DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2000.
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2001 n. 1 )
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2000)";
Visto l'art. 9
della detta legge n. 488 del 1999, come modificato dall'art. 33, comma 9, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), concernente il contributo unificato per
le spese degli atti giudiziari, ed in particolare il comma 11, il quale prevede la
possibilità che il termine ivi indicato del 1 luglio 2000 per l'applicazione delle
disposizioni da esso recate ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima
data possa essere prorogato, per un periodo massimo di dodici mesi, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del
Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o
di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno
2000, che ha prorogato di sei mesi il termine di cui all'art. 9, comma 11, della legge n.
488 del 1999;
Ritenuto che sussistono le esigenze obiettive e le difficoltà
organizzative, ai sensi del su indicato comma 11 dell'art. 9 della legge n. 488 del 1999,
legate alla individuazione e concreta operatività di alcune delle modalità di versamento
del contributo unificato in argomento, per cui si rende necessario disporre la proroga del
termine indicato alla medesima norma per il periodo massimo consentito di mesi dodici;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle
finanze;
Decreta:
Articolo 1
1. Il termine di cui all'art. 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
come modificato dall'art. 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato
al 1 luglio 2001.