Art. 14 Obblighi del mediatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e' fatto divieto di assumere diritti o obblighi
connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per
quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; e' fatto loro
divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al mediatore e' fatto, altresi', obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale e' designato, una dichiarazione di
imparzialita' secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile,
nonche' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio
all'imparzialita' nello svolgimento della mediazione;
c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e
delle norme imperative;
d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile
dell'organismo.
3. Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale
sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere
sull'istanza, quando la mediazione e' svolta dal responsabile dell'organismo.
Art. 15 Mediazione nell'azione di classe
1. Quando e' esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive
modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione,
ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
Capo III ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Art. 16 Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza, sono
abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire
il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la
cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la
trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo
e internazionali, nonche' la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi sono
disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente
alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di
tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro
della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si
conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale
previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il
Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico,
comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo
quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate
dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della
riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennita'
spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma
dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta
l'idoneita' del regolamento.
4. La vigilanza sul registro e' esercitata dal Ministero della giustizia e, con
riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al
comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero della giustizia e' istituito, con decreto ministeriale, l'elenco
dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la
sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonche' per lo svolgimento dell'attivita'
di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo
stesso decreto, e' stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione
all'attivita' di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore
requisito di qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti, e disponibili a
legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo
economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 17 Risorse, regime tributario e indennita'
1. In attuazione dell'articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69,
le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, e dall'articolo 20,
rientrano tra le finalita' del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle
risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi
del comma 7 dell'articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4
dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n.
127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono
esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura.
3. Il verbale di accordo e' esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di
50.000 euro, altrimenti l'imposta e' dovuta per la parte eccedente.
4. Con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, sono determinati:
a) l'ammontare minimo e massimo delle indennita' spettanti agli organismi pubblici, il
criterio di calcolo e le modalita' di ripartizione tra le parti;
b) i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi
costituiti da enti privati;
c) le maggiorazioni massime delle indennita' dovute, non superiori al venticinque per
cento, nell'ipotesi di successo della mediazione;
d) le riduzioni minime delle indennita' dovute nelle ipotesi in cui la mediazione e'
condizione di procedibilita' ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
5. Quando la mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, all'organismo non e' dovuta alcuna indennita' dalla parte che si
trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30
maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo
apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo'
essere autenticata dal medesimo mediatore, nonche' a produrre, a pena di inammissibilita',
se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di
quanto dichiarato.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attivita'
istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal
pagamento dell'indennita' di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto
per la determinazione, con il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennita'
spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell'attivita'
prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.
7. L'ammontare dell'indennita' puo' essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla
variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in
5,9 milioni di euro per l'anno 2010 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si
provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico
giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a
tale fine, resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui
ai commi 2 e 3 ed in caso si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di cui al
comma 8, resta acquisito all'entrata l'ulteriore importo necessario a garantire la
copertura finanziaria del maggiore onere a valere sulla stessa quota del Fondo unico
giustizia di cui al comma 8.
Art. 18 Organismi presso i tribunali
1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun
tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a
disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti
al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui
all'articolo 16.
Art. 19 Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di
commercio
1. I consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla
loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali,
avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilita'.
2. Gli organismi di cui al comma 1 e gli organismi istituiti ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei
criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE E INFORMATIVA
Art. 20 Credito d'imposta
1. Alle parti che corrispondono l'indennita' ai soggetti abilitati a svolgere il
procedimento di mediazione presso gli organismi e' riconosciuto, in caso di successo della
mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennita' stessa, fino a concorrenza di
euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di
insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e' ridotto della meta'.
2. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30
aprile di ciascun anno, e' determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del
«Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.
181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito
d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il
medesimo decreto e' individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione
all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e,
comunque, nei limiti dell'importo indicato al comma 1.
3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta
spettante entro 30 giorni dal termine indicato al comma 2 per la sua determinazione e
trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i
relativi importi a ciascuno comunicati.
4. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei
redditi ed e' utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di
cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, nonche', da parte delle persone fisiche non titolari di redditi
d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito
d'imposta non da' luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Ai fini della copertura finanziaria delle minori entrate derivanti dal presente
articolo il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo
corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla
contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».
Art. 21 Informazioni al pubblico
1. Il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge
7 giugno 2000, n. 150, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne
pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione
e sugli organismi abilitati a svolgerlo.
Capo V ABROGAZIONI, COORDINAMENTI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 22 Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
1. All'articolo 10, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60
della legge 18 giugno 2009, n. 69;».
Art. 23 Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli da 38 a 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e
i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti
disposizioni del presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione
e mediazione, comunque denominati, nonche' le disposizioni concernenti i procedimenti di
conciliazione relativi alle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura
civile. I procedimenti di cui al periodo precedente sono esperiti in luogo di quelli
previsti dal presente decreto.
Art. 24 Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi
successivamente iniziati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
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