D.P.R. 1 marzo 2001, n.126 - Regolamento recante disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, a norma dell'articolo 9, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La normativa è stata integrata con il D.P.R. n. 446/2002: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, in materia di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. (GU n. 10 del 12-1-2002)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
    Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente l'istituzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;
    Visto in particolare il comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 488 del 1999, ove si dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono, tra l'altro, disciplinate le modalità di versamento del contributo unificato;
    Sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione reso con note n. GAB/0000394 in data 22 settembre 2000 e n. GAB/0000466 in data 23 novembre 2000;
    Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;
    Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

art. 1.

1. Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è corrisposto, anche con modalità telematiche, mediante:
a) versamento effettuato con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

art. 2.

1. I rapporti tra gli intermediari della riscossione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e il Ministero delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, convenzione con cui sono stabiliti in particolare: a) i compensi spettanti agli intermediari; b) le modalità operative della riscossione e del riversamento
delle somme riscosse; c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 3, comma 1 bis; d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.

Modifiche introdotte dal D.P.R. 446/2002
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole "della, ricevuta di versamento" sono sostituite dalle seguenti: "del contrassegno di cui all'articolo 3, comma 1 bis;";

art. 3.

1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, reca in ogni caso, a titolo di causale, l'indicazione:
a) dell'ufficio giudiziario adito;
b) delle generalità e del codice fiscale dell'attore o ricorrente;
c) delle generalità delle altre parti. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il primo nominativo di essi recato dall'atto introduttivo del procedimento giudiziale ed il numero in cifra dei restanti.

1-bis. La ricevuta di cui al comma 1, in caso di versamento del contributo unificato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l’avvenuto pagamento e il relativo importo, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente. Nei procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno è apposto su apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, compilato a cura della parte che effettua il versamento con l’indicazione dei dati di cui al comma 1

Modifiche introdotte dal D.P.R. 446/2002
b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:" 1-bis. La ricevuta di cui al comma 1, in caso di versamento del contributo unificato presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante l’avvenuto pagamento e il relativo importo, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente. Nei procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno è apposto su apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, compilato a cura della parte che effettua il versamento con l’indicazione dei dati di cui al comma 1."

 

art. 4.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le regole tecniche di effettuazione dei versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.

Modifiche introdotte dal D.P.R. 446/2002
c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4 - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le regole tecniche di effettuazione dei versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.".


art. 5.

1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, destinata alla presentazione all'ufficio giudiziario è allegata all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato ed è inserita nel fascicolo d'ufficio.
2. È ammessa anche la trasmissione per via telematica, da parte degli intermediari di cui all'articolo 1, all'ufficio giudiziario di cui al comma 1 del presente articolo, della ricevuta del versamento o degli estremi identificativi di questo, secondo le regole tecniche definite con il decreto di cui all'articolo 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1 marzo 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino

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