D.P.R. 1 marzo 2001, n.126 - Regolamento recante disciplina delle modalità di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, a norma dell'articolo 9, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La normativa è stata integrata con il D.P.R. n. 446/2002: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 2001, n. 126, in materia di versamento del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. (GU n. 10 del 12-1-2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente
l'istituzione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari;
Visto in particolare il comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 488 del
1999, ove si dispone che con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro delle finanze ed il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sono, tra l'altro, disciplinate le modalità di
versamento del contributo unificato;
Sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione reso con note n. GAB/0000394 in data 22 settembre 2000 e n. GAB/0000466 in
data 23 novembre 2000;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 dicembre 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle
finanze;
Emana
il seguente regolamento:
art. 1.
1. Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari di cui all'articolo 9 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, è corrisposto, anche con modalità telematiche, mediante:
a) versamento effettuato con le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237;
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato;
c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.
art. 2.
1. I rapporti tra gli intermediari della riscossione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), e il Ministero delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da
approvarsi con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri della
giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, convenzione con cui
sono stabiliti in particolare: a) i compensi spettanti agli intermediari; b) le modalità
operative della riscossione e del riversamento
delle somme riscosse; c) le caratteristiche del contrassegno di cui all'articolo 3,
comma 1 bis; d) le penalità a carico dell'intermediario per l'inosservanza degli
obblighi convenzionali.
Modifiche introdotte dal D.P.R.
446/2002
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), le parole "della, ricevuta di
versamento" sono sostituite dalle seguenti: "del contrassegno di cui
all'articolo 3, comma 1 bis;";
art. 3.
1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, reca in ogni caso, a titolo
di causale, l'indicazione:
a) dell'ufficio giudiziario adito;
b) delle generalità e del codice fiscale dell'attore o ricorrente;
c) delle generalità delle altre parti. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è
indicato per esteso il primo nominativo di essi recato dall'atto introduttivo del
procedimento giudiziale ed il numero in cifra dei restanti.
1-bis. La ricevuta di cui al comma 1, in caso di versamento del contributo unificato
presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal
contrassegno rilasciato dalla rivendita comprovante lavvenuto pagamento e il
relativo importo, da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto
equipollente. Nei procedimenti in cui le parti per costituirsi non debbono depositare la
nota di iscrizione a ruolo o altro atto equipollente, il contrassegno è apposto su
apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dellAgenzia delle
Entrate, compilato a cura della parte che effettua il versamento con lindicazione
dei dati di cui al comma 1
Modifiche introdotte dal D.P.R. 446/2002
b) all'articolo 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:" 1-bis. La
ricevuta di cui al comma 1, in caso di versamento del contributo unificato presso le
rivendite di generi di monopolio e di valori bollati, è costituita dal contrassegno
rilasciato dalla rivendita comprovante lavvenuto pagamento e il relativo importo, da
apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o su altro atto equipollente. Nei procedimenti in
cui le parti per costituirsi non debbono depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro
atto equipollente, il contrassegno è apposto su apposito modello approvato con
provvedimento del Direttore dellAgenzia delle Entrate, compilato a cura della parte
che effettua il versamento con lindicazione dei dati di cui al comma 1."
art. 4.
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono
stabilite le regole tecniche di effettuazione dei versamento con modalità telematiche e
presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), nonché del relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.
Modifiche introdotte dal D.P.R. 446/2002
c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Art. 4 - 1. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le regole tecniche di
effettuazione dei versamento con modalità telematiche e presso le rivendite di generi di
monopolio e di valori bollati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché del
relativo trasferimento alla tesoreria dello Stato.".
art. 5.
1. La ricevuta del versamento di cui all'articolo 1, comma 1, destinata alla presentazione
all'ufficio giudiziario è allegata all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato
ed è inserita nel fascicolo d'ufficio.
2. È ammessa anche la trasmissione per via telematica, da parte degli intermediari di cui
all'articolo 1, all'ufficio giudiziario di cui al comma 1 del presente articolo, della
ricevuta del versamento o degli estremi identificativi di questo, secondo le regole
tecniche definite con il decreto di cui all'articolo 4.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino