DECRETO-LEGGE 11 marzo 2002, n.28 - Modifiche
all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, relative al contributo unificato di
iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e
amministrativi, nonche' alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza
di modificare l'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, concernente l'istituzione del contributo
unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali
civili, amministrativi e in materia tavolare,
comprese le procedure concorsuali e di
volontaria giurisdizione indicati al comma 1 del medesimo
articolo, nonche' l'articolo 71 delle norme di attuazione
del codice di procedura civile, al fine di evitare che gli uffici
giudiziari si trovino in irreversibili difficolta' interpretative
all'atto della concreta attuazione della disciplina, difficolta'
principalmente connesse, per un verso, alla applicazione della disciplina del contributo
unificato e, per l'altro, alle numerose questioni ermeneutiche da piu'
parti sollevate;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed
urgenza di rimuovere ogni onere legato all'introduzione
di procedimenti in materia di equa riparazione di cui alla legge
24 marzo 2001, n. 89, connessi alla tutela dei diritti garantiti dalla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro della difesa;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999 n. 488, e alla tabella 1
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,e' sostituito
dal seguente:
"3. La parte che per prima si
costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei
procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni
pignorati e' tenuta all'anticipazione del pagamento del
contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi
la domanda o proponga domanda riconvenzionale o
formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui
consegua l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa
dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo
secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1
allegata alla legge.".
2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "ed e' prenotato a debito per essere
recuperato nei confronti della parte obbligata al
risarcimento del danno.".
3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di precetto. In caso di
modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne
espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento
integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata
alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice
dichiara l'improcedibilita' della domanda".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"5-bis. Entro dieci giorni dal momento in
cui si determina il presupposto del pagamento del contributo
o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio
giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del
contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto,
quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della
tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato
pagamento entro il termine di un mese, si procedera' alla riscossione mediante ruolo con
addebito degli interessi al saggio legale.".
5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i
procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore,
dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura, nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile, i
procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso
di causa, ed i procedimenti di regolamento di competenza e di
giurisdizione.".
6. Il comma 11 dell'articolo
9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 marzo 2002
ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima
data. Per i procedimenti gia' iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002 la
parte si avvale delle disposizioni del presente articolo
versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in
ragione:
a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997;
b) del 50 per cento per le cause iscritte prima
del 1 gennaio 2000;
c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1 gennaio 2000.
Non sono soggetti al contributo di cui al
presente articolo i procedimenti rimessi o assunti in decisione,
anche se rimessi sul ruolo successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge, ne' i procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1 gennaio 1992.
Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a
titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di
diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.".
7. Dopo il numero 3 della tabella 1 allegata alla
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"3-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 91 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' dovuto il contributo pari a euro
516,50.".
8. Nel numero 4 della tabella 1
allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole "titolo I"
sono inserite le seguenti: ", capo I, III e IV," e
sono soppresse le parole: "e II,", nonche' l'ultimo periodo
dalle parole: "il contributo" alle parole:
"procedura civile.".
9. Dopo il numero 4 della tabella 1 allegata alla
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonche' per i
procedimenti speciali di cui al libro quarto,
titolo II, ad eccezione del capo I, del codice di procedura
civile, e' dovuto il contributo indicato alla lettera b) del
numero 1 della presente tabella.".
10. Dopo il numero 5, della
tabella 1, allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il
seguente:
"5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti
esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 103,30. Il contributo non e' dovuto
per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.".
11. Dopo il numero 5-bis della tabella 1 allegata alla
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"5-ter. Per i procedimenti in materia di
locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere
condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.".
Art. 2.Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito il
seguente:
"Art. 5-bis. - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 e' esente
dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488.".
Art. 3.Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile
1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione
del codice di procedura civile, approvato con regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, le parole:
"l'indicazione delle parti," sono sostituite dalle
seguenti: "l'indicazione delle generalita' delle parti e del codice
fiscale,".
Art. 4.Norma transitoria
1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data di
entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, gia' iscritti a
ruolo alla data del 1 marzo 2002, per i quali la parte si e' avvalsa della
facolta' di versare il contributo nella misura del 50 per cento, sono fatti salvi
gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto
pagato.
Art. 5.Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 11 marzo 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro
dell'economia e delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Castelli