eBook - manuale giuridico elettronico CONTRIBUTO UNIFICATO - per le spese degli atti giudiziari - entrata in vigore dal 1 marzo 2002 |
a cura di Domenico Condello Roma - Edizione n. 15 del 20 Aprile 2007 |
L'art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dalle successive leggi e definitivamente dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ha introdotto il contributo unificato; un sistema di forfetizzazione in un unico importo di tutte le spese collegate ad una causa. Il Legislatore ha stabilito che agli atti ed ai provvedimenti riguardanti i procedimenti civili, penali, amministrativi, ai procedimenti in materia tavolare, alle procedure concorsuali, alla volontaria giurisdizione, non devono essere applicate, a partire dal 1° marzo 2002, le spese riguardanti l'imposta di bollo, la tassa d'iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria e i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario. Ha, inoltre, esentato da spese tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, necessari o funzionali al procedimento soggetto al contributo. Unica spesa rimasta in vigore (oltre, naturalmente, al contributo unificato) è costituita dai diritti per il rilascio di copie autentiche degli atti e dei provvedimenti. Soggetti obbligati al versamento del contributo Determinazione dell'importo dovuto. La determinazione dell'importo dovuto è collegata, come principio generale per le cause ordinarie, al valore del procedimento. La nuova normativa ha, tuttavia, stabilito degli importi fissi per alcuni procedimenti e, l'esenzione dal contributo unificato per altri. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto introduttivo. Nell'ipotesi in cui manchi la suddetta dichiarazione, la causa si presume del valore di cui allo scaglione più alto previsto dalla legge. |
| 9 Gennaio 2005 - Il contributo unificato - Gli aumenti previsti nella nuova finanziaria - LEGGE 30 dicembre 2004, n.311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Gazzetta Ufficiale N. 306 del 31 Dicembre 2004) |
| 2 Febbraio 2004 - Contributo unificato: chiarimenti sull'applicazione nei procedimenti esecutivi (Ministero della giustizia - circolare 14 gennaio 2004) |
| 7 Marzo 2004 - Spese di giustizia - Imposta di registro - Sentenze di risarcimento (Ministero della giustizia, direzione generale della giustizia civile, circolare 1 marzo 2004) |
| 7 Marzo 2004 - Spese di giustizia - Imposta di registro - Sentenze di risarcimento (Consiglio di Stato Adunanza Parere 18 novembre-11 dicembre 2003, n. 4900) |
| 19 Novembre - non e' dovuto il bollo per il rilascio di copia delle sentenze per uso appello ovvero per procedere all'esecuzione forzata - Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di giustizia - (Circolare 14 novembre 2002 n. 7 sul Testo Unico sulle spese di giustizia) |
| DPR 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A). art. 13 (L) |
| LEGGE 30 dicembre 2004, n.311 |
| La risoluzione della Agenzia Entrate |
| La legge n. 91/02 di conversione del D.L. 28/02 |
| Relazione alla legge di conversione |
| art. 9 L. 488/99 vigente |
| Circolare n. 2 del 13-3-02 |
| il Decreto legge n. 28/02 |
| Circolare n. 1 del 26-2-02 |
| art. 9 - L. 488/99 legge istitutiva |
| modalità versamento |
| (D.P.R. 126/2001) |
| D.P.R. 446/2001 |
| modulo versamento |
| modulo c/c postale |
| rinvio al 1-1-2001 |
| rinvio al 1-7-2001 |
| rinvio al 2-1-2002 |
| rinvio al 1-3-2002 |