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Rc auto - Ricorsi contro gli aumenti illegittimi delle polizze - Competenza del giudice di Pace - Esclusione dal giudizio secondo equita' dei contratti disciplinati dall'art.1342 - Competenza per valore del Giudice di pace fino a € 2.582 per le  decisioni secondo diritto ed € 110,00 (vecchio 1032) per il giudizio secondo equita'.

Decreto legge 8 febbraio 2003, n.18 -  Disposizioni  urgenti  in   materia  di  giudizio  necessario  secondo equita'. (G.U. n.33 del 10 febbraio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di modificare l'articolo 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro equitativo  per  il  giudice  di pace nelle controversie derivanti da contratti   di  massa,  allo  scopo  di  evitare   che  il  soggettivo apprezzamento,  sulla  base  di   tale  parametro da parte dei singoli giudici  di  pace,  possa   comportare  pronunce  difformi  riferite a identiche tipologie contrattuali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive;
  E m a n a  il seguente decreto-legge:
Art. 1.
  1. Il  secondo  comma  dell'articolo  113  del   codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
  "Il  giudice  di pace decide secondo equita' le cause il cui valore non  eccede  millecento  euro,  salvo  quelle  derivanti   da rapporti giuridici  relativi  a contratti conclusi secondo le modalita' di cui all'articolo 1342 del codice civile.".

  Art. 2.
  1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della   Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.
    Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2003
CIAMPI
  Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
  Castelli, Ministro della giustizia  Marzano,   Ministro    delle   attivita'  produttive
  Visto, il Guardasigilli: Castelli

Consiglio dei Ministri n. 93 (Comunicato)

- un decreto-legge che sostituisce il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile, fissando a 1100 Euro la soglia sino alla quale il giudice di pace decide le cause secondo equità, ma al contempo escludendo dal novero di queste ultime quelle relative ai cosiddetti contratti di massa (cioè quelli conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali), che dovranno essere in ogni caso decise dallo stesso giudice di pace secondo diritto. Si evita, in tale modo, che controversie derivanti da una miriade di contratti assolutamente identici tra loro diano luogo, viceversa, a pronunce difformi per effetto del soggettivo apprezzamento del parametro equitativo da parte di singoli giudici di pace;

 

Le differenze.
-decisioni secondo equità
    inappellabili - solo in Cassazione per legittimità
    competenza per valore fino a €1.100;
    esclusione dal giudizio dei contratti disciplinati dall'art. 1342 c.c. (c.d. contratti di massa)

contratti di massa:
-contratti assicurazioni
-settore telefonini
-settore bancario
-settore trasporti
-gas, luce, acqua
-contratti effettuati su Internet

-decisioni secondo diritto
    -appello davanti al Tribunale
    -competenza per valore fino a €2582
    -necessità di quantificazione del danno con decisione motivata;