Procedimento civile - domanda giudiziale - nuova domanda - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13769 del 31/05/2017

Regime successivo alla l. n. 353 del 1990 - Preclusioni - Domanda nuova - Tardività - Rilievo d'ufficio - Ammissibilità - Accettazione tacita del contraddittorio - Esclusione.

In seguito all’entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, il giudice può rilevare d’ufficio la tardiva proposizione di una domanda nuova, dovendosi escludere, alla luce del regime delle preclusioni introdotto dalla citata legge, che alla mancata opposizione della controparte consegua la tacita accettazione del contraddittorio in ordine a tale domanda.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13769 del 31/05/2017