Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari
Introduzione
L'art. 9 delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000 - (Legge 23 Dicembre 1999, n. 488) aveva stabilito che agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, ai procedimenti penali, ai procedimenti amministrativi, ai procedimenti in materia tavolare, alle procedure concorsuali e alla volontaria giurisdizione non devono essere più applicate, a partire dal 2 marzo 2002, le spese riguardanti la imposta di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria ed i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
Il Governo con il decreto legge n.28/02, convertito con la legge 10 maggio 2002, n. 91 la legge di conversione ha apportato ulteriori modifiche - è intervenuto per tentare di risolvere alcuni problemi insorti in fase applicativa del contributo unificato.
La nuova normativa ha modificato in modo sostanziale loriginale formulazione dell'art.9 della L. 488/99 introducendo le seguenti innovazioni:
1-eliminazione delle sanzioni della irricevibilità e della improcedibilità dei procedimenti con contributo mancante o insufficiente;
2-possibilità di iscrizione della causa a ruolo anche senza il versamento del contributo;
3-recupero coattivo a mezzo ruolo del contributo omesso o non integrato.
4-versamento dellimporto massimo previsto in mancanza di dichiarazione del valore della causa (comma 5);
5-esenzione di tutti gli atti propedeutici e consequenziali alle attività giudiziarie;
6-esenzione totale delle copie esecutive;
7-ripristino delloriginaria possibilità di optare, per le cause in corso prima del 1 marzo, tra il pagamento del 50% del contributo unificato o di utilizzare il vecchio sistema;
8-riduzione del contributo per alcune procedure e determinazione di importi fissi per altre;
9-introduzione del contributo unificato integrativo da versare a cura di soggetti ben determinati nella ipotesi di modifica della domanda.
La norma transitoria ha infine precisato che "per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione, 12 maggio 2002, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato".
Modifiche sono state apportate alla legge "4/3/2002 n.89 (Legge Pinto) ed allart.71 disp. Att. c.p.c..
L'Agenzia delle Entrate aveva completato, con due provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 16-2 e del 22-2, i tasselli mancanti per l'avvio, dal 2 marzo, del contributo unificato sugli atti giudiziari. Il primo provvedimento aveva previsto la predisposizione del modello necessario per la comunicazione dell'avvenuto pagamento del contributo relativamente ai procedimenti ove ai fini della costituzione in giudizio le parti non devono "depositare la nota di iscrizione a ruolo o altro equipollente". Con il secondo provvedimento, emesso il 19-2-02 dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, aveva predisposto il modello in Euro del bollettino di conto corrente necessario per il pagamento del contributo mediante versamento degli importi all'Ufficio Postale.
Mancava all'appello, a manca ad oggi, soltanto il regolamento riguardante il quarto sistema di pagamento del contributo: con strumenti telematici. Per questa nuova rivoluzionaria tecnica sarà necessario attendere ancora qualche mese in attesa dell'entrata in funzione del processo telematico.
Il quadro normativo
La normativa di riferimento sul contributo unificato può essere individuate nei seguenti provvedimenti legislativi:
-Legge n. 488 del 23 Dicembre 1999, legge finanziaria 2000,art. 9, come modificata dal Decreto Legge n.28/02 e dalla Legge n. 91/02 di conversione;
-La Circolare Ministeriale del 13 maggio 2002;
-D.P.R. n.126 del 1 marzo 2001 come successivamente modificato da .P.R. 446/01, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2002.
Gli altri provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate riguardano la modulistica mentre altre leggi indicano i quattro rinvii previsti per lentrata in vigore. Le Circolari Ministeriali n.1/02 e n. 2/02 avevano tentato di dare una interpretazione prima allart. 9 e poi al decreto legge n.28. Le suddette Circolari sono state sostituite dalla Circolare del 13 Maggio 2002
Lentrata in vigore del contributo
Il contributo è entrato in vigore dal 2 marzo 2002. La norma istitutiva, aveva stabilito la possibilità di un rinvio per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Di fatto erano stati previsti quattro rinvii.
Lart. 4 della legge di conversione ha fissato le norme transitorie stabilendo che "per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione, 12 maggio 2002, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato".
La Circolare del 13-05-2002 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, in relazione alla disciplina transitoria ha precisato che: L'intento cui risponde l'articolo in esame è quello di non rendere applicabili le modifiche apportate dalla legge di conversione ad atti compiuti nell'intervallo di tempo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto legge e il giorno antecedente quello dell'entrata in vigore della legge di conversione per i quali, espressamente la norma dispone che non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato. Si precisa che per atto compiuto deve intendersi l'avvenuto pagamento del contributo unificato. Così, ad esempio, se la parte si è avvalsa del decreto legge n. 28/2002 e ha versato il 20% del contributo per una causa iscritta a ruolo dal 1992 al 1996, l'atto è compiuto e non può essere chiesta l'integrazione rispetto al 50% previsto per tutti i processi dalla legge di conversione. Se è stato inviato l'invito al pagamento per una delle percentuali previste e vi è stato pagamento, non possono essere chiesti né rimborsi, né integrazioni sulla base della disciplina emanata in sede di conversione. Se, invece, all'invito non è stato dato adempimento - indipendentemente dalla circostanza della decorrenza o meno del termine per l'adempimento - si applica il nuovo regime previsto dalla legge di conversione. Per i procedimenti dichiarati esenti dalla legge di conversione (procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500, di opposizione e cautelari in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardante la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV e V, del libro IV del codice di procedura civile) non è previsto alcun regime transitorio. Il nuovo regime di esenzione, pertanto, si applicherà, in conformità all'art. 11 delle disposizioni della legge in generale al codice civile, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire, solamente ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla legge di conversione. Così, ad esempio, il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2500 è esente solo se iniziato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, mentre se è iniziato prima si applica il regime precedente: contributo unificato se dal 1° marzo in poi, bolli, diritti, etc se antecedente al 1° marzo".
Le spese (imposte e diritti) abolite
L'art. 9 delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 23 Dicembre 1999, n. 488 legge finanziaria 2000) come modificato dalla legge di conversione del D.L. n.28/02 ha stabilito che agli atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili, ai procedimenti penali, ai procedimenti amministrativi, ai procedimenti in materia tavolare, alle procedure concorsuali, alla volontaria giurisdizione non devono essere più applicate, a partire dal 1 marzo 2002, le seguenti spese: imposta di bollo; tassa di iscrizione a ruolo; diritti di cancelleria; diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
Una importante modifica apportata, con la legge n. 91/02, di conversione del D.L. 28/2002, stabilisce inoltre la esenzione dalle spese di tutti gli atti ed i provvedimenti inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali al procedimento soggetto al contributo.
Questa nuova formulazione ha definitivamente risolto i dubbi insorti in relazione ai bolli richiesti, da alcune cancellerie, per il rilascio delle copie ed ai bolli dovuti per latto di precetto. Si è pertanto raggiunto lobbiettivo, che il legislatore si era posto originariamente, di creare un sistema di forfetizzazione in un unico importo di tutte le spese collegate ad una causa.
E possibile oggi, anche considerando i tre ordini del giorno approvati dalla Camera dei deputati, con cui è stato impegnato il governo ad emanare alcuni provvedimenti per raggiungere detta finalità, sostenere che, in sostituzione di tutti i "balzelli" previsti in un procedimento civile, penale, amministrativo, in materia tavolare, nelle procedure concorsuali e nei provvedimenti di volontaria giurisdizione, deve essere versato soltanto limporto forfettario chiamato "Contributo Unificato". E rimasto immutato il comma 6 della tabella ove era previsto che" Per il rilascio di copie autentiche, anche da parte degli ufficiali giudiziari, è dovuto un unico diritto fisso pari a lire 10.000 (Euro 5,16) per ogni atto, anche se composto di più fogli o più pagine.
La Circolare del 13-05-2002, del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, ha precisato "che nel pagamento del contributo unificato sono comprese anche le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull'atto di precetto, sull'atto di pignoramento, sull'atto di costituzione di parte civile, sulla relazione dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte, sulla tempestiva istanza di ammissione al passivo fallimentare, sul provvedimento comunque conclusivo del procedimento, sul mandato di pagamento emesso dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato, sull'istanza per la liquidazione della consulenza, sulle varie istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione, estinzione, perenzione ecc. La disciplina sul bollo è invariata per le domande ed istanze presentate da terzi, non collegate ai processi, perché l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi e, quindi, innanzi tutto all'attività delle parti processuali. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il terzo che chiede la copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle copie (come si evince dal comma 1 dell'art. 9) è tenuto al pagamento del bollo sull'istanza con cui le chiede; l'istanza per richiedere il certificato sullo stato del processo civile non è soggetta a bollo se presentata da una delle parti, è soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato. Attesa la formulazione dell'art. 9, comma 1, legge cit. - secondo cui non si applicano le imposta di bollo, i diritti di cancelleria, i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario agli atti comunque antecedenti, necessari e funzionali dei procedimenti giurisdizionali - deve ritenersi che l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo è indipendente dal risultato della richiesta di pignoramento o di sfratto. In tali ipotesi gli ufficiali giudiziari dovranno, quindi, redigere i relativi verbali in carta semplice, e, quindi, senza l'assolvimento dell'imposta di bollo".
Detta circolare, in relazione al problema dei diritti dovuti sulle copie, ha precisato che: le copie autentiche comprese quelle esecutive richieste dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. Per tali copie, pertanto, non sarà più dovuta l'imposta di bollo, ma continueranno ad essere dovuti il diritto di copia forfettizzato e il diritto di certificazione di conformità di cui alla tabella A allegata alla legge 21 febbraio 1989, n. 99 e succ. mod. La soppressione dei diritti di cancelleria, effettuata con l'art. 9, l. n. 488/99 e succ. mod., infatti, ha inciso in modo molto limitato sui diritti di copia. Invero, dall'interpretazione sistematica dei recenti interventi legislativi discende che sono stati soppressi solo i diritti per le riproduzioni ad uso d'ufficio, quantificati in modo forfettizzato per il recupero dal D.M. n. 374/89 per il procedimento penale, quantificati in modo forfettizzato per il pagamento anticipato della parte che si costituisce, per il procedimento civile dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59. Sono, invece, rimasti invariati gli importi richiesti per le copie semplici e sono aumentati gli importi per le copie autentiche ai sensi dell'ultimo comma della tabella 1 allegata all'art. 9 legge cit., quando la copia è rilasciata ad istanza di parte. L'incidenza limitata della soppressione dei diritti di cancelleria sui diritti di copia è fondata su tre argomenti:
il legislatore non ne ha fatto cenno espresso nell'art. 9, legge n. 488/1999 e si è limitato a quantificare il diritto di autenticazione (a sua volta componente del diritto di copia) nella tabella 1 allegata alla legge che contiene le quantificazioni del contributo unificato;
il legislatore successivo (art. 145, comma 70, legge 23 dicembre 2000 n. 388, che ha modificato l'art. 3 della legge 10 ottobre 1996, n. 525, con l'introduzione del comma 3 bis) ha previsto uno strumento generale di adeguamento degli importi riferito a tutti i diritti di copia, sull'evidente presupposto che l'art. 9 non li aveva soppressi;
il legislatore successivo, che si è occupato del processo amministrativo (legge 21 luglio 2000 n. 205) in una norma speciale (art. 1, comma 3, 2° periodo, che ha novellato l'art. 23 della legge 6 novembre 1971, n. 1034), ha soppresso il diritto di copia in casi particolari, limitandosi a richiedere il costo di riproduzione sull'evidente presupposto dell'esistenza nell'ordinamento dei diritti di copia, sicuramente applicabili anche nel giudizio amministrativo. In definitiva, deve ritenersi che con le disposizioni contenute nella tabella 1 allegata alla legge sul contributo unificato l'attività di autenticazione svolta dai funzionari è stata inequivocabilmente collegata all'atto e che il costo per questa (individuato dal comma 6 della tabella 1 allegata all'art. 9 legge citata) si va a sommare agli altri importi previsti (ai sensi della tabella A allegata alla legge citata n. 99/1989 e succ. mod., e collegati al numero delle pagine) e sostituisce il corrispondente importo (lire 8000) precedentemente stabilito per la stessa funzione. Una interpretazione diversa, tendente a ritenere che l'importo, previsto al comma 6 della tabella, allegata all'art. 9 legge cit., sostituisca integralmente la tabella A della legge n. 99/89 per le copie conformi, è incompatibile con la permanenza dei diritti di copia semplice, perché le copie semplici costerebbero di più delle copie autentiche. Né l'interpretazione sostenuta può essere messa in dubbio dall'espressione letterale "diritto unico", perché tante volte il legislatore l'ha usata impropriamente e perché si può spiegare con il riferimento all'attività di autenticazione collegata all'atto. In caso di urgenza sono dovuti i relativi diritti di cui al n. 14 della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900 e succ. mod. I diritti di copia dovranno essere pagati, come in precedenza, attraverso l'uso delle marche da bollo (cfr., sul punto, il commento al comma 11 bis dell'articolo 9 alla citata legge 488/1999 e succ. mod.).
Si rammenta che la legge 10 ottobre 1996, n. 525, nel prevedere un aumento generalizzato dei diritti di cancelleria, ha stabilito all'art. 3 n. 4 una riduzione a metà di tali diritti relativamente agli uffici dei giudici di pace. Pertanto, anche il diritto fisso per le copie degli atti di euro 5,16 deve essere ridotto della metà per tali uffici. Si precisa, infine, relativamente ai diritti di copia, che l'aumento previsto per le copie autentiche dal comma 6 della tabella 1 è indipendente dal contributo unificato e, quindi, deve essere pagato anche da chi non si avvalga della facoltà di cui al comma 11 dell'articolo 9 alla citata legge 488/1999 e succ. mod.
L'ultimo inciso dell'art. 1, comma 1 della legge n. 488/99, come modificato dalla legge di conversione, esclude che per alcuni procedimenti del tutto marginali non giurisdizionali che hanno per lo più carattere amministrativo, quali ad esempio, gli atti di notorietà, dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, trascrizione vendita di automobili con riserva di proprietà, pubblicità dei testamenti, procedimenti di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici etc., possano ancora applicarsi i diritti di cancelleria previsti per i procedimenti giurisdizionali. Per questi, pertanto, sarà dovuta, ove prevista, l'imposta di bollo. L'imposta di bollo, difatti, è invariata per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli uffici giudiziari. Invero, l'ambito di operatività del contributo unificato risulta limitato ai procedimenti previsti dalla legge stessa ed agli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di tutti quegli affari che, anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario, non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all'attività processuale. In proposito, si chiarisce che il contributo previsto dal comma 2 della tabella 1 allegata alla legge n. 488/99 è relativo unicamente ai processi amministrativi che si svolgono dinanzi al T.A.R. e al Consiglio di Stato e non può dunque essere riferito ai procedimenti di carattere amministrativo, quali quelli sopra menzionati, di competenza degli uffici giudiziari ordinari. Si rammenta, inoltre, che il comma 1 dell'art. 9 prevede una espressa abrogazione dei diritti di cancelleria in generale che si sostituiscono con un contributo unificato di iscrizione a ruolo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla citata legge. Pertanto, con l'entrata in vigore della normativa sul contributo unificato, e salvo quanto, più avanti, detto per il regime transitorio, i diritti di cancelleria devono considerarsi tutti abrogati, indipendentemente dal fatto che precedentemente essi non erano compresi nella forfettizzazione (come, ad esempio, il diritto di registrazione). "
Irricevibilità e improcedibilità
L'intervento del D.L. n.28/02 sul comma 3 e sul comma 5 dell'art.9, ribadito in sede di conversione, ha eliminato le sanzioni della irricevibilità e della improcedibilità previste in precedenza. Dal comma 3 è stata eliminata la frase " a pena di irricevibilità" e dal comma 5 il capoverso "ove non vi provveda il Giudice dichiarare l'improcedibilità della domanda"
Il contributo unificato - Esenzioni
Per ciascun grado di giudizio, in sostituzione delle diverse spese (diritti e imposte) in precedenza previste, è stato istituito il contributo unificato di iscrizione a ruolo. Il comma 8 dellarticolo 9 della legge 488/1999, precisa che « Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti già esenti, senza limiti di competenza o di valore, dallimposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione. Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile. (in sottolineato le modifiche apportate dalla legge di conversione)
La Circolare del 13-05-2002, del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, in relazione allobbligo di pagamento del contributo e alla esenzione ha precisato che: "non dovrà essere pagato un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio ad un grado diverso dal primo. Così, ad esempio, nell'ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo. Relativamente ai procedimenti possessori di cui al Libro quarto, Titolo I, Capo IV c.p.c., considerata la loro natura "bifasica" - sommaria che termina con ordinanza e ordinaria che termina con sentenza - si chiarisce che per la prima procedura (di natura sommaria) andrà richiesto il pagamento nella misura di cui al comma 4 della tabella 1 legge citata e per la seconda procedura (quella di merito di natura ordinaria) andrà richiesto il pagamento di un autonomo contributo unificato per il procedimento di cognizione ordinaria.
Per i procedimenti relativi alla esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare (art. 612 e ss. c.p.c.), poiché non vi sono istanze per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, il contributo deve essere pagato al momento del ricorso al giudice dell'esecuzione.
L'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l'opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.), quali azioni che introducono normali ed ordinari processi di cognizione, soggiacciono alle regole generali e, quindi, sono soggette al versamento del contributo al momento della iscrizione a ruolo secondo il valore della domanda. L'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) soggiace al contributo fisso di euro 103,30 ai sensi del comma 5 bis della tabella 1 della legge in commento che dovrà essere versato, anch'esso, al momento della iscrizione a ruolo".
Modalità di determinazione dellimporto dovuto
La determinazione dell'importo dovuto è collegata, come principio generale per le cause ordinarie, al valore della causa. Sono previsti sette scaglioni, di cui uno - fino a 2 milioni di lire Euro 1.032,91 - esente. E previsto un apposito scaglione per le cause di valore indeterminato. Per alcuni procedimenti la nuova normativa ha stabilito degli importi fissi e la esenzione dal contributo unificato per altri. (vedi tabella allegata)
La nuova normativa ha stabilito che il soggetto obbligato deve inserire apposita dichiarazione nelle conclusioni dellatto introduttivo, che "la dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito" e che "nellipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) è lo scaglione più alto ove è previsto il pagamento di Euro 930,00 - del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge".
La Circolare del 13-05-2002, del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, in relazione alla attestazione del valore delle causa ha precisato che: Il comma 5 dell'art. 9 legge citata rimette all'avvocato l'attestazione se la controversia sia soggetta o meno al pagamento del contributo unificato e, in caso positivo, la determinazione del valore dei procedimenti ai sensi dell'articolo 10 e ss. del codice di procedura civile. Gli uffici, infatti, devono eseguire un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Le modifiche introdotte dalla legge di conversione al comma 5 dell'art. 9 legge cit. recano delle precisazioni molte utili volte a chiarire che la dichiarazione circa il valore della causa è dovuta anche nelle ipotesi di prenotazione a debito del contributo e di esenzione. Si stabilisce, inoltre, che nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione dell'avvocato circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione g) del comma 1 della Tabella 1. E' stata così eliminata una discrasia del decreto legge n. 28/2002, il quale, abrogando le sanzioni della improcedibilità e della irricevibilità della domanda, non aveva chiarito quali fossero i compiti del funzionario di cancelleria nell'ipotesi in cui mancasse la dichiarazione dell'avvocato circa il valore della causa.
Azione civile nel processo penale e procedimenti penali
La Circolare del 13-05-2002 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, in relazione alla azione civile nel procedimento penale ha precisato che: Il comma 4 dell'art. 9 della legge n. 488/99 e succ. mod. disciplina l'esercizio dell'azione civile nel processo penale. La norma prevede che il contributo non sia dovuto nell'ipotesi in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione della responsabilità civile, chieda anche la condanna al pagamento di una somma di denaro, il contributo è dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base all'importo del valore liquidato in sentenza ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno. Le modifiche introdotte dalla legge di conversione al comma 4 chiariscono che il pagamento del contributo per l'azione civile nel processo penale è dovuto, oltre che nell'ipotesi di richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro, anche nell'ipotesi di richiesta di provvisionale, allorché la domanda venga accolta. Con riferimento, in generale, alle costituzioni di parte civile nei processi penali è opportuno, altresì, precisare che per le costituzioni avvenute prima del 1° marzo 2002 si applica il regime antecedente l'entrata in vigore del contributo unificato anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna sia emessa successivamente a tale data".
La Circolare del 13-05-2002, del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, in relazione ai procedimenti penali ha precisato che: L'art. 9 della legge n. 488 del 1999 e succ. mod. incide anche sulla disciplina delle spese dei procedimenti penali. Infatti, è previsto che anche per tali procedimenti non possono più applicarsi le imposte di bollo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.
Ne deriva che dalla tabella allegata al d.m. 11 ottobre 1989, n. 347, recante la disciplina relativa al recupero in misura fissa delle spese dei procedimenti penali, dovranno essere scorporate le somme relative alle voci su indicate (Diritti cancelleria di copia; Bollo; Precetto diritti cancelleria).
Rimane la voce dei diritti e trasferte degli ufficiali giudiziari, quantificata unitariamente con la chiamata di causa sino all'emanazione di un nuovo regolamento.
In mancanza di una norma transitoria occorre fare riferimento, anche in tal caso, ai principi generali ed in particolare al già richiamato art. 11 delle disposizioni della legge in generale al codice civile.
Per i procedimenti penali, difatti, le voci soppresse rilevano solo ai fini del recupero forfettizzato ai sensi del D.M. n. 374/89; conseguentemente è nel momento in cui nasce il debito nei confronti dello Stato che occorre fare riferimento per individuare la linea di demarcazione tra il vecchio ed il nuovo regime.
Tale momento è certamente collegato al passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Pertanto:
- per le sentenze divenute definitive entro il 28 febbraio c.a., si applica l'intero D.M. n. 347/89;
- per le sentenze divenute definitive dal 1° marzo c.a. il nuovo regime.
Si segnala che è in fase di adozione un nuovo regolamento sostitutivo del D.M. n. 347/1989 ove non saranno più comprese tutte le voci abrogate e saranno individuate le somme da riscuotere in misura fissa per tutti i procedimenti penali.
Procedure fallimentari
La Circolare del 13-05-2002, del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, in relazione alle procedure fallimentari ha precisato che: dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura è dovuto il contributo di cui alla lettera f) del comma 1".
Con tale modifica è stato, dunque, eliminato ogni dubbio interpretativo derivante dal fatto che il decreto legge n. 28/2002 faceva riferimento alla sola ipotesi di cui all'art. 91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Viene, poi contestualmente aumentato lo scaglione relativo a tali procedure portandolo così ad euro 672.
Per tutti i procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare opererà lo scaglione di contributo indicato alla lett. b) del comma 1 della Tabella 1, ai sensi del comma 4 bis della medesima Tabella, che ha richiamato i procedimenti del Libro IV, Titolo II, Capo VI del codice di procedura civile (contributo unificato pari a euro 62).
Per ciò che concerne le procedure fallimentari è opportuno precisare il diverso trattamento, ai fini del pagamento del contributo unificato, delle insinuazioni tempestive e delle insinuazioni tardive.
In particolare le insinuazioni tempestive, non dovendo essere iscritte a ruolo, non esigono il pagamento del contributo unificato.
A diverso trattamento sono invece soggette le istanze tardive. Invero, il complesso delle norme che regolano l'accertamento del passivo in sede fallimentare, ed in particolare quelle che attengono alla procedura per l'insinuazione tardiva del credito (artt. 51, 52, 93 e 101 R.D. 16 marzo 1942, n. 267), conducono ad un particolare processo di verificazione, inteso ad assicurare un esame rapido dell'accertamento di tutte le pretese dei creditori.Tali norme pongono bene in evidenza la circostanza che l'accertamento in questione è di natura giurisdizionale-contenziosa ed inderogabile e che, quindi, come ha ritenuto la Suprema Corte, con costante giurisprudenza, il giudizio conseguente alla dichiarazione tardiva del credito, in considerazione della sua autonomia rispetto alla fase di verificazione e accertamento, è soggetto alla forma ed ai principi del rito ordinario.
La domanda di ammissione al passivo ed il ricorso per insinuazione tardiva del credito, dunque, costituiscono l'unico mezzo processuale per proporre la domanda giudiziale, al fine di far valere il proprio credito nei confronti del debitore fallito (cfr., fra tutte Cass., Sez. 3°, 29 maggio 1972, n. 1709; Cass., sez. 1°, 18 giugno 1997, n. 5459).
Sulla base della configurazione di tale giurisprudenza di legittimità, si deve, quindi, ritenere che il ricorso per insinuazione tradiva, abbia natura di domanda giudiziale, diretta ad ottenere un provvedimento giurisdizionale che accerta il diritto di partecipare al concorso.
Appare evidente, quindi, che il ricorso per insinuazione tardiva sia soggetto al pagamento del contributo unificato in base al valore del credito per cui si procede".
Locazioni
La Circolare del 13-05-2002, del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, in relazione alle locazioni ha precisato che: il valore dei procedimenti per sfratto ai fini del pagamento del contributo: nei casi di morosità, il parametro cui riferirsi è l'importo dei canoni non pagati alla data di notifica della citazione, mentre, nella finita locazione, il valore è costituita dal canone di un anno. Per tutti e due i casi (morosità, finita locazione) il contributo è stato comunque dimezzato".
Procedimenti nuovi e procedimenti in corso
Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1 marzo 2002, la parte ritorna ad avvalersi della facoltà, prevista della legge istitutiva del contributo unificato, di versare l'importo stabilito in ragione del 50 per cento.
Il Decreto legge aveva eliminato detta disposizione stabilendo la obbligatorietà del versamento del contributo. Il D.L. aveva previsto che: "per i procedimenti gia' iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002 la parte si avvale delle disposizioni del presente articolo versando, per la prima udienza utile, l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione: a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell'anno 1997; b) del 50 per cento per le cause iscritte prima del 1 gennaio 2000; c) del 70 per cento per le cause iscritte dal 1 gennaio 2000. In fase di conversione il decreto è stato modificato.
In considerazione della nuova formulazione possono ipotizzarsi le seguenti posizioni:
1-cause in corso al primo marzo;
2-cause iscritte a ruolo tra il 2 marzo a fino allentrata in vigore della legge di conversione;
3-cause nuove da iscrivere a ruolo.
1-procedimenti in corso
Per i procedimenti già iscritti a ruolo, al 1 marzo 2002, la parte può avvalersi delle disposizioni della legge istitutiva del contributo unificato versando l'importo, del contributo di cui alla tabella 1, in ragione del 50 per cento. La norma precisa che "non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria".
In detta ipotesi è possibile pertanto scegliere tra:
a- il vecchio sistema e continuare ad utilizzare i bolli per le memorie, le comparse
conclusionali, le copie autentiche ecc.;
b- il pagamento del contributo unificato ridotto alla metà. Limporto deve essere
determinato sempre in considerazione del valore della causa utilizzando le tabelle
previste.
La scelta del sistema più conveniente da utilizzare varia dallo stato in cui si trova il giudizio, dal numero delle parti costituite in relazione alle marche scambio e dalla complessità della causa che potrebbe determinare la necessità di elaborare memorie e comparse molto lunghe.
Volendo considerare, ad esempio, una causa di valore tra 10 e 50 milioni ( Euro 5.164.57 - 2.5822,84) limporto da pagare, per optare per il sistema previsto dalla nuova legge, è di Euro 77,50 (155,00 diviso due). Una comparsa conclusionale di 6 pagine, da scambiare con due controparti, applicando i bolli previsti dal vecchio sistema, comporterebbe un esborso di Euro 61,97 (120mila lire - sei marche da 20mila lire). Considerando che la nuova normativa prevede il pagamento forfettario di soli 5,16 Euro (10mila lire) per il rilascio delle copie e' evidente che in detta ipotesi potrebbe essere conveniente optare per il pagamento del contributo unificato ridotto alla metà.
2-cause iscritte a ruolo dal il 2 marzo fino allentrata in vigore della legge di conversione
Lart. 4 della legge di conversione ha fissato come norma transitoria che "per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione, 12 maggio 2002, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato".
3-cause nuove da iscrivere a ruolo
Per le nuove cause si applica la normativa sul contributo unificato.
Soggetti obbligati al versamento del contributo e valore del procedimento
La modifica al comma 3 dell'art. 9 ha evidenziato i soggetti (parti) "obbligati" al versamento del contributo individuando due posizioni:
il soggetto (parte) promotore del procedimento;
il soggetto (parte) interveniente/modificatore del valore del procedimento.
In relazione alla prima posizione è necessario precisare che, nel giudizio ordinario, il soggetto obbligato è la parte che per prima si costituisce, oppure la parte che deposita il ricorso introduttivo mentre nel procedimento esecutivo la parte che fa istanza per l'assegnazione o la istanza per la vendita dei beni pignorati.
In relazione alla seconda posizione la normativa individua, come soggetto obbligato al pagamento dellimporto dovuto a titolo di integrazione del contributo unificato, nella ipotesi che una attività determini un aumento del valore della causa, la parte che modifica la domanda e precisamente:
la parte che propone la domanda riconvenzionale;
la parte che formula la chiamata in causa;
la parte che svolge lintervento autonomo.
Il comma 5 precisa che " Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dellatto introduttivo. La dichiarazione deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione."
Detto comma ha inoltre previsto che "Nellipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g ( importo massimo 930.00 Euro L. 1.800.000) del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge"
La Circolare del 13-05-2002, del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, in relazione alla scelta del sistema per le cause in corso ha precisato che: La modifica del comma 11, operata dalla legge di conversione, è volta ad eliminare la norma, introdotta dal decreto legge n. 28/2002, che prevedeva l'obbligatorietà del pagamento del contributo anche per le cause pendenti. Si ritorna, pertanto, al regime della facoltatività previsto dalla norma originaria della legge n. 488/99 (art. 9, comma 11) con la possibilità, per i procedimenti iscritti a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del 1° marzo 2002, di optare tra il precedente regime o il pagamento del contributo unificato nella misura del 50%.
La nuova norma chiarisce poi che la parte - e per essa il difensore - una volta scelto di avvalersi della facoltà del pagamento del contributo unificato nella misura ridotta prevista dall'articolo in esame, deve effettuare apposita dichiarazione sul valore del procedimento.
Non sono previsti particolari termini per l'esercizio dell'opzione che, quindi, potrà essere esercitata sino al termine del procedimento.La norma stabilisce, inoltre, che non si fa luogo al rimborso, o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
Il riferimento ai ricorsi, introdotto dalla legge di conversione, chiarisce che la disciplina del contributo unificato è intesa in senso ampio e cioè non solo per i procedimenti introdotti con atto di citazione, ma anche per quelli introdotti con il solo ricorso.
Qualora la parte non intenda avvalersi della facoltà di cui sopra (pagamento del contributo in ragione del 50%), valgono le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo. Per i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99 e dalla legge 10 ottobre 1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n. 5, n. 6 e n. 7 e n. 8".
La Circolare del 13-05-2002 del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, in relazione a i soggetti obbligati ha precisato che: "il contributo unificato deve essere anticipato dalla parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati. Il contributo deve essere integrato nell'ipotesi di modifica della domanda, di domanda riconvenzionale, di chiamata in causa o di intervento autonomo, cui consegua un aumento di valore del procedimento e nei soli limiti dell'aumento (art. 9, comma 3, legge cit., ultima parte). In tali ipotesi, nel silenzio della legge, deve ritenersi che il relativo versamento debba avvenire per la prima udienza utile".
Modalità e sistemi di versamento
la normativa
Il D.P.R. n.126, del 1 marzo 2001, ed il successivo D.P.R. 446/01, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2002, avevano fissato le modalità di versamento del contributo unificato. Il Decreto legge n.28 del 2002, confermato dalla legge di conversione, ha introdotto un sistema di pagamento del contributo su impulso dell'ufficio giudiziario competente in caso di omesso o parziale versamento.
Lattuale normativa prevede pertanto due sistemi di pagamento:
1-versamento coattivo;
2-versamento volontario.
1-Versamento coattivo.
Le modalità sono fissate dal comma 5 bis: "Entro trenta giorni in origine il termine era di dieci giorni - dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto allufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte linvito al pagamento dellimporto dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della Tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procederà alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale. Linvito può essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso la cancelleria dellufficio giudiziario.
La Circolare del 13-05-2002, del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, in relazione alla riscossione coattiva ha precisato che: Il funzionario addetto all'ufficio deve verificare la presenza della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione, individuato sulla base della dichiarazione resa dall'avvocato. Il controllo effettuato dal funzionario è, dunque, come già precisato in precedenza, un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al valore della causa. Infatti, la legge è inequivocabile nell'attribuire la determinazione del valore - sulla base delle sopra richiamate regole del codice di procedura civile - al difensore.
Il meccanismo di riscossione delineato nel comma in esame consta di due fasi.
La prima prevede l'inoltro dell'invito bonario al pagamento da parte del funzionario di cancelleria entro 30 giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella. Le modifiche apportate dalla legge di conversione al comma 5 bis allungano il termine per l'invio dell'invito bonario al pagamento da parte del cancelliere portandolo da dieci giorni a trenta giorni e precisano che l'invito deve essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancanza di domicilio eletto, deve essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.
Si precisa, al riguardo, che nel contesto del processo pendente il legislatore ha limitato al domicilio eletto la possibilità di notifica. Ciò si fonda sulla circostanza che nel processo la parte elegge domicilio presso il proprio difensore (articolo 84 c.p.c.). Per il caso, poi, del tutto marginale, in cui la parte stia in giudizio personalmente (perché autorizzata ex articolo 82 c.p.c.) e non ha eletto domicilio, il legislatore ha esteso il meccanismo del deposito in cancelleria, già previsto dall'articolo 58 disp. att. c.p.c.
Per ciò che concerne la notifica dell'invito di pagamento deve ritenersi che essa rientri tra le notifiche a richiesta d'ufficio e che, quindi, debba essere effettuata mediante l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 137 c.p.c. L'invito al pagamento serve solo all'adempimento spontaneo di una obbligazione ex lege che basterà menzionare nello stesso invito.
La seconda fase, che si apre a seguito della inottemperanza all'invito di pagamento, consiste nella formazione del ruolo e, nel caso di decorso del termine per l'adempimento computato dall'avvenuta notifica, nella trasmissione del medesimo al concessionario per la riscossione. Nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
Si rammenta che, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 237/97 e succ. mod., il ruolo deve essere formato dall'ufficio giudiziario e trasmesso al concessionario per la riscossione.
Relativamente alla formazione, al contenuto ed alla consegna del ruolo al concessionario, si applicano l'articolo 12 e l'articolo 24 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e succ. mod".
2- Versamento volontario
Lart. 1 di detto D.P.R. 126/01 ha previsto quattro differenti sistemi di versamento:
a) versamento effettuato con pagamento presso i concessionari.
b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) versamento presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati.
d) versamento del contributo utilizzando sistemi telematici
La Circolare del 13-05-2002, del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, in relazione ai dati da indicare nella nota di iscrizione a ruolo ha precisato che: la nota di iscrizione della causa al ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa al ruolo. La norma chiarisce che il codice fiscale richiesto è quello della parte che iscrive la causa a ruolo.
Versamento effettuato con pagamento presso i concessionari.
Si tratta dello stesso sistema utilizzato per il pagamento dellimposta di registro e consiste nel versamento in banca della somma utilizzando un apposito modello (F23).
Le modalità sono previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237 "Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari".
Il modello F23 deve contenere alcuni dati per individuare il procedimento e precisamente: l'ufficio giudiziario adito; le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente; le generalità delle altre parti. In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il primo nominativo ed il numero degli altri.
Versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
Corrisponde ad un normale versamento in conto corrente postale. I bollettini devono contenere alcuni dati per individuare il procedimento e precisamente: l'ufficio giudiziario adito; le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente; le generalità delle altre parti.
In caso di pluralità di convenuti o resistenti è indicato per esteso il primo nominativo ed il numero degli altri.
Con provvedimento del 19 febbraio 2002 l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo modello di bollettino di conto corrente postale per il versamento in Euro del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari. Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente postale n. 57152043, intestato alla "Tesoreria provinciale di Viterbo - Versamento contributo unificato spese atti giudiziari decreto del Presidente della Repubblica n. 126/2001". Il modello, stampato e distribuito gratuitamente da Poste Italiane S.p.A., e' disponibile presso gli uffici postali. E' consentita la stampa del modello di bollettino suddetto anche a modulo continuo, previa autorizzazione delle Poste Italiane S.p.A., e nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate dalla delibera dell'Agenzia delle Entrate.
Versamento presso le ricevitorie di generi di monopolio e di valori bollati.
In relazione la versamento presso le ricevitorie di monopolio e di valori bollati lultimo provvedimento legislativo (D.P.R. 446/01) ha introdotto un sistema semplificato consistente in un contrassegno che viene rilasciato del rivenditore. Il contrassegno deve essere allegato all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il pagamento e deve essere inserito nel fascicolo d'ufficio e depositato all'ufficio giudiziario.
Versamento del contributo utilizzando sistemi telematici
Il contributo potrà essere corrisposto utilizzando anche sistemi telematici. Questo sistema non è ancora attivo per mancanza delle disposizioni di attuazione. Gli articoli 1 e 4, del D.P.R. 126 del 2001, hanno rinviato a successivi decreti in cui dovranno essere fissate le regole tecniche per la effettuazione del versamento e per la trasmissione per via telematica.
La destinazione della ricevuta di pagamento
La ricevuta di pagamento (contrassegno, bollettino di conto corrente e modello F23) deve essere allegata all'atto giudiziario per il quale è stato effettuato il pagamento e deve essere inserita nel fascicolo d'ufficio e depositata all'ufficio giudiziario.
Esenzione imposta del registro
Sono esenti dall'imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni 51.645,69 Euro.