Contributo Unificato

Le novitą legislative

Il Contributo unificato ha subito alcune modifiche negli ultimi due anni.

Dal 1° gennaio 2005, ai sensi del comma 307 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004) sono stati aumentati gli importi del contributo unificato ed č stata eliminata la fascia di esenzione per i processi di valore inferiore ad euro 1.100.

E’ stato ridotto ad euro 800,00 l'importo da applicare nel caso di mancanza della dichiarazione di valore del processo (precedentemente fissato in euro 930,00) e non sono stati aumentati gli importi da applicare per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali e per le procedure fallimentari.

L’art. 21, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (in suppl. G.U. n. 186 del 11 agosto 2006) concernente disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale e per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica ha stabilito un contributo fisso di euro 500,00 per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato

Lo stesso articolo ha fissato in euro 250 il contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (ricorsi previsti in caso di silenzio dell'Amministrazione), per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (ricorsi previsti contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso), per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato.

La legge ha inoltre stabilito che “L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

E’ stato infine stabilito che “per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale” non e' dovuto alcun contributo.

Il citato art. 21 infine ha modificato l’art. 16 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserendo una sanzione amministrativa pari ad un importo dal cento al duecento per cento del contributo dovuto  caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato    (sanzione di cui all'articolo 71 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - testo unico sull'imposta di registro)  E’ opportuno ricordare, inoltre, che il decreto Bersani aveva inserito il principio, eliminato dalla legge di conversione, che “Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti” (1)

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1) Legge di conversione 248/06: 5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista.».

Decrto legge Bersani 223/06: 5. All'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti.».