| Organismi di conciliazione -
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione nonche'
di tenuta del registro (Decreto 23 luglio 2004 n. 222 - Regolamento recante la
determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione nonche' di tenuta del registro
degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n.5)
Decreto 23 luglio 2004 n. 222 - Regolamento recante la determinazione dei criteri e
delle modalita' di iscrizione nonche' di tenuta del registro degli organismi di
conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, al sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Visto l' articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione
dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria,
nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell' articolo 12 della legge 3
ottobre 2001, n. 366 e, in particolare, il comma 2, ove si dispone che «il Ministro della
giustizia determina i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 1,
con regolamento da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. 1244/U-24/36-7 del
20 maggio 2004 ai sensi del predetto articolo;
D E C R E T A
il seguente regolamento
Art. 1
Definizioni
(nota)
1.Ai fini del presente regolamento si intende per:
1.«ministero»: il Ministero della giustizia;
2.«decreto»: il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
3.«registro»: il registro degli organismi costituiti da enti pubblici o privati,
deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
4.«conciliazione»: il servizio reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o
dall'arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente
lo scopo di dirimere una lite già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso
modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma;
5.«conciliatore»: le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la
prestazione del servizio di conciliazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di
rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
6.«organismo»: l'organizzazione di persone e mezzi che, anche in via non esclusiva, è
stabilmente destinata all'erogazione del servizio di conciliazione;
7.«ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario,
internazionale o straniero;
8.«ente privato»: qualsiasi soggetto, diverso dalla persona fisica, di diritto privato;
9.«responsabile»: il responsabile della tenuta del registro nominato ai sensi
dell'articolo 3 del presente regolamento;
10.CCIAA: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 2
Oggetto
(nota)
1.Il presente regolamento disciplina l'istituzione presso il Ministero del registro degli
organismi costituiti da enti pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di
conciliazione a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
2.Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalita' di iscrizione nel
medesimo registro, con i relativi effetti, la formazione dell'elenco degli iscritti e la
sua revisione periodica, nonche' la sospensione e la cancellazione dal registro dei
singoli organismi, con i relativi effetti.
Art. 3
Istituzione del registro
1.E' istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione dei tentativi di
conciliazione.
2.Il registro è tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane e strumentali
già esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il
direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica
dirigenziale nell'ambito della direzione generale.
3.Per la tenuta del registro, il responsabile può avvalersi con compiti consultivi di un
comitato di tre giuristi esperti nella materia della risoluzione alternativa delle
controversie (ADR), designati dal Capo del Dipartimento per un periodo non superiore a due
anni; ai componenti del comitato non spettano compensi, nè rimborsi spese a qualsiasi
titolo dovuti.
4.Il registro e' articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:
1.parte I: enti pubblici;
i) sezione A: elenco dei conciliatori;
2.parte II: enti privati;
i) sezione A: elenco dei conciliatori;
ii) sezione B: elenco dei soci, associati, dipendenti, amministratori, rappresentanti.
5.Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e puo' prevedere ulteriori
integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.
6.La gestione del registro avviene con modalita' informatiche che assicurino la
possibilità di rapida elaborazione di dati con finalita' statistica e ispettiva o,
comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.
7.Gli elenchi dei conciliatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni è regolato
dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 4
Criteri per l'iscrizione nel registro
(nota)
1.Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di conciliazione costituiti da enti
pubblici e privati o che costituiscono autonomi soggetti di diritto pubblico o di diritto
privato.
2.Gli organismi di conciliazione costituiti, anche in forma associata dalle CCIAA sono
iscritti su semplice domanda.
3.Il responsabile verifica la professionalita' e l'efficienza dei richiedenti diversi da
quelli indicati al comma 2 e, in particolare:
4.
1.la forma giuridica dell'ente o dell'organismo, il suo grado di autonomia, nonche' la
compatibilita' della sua attività con l'oggetto sociale o lo scopo associativo;
2.la consistenza dell'organizzazione di persone e mezzi, e il suo grado di adeguatezza,
anche sotto il profilo patrimoniale; l'istante, in ogni caso, deve produrre polizza
assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per le conseguenze patrimoniali
comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione;
3.i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei
predetti enti, non inferiori a quelli fissati a norma dell'articolo 13 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
4.la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico
ed economico tra l'ente e i singoli conciliatori;
5.le garanzie di indipendenza, imparzialita' e riservatezza nello svolgimento del
servizio, nonchè la conformità del regolamento di procedura di conciliazione alla legge
e della tabella delle indennita' ai criteri stabiliti dal regolamento emanato a norma
dell'articolo 39 del decreto;
6.il numero dei conciliatori, non inferiore a sette, che abbiano dichiarato la
disponibilita' a svolgere le funzioni di conciliazione in via esclusiva per il
richiedente;
7.la sede dell'organismo di conciliazione.
5.Il responsabile verifica in ogni caso:
1.i requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori per i quali, ove non siano
professori universitari in discipline economiche o giuridiche, o professionisti iscritti
ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno
quindici anni, ovvero magistrati in quiescenza, deve risultare provato il possesso di una
specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da
enti pubblici, universita' o enti privati accreditati presso il responsabile in base ai
criteri fissati a norma dell'articolo 10, comma 5;
2.il possesso, da parte dei conciliatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
1.non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva,
anche per contravvenzione;
2.non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non
inferiore a sei mesi;
3.non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
4.non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
5.non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
6.Qualora l'ente sia un'associazione tra professionisti o una società tra avvocati,
all'organismo devono essere destinati, anche in via non esclusiva, almeno due prestatori
di lavoro subordinato, con prevalenti compiti di segreteria, ai quali risulti applicato il
trattamento retributivo e previdenziale previsto dal rispettivo contratto collettivo
nazionale di lavoro; in ogni altro caso, i compiti suddetti devono essere svolti da almeno
due persone nominativamente indicate con riferimento anche al tipo di trattamento
giuridico ed economico applicato.
7.I predetti compiti non possono essere svolti dalle persone indicate alle lettere c) ed
f) del comma 3.
Art. 5 Procedimento
(nota)
1.Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento
delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda
deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche
attraverso il sito internet del Ministero; alla domanda devono essere, in ogni caso,
allegati il regolamento di procedura e la tabella delle indennità redatta in conformita'
del regolamento emanato a norma dell'articolo 39 del decreto; per gli enti privati,
l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe.
2.Per gli enti pubblici non nazionali, si provvede in conformità al comma 1, sentito il
Ministero degli affari esteri.
3.La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono
trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurino la certezza
dell'avvenuto ricevimento.
4.Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro novanta giorni a decorrere
dalla data di ricevimento della domanda; la richiesta di integrazione della domanda o dei
suoi allegati è ammessa per una sola volta e interrompe il predetto termine, che inizia
nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa
richiesta.
5.Decorsi novanta giorni dal termine di cui al comma 4 senza che il responsabile abbia
provveduto, si procede comunque all'iscrizione.
6.Tutte le comunicazioni successive tra il Ministero e gli enti pubblici e privati si
conformano alle modalità previste dall'articolo 17 del decreto.
Art. 6 Limiti individuali all'esercizio delle funzioni
1.Il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei
conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio, mediante
distinte dichiarazioni, debitamente sottoscritte dagli interessati.
2.Ferme le dichiarazioni di esclusività richieste a norma dell'articolo 4, comma 3,
lettera f), nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di conciliazione
per più di tre organismi.
3.La violazione degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo,
commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi professionali
costituisce illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative
deontologiche; il responsabile è tenuto a informarne gli organi competenti.
Art. 7 Regolamento di procedura
(nota)
1.Il regolamento di procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e
riservatezza ed ai principi indicati nell'articolo 40 del decreto; è, in ogni caso,
vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.
2.Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento di
conciliazione, che è derogabile soltanto su accordo delle parti per singoli atti;
qualunque altra disposizione del regolamento è derogabile per accordo delle parti; il
regolamento assicura la possibilità che il conciliatore designato, se le parti lo
richiedono, concluda il procedimento con una proposta a norma dell'articolo 40, comma 2,
del decreto.
3.Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico;
in ogni caso, i giudici di pace, finchè dura il loro mandato, non possono svolgere la
conciliazione in forme e modi diversi da quelli stabiliti dall'articolo 322 del codice di
procedura civile.
4.Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere che il procedimento di conciliazione possa
avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del conciliatore designato della
dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a).
5.Le parti hanno, in ogni caso, diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che
il responsabile, designato dall'ente o organismo, è obbligato a custodire in apposito
fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro di cui all'articolo
12; sono escluse eventuali comunicazioni riservate al solo conciliatore, tali
espressamente qualificate dalle parti; i dati, comunque raccolti, sono trattati nel
rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Art. 8 Obblighi degli iscritti
1.L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende
modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
2.Dell'esito positivo della conciliazione conclusa per il tramite dell'organismo di
conciliazione deve essere redatto apposito verbale da trasmettere senza ritardo al
responsabile del registro il quale, su istanza di parte, lo trasmette al presidente del
tribunale ai fini dell'omologazione.
Art. 9 Effetti dell'iscrizione
(nota)
1.Adottato il provvedimento di iscrizione nel registro e comunicato all'istante il numero
d'ordine attribuito nel registro all'ente o organismo, nè l'ente, l'organismo, nè il
conciliatore designato possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la
prestazione richiesta.
2.Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l'ente o organismo è tenuto,
negli atti, nella corrispondenza nonchè nelle forme di pubblicità consentite, a fare
menzione del numero d'ordine con la dicitura: "iscritto al n. ... del registro degli
organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'articolo 38 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".
3.A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo,
ogni ente o organismo trasmette il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal
Ministero e disponibili sul relativo sito internet.
Art. 10 Sospensione e cancellazione dal registro
1.Al responsabile compete il potere di sospensione e, nei casi più gravi, di
cancellazione dal registro, secondo le norme che regolano il procedimento amministrativo,
in presenza di notizie o eventi che, qualora già conosciuti o accaduti, o comunque
verificatisi successivamente, ne avrebbero impedito l'iscrizione, ovvero in caso di
violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8.
2.E' disposta la cancellazione degli enti e organismi che non abbiano svolto almeno cinque
procedimenti di conciliazione nel corso di un biennio.
3.La cancellazione d'ufficio preclude all'ente o all'organismo di ottenere una nuova
iscrizione, prima che sia decorso un triennio; i regolamenti di procedura disciplinano la
sorte dei procedimenti in corso al momento della cancellazione dell'ente o dell'organismo
dal registro.
4.Spetta al responsabile, per le finalità di cui al comma 1, l'esercizio del potere di
controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e
nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato
il preventivo recapito, anche soltanto per via telematica, ai singoli enti o organismi
interessati.
5.Il responsabile stabilisce i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere
i corsi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera d); in via transitoria, e
finchè non si sia autonomamente determinata, il responsabile applica i criteri elaborati
dall'Unione italiana delle CCIAA per il corso di conciliazione di livello base, con una
durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui almeno 16 ore di pratica e 4 ore per la
valutazione, per un numero massimo di 30 partecipanti.
6.Il responsabile può richiedere agli enti o organismi attestazioni omogenee di qualità,
a far data dal secondo anno successivo all'iscrizione nel medesimo.
Art. 11 Revisione del registro
(nota)
1.La revisione del registro e' disposta dal responsabile con cadenza triennale; degli
esiti e' informato il procuratore generale della Corte suprema di cassazione,
relativamente a quanto previsto dall'articolo 42, comma 3 del decreto.
2.Il Ministro dell'economia e delle finanze riceve annualmente le informazioni
specificamente finalizzate al monitoraggio degli effetti fiscali di favore previsti per il
verbale di conciliazione.
Art. 12 Registro degli affari di conciliazione
(nota)
1.Ciascun ente o organismo e' tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli
affari di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i
dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il conciliatore designato,
la durata del procedimento e il relativo esito; il legale rappresentante dell'ente o
dell'organismo deve presentare senza indugio al responsabile, che ne faccia richiesta per
ragioni attinenti all'esercizio dei poteri previsti dal presente regolamento, i dati
raccolti e i documenti conservati.
2.Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del
responsabile, previamente comunicate agli iscritti.
3.A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all'ente od
organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio
dalla data di esaurimento del mandato.
Art. 13 Obblighi di comunicazione al responsabile
(nota)
1.L'autorità giudiziaria incaricata dell'omologazione ai sensi dell'articolo 40, comma 8,
del decreto provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie
rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.
2.L'autorità giudiziaria trasmette, in ogni caso, al responsabile copia dei provvedimenti
di diniego di omologazione dei verbali di conciliazione conclusi per il tramite degli
organismi.
Art. 14
Responsabilita' del servizio di conciliazione
1.Il conciliatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua
opera risponde anche l'ente o l'organismo di appartenenza.
Art. 15
Obblighi del conciliatore e dei suoi ausiliari
1.Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo di conciliazione
è tenuto all'obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del
servizio.
2.Al conciliatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi
connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli
strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio;è fatto loro divieto di
percepire compensi direttamente dalle parti.
3.Al conciliatore è fatto, altresì, obbligo di:
1.sottoscrivere per ciascun affare per il quale e' designato una dichiarazione di
imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile,
nonche' gli ulteriori impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
2.informare immediatamente l'ente o l'organismo, ed eventualmente le parti dell'affare in
corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti
delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini
dell'imparzialità dell'opera;
3.corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle
previsioni contenute nel presente regolamento.
4.La violazione degli obblighi di cui al presente articolo determina il venire meno dei
requisiti di onorabilita' di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a) e b).
Art. 16
Divieti conseguenti al servizio di conciliazione
1.Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera b), secondo periodo, l'ente o
l'organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai
conciliatori che operano presso di sè o presso altri enti o organismi iscritti nel
registro.
Art. 17
Invarianza della spesa
1.Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 18
Entrata in vigore
1.Il presente decreto entra il vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 luglio 2004
IL MINISTRO
Roberto Castelli
Note alle premesse
Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
(Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della
legge 3 ottobre 2001, n. 366):
«Art. 38 (Organismi di conciliazione).
1.Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza, sono
abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire
un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'art. 1 del
presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto
presso il Ministero della giustizia.
2.Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel
registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione
dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli
iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno
costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.
3.L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro,
deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e
comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate
le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti
privati, proposte per l'approvazione a norma dell'art. 39.».
Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per
la riforma del diritto societario):
«Art. 12 (Nuove norme di procedura).
1.Il Governo e' inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche della competenza
per territorio e per materia, siano dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace
definizione di procedimenti nelle seguenti materie:
1.diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle
partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;
2.materie disciplinate dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, e dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2.Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie di cui al comma 1, il Governo e'
delegato a dettare regole processuali, che in particolare possano prevedere:
1.la concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini processuali;
2.l'attribuzione di tutte le controversie nelle materie di cui al comma 1 al tribunale in
composizione collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio monocratico in
considerazione della natura degli interessi coinvolti;
3.la mera facoltativita' della successiva instaurazione della causa di merito dopo
l'emanazione di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario cautelare in
relazione alle controversie nelle materie di cui al comma 1, con la conseguente
definitivita' degli effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorche' gli stessi non
acquistino efficacia di giudicato in altri eventuali giudizi promossi per finalita'
diverse;
4.un giudizio sommario non cautelare, improntato a particolare celerita' ma con il
rispetto del principio del contraddittorio, che conduca alla emanazione di un
provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di giudicato;
5.la possibilita' per il giudice di operare un tentativo preliminare di conciliazione,
suggerendone espressamente gli elementi essenziali, assegnando eventualmente un termine
per la modificazione o la rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in caso
di mancata conciliazione, tenendo successivamente conto dell'atteggiamento al riguardo
assunto dalle parti ai fini della decisione sulle spese di lite;
6.uno o piu' procedimenti camerali, anche mediante la modifica degli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente
previste che, senza compromettere la rapidita' di tali procedimenti, assicurino il
rispetto dei principi del giusto processo;
7.forme di comunicazione periodica dei tempi medi di durata dei diversi tipi di
procedimento di cui alle lettere precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello
e dalla Corte di cassazione.
3.Il Governo puo' altresi prevedere la possibilita' che gli statuti delle societa'
commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808
del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie di cui
al comma 1. Nel caso che la controversia concerna questioni che non possono formare
oggetto di transazione, la clausola compromissoria dovra' riferirsi ad un arbitrato
secondo diritto, restando escluso il giudizio di equita', ed il lodo sara' impugnabile
anche per violazione di legge.
4.Il Governo e' delegato a prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in
materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano
garanzie di serieta' ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto
presso il Ministero della giustizia.».
Si riporta il testo del comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1
Per il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note
alle premesse.
Note all'art. 2
Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 reca:
«Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonche' in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12 della
legge 3 ottobre 2001, n. 366.».
Per il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note
alle premesse.
Note all'art. 4
Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.):
«Art. 13 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti
aziendali).
1.I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM,
società di gestione del risparmio, SICAV devono possedere i requisiti di
professionalità, onorabilita' e indipendenza stabiliti dal Ministro dell'economia e delle
finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.
2.Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal
consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione
entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.
3.In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.
3.bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o
dallo statuto si applicano i commi 2 e 3.
4.Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione
temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalita'
indicate nei commi 2 e 3.».
Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:
«Art. 39 (Imposte e spese. Esenzione fiscale).
1.Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono
esenti all'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2.Il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore
di venticinquemila euro.
3.Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli
organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonchè i
criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi
costituiti da enti privati.
4.L'ammontare dell'indennità puo' essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla
variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
5.Le tabelle delle indennità, determinate a norma del presente articolo, debbono essere
allegate al regolamento di procedura.».
Note all'art. 5
Per il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note
all'art. 4:
Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:
«Art. 17. (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento).
1.Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre
che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile:
1.con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
2.con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
3.con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta
sull'originale, apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del
difensore.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal
presente decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono
essere effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.».
Note all'art. 7
Si riporta il testo dell'art. 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:
«Art. 40 (Procedimento di conciliazione).
1.I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e
modalita' di nomina del conciliatore che ne garantiscano l'imparzialità e l'idoneità al
corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
2.Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia
raggiunto l'accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale
ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva
posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il
conciliatore da' atto in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene
rilasciata copia alle parti che la richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con
apposito verbale, della mancata adesione di una parte all'esperimento del tentativo di
conciliazione.
3.Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere
utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito
dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, ne' possono essere oggetto di prova
testimoniale.
4.Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare
l'avvenuta ricezione, l'istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma
dell'art. 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La
decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere
proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di cui
al comma 2 presso la segreteria dell'organismo di conciliazione.
5.La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al
conciliatore sono valutate dal giudice nell'eventuale successivo giudizio ai fini della
decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura
civile. Il giudice, valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il
contenuto della sentenza che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto
o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la
conciliazione, e può anche condannarlo, in tutto o in parte, al rimborso delle spese
sostenute dal soccombente.
6.Qualora il contratto ovvero lo statuto della societa' prevedano una clausola di
conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte
interessata proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente
davanti a lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il
deposito dell'istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero
quello indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla
parte interessata se l'istanza di conciliazione non è depositata nel termine fissato. Se
il tentativo non riesce, all'atto di riassunzione è allegato il verbale di cui al comma
2. In ogni caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell'art. 297, primo
comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.
7.Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi
dell'iscrizione dell'organismo di conciliazione nel registro di cui all'art. 38.
8.Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle
parti e dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, e'
omologato con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo
di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per
l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.».
Si riporta il testo dell'art. 322 del codice di procedura civile:
«Art. 322 (Conciliazione in sede non contenziosa).
L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa e' proposta anche verbalmente al
giudice di pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo
I, titolo I, del libro primo.
Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo
a norma dell'art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del
giudice di pace. Negli altri casi il processo verbale ha valore di scrittura privata
riconosciuta in giudizio.».
Note all'art. 9
Per il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note
alle premesse.
Note all'art. 11
- Si riporta il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5:
«Art. 42 (Disposizioni finali).
1.Il Ministero della giustizia approva uno o piu' modelli, anche telematici, per la
rilevazione degli elementi necessari alla periodica elaborazione del dato statistico
concernente la durata media dei singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente
decreto legislativo. Dei suddetti modelli sono provvisti gli uffici di cancelleria dei
tribunali, delle corti d'appello e della Corte suprema di cassazione.
2.Il presidente del tribunale, il presidente della corte d'appello e il primo presidente
della corte suprema di cassazione curano che, secondo le indicazioni contenute dal decreto
ministeriale di approvazione dei modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano
tempestivamente comunicati al Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ne
garantisce la più ampia conoscibilità, anche in forme disaggregate e comparative, e
informa annualmente il Ministero dell'economia e delle finanze.
3.Nell'intervento del procuratore generale della Repubblica nel corso delle assemblee
generali, tenute a norma dell'art. 93, primo comma, n. 1), del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, è offerta specificamente notizia dei dati in questione.».
Note all'art. 12
Si riporta il testo dell'art. 2961 del codice civile:
«Art. 2961 (Restituzione di documenti).
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono
esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che
queste sono state decise o sono altrimenti terminate.
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli
atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perche'
dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.
Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.».
Note all'art. 13
Per l'art. 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note all'art. 7.
|
|