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Criminalita' informatica -Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sullidentità o su qualità personali proprie o di altri- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato - Delitti informatici e trattamento illecito di datiDelitti informatici e trattamento illecito di dati (LEGGE 18 marzo 2008, n. 48 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalita' informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (GU n. 80 del 4-4-2008 - Suppl. Ordinario n. 79) )
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I RATIFICA ED ESECUZIONE
Articolo1.(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio
dEuropa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, di
seguito denominata «Convenzione».
Articolo 2.(Ordine di esecuzione)
1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallarticolo 36 della Convenzione
stessa.
Capo II MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231
Articolo 3. (Modifiche al titolo VII del libro secondo del codice penale)
1. Allarticolo 491-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «privato» sono inserite le seguenti: «avente
efficacia probatoria»;
b) il secondo periodo è soppresso.
2. Dopo larticolo 495 del codice penale è inserito il seguente:
«Articolo 495-bis. (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma
elettronica sullidentità o su qualità personali proprie o di altri).
Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione
delle firme elettroniche lidentità o lo stato o altre qualità della propria o
dellaltrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno».
Articolo 4.(Modifica al titolo XII del libro secondo del codice penale)
1. Larticolo 615-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Articolo 615-quinquies. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico).
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o
telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti
ovvero di favorire linterruzione, totale o parziale, o lalterazione del suo
funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o,
comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi
informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro
10.329».
Articolo 5.(Modifiche al titolo XIII del libro secondo del codice penale)
1. Larticolo 635-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Articolo 635-bis. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora,
cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a
querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la
circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dellarticolo 635 ovvero se il
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della
reclusione da uno a quattro anni e si procede dufficio».
2. Dopo larticolo 635-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Articolo 635-ter. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità).
Salvo che il fatto costituisca piu grave reato, chiunque commette un fatto diretto a
distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi
informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o
comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal
fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, lalterazione o la
soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della
reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dellarticolo 635
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena
è aumentata.
Articolo 635-quater. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui
allarticolo 635-bis, ovvero attraverso lintroduzione o la trasmissione di
dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il
funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dellarticolo 635
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena
è aumentata.
Articolo 635-quinquies. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di
pubblica utilità). Se il fatto di cui allarticolo 635-quater è diretto a
distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o
telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è
della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o
telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte,
inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dellarticolo 635
ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena
è aumentata».
3. Dopo larticolo 640-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Articolo 640-quinquies. (Frode informatica del soggetto che presta servizi di
certificazione di firma elettronica). Il soggetto che presta servizi di
certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se´ o ad altri un
ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla
legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a
tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro».
Articolo 6.(Modifiche allarticolo 420 del codice penale)
1. Allarticolo 420 del codice penale, il secondo e il terzo comma sono abrogati.
Articolo 7.(Introduzione dellarticolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231)
1. Dopo larticolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il
seguente:
«Articolo 24-bis. (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). 1.
In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater,
617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica
allente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e
615-quinquies del codice penale, si applica allente la sanzione pecuniaria sino a
trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies
del codice penale, salvo quanto previsto dallarticolo 24 del presente decreto per i
casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica
allente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni
interdittive previste dallarticolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di
condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive
previste dallarticolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei
delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste
dallarticolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».
Capo III MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E AL CODICE DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196
Articolo 8. (Modifiche al titolo III del libro terzo del codice di procedura penale)
1. Allarticolo 244, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in relazione a sistemi informatici o
telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati
originali e ad impedirne lalterazione».
2. Allarticolo 247 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il
seguente: «1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni,
programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema
informatico o telematico, ancorche´ protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la
perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati
originali e ad impedirne lalterazione».
3. Allarticolo 248, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le
parole: «atti, documenti e corrispondenza presso banche» sono sostituite dalle seguenti:
«presso banche atti, documenti e corrispondenza nonche´ dati, informazioni e programmi
informatici».
4. Allarticolo 254 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di
telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori,
telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che
lautorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dallimputato o
a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque
possono avere relazione con il reato»;
b) al comma 2, dopo le parole: «senza aprirli» sono inserite le seguenti: «o
alterarli».
5. Dopo larticolo 254 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Articolo 254-bis. (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi
informatici, telematici e di telecomunicazioni). 1. Lautorità giudiziaria,
quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di
telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di
ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi
servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con
una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro
immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di
conservare e proteggere adeguatamente i dati originali».
6. Allarticolo 256, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «anche
in originale se cosi è ordinato,» sono inserite le seguenti: «nonche´ i dati, le
informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato
supporto,».
7. Allarticolo 259, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo
è inserito il seguente: «Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi
informatici, il custode è altresì avvertito dellobbligo di impedirne
lalterazione o laccesso da parte di terzi, salva, in questultimo caso,
diversa disposizione dellautorità giudiziaria
8. Allarticolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «con altro mezzo» sono inserite le
seguenti: «, anche di carattere elettronico o informatico,»; b) al comma 2 è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi
informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che
assicuri la conformità della copia alloriginale e la sua immodificabilità; in tali
casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla
cancelleria o dalla segreteria».
Articolo 9.(Modifiche al titolo IV del libro quinto del codice di procedura penale)
1. Allarticolo 352 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il
seguente: «1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando
sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia
giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati
originali e ad impedirne lalterazione, procedono altresi alla perquisizione di
sistemi informatici o telematici, ancorche protetti da misure di sicurezza, quando hanno
fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni,
programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati
o dispersi».
2. Allarticolo 353 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
laccertamento del contenuto0»; b) al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere,
pieghi, pacchi, valori, telegrammio altri oggetti di corrispondenza» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di
corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica,» e dopo
le parole: «servizio postale» sono inserite le seguenti: «, telegrafico, telematico o
di telecomunicazione».
3. Allarticolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo
è inserito il seguente: «In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi
informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria
adottano, altresi, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad
assicurarne la conservazione e ad impedirne lalterazione e laccesso e
provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante
una procedura che assicurila conformità della copia alloriginale e la sua
immodificabilità».
Articolo 10. (Modifiche allarticolo 132 del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Dopo il comma 4-bis dellarticolo 132 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono inseriti i seguenti:
«4-ter. Il Ministro dellinterno o, su sua delega, i responsabili degli uffici
centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato,
dellArma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri
soggetti indicati nel comma 1 dellarticolo 226 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste
avanzate da autorità investigative traniere, ai fornitori e agli operatori di servizi
informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per
un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni
preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n.
271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il
provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non
superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e
leventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori
di servizi informatici o telematici ovvero di terzi. 4-quater. Il fornitore o
loperatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto lordine previsto
dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente
allautorità richiedente lassicurazione delladempimento. Il fornitore o
loperatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto
relativamente allordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il
periodo indicato dallautorità. In caso di violazione dellobbligo si
applicano, salvo che il fatto costituisca piu grave reato, le disposizioni
dellarticolo 326 del codice penale. 4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi
del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto
ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il
quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i
provvedimenti assunti perdono efficacia».
Articolo 11. (Competenza)
1. Allarticolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente
comma: «3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati,
di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter,
615- quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies,
635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni
indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite allufficio
del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha
sede il giudice competente».
Articolo 12.(Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la
protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale)
1. Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della
pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui allarticolo 14-bis della legge 3 agosto
1998, n. 269, e dellorgano del Ministero dellinterno per la sicurezza e per la
regolarità dei servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione
informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, di cui
allarticolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è istituito, nello stato di previsione
del Ministero dellinterno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a
decorrere dallanno 2008.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere
dallanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di
parte corrente dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze
per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo
al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13. (Norma di adeguamento)
1. Lautorità centrale ai sensi degli articoli 24, paragrafo 7, e 27, paragrafo 2,
della Convenzione è il Ministro della giustizia.
2. Il Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della giustizia, individua
il punto di contatto di cui allarticolo 35 della Convenzione.
Articolo 14.(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente
della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MARINI
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Scotti, Ministro della giustizia
Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni
Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Scotti