Il contributo unificato - Gli aumenti previsti nella nuova finanziaria - LEGGE 30 dicembre 2004, n.311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). (Gazzetta Ufficiale N. 306 del 31 Dicembre 2004)
Omissis
307. I commi 1 e 2 dellarticolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i
processi di volontaria giurisdizione, nonchè per i processi speciali di cui al libro IV,
titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i
processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di
pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i
processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200.
Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi
di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».
308. Larticolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal
seguente:
«1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede
la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti
soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti
dallarticolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni».
309. Il maggior gettito derivante dallapplicazione delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonchè per ladeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.