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Codice dell'amministrazione digitale - le
modifiche - ( DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235 Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice
dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18
giugno 2009, n. 69. (GU n. 6 del 10-1-2011 - Suppl. Ordinario n. 8)
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2010, n. 235
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della
legge 18 giugno 2009, n. 69. (GU n. 6 del 10-1-2011 - Suppl. Ordinario n. 8)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di
processo civile ed in particolare l'articolo 33 che delega il Governo ad
adottare uno o piu' decreti legislativi per la modifica del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in
materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche,
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in
materia di protezione dei dati personali e, in particolare, l'articolo 176;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice
dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
Visto gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga di termini e della partecipazione italiana a
missioni internazionali;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, recante
riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 19 febbraio 2010;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell' 8 luglio
2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi, nell'Adunanza del 20 settembre 2010; Acquisito il
parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) e' sostituita
dalla seguente: «b) autenticazione del documento informatico: la validazione
del documento informatico attraverso l'associazione di dati informatici
relativi all'autore o alle circostanze, anche temporali, della redazione;»;
b) alla lettera c) le parole: «di fotografia» sono sostituite dalle
seguenti: «di elementi per l'identificazione fisica»; c) dopo la lettera i)
sono inserite le seguenti: 1) «i-bis) copia informatica di documento
analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del
documento analogico da cui e' tratto;»; 2) «i-ter) copia per immagine su
supporto informatico di documento analogico: il documento informatico avente
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e'
tratto;»; 3) «i-quater) copia informatica di documento informatico: il
documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da
cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori
binari;»; 4) «i-quinquies) duplicato informatico: il documento informatico
ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su
dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento
originario;»;
d) dopo la lettera p) e' inserita la seguente: «p-bis) documento analogico:
la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente
rilevanti;»;
e) dopo la lettera q) e' inserita la seguente: «q-bis) firma elettronica
avanzata: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un
documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del
documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con
mezzi sui quali il firmatario puo' conservare un controllo esclusivo,
collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di
rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;»;
f) la lettera r) e' sostituita dalla seguente: «r) firma elettronica
qualificata: un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia
basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo
sicuro per la creazione della firma;»;
g) la lettera s) e' sostituita dalla seguente: «s) firma digitale: un
particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato
qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di
rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici;»;
h) dopo la lettera u) sono inserite le seguenti: 1) «u-bis) gestore di posta
elettronica certificata: il soggetto che presta servizi di trasmissione dei
documenti informatici mediante la posta elettronica certificata;»; 2) «u-ter)
identificazione informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti
in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne consentono
l'individuazione nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune
tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;»;
i) dopo la lettera v) e' inserita la seguente: «v-bis) posta elettronica
certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e
l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire
ricevute opponibili ai terzi;».
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del presente
codice si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del
riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, nonche'
alle societa', interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente
capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.
311.»;
b) il comma 2-bis e' abrogato;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni di cui al capo
II, agli articoli 40, 43 e 44 del capo III, nonche' al capo IV, si applicano
ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.»;
d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle esigenze derivanti
dalla natura delle proprie particolari funzioni, sono stabiliti le modalita',
i limiti ed i tempi di applicazione delle disposizioni del presente Codice
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' all'Amministrazione
economico-finanziaria.».
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole da: «e con» fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti: «, con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e con i gestori
di pubblici servizi ai sensi di quanto previsto dal presente codice»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.
Art. 4
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito
dal seguente: «Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche). - 1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio
nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi
titolo dovuti, fatte salve le attivita' di riscossione dei tributi regolate
da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione. 2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono
avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di
prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i
pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di
credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico
disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l'importo
dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo
trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema
informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito e la
relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli
articoli d'entrata oppure le contabilita' speciali interessate. 3. Con
decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed i
Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento
interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui
al comma 1, le relative modalita' per il riversamento, la rendicontazione da
parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi
e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonche' il modello di convenzione che
il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il
servizio. 4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano
i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.».
2. Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: «Art. 5-bis (Comunicazioni tra
imprese e amministrazioni pubbliche). - 1. La presentazione di istanze,
dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini
statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene
esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. Con le medesime modalita' le amministrazioni pubbliche
adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti
delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la
semplificazione normativa, sono adottate le modalita' di attuazione del
comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i
relativi termini. 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui
all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo
le modalita' e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il
Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza
unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle
finalita' di cui al comma 1.».
Art. 5
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per le comunicazioni di cui
all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente
dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le
pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La
dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta
espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da
parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo
riguardano.»;
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. La consultazione degli
indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma
10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche
amministrazioni e' effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da
DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.»;
c) i commi 2 e 2-bis sono abrogati.
Art. 6
Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1,
la parola: «centrali» e' soppressa.
Art. 7
Modifica all'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1 le
parole: «Lo Stato favorisce» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche
amministrazioni favoriscono».
Art. 8
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sportello unico per le
attivita' produttive»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Lo sportello unico per le attivita' produttive di cui all'articolo 38,
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, eroga i propri servizi
verso l'utenza in via telematica.»;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Art. 9
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' per la
garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione
II, del presente decreto.»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Gli organi di Governo
nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare
nell'emanazione delle direttive generali per l'attivita' amministrativa e
per la gestione ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella
redazione del piano di performance di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dettano disposizioni per l'attuazione
delle disposizioni del presente decreto.»;
c) al comma 1-ter, e' aggiunto in fine, il seguente periodo:«L'attuazione
delle disposizioni del presente decreto e' comunque rilevante ai fini della
misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei
dirigenti.»;
d) al comma 3, dopo le parole: «servizi informatici,» sono inserite le
seguenti: «, ivi comprese le reti di telefonia fissa e mobile in tutte le
loro articolazioni,»;
e) al comma 5-bis, dopo le parole: «riguardanti l'erogazione», sono inserite
le seguenti: «attraverso le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.».
Art. 10
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il
comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le regioni promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un
processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e
condiviso tra le autonomie locali. 2-ter. Le regioni e gli enti locali
digitalizzano la loro azione amministrativa e implementano l'utilizzo delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione per garantire servizi
migliori ai cittadini e alle imprese.».
Art. 11
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il
comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di
investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli
effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2,
nonche' dei costi e delle economie che ne derivano. 2-ter. Le pubbliche
amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell'articolo 27, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente
conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali
risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto
dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e
in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di
innovazione.».
Art. 12
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituita dal seguente: «1. Le pubbliche
amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal
Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico
ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali
uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio
afferiscono i compiti relativi a:»;
b) al comma 1: 1) alla lettera a), dopo le parole: «servizi informativi,»
sono inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia,»; 2) alla lettera
b) dopo le parole: «servizi informativi,» sono inserite le seguenti: «di
telecomunicazione e fonia»; 3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza
informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in
relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'articolo 51, comma 1;»; 4) alla lettera g) sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di telecomunicazione e fonia;»; 5)
alla lettera j), la parola: «sicurezza,» e' soppressa;
c) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Per lo svolgimento dei
compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di
polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il
numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti
organizzativi.»;
d) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: «1-ter. DigitPA assicura il
coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le
modalita' di cui all'articolo 51.».
Art. 13
Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «registrazione» e' sostituita dalla seguente:
«memorizzazione»;
b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. L'idoneita' del
documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo
valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto
delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' ed
immodificabilita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 21.»;
c) il comma 2 e' abrogato;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le regole tecniche per la
formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti
informatici, nonche' quelle in materia di generazione, apposizione e
verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai
sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformita' alle regole
tecniche sulla validazione temporale.»;
e) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Gli obblighi di
conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione
vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole
tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.».
Art. 14
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.»;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: «2. Il documento informatico
sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato
nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, che
garantiscano l'identificabilita' dell'autore, l'integrita' e l'immodificabilita'
del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile.
L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare,
salvo che questi dia prova contraria. 2-bis). Salvo quanto previsto
dall'articolo 25, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo
comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento
informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica
qualificata o con firma digitale.».
Art. 15
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. L'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito
dal seguente: «Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). - 1. I
documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e
documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni
tipo formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena
efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi
e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una
firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e
produzione sostituisce quella dell'originale. 2. Le copie per immagine su
supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono
estratte, se la loro conformita' e' attestata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale a cio' autorizzato, con dichiarazione allegata al
documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 71. 3. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'articolo 71 hanno la stessa efficacia
probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale non e' espressamente disconosciuta. 4. Le copie formate ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad
assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge, salvo quanto
stabilito dal comma 5. 5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti
analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura
pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita'
all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata
digitalmente ed allegata al documento informatico. 6. Fino alla data di
emanazione del decreto di cui al comma 5r per tutti i documenti analogici
originali unici permane l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita'
all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata
digitalmente ed allegata al documento informatico.».
Art. 16
Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. L'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito
dal seguente: «Art. 23 (Copie analogiche di documenti informatici). - 1. Le
copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con
firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa
efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un
pubblico ufficiale a cio' autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su
supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole
tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loto
conformita' non e' espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto
l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.».
2. Dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
a) «Art. 23-bis (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici). -
1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni
effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti
in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 71. 2. Le copie e
gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in
conformita' alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la
stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro
conformita' all'originale, in tutti le sue componenti, e' attestata da un
pubblico ufficiale a cio' autorizzato o se la conformita' non e'
espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di
conservazione dell'originale informatico. Art. 23-ter (Documenti
amministrativi informatici). - 1. Gli atti formati dalle pubbliche
amministrazioni con strumenti informatici, nonche' i dati e i documenti
informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed
originale da cui e' possibile effettuare, su diversi o identici tipi di
supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. 2. I
documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al
procedimento amministrativo sottoscritti con firma elettronica avanzata
hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile. 3. Le copie su
supporto informatico di documenti formati dalla pubblica amministrazione in
origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti, hanno il medesimo
valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali da cui sono
tratte, se la loro conformita' all'originale e' assicurata dal funzionario a
cio' delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di
appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale o di altra firma
elettronica qualificata e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai
sensi dell'articolo 71; in tale caso l'obbligo di conservazione
dell'originale del documento e' soddisfatto con la conservazione della copia
su supporto informatico. 4. Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, nonche'
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentiti DigitPA e il Garante per la
protezione dei dati personali. 5. Al fine di assicurare la provenienza e la
conformita' all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici,
e' apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate
da DigitPA, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto
delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 e tale da
consentire la verifica automatica della conformita' del documento analogico
a quello informatico. 6. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano gli articoli 21, 22 , 23 e 23-bis. Art. 23-quater (Riproduzioni
informatiche). - 1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole:
"riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche".».
Art. 17
Modifiche alla rubrica del capo II e all'articolo 25 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. Nella rubrica del capo II, la parola: «pagamenti» e' sostituita dalla
seguente: «trasferimenti».
2. L'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito
dal seguente: «Art. 25 (Firma autenticata). - 1. Si ha per riconosciuta, ai
sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi
altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale a cio' autorizzato. 2. L'autenticazione della firma elettronica,
anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di
qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma e' stata
apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua
identita' personale, della validita' dell'eventuale certificato elettronico
utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non e' in contrasto con
l'ordinamento giuridico. 3. L'apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2. 4. Se al
documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento
formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale puo'
allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'articolo 23, comma 5.».
Art. 18
Modifica all'articolo 26 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
dopo le parole: «all'amministrazione,» sono inserite le seguenti: «qualora
emettano certificati qualificati,».
Art. 19
Modifica all'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il
comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere contenute in un
separato certificato elettronico e possono essere rese disponibili anche in
rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le
modalita' di attuazione del presente comma, anche in riferimento alle
pubbliche amministrazioni e agli ordini professionali.».
Art. 20
Modifica all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 8
e' sostituito dal seguente:
«8. Il valore giuridico delle firme elettroniche qualificate e delle firme
digitali basate su certificati qualificati rilasciati da certificatori
accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE e' equiparato a quello previsto
per le firme elettroniche qualificate e per le firme digitali basate su
certificati qualificati emessi dai certificatori accreditati ai sensi del
presente articolo.».
Art. 21
Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. L'articolo 31 e' sostituito dal seguente: «Art. 31 (Vigilanza sull'attivita'
dei certificatori e dei gestori di posta elettronica certificata). - 1.
DigitPA svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' dei
certificatori qualificati e dei gestori di posta elettronica certificata.».
Art. 22
Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera f) e' soppressa;
b) dopo la lettera m), e' inserita la seguente: «m-bis) garantire il
corretto funzionamento e la continuita' del sistema e comunicare
immediatamente a DigitPA e agli utenti eventuali malfunzionamenti che
determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso.».
2. Dopo l'articolo 32 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
inserito il seguente: «Art. 32-bis (Sanzioni per i certificatori qualificati
e per i gestori di posta elettronica certificata). - 1. Qualora si
verifichi, salvi i casi di forza maggiore o caso fortuito, un
malfunzionamento nel sistema che determini un disservizio, ovvero la mancata
o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli
utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida
il certificatore qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a
ripristinare la regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni
ivi previste. Se il disservizio ovvero la mancata o intempestiva
comunicazione sono reiterati per due volte nel corso di un biennio,
successivamente alla seconda diffida si applica la sanzione della
cancellazione dall'elenco pubblico. 2. Qualora si verifichi, fatti salvi i
casi di forza maggiore o di caso fortuito, un malfunzionamento nel sistema
che determini l'interruzione del servizio, ovvero la mancata o intempestiva
comunicazione dello stesso disservizio a DigitPA o agli utenti, ai sensi
dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), DigitPA diffida il certificatore
qualificato o il gestore di posta elettronica certificata a ripristinare la
regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se
l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione
sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida
si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico. 3. Nei casi
di cui ai commi 1 e 2 puo' essere applicata la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di
cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicita'
legale. 4. Qualora un certificatore qualificato o un gestore di posta
elettronica certificata non ottemperi, nei tempi previsti, a quanto
prescritto da DigitPA nell'esercizio delle attivita' di vigilanza di cui
all'articolo 31 si applica la disposizione di cui al comma 2.».
Art. 23
Modifica all'articolo 33 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
parole da: «dieci anni dopo la scadenza» sono sostituite dalle seguenti:
«venti anni decorrenti dall'emissione».
Art. 24
Modifica all'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Il secondo periodo del
comma 2 non si applica alle firme apposte con procedura automatica. La firma
con procedura automatica e' valida se apposta previo consenso del titolare
all'adozione della procedura medesima. 4. I dispositivi sicuri di firma
devono essere dotati di certificazione di sicurezza ai sensi dello schema
nazionale di cui al comma 5.»;
b) al comma 5: 1) al primo periodo, dopo le parole: «in Italia,» sono
inserite le seguenti: «dall'Organismo di certificazione della sicurezza
informatica»; 2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«L'attuazione dello schema nazionale non deve determinare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.» ;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. La conformita' di cui al comma
5 e' inoltre riconosciuta se accertata da un organismo all'uopo designato da
un altro Stato membro e notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva 1999/93/CE.».
Art. 25
Modifica all'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il
comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Qualora il certificatore qualificato cessi la propria attivita'
senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatore sostitutivo e non si
impegni a garantire la conservazione e la disponibilita' della
documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle
ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPA
che ne garantisce la conservazione e la disponibilita'.».
Art. 26
Modifiche al capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. La rubrica del capo II e' sostituita dalla seguente: «Documento
informatico e firme elettroniche; trasferimenti di fondi libri e scritture»
- Sezione III «Trasferimenti di fondi, libri e scritture».
2. All'articolo 38, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Trasferimenti di fondi».
Art. 27
Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 40 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «che dispongono di idonee risorse tecnologiche»
sono soppresse;
b) il comma 2 e' abrogato.
2. Dopo l'articolo 40, e' inserito il seguente: «Art. 40-bis (Protocollo
informatico). - 1. Formano comunque oggetto di registrazione di protocollo
ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le comunicazioni che pervengono o sono inviate dalle
caselle di posta elettronica di cui agli articoli 47, commi 1 e 3, 54, comma
2-ter e 57-bis, comma 1, nonche' le istanze e le dichiarazioni di cui
all'articolo 65 in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo
71.».
Art. 28
Modifica all'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La gestione dei
procedimenti amministrativi e' attuata in modo da consentire, mediante
strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all'articolo 54, commi
2-ter e 2-quater.»;
b) al comma 2, le parole: «puo' raccogliere» sono sostituite dalle seguenti:
«raccoglie»;
c) al comma 2-bis, dopo le parole: «per la costituzione» sono inserite le
seguenti: «, l'identificazione»;
d) al comma 2-ter, dopo la lettera e) e' aggiunta in fine a seguente:
«e-bis) dell'identificativo del fascicolo medesimo.».
Art. 29
Modifica all'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «la riproduzione sia effettuata» sono sostituite
dalle seguenti: «la riproduzione e la conservazione nel tempo sono
effettuate» e le parole: «e la loro conservazione nel tempo» sono soppresse;
b) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto
delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.».
Art. 30
Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea la parola: «garantisce» e' sostituita dalla seguente:
«assicura»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti: «1-bis. Il sistema di
conservazione dei documenti informatici e' gestito da un responsabile che
opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e, ove
previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui
all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nella definizione e gestione delle attivita' di rispettiva
competenza. 1-ter. Il responsabile della conservazione puo' chiedere la
conservazione dei documenti informatici o la certificazione della
conformita' del relativo processo di conservazione a quanto stabilito
dall'articolo 43 e dalle regole tecniche ivi previste, nonche' dal comma 1
ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie
organizzative e tecnologiche.».
2. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
inserito il seguente: «44-bis (Conservatori accreditati). - 1. I soggetti
pubblici e privati che svolgono attivita' di conservazione dei documenti
informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di
terzi ed intendono conseguire il riconoscimento del possesso dei requisiti
del livello piu' elevato, in termini di qualita' e di sicurezza, chiedono
l'accreditamento presso DigitPA.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 26, 27, 29, ad
eccezione del comma 3, lettera a) e 31. 3. I soggetti privati di cui al
comma 1 sono costituiti in societa' di capitali con capitale sociale non
inferiore a euro 200.000.».
Art. 31
Modifica all'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1
le parole: «, ivi compreso il fax» sono soppresse.
Art. 32
Modifica all'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di norma» sono soppresse e dopo le parole: «posta
elettronica» sono inserite le seguenti: «o in cooperazione applicativa»;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «protocollo informatizzato» sono
sostituite dalle seguenti: «segnatura di protocollo di cui all'articolo 55
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le pubbliche amministrazioni e
gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e
pubblicare nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica
certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche amministrazioni
utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti
la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel
rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa
informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli
strumenti utilizzati.».
Art. 33
Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198
1. L'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La trasmissione telematica di
comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di
consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante
altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. 2. La trasmissione del documento
informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale,
salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della
posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento
informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se
conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.
198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «preventivamente» sono inserite le
seguenti: «, anche con le modalita' di cui all'articolo 48 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La diffida e' altresi'
comunicata dall'amministrazione pubblica o dal concessionario di servizi
pubblici interessati al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione.».
Art. 34
Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 2
le parole: «, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali
sostenuti dall'amministrazione cedente» sono sostituite dalle seguenti: «,
salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive».
2. Dopo l'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
inserito il seguente: «Art. 50-bis (Continuita' operativa). - 1. In
relazione ai nuovi scenari di rischio, alla crescente complessita' dell'attivita'
istituzionale caratterizzata da un intenso utilizzo della tecnologia
dell'informazione, le pubbliche amministrazioni predispongono i piani di
emergenza in grado di assicurare la continuita' delle operazioni
indispensabili per il servizio e il ritorno alla normale operativita'. 2. Il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione assicura l'omogeneita'
delle soluzioni di continuita' operativa definite dalle diverse
Amministrazioni e ne informa con cadenza almeno annuale il Parlamento. 3. A
tali fini, le pubbliche amministrazioni definiscono : a) il piano di
continuita' operativa, che fissa gli obiettivi e i principi da perseguire,
descrive le procedure per la gestione della continuita' operativa, anche
affidate a soggetti esterni. Il piano tiene conto delle potenziali
criticita' relative a risorse umane, strutturali, tecnologiche e contiene
idonee misure preventive. Le amministrazioni pubbliche verificano la
funzionalita' del piano di continuita' operativa con cadenza biennale; b) il
piano di disaster recovery, che costituisce parte integrante di quello di
continuita' operativa di cui alla lettera a) e stabilisce le misure tecniche
e organizzative per garantire il funzionamento dei centri di elaborazione
dati e delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli
di produzione. DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, definisce le linee guida per le soluzioni tecniche idonee a
garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche,
verifica annualmente il costante aggiornamento dei piani di disaster
recovery delle amministrazioni interessate e ne informa annualmente il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 4. I piani di cui
al comma 3 sono adottati da ciascuna amministrazione sulla base di appositi
e dettagliati studi di fattibilita' tecnica; su tali studi e'
obbligatoriamente acquisito il parere di DigitPA.».
Art. 35
Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sicurezza dei dati, dei sistemi
e delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni»;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con le regole tecniche
adottate ai sensi dell'articolo 71 sono individuate le modalita' che
garantiscono l'esattezza, la disponibilita', l'accessibilita', l'integrita'
e la riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture.»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. DigitPA, ai fini
dell'attuazione del comma 1: a) raccorda le iniziative di prevenzione e
gestione degli incidenti di sicurezza informatici; b) promuove intese con le
analoghe strutture internazionali; c) segnala al Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione il mancato rispetto delle regole tecniche di
cui al comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni.»;
d) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le amministrazioni
hanno l'obbligo di aggiornare tempestivamente i dati nei propri archivi, non
appena vengano a conoscenza dell'inesattezza degli stessi.».
Art. 36
Modifica all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: «Accesso telematico ai» sono sostituite dalle
seguenti: «Accesso telematico e riutilizzazione dei»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le pubbliche
amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici
di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione
degli stessi anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto,
assicurando: a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 54, comma 3; b)
la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui
all'articolo 68, commi 3 e 4.».
Art. 37
Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera f), le parole: «e di concorso» sono soppresse;
b) al comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente: «g-bis) i bandi
di concorso.»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le pubbliche
amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui
alle lettere b), c) , g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le
modalita' di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. I dati di cui al
periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento
della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati
e' comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti.»;
d) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
e) il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: 2-ter. Le amministrazioni
pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta
elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresi'
assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta.»;
f) al comma 2-quater le parole: «Entro il 31 dicembre 2009» sono soppresse
e, in fine, sono aggiunte le seguenti: «che lo riguardano.»;
g) al comma 3, la parola «: autenticazione» e' sostituita dalla seguente:
«identificazione».
Art. 38
Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 56 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «della rete Internet» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole: «della rete Internet» sono soppresse.
Art. 39
Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «rendere disponibili anche per via telematica»
sono sostituite dalle seguenti: «rendere disponibili per via telematica»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni
non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati
pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono
essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata
pubblicazione e' altresi' rilevante ai fini della misurazione e valutazione
della performance individuale dei dirigenti responsabili.».
Art. 40
Modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «la struttura» fino a «utilizzo» sono
soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La realizzazione e la gestione
dell'indice sono affidate a DigitPA, che puo' utilizzare a tal fine elenchi
e repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche.».
Art. 41
Modifiche all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 50,
comma 2, nonche' al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il
controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati
relativi a stati, qualita' personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica
predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte
all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le
modalita' di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni
procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale
autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. DigitPA provvede al
monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente
con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita'
delle amministrazione pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.»;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. In caso di mancata
predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del
Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le
amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il
termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' nominare un
commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al
Commissario non spettano compensi, indennita' o rimborsi. 3-ter. Resta ferma
la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.».
Art. 42
Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
parole da «Ai sensi» fino a «le tecnologie» sono sostituite dalle seguenti:
«Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro
delegato per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».
Art. 43
Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «e' utilizzabile dalle pubbliche
amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, anche per fini statistici,»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «di cui» fino alla fine, sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 73 e secondo le vigenti
regole del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.»;
c) al comma 3, le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati
personali» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica»;
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. In sede di prima
applicazione e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, sono
individuate le seguenti basi di dati di interesse nazionale: a) repertorio
nazionale dei dati territoriali; b) indice nazionale delle anagrafi; c)
banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis; d)
casellario giudiziale; e) registro delle imprese; f) gli archivi
automatizzati in materia di immigrazione e di asilo di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.
242.».
Art. 44
Modifiche all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. Dopo l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
inserito il seguente: «Art. 62-bis (Banca dati nazionale dei contratti
pubblici). - 1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi
derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l'efficacia, la
trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per
l'allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al
fine del rispetto della legalita' e del corretto agire della pubblica
amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione, si utilizza la "Banca
dati nazionale dei contratti pubblici" (BDNCP) istituita, presso l'Autorita'
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e disciplinata, ai sensi del medesimo
decreto legislativo, dal relativo regolamento attuativo.».
Art. 45
Modifica all'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 63 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 2
e' sostituito dal seguente:
«2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano
e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle
esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del
procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di
soddisfazione dell'utente. A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti
idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli
utenti, in conformita' alle regole tecniche da emanare ai sensi
dell'articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici
regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della
Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli
enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis.».
Art. 46
Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «autenticazione» e' sostituita con la seguente:
«identificazione»;
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche
amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse
erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti
diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei
servizi, purche' tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che
richiede il servizio.»;
c) il comma 3 e' abrogato.
Art. 47
Modifiche all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445
1. All'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c) le parole: «e fermo restando il disposto
dell'articolo 64, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' quando
le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalita' di cui
all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.»;
b) al comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente: «c-bis)
ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta
elettronica certificata purche' le relative credenziali di accesso siano
state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalita' definite con regole tecniche adottate ai sensi
dell'articolo 71, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio
o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione
vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte
salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di
trasmissione telematica nel settore tributario;»;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia,
possono essere individuati i casi in cui e' richiesta la sottoscrizione
mediante firma digitale.»;
d) al comma 2, le parole da «resta salva» fino alla fine, sono soppresse;
e) il comma 3 e' abrogato.
2. All'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le
seguenti: «, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche
amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti
presso le pubbliche amministrazioni,»;
b) al comma 3, terzo periodo, le parole: «Le istanze e la copia fotostatica
del» sono sostituite dalle seguenti: «La copia dell'istanza sottoscritta
dall'interessato e la copia del»;
c) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Il potere di
rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti,
dichiarazioni e altre attestazioni nonche' per il ritiro di atti e documenti
presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici
servizi puo' essere validamente-conferito ad altro soggetto con le modalita'
di cui al presente articolo».
Art. 48
Modifiche all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 66, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, le parole: «del quindicesimo anno di eta'» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'eta' prevista dalla legge per il rilascio della carta d'identita'
elettronica».
Art. 49
Modifiche all'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «programmi informatici» sono
inserite le seguenti: «,o parti di essi,»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le pubbliche amministrazioni
nella predisposizione o nell'acquisizione dei programmi informatici,
adottano soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate sui
sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70, che assicurino l'interoperabilita'
e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e
documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che
ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le amministrazioni
pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l'adozione delle
applicazioni informatiche e delle pratiche tecnologiche, e
organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini della piena
conoscibilita' delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per
favorire il riuso e la piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.».
Art. 50
Modifiche all'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «applicativi» e' sostituita dalla seguente:
«informatici»;
b) al comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e conformi alla
definizione e regolamentazione effettuata da DigitPA, ai sensi dell'articolo
68, comma 2»;
c) al comma 3, dopo le parole: «programmi informatici» sono inserite le
seguenti: «o di singoli moduli»;
d) al comma 4, le parole: «riuso delle applicazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «riuso dei programmi o dei singoli moduli».
Art. 51
Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. DigitPA, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate dalle
pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche
amministrazioni anche con riferimento a singoli moduli,segnalando quelle
che, in base alla propria valutazione, si configurano quali migliori
pratiche organizzative e tecnologiche.».
Art. 52
Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le regole tecniche previste
nel presente codice sono dettate, con decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di
competenza, previa acquisizione obbligatoria del parere tecnico di DigitPA.»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.
Art. 53
Modifica all'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le regole tecniche del Sistema pubblico di connettivita' sono
dettate ai sensi dell'articolo 71.».
Art. 54
Modifica all'articolo 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 75 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il
comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il gestore di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalita'
di pubblico interesse possono usufruire della connessione al SPC e dei
relativi servizi, adeguandosi alle vigenti regole tecniche, previa delibera
della Commissione di cui all'articolo 79.».
Art. 55
Modifica all'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
1. All'articolo 78 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «all'articolo 71, comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«all'articolo 73, comma 3-bis»;
b) al comma 1, in fine, e' inserito il seguente periodo: «Le stesse
pubbliche amministrazioni, ove venga loro attribuito, per norma, il compito
di gestire soluzioni infrastrutturali per l'erogazione di servizi comuni a
piu' amministrazioni, adottano le medesime regole per garantire la
compatibilita' con la cooperazione applicativa potendosi avvalere di
modalita' atte a mantenere distinti gli ambiti di competenza.».
Art. 56
Abrogazioni
1. Sono abrogati :
a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68;
b) l'articolo 2, commi 582 e 583, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) l'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in
data 31 maggio 2005, recante: «Razionalizzazione in merito all'uso delle
applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194
della legge n. 311 del 2004», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del
18 giugno 2005.
Art. 57
Norme transitorie e finali
1. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), e'
adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
2. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, come modificato dall'articolo 4 e' adottato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il decreto di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 4, e' adottato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. Le regole tecniche di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 5, sono
adottate da DigitPA entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
5. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono ad individuare, con
propri atti organizzativi da adottare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'ufficio dirigenziale generale, di
cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
modificato dall'articolo 12, che sostituisce il centro di competenza di cui
alla normativa previgente e il responsabile dei sistemi informativi
automatizzati di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 404,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. Restano ferme le specificita' di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante regolamento di
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma
dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Le regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 13, in
materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche,
salvo quanto gia' disposto in materia di firma digitale, sono adottate entro
dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
7. Il decreto di cui all'articolo 22, comma 3-ter del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15 e' adottato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
8. Le regole tecniche di cui all'articolo 23-ter del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, come introdotto dall'articolo 16, sono adottate entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
9. Il decreto di cui all'articolo 28, comma 3-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 19 e' adottato entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
10. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire i piani di cui
all'articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come
introdotto dall'articolo 34, entro quindici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
11. Le amministrazioni centrali realizzano quanto previsto dall'articolo 54,
comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato
dall'articolo 37 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
12. La disposizione di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 39, si applica decorsi
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Le linee guida di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 41, sono adottate entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
14. Le convenzioni di cui all'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 41, sono predisposte
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
15. Il decreto di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 43 e' adottato entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. Le regole tecniche di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 52, sono adottate entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, sono stabiliti eventuali termini, anche
diversi da quelli previsti nel presente articolo, per la graduale
applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
come modificato dal presente decreto legislativo, nell'ambito degli istituti
scolastici di ogni ordine e grado.
18. Nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovunque ricorrano la
parola: «CNIPA» ovvero le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione» sono sostituite dalla seguente: «DigitPA».
19. DigitPA e le altre amministrazioni pubbliche interessate provvedono
all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
20. Le disposizioni modificative del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, recante Codice dell'amministrazione digitale, di cui agli articoli 2,
comma 1, lettera a), limitatamente alle parole «nonche' alle societa'
interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come
individuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.», 9, comma
1, lettere d) ed e), 12, 27, commi 1, lettera b) e 2, 28, comma 1, lettera
b), 34, 37, comma 1 lettera e), 39, 41, 49 e 51 sono applicate dalle
pubbliche amministrazioni anche in via progressiva, con la facolta' di
avvalersi a tal fine dell'assistenza tecnica di DigitPa, considerate le
proprie esigenze organizzative e secondo moduli, approvati con specifici
provvedimenti di ciascuna amministrazione, che tengono conto delle risorse
finanziarie disponibili certificate dagli uffici centrali di bilancio
ovvero, per le amministrazioni non dotate di tali uffici centrali, dagli
omologhi uffici.
21. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le
modalita' di applicazione delle diposizioni dei titoli II e III del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale del Ministero
dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2010.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Romani, Ministro dello sviluppo economico
Visto, Il Guardasigilli: Alfano
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Notizie in evidenza
Marzo 2012 -
Abogado - Iscrizione nella
Sezione Speciale degli Avvocati stabiliti dell’Albo tenuto dal
Consiglio dell’Ordine - abuso del diritto comunitario
Anche a non voler considerare
la particolare modalità di superamento degli esami “a distanza”,
dato l’esiguo periodo d’esercizio della professione forense nello
Stato membro d’origine (peraltro non documentato), pur nel rispetto
del requisito formale (l’iscrizione nell’Albo) posto dalle norme
comunitarie a garanzia dello stabilimento del professionista nei
diversi Paesi dell’Unione Europea, non si versi nel caso,
obiettivamente tutelato dalla Direttiva 98/5/CE, di un
professionista di uno Stato membro che voglia trasferire l’esercizio
della propria attività in altro Stato membro dell’Unione Europea;
bensì in quello, concretante il sopra descritto abuso del diritto
comunitario, in cui si rileva da un lato la circostanza oggettiva
per la quale, nonostante il rispetto formale delle condizioni
previste dalla normativa comunitaria, l’obiettivo perseguito dalla
normativa stessa non è stato perseguito dalla normativa stessa non è
stato perseguito e raggiunto; dall’altro, un elemento soggettivo,
consistente nella volontà di ottenere un vantaggio (quello di
esercitare la professione legale in Italia, senza il superamento di
un esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio, prescritto
dall’art. 33, co. 5, della Costruzione), attraverso un uso
eterodosso della normativa comunitaria, mediante la creazione
artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento. Ne
consegue che la domanda d’iscrizione non può essere accolta
Consiglio Nazionale Forense decisione n. 50 del 15.03.2012
Marzo 2012 -
Società
tra professionisti -
Il
Senato in sede di conversione modifica la normativa sulle società
tra professionisti.
art. 10. è consentita la costituzione di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero
di soci non inferiore a tre.
Febbraio 2012 -
Codice
di procedura civile - le modifiche - Disposizioni urgenti per l'efficienza
della giustizia civile
TESTO
COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 Testo
del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 297 del 22 dicembre 2011 ), coordinato con la
legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 10 (in questa stessa
Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: (( «Disposizioni
urgenti per l'efficienza della giustizia civile.» )). Gazzetta n. 42
del 20 febbraio 2012 |
|
La
mappa della giustizia in Italia:
indirizzi e numeri telefonici di uffici giudiziari, istituti
penitenziari, uffici di esecuzione penale esterna, strutture
minorili, archivi notarili, commissariati agli usi civici e
direzioni antimafia, ricercabili anche a partire dal territorio per
il quale sono competenti o in cui operano.
Aprile 2012 -
Avvocati - Cassa
Forense - Trattamenti assistenziali in favore di avvocati pensionati
ultraottantenni
Per gli avvocati titolari di pensione a carico della Cassa Forense
che abbiano compiuto ottanta anni di età è prevista l’erogazione su
domanda di un contributo assistenziale, in presenza dei requisiti
previsti dall’art. 21 del Regolamento per l’Assistenza.
Avvocati - Cassa Forense -
Polizza per la Responsabilità Civile Professionale.
Cassa Forense ha rinnovato ed aggiornato la convenzione con
Assicurazioni Generali S.p.A. relativa alla Polizza per la
Responsabilità Civile Professionale.
Le
foto della Festa per il
10 anniversario di ForoEuropeo e
11° di Avvocati per l'Europa
Presentazione del Comitato di
solidarietà fra noi
liberi professionisti Onlus
Uffici
Giudiziari/Ordini
(Sedi - Competenza - Siti): - Foro
Roma/Distretto Lazio, -Foro di Milano/Distretto; -Corte di appello di Torino
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