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Locazione - Locazioni - Abitazione - Immobile - Affitto - Casa
| titolo-massima redazionale |
| 1 Ottobre 2011 - Locazione
- Immobili adibiti ad uso diverso - Recesso del conduttore - Effetti
- Risoluzione soltanto al momento del compimento del periodo di
preavviso -
Conseguenze - Obbligo di versamento dei canoni sino alla scadenza del
periodo di preavviso - Permanenza della qualità di conduttore ai fini
dell'esercizio della prelazione in caso di vendita dell'immobile - Il
recesso del conduttore produce l'effetto risolutivo della locazione al
compimento del prescritto, o concordato, periodo di preavviso e fino a tale
termine il conduttore è tenuto a versare i canoni, indipendentemente dal
momento di materiale rilascio dell'immobile (eventualmente anche anteriore),
con la conseguenza che, mantenendo le parti tutti i diritti e gli obblighi
nascenti dal contratto, sussiste il presupposto della qualità di conduttore
per l'esercizio della prelazione se, in vista della progettata vendita
dell'immobile locato entro il periodo suddetto, il locatore ometta la
prevista formalità vincolante della "denuntiatio". Corte di Cassazione, Sez.
3, Sentenza n. 9415 del 27/04/2011
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2 Settembre 2011 -
Locazione
- Rinnovazione - Tacita - Condizioni
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Notifica di intimazione di
licenza per finita locazione non seguita da iscrizione a ruolo -
Configurabilità quale tacita volontà di proroga - La volontà di
prorogare tacitamente il contratto di locazione pervenuto a scadenza
può essere manifestata anche tacitamente, ma deve essere inequivoca.
Non può, pertanto, ravvisarsi come nella specie una tacita volontà
di prorogare il contratto nella condotta del locatore che, dopo
avere intimato licenza per finita locazione, ometta di iscrivere a
ruolo l'atto di intimazione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza
n. 8729 del 15/04/2011
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12
Febbraio 2011 -
Locazione
- Azione di riscatto - Vendita cumulativa
- spetta, in altri termini, al conduttore dare la prova che le parti
hanno considerato i vari immobili ceduti come unita' distinte, prive
di qualsiasi elemento unificatore, hanno cioe' inteso concludere
una vendita cumulativa facendola, peraltro,
apparire simulatamente come vendita in blocco al solo scopo di
pregiudicare le aspettative di esso conduttore Corte di Cassazione
Sezione 3 Civile Sentenza del 16 dicembre 2010, n. 25448
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22
Gennaio 2011 - Locazione
– uso non abitativo – diniego di rinnovazione – interpretazione
estensiva - La norma di cui
all’art. 29, primo comma, lett. c), della legge 27 luglio 1978, n.
392, sul diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza
nelle locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo, è
suscettibile di interpretazione estensiva e ad essa è riconducibile la
fattispecie della realizzazione nell’area di sedime dell’immobile condotto
in locazione di opere di urbanizzazione primaria (strade e parcheggi) da
cedere ad amministrazione comunale, in forza di obbligo assunto nei
confronti dell’ente pubblico dal proprietario e locatore dell’area stessa.
Corte di Cassazione
sentenza n. 16647 del 16 luglio 2010
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31 ottobre 2010 - Locazione
- immobile locato affetto da vizi ed in particolare da umidità - nozione di comune
esperienza per accertare il nesso di causalità tra la presenza di
umidità e danno. - Il ricorso a tale
nozione, infatti, attiene allesercizio di un potere discrezionale riservato al
giudice di merito e pertanto luso, sia positivo che negativo, del relativo potere
non è sindacabile in sede di legittimità. Né il giudice è tenuto ad indicare gli
elementi sui quali la sua determinazione si fonda, essendo invece censurabile
lassunzione, a base della sua decisione, di una inesatta nozione di notorio, da
intendere come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo. è
nozione di comune esperienza che gli oggetti conservati in un ambiente ricco di umidità
vengano a danneggiarsi (Corte di Cassazione, sez. III, sentenza 28 settembre 2010, n.
20346)
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9 ottobre 2010 - Locazione
Immobile concesso in locazione della P.A. - Danni per ritardata
restituzione - Prova - Nel caso di immobile concesso in locazione dalla P.A., è
inesigibile la dimostrazione da parte di questa dellesistenza di concrete proposte
provenienti da aspiranti locatari ai fini dellaccertamento del maggior danno da
ritardata restituzione dellimmobile locato ex art. 1591 cod. civ.; é, invece,
sufficiente e necessaria, a tale riguardo, la prova dellammontare del canone
conseguibile sul mercato per immobili aventi le medesime caratteristiche. Corte di
Cassazione Sentenza n. 16143 dell'8 luglio 2010
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26 Settembre 2010 - Locazione - Restituzione
immobile - L'obbligo del
conduttore a norma dell'articolo 1591 cod. civ., di dare il corrispettivo convenuto fino
alla data della riconsegna della cosa locata, salvo maggior danno, integra un debito di
valuta di natura contrattuale, analogo a quello di pagamento del canone di locazione, con
la conseguenza che produce interessi dal giorno della costituzione in mora (articolo 1282
c.c., comma 2) salvo il risarcimento del maggior danno che il locatore deduca e dimostri
di aver subito - che, secondo la stessa sentenza impugnata, come riassunto in narrativa,
e' avvenuta con la notifica di intimazione di sfratto del 9 gennaio 2001, e quindi la
Corte di merito non poteva confermare la decisione del primo giudice che aveva
riconosciuto gli interessi dalle singole scadenze dei canoni. (Corte di Cassazione Sezione
3 Civile Sentenza del 16 agosto 2010, n. 18712)
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21 giugno 2010 - Locazione - Prelazione legale - Prevalenza sulla prelazione
convenzionale -La prelazione legale spettante al conduttore di immobile destinato ad uso
non abitativo, ex art. 38 della legge n. 392 del 1978, prevale sulla prelazione
convenzionale stipulata anteriormente alla vigenza di detta legge, ove il proprietario
dellimmobile medesimo decida di venderlo dopo lentrata della medesima legge.
(Corte di Cassazione Sentenza n. 13244 del 31 maggio 2010 dal sito web della corte
di cassazione)
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- Possibilità per il conduttore di sanare la mora per non più di tre volte - La S. C. ha ritenuto valida la clausola - liberamente scelta e accettata dalle parti al momento della stipulazione di un contratto di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo - che preveda la possibilità per il conduttore di sanare la mora in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso del rapporto, in deroga alla legge 27 luglio 1978 n. 392 che, all'art. 55, contempla tale tutela per i soli conduttori di immobili destinati ad uso abitativo, (Corte di Cassazione Sentenza n. 7621 del 30 marzo 2010)
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- clausola risolutiva espressa contenuta nell'articolo 12, secondo cui l'inadempimento da parte del conduttore di uno qualunque dei patti contenuti nel contratto, ne avrebbe prodotto, automaticamente e senza altro motivo, la risoluzione, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., indipendentemente dalla valutazione dell'importanza dell'inadempimento (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 18 febbraio 2010, n. 3918)
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Obbligo di corrispondere solo il prezzo - Sono esclusi gli interessi e le spese del compratore per l'imposta di registro - Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione rileva la destinazione effettiva del bene (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 19 gennaio 2010, n. 699)
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- Locazioni - Diritto di prelazione del conduttore - Vendita in blocco (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 17 settembre 2008, n. 23749)
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Locazione - avviamento commerciale - indennita' della Legge n. 392 del 1978, ex articolo 34, comma 1 - indennita' ex articolo 34, comma 2 (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 13 gennaio 2009, n. 454)
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Locazione - Contratti - risoluzione del contratto di locazione ad uso commerciale - riduzione del canone di locazione - inidoneita', all'uso commerciale, del sottolocale Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 1 dicembre 2009, n. 25278
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Locazione - cessione del contratto - sublocazione - Il conduttore puo' sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purche' venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il locatore puo' opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, puo' agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 1 dicembre 2009, n. 25279
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sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio e corresponsione ex art. 1591 cod. civ. del doppio dell'ultimo canone disposte dall'art. 7 del d.l. n. 551 del 1988 Corte di Cassazione Sentenza Sezioni Unite Civili, n. 23198 del 3 novembre 2009 (dal sito web)
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diritto di prelazione per l'acquisto dell'immobile ad uso non abitativo - erroneita' della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che costituisca prassi - integrante un fatto notorio - la circostanza che il venditore di un immobile "salvo patto contrario" proceda a propria cura e spese, alla cancellazione dell'ipoteca, sotto il profilo della violazione dell'articolo 115 c.p.c., comma 2 (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 25 settembre 2009, n. 20671)
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La regola, secondo cui la limitazione ai soli condomini assenti o dissenzienti (cui vengono in giurisprudenza equiparati gli astenuti) del diritto di impugnare le delibere assembleari annullabili, opera anche laddove il condomino sia stato presente in assemblea a mezzo di proprio delegato ma non opera nell’ipotesi in cui il vizio della delibera consista nella sua esorbitanza rispetto alle previsioni dell’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione - Tribunale di Torino, 6 marzo 2009 – Est. Di Capua. Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi (sentenza pubblicata su il caso.it)
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Legittimato ad agire - Soggetto subentrato integralmente nella posizione contrattuale della originaria conduttrice per effetto del trasferimento del relativo ramo di azienda, giusta disposto dell'articolo 2558 e 2559 c.c. in tema di successione nel contratto di locazione (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile Sentenza del 25 settembre 2009, n. 20648)
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A norma dell'art. 9, comma 3, della legge 24 marzo 1989, n. 122, i condomini possono deliberare - con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, cod. civ. - la realizzazione di parcheggi pertinenziali nel sottosuolo di edifici condominiali, anche in numero inferiore a quello della totalità dei componenti. Tuttavia, ..... (Corte di Cassazione Sentenza n. 20254 del 18 settembre 2009 )
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| 18 Dicembre 2008 - Locazioni - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo (Testo del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 2008), coordinato con la legge di conversione 18 dicembre 2008, n. 199 recante: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali. (G.U. n. 296 del 19-12-2008))
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| 20 Ottobre 2008 - l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' ulteriormente differita al 30 giugno 2009 (DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2008 , n. 158 Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali) visualizza
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| 20 Ottobre 2008 - l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' ulteriormente differita al 30 giugno 2009 (DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2008 , n. 158 Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali)
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| 18 giugno 2008-CONTRATTI - LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - INDICAZIONE ERRONEA DELLA DATA DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA - Ad avviso della S.C., la circostanza che il locatore abbia chiesto la convalida ed abbia indicato nell’intimazione una data di cessazione del contratto erronea, non osta né all’accoglimento della domanda di rilascio sotto il profilo della fondatezza del rinnovo, quando la convalida sia stata domandata per uno dei motivi legittimanti l’esercizio della facoltà di diniego, e questo sia stato specificamente indicato, né all’accoglimento per la scadenza effettiva, legale o convenzionale, in quanto l’indicato errore non vale ad escludere l’inequivoca volontà del legislatore di riottenere la disponibilità dell’immobile. (Sentenza n. 14486 del 30 maggio 2008) dal sito della Corte di Cassazione visualizza documento
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| 2 Maggio 2008 - Contratto di locazione - indebito pagamento di somma - condanna alla restituzione di somma con interessi legali dalla corresponsione al saldo e al risarcimento del danno (Cassazione – Sezione terza civile – sentenza 16 aprile 2008, n. 9971) visualizza documento
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