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Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 10233 del 26/04/2017

Azione ex art. 66 l.fall. contro convenuto non residente in Italia - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Ragioni.

L’azione revocatoria ordinaria promossa da una curatela fallimentare nei confronti di un convenuto non residente in Italia appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, trattandosi di azione direttamente derivante dalla procedura e ad essa strettamente connessa. Invero, sebbene l’azione ex art. 66 l.fall. sia pur sempre la medesima prevista dall’art. 2901 c.c., la stessa presenta talune peculiarità che la differenziano da quest’ultima - giova a tutti i creditori, e non solo a colui che agisce, con effetto sostanzialmente recuperatorio; va proposta innanzi al tribunale fallimentare nel termine di decadenza triennale di cui all’art. 69-bis l.fall., oltre che a quello di prescrizione quinquennale; il suo esercizio impedisce analoghe iniziative degli altri creditori - e si fonda, pertanto, su di una disposizione che, in quanto costituente deroga alle comuni regole del diritto civile e commerciale, rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni sulla competenza internazionale previste dagli artt. 3 e 25 del reg. CE n. 1346 del 2000 (con conseguente esclusione dell’applicazione del reg. CE n. 44 del 2001).

Corte di Cassazione Sez. U - , Ordinanza n. 10233 del 26/04/2017