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DECRETO-LEGGE 11 marzo 2002, n.28  - Modifiche   all'articolo 9  della  legge  23 dicembre  1999,  n.   488, relative  al  contributo  unificato  di   iscrizione  a  ruolo  dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonche' alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di modificare l'articolo 9  della  legge  23 dicembre  1999,   n.  488,  concernente l'istituzione  del  contributo   unificato  di  iscrizione a ruolo nei procedimenti  giurisdizionali   civili,  amministrativi  e  in materia tavolare,   comprese   le   procedure  concorsuali  e   di  volontaria giurisdizione  indicati  al  comma  1   del medesimo articolo, nonche' l'articolo 71  delle  norme  di   attuazione  del  codice di procedura civile,  al  fine  di evitare che gli uffici giudiziari si trovino in irreversibili  difficolta'   interpretative  all'atto  della  concreta attuazione della disciplina, difficolta' principalmente connesse, per un verso, alla applicazione della disciplina del contributo unificato e,  per  l'altro,  alle numerose questioni ermeneutiche da piu' parti sollevate;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza di rimuovere  ogni  onere  legato  all'introduzione   di  procedimenti in materia  di  equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, connessi  alla  tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;
                              E m a n a


il seguente decreto-legge:

Art. 1.Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella 1
  1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,e' sostituito dal seguente:
  "3.  La  parte  che  per  prima  si   costituisce in giudizio, o che deposita  il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che  fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati e' tenuta  all'anticipazione  del  pagamento  del   contributo  di cui al comma 2.  La  parte  che  modifichi   la  domanda  o  proponga domanda riconvenzionale  o   formuli  chiamata  in  causa  o svolga intervento autonomo,   cui consegua l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne  espressa   dichiarazione  e  a  procedere al relativo pagamento integrativo   secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1
allegata alla legge.".
  2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed e' prenotato a debito per   essere   recuperato  nei  confronti  della  parte  obbligata   al risarcimento del danno.".
  3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono   soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di precetto. In caso  di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta  a  farne   espressa  dichiarazione  e  a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1  allegata   alla  presente  legge.  Ove  non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda".

  4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Entro  dieci  giorni  dal  momento  in cui si determina il presupposto  del  pagamento  del  contributo   o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso  di  omesso  o  insufficiente pagamento del contributo, notifica alla  parte  l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della   tabella 1,  avvertendo  espressamente  che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procedera' alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.".

  5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
  "8. Non  sono  soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti  gia'  esenti,  senza  limiti di competenza o di valore, dall'imposta  di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie  e   natura,  nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile,  i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati  in  corso   di  causa,  ed  i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.".

  6. Il  comma  11  dell'articolo   9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
  "11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo 2002   ai  procedimenti  iscritti  a  ruolo a decorrere dalla medesima data.  Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002  la   parte  si  avvale  delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione:
    a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;
    b) del  50  per  cento  per le cause iscritte prima del 1 gennaio 2000;
   c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1 gennaio 2000.
  Non  sono  soggetti  al  contributo  di  cui al presente articolo i procedimenti  rimessi  o  assunti  in decisione, anche se rimessi sul ruolo  successivamente  alla data di entrata in vigore della presente legge, ne' i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1 gennaio 1992.   Non  si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato  a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.".

  7. Dopo il numero 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "3-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  all'articolo 91  del   regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' dovuto il contributo pari a euro 516,50.".

  8. Nel  numero 4  della  tabella 1   allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole "titolo I" sono inserite le seguenti: ", capo  I,  III  e  IV,"  e   sono soppresse le parole: "e II,", nonche' l'ultimo  periodo   dalle  parole:  "il  contributo"  alle   parole: "procedura civile.".

  9. Dopo il numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "4-bis.  Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonche' per i   procedimenti  speciali  di  cui  al  libro  quarto,   titolo II, ad eccezione  del  capo  I, del codice di procedura civile, e' dovuto il contributo  indicato  alla  lettera b)  del   numero  1 della presente tabella.".

  10. Dopo  il  numero  5,  della   tabella 1,  allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "5-bis.  Per  i  procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo  dovuto e' pari a euro 103,30. Il contributo non e' dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.".
  11. Dopo  il  numero  5-bis  della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
  "5-ter.  Per  i  procedimenti  in  materia  di locazione, comodato, occupazione  senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.".

   
Art. 2.Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
  1. Dopo  l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito il seguente:
  "Art.  5-bis.  - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 e' esente dal  pagamento  del  contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.".

   
Art. 3.Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile
  1.  Nell'articolo 71  delle  norme  di  attuazione   del  codice  di procedura  civile,  approvato  con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,  e  successive  modificazioni,  le parole: "l'indicazione delle parti,"  sono  sostituite   dalle  seguenti:  "l'indicazione  delle generalita' delle parti e del codice fiscale,".

Art. 4.Norma transitoria
  1.  Per  i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data di   entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, gia' iscritti  a ruolo alla data del 1 marzo 2002, per i quali la parte si e'  avvalsa  della facolta' di versare il contributo nella misura del 50  per cento, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
 
Art. 5.Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello  della  sua  pubblicazione  nella   Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della   Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

   Dato a Roma, addi' 11 marzo 2002
   CIAMPI
  Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
  Castelli, Ministro della giustizia Tremonti,  Ministro   dell'economia  e delle finanze
  Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli