Camera dei Deputati

Ddl 2639/C «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n, 488, relative al contributo unificato di iscrizione al ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione» Relazione di Ciro Falanga (Fi) 6 maggio 2002

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, legge finanziaria, introdusse il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, statuendo, al comma 1, che agli atti ed ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, penali ed amministrativi e alla materia tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione, non si applicano le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Si tratta, quindi, di un intervento relativo a tutti i costi del processo, civile e amministrativo.

In sostanza, la norma mira all'informatizzazione del processo e, quindi, a forfettizzare tutti i costi, evitando l'apposizione delle marche sugli atti per l'evidente incompatibilità con la trasmissione degli atti per via telematica (prassi alla quale si avviava l'attività giudiziaria). Tuttavia, nella fase applicativa della nuova disciplina, sono insorti numerosi problemi.
Il Governo, pertanto, è intervenuto con un decreto-legge che ha sostanzialmente modificato la formulazione dell'articolo 9 della citata legge n. 488 del 1999. Con il decreto, tuttavia, sono sorti non pochi problemi, anche nei rapporti con la classe professionale degli avvocati e, per essa, dell'organismo unitario dell'avvocatura e del consiglio nazionale forense. In particolare, l'attenzione nei confronti di queste istanze è stata tale che, in sede di conversione del decreto-legge al Senato, sono stati presentati una serie di emendamenti che possono dirsi essere stati di accoglimento delle istanze delle categorie professionali interessate, nonché dei dipendenti delle cancellerie dei vari uffici giudiziari che, pure, subivano alcune difficoltà per effetto della norma così com'era stata articolata.

Il decreto-legge all'esame della Camera, al quale al Senato sono state apportate alcune modifiche, introduce alcune innovazioni che ho riassunto in due punti: il primo, l'eliminazione delle sanzioni della irricevibilità e della improcedibilità, in caso di mancato o insufficiente pagamento del contributo. In sostanza, tali sanzioni erano previste già dall'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, ma è chiaro che le medesime si prestavano ad alcuni dubbi anche di incostituzionalità. Pertanto, sono state sostituite con sanzioni di natura diversa, vale a dire con la riscossione coattiva a mezzo iscrizione a ruolo, previo invito al pagamento e concessione del termine di 30 giorni per l'adempimento. È chiaro, quindi, che non si può ritenere o meglio non sarebbe stato corretto ritenere che il mancato pagamento o, comunque, l'insufficiente pagamento di un bollo avrebbe potuto far conseguire, come sanzione, l'irricevibilità dell'atto o, addirittura, l'estinzione del processo e, quindi, la negazione della risposta doverosa dello Stato e dell'istituzione alla domanda giudiziale.

Alla luce della modifica intervenuta al Senato, oggi la causa può essere iscritta nel ruolo anche in difetto di pagamento del contributo o con versamento insufficiente. Altro punto saliente che ha interessato la modifica concerne il regime previsto dalla legge n. 488 in merito alla possibilità di optare tra il pagamento del 50 per cento del contributo unificato e la possibilità di continuare con il sistema previgente dei bolli e delle marche in relazione ai procedimenti pendenti alla data del primo marzo 2002.

Questa disposizione di cui all'articolo 9 della legge n. 488 faceva conseguire una serie di difficoltà, innanzitutto per gli uffici giudiziari che venivano sovraccaricati di lavoro in maniera insopportabile e anche le attività degli avvocati erano tali da non potere adempiere puntualmente alle disposizioni di legge. Il Senato ha dunque eliminato questa obbligatorietà del nuovo regime fiscale, ripristinando il previgente sistema basato sulla facoltatività, nel senso che è possibile per il professionista optare per il pagamento del contributo unificato o lasciare il previgente regime delle marche per le cause pendenti al primo marzo 2002, vale a dire per un numero assai considerevole di cause in relazione ai tempi della giustizia civile.

Vi sono state ulteriori modifiche, in particolare in tema di esenzione, che hanno chiarito alcuni punti oscuri della precedente normativa; in particolare, vi era stata una disputa dottrinale in ordine alla natura giuridica degli atti giudiziari. Si pensi ad esempio all'atto di precetto che, da taluni, viene definito un atto giudiziario in quanto tale, quindi rientrante in quella categoria di atti del processo civile o comunque del procedimento civile, - nel caso di specie del procedimento di esecuzione -, ovvero di un atto al di fuori dal novero di quelli classificabili come giudiziari, semplicemente propedeutico rispetto al procedimento esecutivo. Di qui quindi la necessaria chiarificazione se per questo tipo di atti, e quindi per tutti gli atti propedeutici ad attività squisitamente giudiziarie, valesse la regola secondo la quale detti atti andavano o meno. Si è ritenuto che anche per questi atti operi l'esenzione.

Per il rilascio delle copie esecutive, degli atti e dei provvedimenti civili e penali, amministrativi, tavolari, concorsuali e di volontaria giurisdizione, si è chiarito che operi l'esenzione.

Ed ancora che l'esenzione operi anche nell'ipotesi in cui un procedimento, pure esente dall'imposta di bollo, sia soggetto al pagamento dei diritti.

Vi è stata inoltre un'ulteriore corretta estensione relativamente all'esenzione per i procedimenti in materia di rettificazione di stato civile, in materia tavolare e per i procedimenti incidentali, cautelari in corso di causa.

Si è disposto cioè nel senso che tutti quei procedimenti che si inseriscono nell'ambito di un processo civile, in maniera incidentale ed eventuale, non vi è esenzione, in quanto il pagamento è da ritenersi già perfezionato con il pagamento del contributo unico in relazione alla causa principale che comprende questo tipo di procedimento incidentale. Così come anche, si tratta del regolamento di giurisdizione di competenza, l'esenzione è estesa per i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2500 euro, per i procedimenti in materia di assegno di mantenimento dei figli, anche per un'equiparazione, considerato che in materia di separazione e di divorzi, vi è esenzione.

Quindi, si è ritenuto che anche per tutti i procedimenti relativi al mantenimento dei figli debba valere il principio dell'esenzione, in linea con la materia intesa in senso generale.
L'esenzione è stata prevista, inoltre, per i procedimenti in materia di equa riparazione per violazione del principio costituzionale di cui all'articolo 111 della Costituzione, in tema di durata ragionevole del processo. In particolare, l'esenzione per questo tipo di procedimento è stata inserita dopo la modifica che individua, in tema di equa riparazione, un organo giurisdizionale diverso dalla Corte di Strasburgo (la nuova norma, infatti, individua quale giudice competente la Corte di appello).

Il provvedimento si è soffermato inoltre sui soggetti tenuti all'integrazione del contributo ed anche questo è stato un chiarimento necessario rispetto alla precedente normativa. Infatti, l'articolo 9 della legge n. 488 del 1999 diceva espressamente che era tenuto all'integrazione chi interveniva nella procedura di esecuzione. In effetti, chi interviene nella procedura di esecuzione è tenuto al pagamento del contributo, ma soltanto - lo abbiamo chiarito con il provvedimento in esame - se si sostituisce al creditore principale procedente ancorché nella sua qualità di interventore nel processo esecutivo (anche per evitare un doppio pagamento da parte del creditore procedente e dell'interventore che fa istanza di vendita o di assegnazione del bene).

Anche nei casi di domanda riconvenzionale, di intervento autonomo nel processo e di chiamata in causa del terzo, si è chiarito che il contributo è dovuto soltanto quando con la domanda riconvenzionale vi è un aumento di valore dell'intera controversia al punto da far scattare lo scaglione di cui alla tabella allegata e, quindi, un ulteriore aumento del contributo. In tal caso, chi spiega domanda riconvenzionale o intervento volontario o chiede di chiamare in causa il terzo è tenuto al pagamento della differenza tra il contributo relativo al valore della causa prima dell'intervento o prima della chiamata in causa o prima della domanda riconvenzionale e il valore della causa conseguente (e questo anche in applicazione di un principio generale del diritto che vede individuato il valore della controversia sulla base del cumulo delle domande introdotte nel processo stesso).

Sono state, infine, individuate le entità dei vari contributi, perché anche su questo punto vi era stata qualche difficoltà di applicazione della normativa richiamata. Quindi, sono stati precisati i valori dovuti, con particolare riguardo ad un caso, che era stato ovviamente significato dagli operatori del diritto, relativo alla fattispecie in cui il soggetto con la domanda giudiziale non dichiari il valore della controversia. In questo caso, con la precedente norma si era detto che lo scaglione da applicare era quello di cui alla lettera d) della tabella (310 euro). Tale disposizione, ovviamente, era scorretta e si poteva prestare ad attività dolose, in quanto si poteva non indicare il valore della controversia se esso superava il valore di 310 euro e pagare così un valore inferiore a quello dovuto.

E quindi, è stato affermato che la mancata dichiarazione del valore della controversia comporta l'applicazione del massimo dello scaglione, di cui alla tabella prevista. Ovviamente, a nulla sono valse le osservazioni di equiparazione tra l'indeterminabilità del valore di una causa e la mancata dichiarazione del valore. Sono due fattispecie diverse; quando la causa non ha un valore determinabile, si applica uno scaglione, quando, invece, ha un valore determinabile, ma non è indicato dal soggetto che propone la domanda giudiziaria, l'applicazione del massimo scaglione viene considerata una sorta di sanzione.

È, inoltre, prevista la riduzione del contributo unificato previsto per i procedimenti sommari. Ciò è corretto, perché si tratta di procedimenti che si risolvono sicuramente in tempi e con impegni ridotti rispetto a quelli di una causa ordinaria. Si fa riferimento ai procedimenti sommari di cui al libro quarto, titolo I, del codice di procedura civile: decreti ingiuntivi, misure cautelari, sequestri giudiziari e conservativi, procedimenti in tema di convalida di sfratti e di locazioni. Per quanto riguarda le locazioni, in realtà, è sorta, anche con gli organismi associativi delle categorie professionali, qualche difficoltà per quanto attiene al valore della causa, in applicazione della testuale disposizione della norma che fa riferimento al valore del canone locatizio per un anno. Si potrebbe prestare, dunque, ad un'ampia interpretazione che vorrebbe vedere il valore della causa calcolabile in conformità a tutti gli anni della locazione. Credo, tuttavia, che, per fare chiarezza su tale questione, sia sufficiente una circolare interpretativa da parte del Ministero.

L'articolo 4 ha regolato la disciplina transitoria, stabilendo il primo marzo 2002 come termine entro il quale il soggetto interessato è tenuto a scegliere tra i due regimi da applicare: quello del contributo unificato oppure delle marche.

In sede consultiva, la Commissione Affari costituzionali ha avanzato una richiesta di chiarificazione relativa all'articolo 4. Sembra, infatti, che non sia chiara la normativa applicabile alle controversie iscritte al ruolo dal primo marzo 2002 sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Credo che, sul punto, la norma sia chiara. Testualmente recita: «Sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato». La norma dispone che, per i procedimenti iscritti a ruolo dal primo marzo di 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il regime applicato alle varie cause e procedimenti resta fissato, così come è già realizzato dal soggetto interessato, e che non vi è possibilità di avere la ripetizione di somme eventualmente corrisposte in misura maggiore o, da parte delle cancellerie, di richiedere ulteriori versamenti in caso di insufficiente pagamento del contributo. Con questa norma transitoria finale non credo si pongano altri problemi.

Dopo la pubblicazione del testo, così come modificato dal Senato, sono giunte dalla società civile e da tutte le parti interessate segnali di soddisfazione per la particolare attenzione e sensibilità che Governo ed il Senato della Repubblica hanno mostrato nell'accogliere le legittime istanze pervenute da questi ambienti e da questi soggetti.