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DECRETO LEGGE 30 giugno 2001 n. 246  (coordinato e modificato dalla legge di conversione n. 300/2001) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001 e ripubblicato con le modifiche nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 2001 ) Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi di modalita' di presentazione delle dichiarazioni periodiche iva, nonche' di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica e di contributo unificato sugli atti giudiziari.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visti gli articoli 21, 24, 25 e 27 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, concernente proroga del regime speciale in materia di I.V.A. per i produttori agricoli;

Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

omissis

Ritenuta, in fine, la straordinaria necessità ed urgenza di differire l'applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, in attesa della definizione delle relative procedure tecnico-amministrative, con particolare riguardo a quelle destinate ad agevolare il più possibile le modalità di versamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della sanità e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Emana il seguente decreto legge:

omissis

art. 5. Differimento dell'applicazione del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari

1. Il comma 11, dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488, come modificato dall'articolo 33, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo alla data del 1° gennaio 2002 la parte può valersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.".

art. 7 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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