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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di
modificare l'articolo 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro
equitativo per il giudice di pace nelle controversie derivanti da
contratti di massa, allo scopo di evitare
che il soggettivo apprezzamento, sulla base di
tale parametro da parte dei singoli giudici di pace, possa
comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie
contrattuali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attivita'
produttive;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 113 del
codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace decide secondo equita' le cause il cui valore
non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti
da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le
modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile.".
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia Marzano, Ministro
delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
- un decreto-legge che sostituisce il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile, fissando a 1100 Euro la soglia sino alla quale il giudice di pace decide le cause secondo equità, ma al contempo escludendo dal novero di queste ultime quelle relative ai cosiddetti contratti di massa (cioè quelli conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali), che dovranno essere in ogni caso decise dallo stesso giudice di pace secondo diritto. Si evita, in tale modo, che controversie derivanti da una miriade di contratti assolutamente identici tra loro diano luogo, viceversa, a pronunce difformi per effetto del soggettivo apprezzamento del parametro equitativo da parte di singoli giudici di pace;
Le differenze.
-decisioni secondo equità
inappellabili - solo in Cassazione per legittimità
competenza per valore fino a 1.100;
esclusione dal giudizio dei contratti disciplinati dall'art. 1342 c.c.
(c.d. contratti di massa)
contratti di massa:
-contratti assicurazioni
-settore telefonini
-settore bancario
-settore trasporti
-gas, luce, acqua
-contratti effettuati su Internet
-decisioni secondo diritto
-appello davanti al Tribunale
-competenza per valore fino a 2582
-necessità di quantificazione del danno con decisione motivata;