Legge 5 marzo 2001, n. 57
"Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001)Art. 3 (Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione)
1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto
dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:
"Art. 12-ter - 1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con
esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonché ai danneggiati, il diritto
di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e
liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono
opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire
all'assicurato nonché al danneggiato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se
entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non è messo in
condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al
fine di veder garantito il proprio diritto.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con
proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo".
2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.