DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A). b Il contributo unificato con gli aumenti previsti nella finanziaria 2005 - LEGGE 30 dicembre 2004, n.311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato . (Gazzetta Ufficiale N. 306 del 31 Dicembre 2004)
ART. 13 (L) (Importi)
«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;
b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i
processi di volontaria giurisdizione, nonchè per i processi speciali di cui al libro IV,
titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i
processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di
pace;
d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i
processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120».
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera f).
------------------------- continua LEGGE 30
dicembre 2004, n.311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato . (Gazzetta Ufficiale N. 306 del 31 Dicembre
2004)
308. Larticolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal
seguente:
«1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede
la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti
soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti
dallarticolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni».
309. Il maggior gettito derivante dallapplicazione delle disposizioni di cui ai
commi da 306 a 308 è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato
di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonchè
per ladeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
(Vecchia formulazione)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).
ART. 13 (L) (Importi)
1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 62 per i processi di valore superiore a euro 1.033 e fino a
euro 5.165 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali
di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
b) euro 155 per i processi di valore superiore a euro 5.165 e fino a
euro 25.823 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva
del giudice di pace;
c) euro 310 per i processi di valore superiore a euro 25.823 e fino a
euro 51.646 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
d) euro 414 per i processi di valore superiore a euro 51.646 e fino a
euro 258.228;
e) euro 672 per i processi di valore superiore a euro 258.228 e fino a
euro 516.457;
f) euro 930 per i processi di valore superiore a euro 516.457.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 155. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 103,30.
3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.
4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.
5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera f).