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Prova civile - consulenza tecnica - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23493 del 09/10/2017

Vizi procedurali relativi alla comunicazione alle parti della bozza di relazione - Nullità relativa – Deducibilità nella prima difesa utile – Sanatoria per rinnovazione – Ammissibilità – Fondamento.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia; la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all’art. 196 c.p.c.

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23493 del 09/10/2017