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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 26150 del 03/11/2017

Incentivi economici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Provvedimento di annullamento del Gestore dei servizi energetici e richiesta di rimborso - Controversia relativa - Giurisdizione amministrativa esclusiva - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla causa avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento emesso dal gestore dei servizi energetici con riguardo agli incentivi economici per la produzione di energia da fonte rinnovabile, poiché viene in rilievo un atto che non ha incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, ma concerne l’indirizzo della produzione energetica nazionale. (Nella fattispecie, sul presupposto del riscontrato superamento della portata media annua di prelievo d’acqua, erano stati domandati ad una società, con due separati provvedimenti, dalla Regione il pagamento di maggiori canoni di derivazione idroelettrica e dal gestore del servizio energetico la restituzione delle incentivazioni accordate. La S.C., nell’enunciare il summenzionato principio, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla controversia riguardante la richiesta di rimborso delle somme a titolo di incentivazione)

 Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 26150 del 03/11/2017