Skip to main content

impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 16802 del 07/07/2017

Sentenza di primo grado pronunciata nonostante l'automatica interruzione del processo per morte del convenuto verificatasi prima della costituzione - Mancata notificazione agli eredi - Decorrenza del termine annuale - Dal momento di effettiva conoscenza della sentenza - Sussistenza - Fondamento.

Il termine di impugnazione per far valere, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., la nullità della sentenza pronunciata in un giudizio proseguito nonostante l'automatica interruzione conseguente alla morte del convenuto, verificatasi dopo la notificazione dell'atto di citazione ma prima della costituzione, è, nel caso di mancata notifica della sentenza stessa agli eredi del convenuto, di un anno (art. 327 c.c.) decorrente dal momento in cui i predetti ne abbiano avuto in qualsiasi modo conoscenza, dovendosi equiparare la posizione degli eredi a quella del contumace che non abbia avuto cognizione del processo per la nullità della citazione o della sua notificazione.

Corte di Cassazione Sez. 5, Ordinanza n. 16802 del 07/07/2017