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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - violazione di norme di diritto - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19567 del 04/08/2017

Vizi riguardanti la motivazione del giudizio di diritto - Deducibilità come vizi della motivazione - Esclusione - Conseguenze.

In tema di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione, censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., può concernere esclusivamente la motivazione del giudizio di fatto, mentre i vizi di motivazione del giudizio di diritto o costituiscono "errores in iudicando", censurabili ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., oppure, qualora riguardino propriamente e soltanto la motivazione, danno luogo, non alla cassazione della sentenza, ma alla correzione della motivazione, a norma dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 19567 del 04/08/2017