legge fallimentare - modifica
dellart. 182 ter della legge fallimentare - (Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185
art. 32, commi 5 e 6:
5. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il piano di cui
all'articolo 160 il debitore puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei
tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonche' dei
contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura
chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse
proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta
puo' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o
contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le
eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti dai creditori che hanno
un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi
economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria,
il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori
chirografari.»;
b) al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: «Ai fini
della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale,».
6. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalita' di applicazione nonche' i criteri e le condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi