Legge 5 marzo 2001, n. 57
"Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001)Art. 4 (Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli)
1. Dopo l'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto
dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 12-quater 1 - 1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle
imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi
ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria
da lire 3 milioni a lire nove milioni, in relazione a ciascun illecito.
2. E' fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del
ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e
sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16.
3. L'assicuratore non può subordinare la stipula di una polizza RC auto alla
stipula di ulteriori contratti assicurativi".