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Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - atto di appello - termini per la proposizione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanz

Impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie - Oltre il termine lungo - Condizione - "Ignoranza del processo" - Non ravvisabilità in capo al ricorrente - Conformità di detta interpretazione ai principi costituzionali e all'ordinamento comunitario - Fondamento - Omessa comunicazione della data dell'udienza di trattazione - Motivo di impugnazione - Necessità.

Nel processo tributario, l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, oltre il termine "lungo" dalla pubblicazione della sentenza, previsto dall'art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, presuppone che la parte dimostri l'"ignoranza del processo", ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza, situazione che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la proposizione dell'azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi costituzionali ed all'ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa ed il principio di certezza delle situazioni giuridiche. Né assume rilievo l'omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile quale motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., in mancanza della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14746 del 13/06/2017