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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 7303 del 22/03/2017

Indennità di occupazione legittima per atti ablativi - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Proposizione della domanda unitamente a quella risarcitoria da perdita del bene - Irrilevanza - Fondamento.

Le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.P.R. n. 327 del 2001 (oggi art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, a nulla rilevando che la relativa domanda sia stata proposta dall’attore unitamente a quella, devoluta invece alla giurisdizione del giudice amministrativo, di risarcimento del danno da perdita del bene, stante la vigenza, nell’ordinamento processuale, del principio generale di inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione.

Corte di Cassazione, Sez. U , Ordinanza n. 7303 del 22/03/2017