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Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

art. 9,

comma 22, recante il differimento dell'applicazione del contributo unificato delle spese sugli atti giudiziari

22. All’articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1º gennaio 2002», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1º marzo 2002».